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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 42/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
E + CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 17 gennaio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso, per l'attrice, l'avv. Marcello Murino;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Murino confermale conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e con le note conclusive autorizzate, “affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
b) accertati i fatti esposti in oggetto, dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, la sig.ra , C.F. , nata a [...] il [...], è Parte_2 C.F._1
divenuta proprietaria in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei terreni siti nell'abitato del comune di Elini, oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al
Foglio 2 Particelle 451 e Foglio 2 Particella 607.
c) con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione”.
Chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,30, acquisita la disponibilità dell'avv. Murino a comparire al predetto orario.
1 Alle ore 14,30, è comparso l'avv. Andrea Cabiddu, in sostituzione dell'avv. Marcello Murino.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
R.G. 42/2023
Segue verbale udienza del 17.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Elini (NU), nella via Vittorio Emanuele n. 37, presso lo studio dell'Avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20
, , , Controparte_21 CP_8 Controparte_22 CP_8
2 , , , CP_23 Controparte_24 CP_25
, Controparte_21 Controparte_26
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.1.2023 e successivo atto di citazione in rinnovazione e per integrazione del contradditorio, notificati nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe, ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la Parte_2 medesima è divenuta proprietaria in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei terreni siti nell'abitato del Comune di Elini, identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, al Foglio
2, Particelle 451 e 607.
A sostegno della domanda promossa, l'attrice ha esposto di essere al possesso pacifico, esclusivo, pubblico e continuato, uti dominus, da oltre vent'anni e sino ad oggi, dei due sopra identificati terreni, aventi entrambi Qualità Classe Orto Irriguo, estesi rispettivamente circa 120 e 155 mq, confinanti con la via Roma e con l'abitazione della stessa attrice.
Ha proseguito che, sin dagli anni , anche avvalendosi di terze persone, ha Parte_2 Pt_3 costantemente provveduto alla lavorazione dei terreni per i quali è causa, curandone la pulizia annuale dalle sterpaglie, anche come misura di prevenzione dagli incendi, provvedendo alla potatura delle piante agrumi presenti, alla raccolta dei frutti, nonché alla messa a dimora dell'orto stagionale e di fiori ornamentali.
La particella 607 è delimitata da muri di sostegno, da recinzione metallica e da un cancello in ferro adiacente alla via Roma;
la particella 451 è delimitata da muri a secco e recinzione metallica.
Poichè le suddette porzioni di terreno risultano catastalmente intestate ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse di a Parte_2 conseguire un formale riconoscimento giuridico della sua proprietà.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come emerso dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico originario rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe dei competenti Comuni
e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
3 Inoltre, poichè l'intestatario catastale è risultato irreperibile, nonostante le Persona_1 diligenti ricerche compiute presso l'ufficio Anagrafe dei Comuni di Elini, Ilbono e Arzana, la notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti si è perfezionata mediante consegna dell'atto di citazione al Pubblico Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle ispezioni ipotecarie prodotte per i terreni, come catastalmente identificati fin dall'impianto meccanografico e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, con riferimento al mappale 451, F. 22, Catasto Terreni del Comune di Elini, oggetto della domanda, sono emerse le seguenti formalità:
1) la trascrizione del 10.3.2003, registro particolare 1895, registro generale 2409, relativa alla denuncia di successione di a favore della sorella e dei nipoti Persona_2 Parte_4
, e , odierni convenuti;
CP_27 CP_4 CP_3 CP_28 CP_1 Parte_5
2) la trascrizione del 30.10.2009, registro particolare 9096, registro generale 12292, relativa alla denuncia di successione di a favore dei nipoti Parte_4 CP_27 CP_4 CP_3
, e , odierni convenuti. CP_28 CP_1 Parte_5
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, alle udienze del 15.6.2023 e del
12.12.2023, fissate per la comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 17.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
4 della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti in calce all'atto introduttivo.
Esaminati all'udienza del 8.5.2024, i testi e dell'attendibilità dei quali Tes_1 Testimone_2
Tes non v'è motivo in atti di dubitare -compaesano dell'attrice il teste e suo vicino di casa fin quando ha abitato nella casa di famiglia;
residente nel Comune di Elini dal 1975 al 2017, il teste
; conoscenti da lunga data dell'attrice e abituali frequentatori da svariati decenni della zona Tes_2 in cui sono ubicati i terreni per i quali è causa;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da riferendo Parte_2
l'ubicazione e i confini dei terreni de quibus, specificando che sono adiacenti all'abitazione dell'attrice.
