TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 1847/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Alfonso Coletti
- ricorrente -
contro
CP_1 con avv.to Sergio Aprile - resistente -
e contro altresì
CP_2 con avv.to Franco Botteon - resistente -
in punto: INDEBITO ASSISTENZIALE discussa e decisa all' udienza 1.4.2025
FATTO CP_ Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 19.9.2024 il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di e per ottenere l' accertamento dell' irripetibilità dell'indebito di euro 68.210,53, percepito a titolo CP_2 di assegno personale continuativo ai sensi dell'art. 76 DPR 1124/1965 nel periodo dall'01/08/2014 al
01/08/2024 , e chiesto in restituzione dall' Sede di Padova con nota del 18 settembre 2024. CP_2
Allega:
- di avere ottenuto in data 14 febbraio 1996 dalla sede di Padova, in relazione a lesione all' occhio CP_2 dx per infortunio sul lavoro del 2 giugno 1995, la costituzione di una rendita a decorrere dall'1° febbraio 1996;
- di avere il 25 gennaio 2008, a seguito di perdita, in disparte dall'infortunio, dell'occhio sx, presentato domanda di accertamento della cecità civile, riscontrata con verbale 18 settembre 2008 di accertamento dello status di “CIECO ASSOLUTO (legge 382/70 e 508/88)” e successiva concessione CP_ da parte dell' di Venezia delle relative provvidenze economiche (= prestazione n.07043010 Cat.
IV, dec. 1 febbraio 2008); - di avere dunque da quel momento percepito, oltre alle provvidenze dell' infortunio a carico dell' CP_
anche quelle per l' invalidità civile a carico dell' fino al mese di ottobre 2000 curate CP_2 separatamente da ciascun Ente competente, e da tale mese, giusta comunicazione del 24 luglio 2000, gestite unitariamente dall e così per gli anni a seguire;
CP_1 CP_
- di avere in data 18 marzo 2024, a distanza di ben 16 anni, ricevuto dall' comunicazione circa la necessità di esprimere l'opzione per l'indennità che intendeva mantenere, con affermazione, per la prima volta in tale sede, circa un'asserita incompatibilità tra le due prestazioni (accompagnamento
IV 07043010, quale cieco assoluto, avente decorrenza 02/2008 e rendita 704 9993 CP_2
05189212 con assegno per assistenza personale continuativa, avente decorrenza 02/1996)
- di avere a quel punto, ignaro in precedenza dell' incumulabilità tra le due prestazioni, optato per CP_ CP_ l'assegno e comunicato tale opzione l' 11 aprile 2024 all' stesso e il 12 agosto 20204 CP_ all'
- di avere successivamente ricevuto nota Padova – Rovigo, Sede di Controparte_3
Padova, datata 16 agosto 2024 di sospensione del pagamento dell'assegno personale continuativo
(APC) a decorrere dall' 1/08/2024 e, con sua grande sorpresa, di recupero degli assegni erogati nel periodo dall' 01/08/2014 all' 01/08/2024 per un ammontare complessivo di euro 66.943,00, poi aumentato a euro 68.210,53 come da comunicazione 18 settembre 2024.
Tanto dedotto in fatto, il ricorrente contesta la debenza della restituzione richiamando i noti principi in materia di irripetibilità dell' indebito assistenziale, e così conclude:
➢ In via principale: − accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'importo di euro 68.210,53 euro, percepito dal Sig. a titolo di assegno personale continuativo ai sensi dell'art. 76 DPR 1124/1965, salva Pt_1 differen cazione e/o quantificazione e/o titolo applicabili, chiesto in restituzione dall CP_2 Sede di Padova con nota del 18 settembre 2024, avente ad oggetto “Variazione assegno personale continuativo – Importo regolazione rendita – emessa a valle della contestazione dell'originario indebito di euro € 66.934,00, erogato dal 02/1996 e preteso dall dall'01/08/2014 al CP_2 01/08/2024, in relazione alla rendita n. 405189212, infortunio del no 1995, di cui alla comunicazione , Sede di Padova del 16 agosto 2024, per Controparte_4 l'effetto; − an icacia del relativo indebito con ogni conseguenza di legge, anche, sulle rate poste a recupero sulla rendita n. 405189212, e la condanna delle Controparti al rimborso dei ratei illegittimamente trattenuti nelle more del giudizio. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento e/o il fatto illecito e la conseguente responsabilità esclusiva delle Controparti - ciascuno per quanto di spettanza e competenza e congiuntamente per l'intero - nella determinazione dell'indebito contestato e/o del relativo danno e, per l'effetto, condannarle a farsi carico del peso economico che ne è derivato e/o a corrispondere pari importo a titolo risarcitorio al Ricorrente, salva diversa qualificazione e/o quantificazione ritenuta applicabile e/o di giustizia, manlevandolo, in ogni caso, dal correlato obbligo di pagamento e/o restituzione. - in ogni caso, condannare le Controparti al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario o, in subordine per il caso di soccombenza, con la compensazione delle medesime spese, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., giusta dichiarazione allegata;
- condannare, infine, le Controparti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., nel caso dovesse essere accertata la sua responsabilità per lite temeraria, tenuto conto delle evidenze documentali a supporto dell'illegittimità dell'indebito presupposto alla domanda avanzata dal Ricorrente (cfr., Ordinanza Tribunale di Caltagirone, RG. n. 794/2014)”.
