Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6689/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6689 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: illegittima segnalazione alla Centrale Rischi finanziari
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
CA (Na) alla Via Palermo n. 1, domiciliata in Napoli alla Piazza Dante n. 89, in proprio e quale procuratore di se stessa;
ATTRICE
E
(c.f. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale Dott. , per le ragioni della carica dom.to in Basiglio (MI), alla Via F. CP_2
Sforza, Palazzo Meucci, Milano 3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Antonello Martinez (C.F. ) ed Alberto Merlo (C.F. C.F._2
), giusta procura alle liti rilasciata su atto separato, da intendersi apposto in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. evocava in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentirla condannare alla immediata Controparte_1
cancellazione della abusiva segnalazione del proprio nominativo nella banca dati gestita da Crif S.p.a. ed al conseguente risarcimento delle spese sostenute e dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, con il favore delle spese e delle competenze professionali del giudizio.
Deduceva, in particolare, l'attrice di aver stipulato con la convenuta, in data 23/10/2014, contratto di prestito personale n. 1473912, per l'importo di euro 52.250,00, da restituire in 120 rate mensili.
Accortasi nel mese marzo 2021 che non prelevava le rate del prestito Controparte_1
personale a far data dal 30/09/2020, provvedeva, in data 19/03/2021, a pagare, a mezzo bonifico bancario, l'importo delle rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi di mora, ottenendo, peraltro, rassicurazioni in ordine alla non iscrizione alla CRIF.
Emersa, poi, la necessità di accedere ad altro finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, di fronte all'inspiegabile rifiuto dell'istituto di credito, accedeva alla banca dati della Centrale rischi finanziari, avvedendosi, così, della illegittima iscrizione del proprio nominativo, unitamente a quello del proprio garante, non preceduta da preventiva comunicazione.
Concludeva, dunque, per la condanna della convenuta previo accertamento del relativo CP_1
inadempimento contrattuale, alla cancellazione della segnalazione de qua, nonché al risarcimento della somma di euro 10.000,00, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre alle spese sostenute, da liquidarsi in via equitativa, ed alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del giudizio.
Si costituiva la quale, contestando gli avversi assunti, faceva rilevare che Controparte_1
la segnalazione era stata adeguatamente preceduta da missiva di preavviso, tracciata mediante localizzazione satellitare GPS del sistema postale Nexive e regolarmente recapitata in data
28/10/2020, e che, in ogni caso, prima della notifica dell'atto di citazione, aveva già provveduto a far rettificare l'iscrizione, atteso l'avvenuto integrale pagamento delle rate rimaste insolute.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
2. Spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22/02/2024.
2 Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che fissava l'udienza del 24/09/2024, all'esito della quale assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 18/05/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
La mancata partecipazione della convenuta, ritualmente invitata al procedimento di mediazione, non osta all'avveramento della richiamata condizione di procedibilità, ma non rimane priva di conseguenze, comportando l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma
4 bis, d.lgs. n. 28/2010, attesa l'assenza di giustificati motivi.
Non costituisce, infatti, motivo idoneo a giustificare la mancata partecipazione alla procedura, la pretesa infondatezza delle ragioni addotte dalla controparte (si veda Corte di Appello di Genova,
13/07/2020, n. 652), considerato, peraltro, che il contrasto di opinioni costituisce proprio la premessa fattuale genetica del procedimento de quo.
“La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di 5 mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto, sent. 06/12/2016).
Il legislatore ripone, infatti, nella personale partecipazione delle parti il successo dell'attività di mediazione, consapevole che solo il contatto diretto tra le stesse ed il contestuale scambio dialogico, filtrato dall'intervento del mediatore professionale, terzo ed imparziale, che ne facilita l'interlocuzione informale, possano favorire la definizione bonaria e reciprocamente satisfattiva della controversia, o anche semplicemente la chiarificazione delle questioni giuridiche controverse, di guisa che le parti possano compiutamente valutare la fondatezza e sostenibilità, nel successivo giudizio, della propria prospettazione giuridico-fattuale, con conseguenti positive riverberazioni sulla deflazione del contenzioso giudiziario.
3 L'assenza della società invitata non pare, per tali motivi, sorretta da alcuna valida giustificazione, per cui la stessa va condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8, co. 4bis d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile.
La norma, peraltro, non rimette alcun margine di discrezionalità al Giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito la domanda, pur fondata in ordine alla illegittimità della segnalazione operata dalla convenuta, non può essere accolta. CP_1
L'intermediario non ha correttamente fatto precedere, alla segnalazione alla banca dati, la preventiva comunicazione all'interessato, per cui è da ritenersi sussistente la relativa responsabilità in ordine alla illegittima ed abusiva segnalazione.
In particolare, l'art. 125, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, prevede che "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informazione è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma", mentre l'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia di buona condotta per i sistemi informativi (che ha carattere generale e trova applicazione a prescindere dalla qualificazione di "consumatore" del soggetto "interessato" dalla comunicazione dei propri dati), statuisce che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno
o più sistemi di informazioni creditizie".
L'informativa obbligatoria di cui si discorre non può che essere intesa come preventiva, essendo teleologicamente orientata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione e, dunque, di regolarizzare la propria situazione, evitando il discredito e il pregiudizio derivanti da una segnalazione alla CRIF (cfr. Cass. 20/06/2024, n. 17115).