I testi hanno riconosciuto i terreni anche nella mappa catastale e nelle fotografie, allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'audizione, individuando i corrispondenti numeri identificativi, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sui terreni dei quali si tratta per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che , ancor prima degli anni Ottanta e fino Parte_2 all'attualità, si è curata in via esclusiva di due porzioni di terreno site lateralmente alla sua
5 abitazione, nella via Roma del Comune di Elini.
La porzione posta a valle (particella 451) è delimitata da un muro a secco in granito, ove vi è un accesso pedonale con delle scalette, data la presenza di un rilevante dislivello rispetto al piano stradale;
la porzione posta a monte (particella 607) è delimitata da un cancello in ferro, muri di sostegno in pietra e recinzione metallica;
nel terreno a monte vi è una pianta di limoni e una di aranci nel terreno a valle.
Nel suddetto periodo, l'attrice si è curata delle suddette porzioni di terreno, provvedendo alla pulizia, coltivando l'orto stagionale e allevando delle galline.
Inoltre, nel terreno a monte ha sistemato la legna da ardere, che prelevava per Parte_2 portarla in casa all'occorrenza.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei due tratti di terreno da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come la proprietaria, tanto che gli stessi l'hanno sempre ritenuta tale.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, intestatari catastali e/o i loro eredi, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attrice ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle relative pretese.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, l'attrice ha dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus sulle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirle, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Invero, la recinzione materiale delle porzioni di terreno adiacenti all'abitazione dell'attrice, che rappresenta la più rilevante esternazione della facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, le attività di pulizia, di coltivazione dell'orto e delle piante e della raccolta dei frutti e della legna,
l'allevamento di animali, configurano attività specifiche e importanti, integranti atti di disposizione materiale del bene secondo la sua qualità e destinazione, senza dubbio conformi all'esercizio del diritto di proprietà vantato dall'attrice.
6 Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attrice la fattispecie acquisitiva Parte_2
a titolo originario dei terreni per i quali è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1140 c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci avverso il diritto vantato dall'attrice, la quale peraltro ha limitato la domanda delle spese e compensi di causa al solo caso di resistenza, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], esclusiva
[...] C.F._1 proprietaria dei terreni siti nell'abitato del Comune di Elini (NU), identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 2, Particelle 451 e 607;
3) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Lanusei, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA nella causa n. r.g. 42/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
E + CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 17 gennaio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, è comparso, per l'attrice, l'avv. Marcello Murino;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Murino confermale conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e con le note conclusive autorizzate, “affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:
a) respinta e disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
b) accertati i fatti esposti in oggetto, dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, la sig.ra , C.F. , nata a [...] il [...], è Parte_2 C.F._1
divenuta proprietaria in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei terreni siti nell'abitato del comune di Elini, oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono al
Foglio 2 Particelle 451 e Foglio 2 Particella 607.
c) con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione”.
Chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 14,30, acquisita la disponibilità dell'avv. Murino a comparire al predetto orario.
1 Alle ore 14,30, è comparso l'avv. Andrea Cabiddu, in sostituzione dell'avv. Marcello Murino.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
R.G. 42/2023
Segue verbale udienza del 17.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Elini (NU), nella via Vittorio Emanuele n. 37, presso lo studio dell'Avv. Marcello Murino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20
, , , Controparte_21 CP_8 Controparte_22 CP_8
2 , , , CP_23 Controparte_24 CP_25
, Controparte_21 Controparte_26
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.1.2023 e successivo atto di citazione in rinnovazione e per integrazione del contradditorio, notificati nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe, ha domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la Parte_2 medesima è divenuta proprietaria in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dei terreni siti nell'abitato del Comune di Elini, identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, al Foglio
2, Particelle 451 e 607.
A sostegno della domanda promossa, l'attrice ha esposto di essere al possesso pacifico, esclusivo, pubblico e continuato, uti dominus, da oltre vent'anni e sino ad oggi, dei due sopra identificati terreni, aventi entrambi Qualità Classe Orto Irriguo, estesi rispettivamente circa 120 e 155 mq, confinanti con la via Roma e con l'abitazione della stessa attrice.
Ha proseguito che, sin dagli anni , anche avvalendosi di terze persone, ha Parte_2 Pt_3 costantemente provveduto alla lavorazione dei terreni per i quali è causa, curandone la pulizia annuale dalle sterpaglie, anche come misura di prevenzione dagli incendi, provvedendo alla potatura delle piante agrumi presenti, alla raccolta dei frutti, nonché alla messa a dimora dell'orto stagionale e di fiori ornamentali.
La particella 607 è delimitata da muri di sostegno, da recinzione metallica e da un cancello in ferro adiacente alla via Roma;
la particella 451 è delimitata da muri a secco e recinzione metallica.