Gli Istituti si sono costituiti contestando la pretesa
La definizione transattiva della controversia mediante rinuncia alla ripetizione dell' indebito, sollecitata dallo scrivente giudicante in sede di prima udienza, non è stata dall' accettata. CP_2
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Pacifiche e documentali le circostanze in fatto riportate in ricorso, testè sintetizzate sub svolgimento del processo, altrettanto certa è l'incompatibilità tra le due prestazioni ottenute dal Pt_1 rispettivamente:
- a carico dell' con decorrenza 02/1996 per la lesione dell' occhio sinistro in infortunio sul CP_2 lavoro del 2.6.1995 rendita 704 9993 05189212 con assegno per assistenza personale CP_2 continuativa;
CP_
- a carico dell' con decorrenza 2/2008 per la perdita dell' occhio destro in disparte dall' infortunio accompagnamento IV 07043010, quale cieco assoluto.
L' assegno per l'assistenza personale e continuativa erogato dall' , riconosciuto ai titolari di CP_2 pensione di inabilità ex art. 5 L. 12 giugno 1984, n.222 è in effetti incompatibile con l'indennità di accompagnamento erogato agli invalidi civili ai sensi dell'art. 1 Legge 508/1988 trattandosi di provvidenze aventi analoga finalità, salva l'opzione ex art. 6 legge n. 251 del 1982 (ex plurimis,
Cassazione civile sez. lav., 11/05/1990, n.4069). CP_ A seguito di segnalata incompatibilità nel marzo 2024, il a optato per la prestazione e da Pt_1 tale data pacificamente gli spetta, e di fatto percepisce, unicamente tale prestazione.
In discussione è la richiesta di agosto 2024, contenuta nei limiti della prescrizione decennale, di CP_2 restituzione di euro 68.210,53 percepiti a titolo di assegno personale continuativo ai sensi dell'art. 76
DPR 1124 1965 nel periodo dall'01/08/2014 al 01/08/2024.
Il ricorso - diretto all' accertamento dell' irripetibilità di tale importo - è fondato, per i seguenti motivi.
Come noto, operanti in tema di ripetizione delle somme due diversi regimi a seconda che si tratti di prestazioni previdenziali pensionistiche, disciplinate dall' art. 52 Legge 88/89, e prestazioni non pensionistiche, regolate dall' l'art. 2033 c.c., vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art. 52 Legge n. 88/89, né all'art. 2033 c.c. Per esso la giurisprudenza ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un' articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Regola generale di tale sottosistema assistenziale è l'esclusione della ripetizione in presenza di situazioni di fatto caratterizzate, e accomunate, dalla non addebitabilità all'accipiens dell' erogazione non dovuta e da una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla base di tale principio l' odierno ricorso va accolto poiché:
1. della contemporanea erogazione delle due prestazioni il ha beneficiato in assenza di false Pt_1 dichiarazioni od omesse dichiarazioni agli Istituti o di circostanze che era suo onere comunicare;
2. la non addebitabilità al dell' erogazione delle due prestazioni ancorchè incompatibili, Pt_1 ovvero sulla mancanza di dolo da parte sua, e sussistenza invece di assoluta buona fede sin dalla presentazione della domanda di accertamento della condizione di cecità, così come la consapevolezza invece in capo agli Istituti delle provvidenze erogate in suo favore, sono evidenti tenuto conto che :
➢ con la domanda amministrativa del 23 gennaio 2008, ha notiziato l dell'avvenuto Pt_1 CP_1 CP_ riconoscimento delle provvidenze dichiarando espressamente che la causa scatenante della propria condizione sanitaria era da individuare proprio nell'infortunio sul lavoro, per cui era in percezione la relativa rendita (cfr., testualmente, all. 2° ric : “la mia cecità deriva da un infortunio sul lavoro ed attualmente percepisco una rendita ”). La stessa domanda, inoltre, CP_2 produce, tra i vari allegati: - n°1: lettera UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-
APS), recante il parere espresso Presidente p.t. della relativa associazione, con cui il Sig. Pt_1 veniva confortato circa la compatibilità tra l'indennità di accompagnamento riconosciuta ai ciechi totali e la rendita erogata per la stessa minorazione, analogamente a Trib. Pisa, Sez. CP_2
Lav., Sent. n. 702/2007; copia documentazione per permesso legge 104/92, ove lo stato di gravità – in disparte della certificazione medica allegata - veniva giustificato a verbale proprio in conseguenza del danno oculare riportato dal Ricorrente sul lavoro;
− n°3: copia documentazione recante l'espresso riconoscimento della rendita dal 1° febbraio 1996, per CP_2 postumi di infortunio individuati in “OD visus spento”.