Ne consegue che, qualora il finanziatore ometta di inviare la suddetta comunicazione o non rispetti il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione è, per ciò solo, illegittima.
Trattandosi di atto recettizio, in difetto di prova dell'effettiva consegna, la segnalazione va dichiarata illegittima, avendo parte convenuta depositato unicamente la stampa del servizio di tracking online di Nexive, inidoneo ex se a dare contezza della circostanza che il preavviso sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario.
“L'atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui l' art. 4, comma 7, fa onere all'intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di 4 quest'ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt.
1334 e 1335 c.c. Perciò, l'efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario” (Cass. n.
14685/2017).
D'altro canto, la stessa ammette expressis verbis l'impossibilità di “recuperare Controparte_1
e risalire al buon fine della consegna” (cfr. doc. 10).
Risulta, tuttavia, per tabulas (cfr. doc. 13 fascicolo di parte convenuta), che la convenuta abbia già provveduto a rettificare detta segnalazione.
Tale circostanza giustifica la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla richiesta di condanna della convenuta alla cancellazione della segnalazione in
CRIF.
5. Non possono essere accolte le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, in quanto sfornite di valido supporto assertivo, prima ancora che probatorio.
L'attrice nulla ha precisato in merito alla natura ed alla misura del nocumento patrimoniale asseritamente patito, né ha compiutamente allegato il danno alla reputazione sofferto in conseguenza della illegittima segnalazione.
Manca, dunque, da un lato, la specifica prospettazione fattuale del pregiudizio subito;
dall'altro la prova del danno e della riconducibilità eziologica alla condotta del debitore.
Il risarcimento del danno esige, infatti, la prova del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. 28 marzo 2018,
n. 7594), dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, con la conseguenza che, applicandosi le tradizionali regole di riparto del carico probatorio,
l'accoglimento della domanda risarcitoria soggiace alla prova non solo della condotta illegittima, ma anche della esistenza della lesione di cui si chiede il ristoro e della relativa imputabilità causale al fatto del debitore (cfr. Cass., 06/03/2023, n.6589; Cass. 3/11/2024, n. 29252).
L'attrice nulla ha provato o chiesto di provare, non avendo, peraltro, articolato alcuna richiesta istruttoria nella apposita appendice di trattazione scritta ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Non può, dunque, essere considerata meritevole di tutela risarcitoria la generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito (cfr. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931) o almeno di idonei elementi indiziari dai quali desumere, anche presuntivamente, le eventuali perdite economiche patite.
5 Ne consegue che la mancata produzione di elementi di fatto da cui inferire l'esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
Anche con precipuo riferimento al danno non patrimoniale richiesto, esclusane la configurabilità quale danno-evento risarcibile in re ipsa, manca qualsivoglia allegazione e prova della lesione dell'immagine e della reputazione personale (cfr. Cass., Ord. n. 7594/2018).
Il danno all'immagine ed alla reputazione costituisce, infatti, un danno non patrimoniale inteso come
"danno conseguenza" e, dunque, necessita di essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, dovendo il giudice curarne la liquidazione non in base a valutazioni astratte, ma al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. ord. 08/02/2021 n. 2968; Cass. ord. 18/07/2019 n. 19434; Cass.
06/12/2018 n. 31537).
Nulla viene dedotto e dimostrato in ordine all'effettiva lesione all'immagine dell'attrice e ad eventuali concrete riverberazioni dannose che l'indebita segnalazione abbia prodotto sulla di lei reputazione ed affidabilità (cfr. Cass. 11/04/2022, n. 11635).
Sarebbe stato onere del danneggiato allegare fatti idonei a dimostrare la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e le conseguenze negative in termini di compromissione della propria serietà, credibilità ed affidabilità, di percezione distorta della propria figura in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni con i terzi, di effettivo discredito al suo buon nome, anche mediante eventuale ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni fondate su elementi obiettivi.
In difetto di tali necessarie allegazioni, va esclusa la sussistenza di qualsivoglia danno patrimoniale e non patrimoniale (cfr. Corte App. Palermo, Sez. III, Sent., 23/05/2023, n. 1003).
Si precisa, inoltre, che la liquidazione del danno può certamente essere effettuata in via equitativa, ma occorre pur sempre allegare e provare di aver patito un pregiudizio, per quanto ne sia difficile la sua quantificazione: solo in tali condizioni è possibile procedere alla liquidazione ex art. 1226 c.c.
(Cass. 06/11/2024, n. 28536).
6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, pur reputandosi illegittima la segnalazione del nominativo attoreo alla Centrale rischi finanziari, essendone stata, tuttavia, adeguatamente provata la rettifica, va dichiarata cessata la materia del contendere, in ragione della mutata situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente eliminazione della ragione di contrasto tra le parti sul punto ed accertamento della sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, come declinati nell'art. 100 c.p.c. 6 La domanda risarcitoria, sfornita di adeguato supporto probatorio, va disattesa.
7. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
In ragione della fondatezza della premessa fattuale invocata da parte attrice, del complessivo iter della presente vicenda processuale e del contegno assunto dalle parti, si ritiene sussistano validi motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
La convenuta va condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alla richiesta di condanna della convenuta alla immediata cancellazione del nominativo attoreo Controparte_3
dalla banca dati della Centrale rischi finanziari, cui era stato illegittimamente segnalato;
2. Rigetta ogni altra domanda formulata da parte attrice;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
4. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 12/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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