Poichè le suddette porzioni di terreno risultano catastalmente intestate ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse di a Parte_2 conseguire un formale riconoscimento giuridico della sua proprietà.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dei terreni oggetto della domanda, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come emerso dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico originario rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe dei competenti Comuni
e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
3 Inoltre, poichè l'intestatario catastale è risultato irreperibile, nonostante le Persona_1 diligenti ricerche compiute presso l'ufficio Anagrafe dei Comuni di Elini, Ilbono e Arzana, la notificazione dell'atto di citazione nei suoi confronti si è perfezionata mediante consegna dell'atto di citazione al Pubblico Ministero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 2, c.p.c.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
Dalle ispezioni ipotecarie prodotte per i terreni, come catastalmente identificati fin dall'impianto meccanografico e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, con riferimento al mappale 451, F. 22, Catasto Terreni del Comune di Elini, oggetto della domanda, sono emerse le seguenti formalità:
1) la trascrizione del 10.3.2003, registro particolare 1895, registro generale 2409, relativa alla denuncia di successione di a favore della sorella e dei nipoti Persona_2 Parte_4
, e , odierni convenuti;
CP_27 CP_4 CP_3 CP_28 CP_1 Parte_5
2) la trascrizione del 30.10.2009, registro particolare 9096, registro generale 12292, relativa alla denuncia di successione di a favore dei nipoti Parte_4 CP_27 CP_4 CP_3
, e , odierni convenuti. CP_28 CP_1 Parte_5
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, alle udienze del 15.6.2023 e del
12.12.2023, fissate per la comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 17.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
4 della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ. 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti in calce all'atto introduttivo.
Esaminati all'udienza del 8.5.2024, i testi e dell'attendibilità dei quali Tes_1 Testimone_2
Tes non v'è motivo in atti di dubitare -compaesano dell'attrice il teste e suo vicino di casa fin quando ha abitato nella casa di famiglia;
residente nel Comune di Elini dal 1975 al 2017, il teste
; conoscenti da lunga data dell'attrice e abituali frequentatori da svariati decenni della zona Tes_2 in cui sono ubicati i terreni per i quali è causa;
disinteressati rispetto all'oggetto della domanda- hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da riferendo Parte_2
l'ubicazione e i confini dei terreni de quibus, specificando che sono adiacenti all'abitazione dell'attrice.
I testi hanno riconosciuto i terreni anche nella mappa catastale e nelle fotografie, allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'audizione, individuando i corrispondenti numeri identificativi, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sui terreni dei quali si tratta per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che , ancor prima degli anni Ottanta e fino Parte_2 all'attualità, si è curata in via esclusiva di due porzioni di terreno site lateralmente alla sua
5 abitazione, nella via Roma del Comune di Elini.
La porzione posta a valle (particella 451) è delimitata da un muro a secco in granito, ove vi è un accesso pedonale con delle scalette, data la presenza di un rilevante dislivello rispetto al piano stradale;
la porzione posta a monte (particella 607) è delimitata da un cancello in ferro, muri di sostegno in pietra e recinzione metallica;
nel terreno a monte vi è una pianta di limoni e una di aranci nel terreno a valle.
Nel suddetto periodo, l'attrice si è curata delle suddette porzioni di terreno, provvedendo alla pulizia, coltivando l'orto stagionale e allevando delle galline.
Inoltre, nel terreno a monte ha sistemato la legna da ardere, che prelevava per Parte_2 portarla in casa all'occorrenza.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei due tratti di terreno da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come la proprietaria, tanto che gli stessi l'hanno sempre ritenuta tale.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, intestatari catastali e/o i loro eredi, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto l'attrice ha esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle relative pretese.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, l'attrice ha dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus sulle porzioni di terreno oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirle, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Invero, la recinzione materiale delle porzioni di terreno adiacenti all'abitazione dell'attrice, che rappresenta la più rilevante esternazione della facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, le attività di pulizia, di coltivazione dell'orto e delle piante e della raccolta dei frutti e della legna,
l'allevamento di animali, configurano attività specifiche e importanti, integranti atti di disposizione materiale del bene secondo la sua qualità e destinazione, senza dubbio conformi all'esercizio del diritto di proprietà vantato dall'attrice.
6 Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attrice la fattispecie acquisitiva Parte_2
a titolo originario dei terreni per i quali è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1140 c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci avverso il diritto vantato dall'attrice, la quale peraltro ha limitato la domanda delle spese e compensi di causa al solo caso di resistenza, nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Pt_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], esclusiva
[...] C.F._1 proprietaria dei terreni siti nell'abitato del Comune di Elini (NU), identificati al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, al Foglio 2, Particelle 451 e 607;
3) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Lanusei, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
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