➢ l' non ha appreso dell'avvenuta percezione della doppia provvidenza solo a seguito della CP_2
Comunicazione di Venezia protocollo n. 8800.18/03/2024.0088001 e della sua CP_1 CP_1 successive e-mail del 11/04/2024 rattandosi al contrario di informazione rientrante nel
Protocollo di intesa Ministero del Lavoro-INPS-INAIL-Agenzia delle Entrate, per lo scambio dati ed informazioni in materia di attività ispettiva del 4 agosto 2010, che – in particolare - all'allegato 1, recante il “catalogo delle informazioni” condivise, riporta i dati del cassetto previdenziale, e, quindi, anche il dettaglio delle provvidenze in pagamento;
➢ l'estratto contributivo previdenziale del (all. 5 ric) – nel riquadro “segnalazioni Pt_1 personalizzate e o pratiche in corso” – restituisce, per quanto di interesse: - “Titolare di pensione cat. IV (PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI) Certif. N. 07040310 erogata da: IST. CP_1
decorrenza 02/08. - Titolare di pensione cat. NF (RENDITA Controparte_5
EROGATA DALL'I.N.A.I.L.) Certif. N. 05189212 erogata da: – IST. NAZ. ASS. ED NF. LAV. Email_1
Decorrenza 02/96”; CP_
➢ non solo, l' dal 2000 ha addirittura gestito unitariamente l' erogazione delle due prestazioni: il provvedimento di liquidazione del 5 marzo 2009 reca espressamente il CP_1 riferimento al pagamento unificato con la rendita già in essere (all. 2f ric, p. 2, in evidenza); CP_2
CP_
➢ l 26 novembre 2023 ha chiesto all' che dal mese di ottobre 2000 aveva in gestione Pt_1
i pagamenti anche delle Rendite , e quindi ne costituiva l'interfaccia il trasferimento della CP_2 rendita su altro conto corrente (all. 2h ric). CP_ CP_
3. Si tratta di condotte, quelle del connotate da buona fede e quelle di e atte invece Pt_1 ad ingenerare nell' accipens affidamento circa la cumulabilità delle due i prestazioni. CP_
4. E' in particolare dimostrato che l' ha avuto, sin dall'avvio della procedura amministrativa di riconoscimento della cecità civile e ancor piu' definitivamente dal 2000 con la gestione unitaria delle due prestazioni, perfetta contezza delle circostanze di fatto e diritto presupposte ai pagamenti effettuati in favore del Pt_1
5. Si tratta dunque di tipico caso di indebito assistenziale derivato da errore addebitabile in via esclusiva agli Enti erogatori, e non già all'accipiens dell' erogazione non dovuta, trovatosi in una situazione idonea a generare affidamento.
6. Come da Cassazione 24180/2022 va dunque applicata la regola, propria del sottosistema assistenziale, secondo cui la restituzione dei ratei percepiti anteriormente alla data di accertamento dell'inesistenza del requisito legale per fruire della prestazione non è dovuta.
7. L' insegnamento, condivisibile e dunque da recepirsi, corrisponde a orientamento sempre più consolidato nella giurisprudenza di legittimità (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure CP_6
Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n.
26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.), secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
8. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost.
n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
9. Applicato tale principio di settore al caso in esame, il ricorso va dunque accolto .
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo (già riconosciuta la spettante maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, dm 55/2014, e negato siccome non spettante l' aumento ex art. 4, comma 8, dm 55/2014).
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accerta l'irripetibilità dell'indebito di euro 68.210,53 percepiti dal ricorrente a titolo di assegno personale continuativo ai sensi dell'art. 76 DPR 1124/1965 nel periodo dall'01/08/2014 all'
01/08/2024, e chiesto in restituzione dall' Sede di Padova con nota del 18 settembre 2024; CP_2
2. condanna per l' effetto gli Istituti convenuti a corrispondere al ricorrente gli importi nelle more trattenuti per il recupero, oltre ad interessi al tasso legale;
3. condanna i medesimi Istituti convenuti in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 5.500,00 e con distrazione al difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia, 1.4.2025
Il Giudice