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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/09/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178/2020 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 57, presso lo studio dell'avv. Antonio
Gemelli, recapito professionale dell'avv. Mariella Sciammetta (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato in calce all'atto di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 26 febbraio 2020 su istanza del 20 febbraio 2020,
APPELLANTE contro
nata a [...] l'[...], c. f.: , rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Gianfranco Saccà (con PEC indicata) per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado,
APPELLATA
e contro quale erede di , CP_2 Persona_1
APPELLATO non costituito (a seguito di ordine ex art. 331 c. p. c.)
e nei confronti di
(in proprio), nato a [...] il [...], elettivamente CP_2 domiciliato in Patti, via Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'avv. Mariella Sciammetta (con PEC 1 indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il
20 giugno 2024,
INTERVENIENTE VOLONTARIO
___________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 695/2019 del 27 novembre 2019 in materia di nullità, annullamento, risoluzione, simulazione contratti compravendita.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei vari atti e verbali di causa”.
Per l'appellata: “si riporta alle domande eccezioni e difese formulate in atti”.
****************
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2020 ha impugnato davanti a questa Parte_1
OR, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti CP_1 ha rigettato le domande proposte da lui e da nella qualità di eredi di CP_2 [...]
– volte ad ottenere la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 428 c.c. dei contratti di Persona_1 compravendita stipulati rispettivamente in data 25 marzo 1998 in Notaio e in Persona_2 data 20 settembre 2001 in Notaio da (da una parte) e Persona_3 Persona_1
(dall'altra), in quanto stipulati da persona incapace di attendere alla cura dei propri CP_1 interessi, o, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1418, 1427 e 1439 c.c.; in via gradata, la risoluzione degli stessi per inadempimento, non avendo la orrisposto gli importi in essi indicati, accertando CP_1 in via incidentale la nullità o l'irrilevanza giuridica della contraria dichiarazione resa dalle parti negli atti medesimi, nonché che si dichiarasse la tenuta a corrispondere il loro giusto prezzo da CP_1 determinare in corso di causa o, in subordine, quello indicato nei rogiti, oltre interessi, rivalutazione e spese contrattuali ed altri accessori di legge, nell'ipotesi in cui ella fosse stata nell'impossibilità giuridica o fattuale di disporre dei predetti beni;
che si condannasse, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da nella misura di € 20.000 o in quell'altra Persona_1 maggiore o minore ritenuta giusta, anche in via equitativa;
che si dichiarasse, in ulteriore subordine, che i contratti di compravendita dissimulavano altrettante donazioni ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto nessuna somma era stata corrisposta dalla (donazioni) a loro volta nulle ai sensi degli CP_1 artt. 774 e 775 c.c. – ed ha condannato gli attori al rimborso delle spese di lite in favore della CP_1
(liquidate come da dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse annullata,
2 condannando controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18 giugno 2020 si è costituita CP_1
resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342 c.p.c., nonché per essere stata dichiarata prescritta da parte del Tribunale
l'azione di annullamento dei contratti proposta ai sensi dell'art. 428 c.c. senza che sul punto l'appellante abbia formulato alcuna contestazione;
nel merito ha contestato, in ogni caso, i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello, la OR ha rigettato la richiesta di “inibitoria” (come da ordinanza del 18 gennaio 2021) ed ha fissato l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 17 ottobre 2022 a causa del carico di ruolo.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e ss. mm. ii., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 31 agosto 2023 la OR, previa rimessione della causa sul ruolo, ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario quale CP_2 erede di , nonché che si documentassero il numero ed il nominativo di tutti Persona_1 gli eredi di quest'ultimo all'epoca della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e nel corso dello stesso.
Con successiva ordinanza del 12 febbraio 2024, in esito all'udienza svoltasi in pari data (secondo la modalità sostitutiva di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la OR, rilevata la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , nella qualità suddetta, ne ha disposto CP_2 la rinnovazione, onerando altresì la parte appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di
, quale figlia e (verosimilmente) erede di (salva la prova certa CP_3 Persona_1
e documentale che costei avesse rinunciato alla eredità, da fornire da parte appellante, in tale ultimo caso non dovendosi ovviamente provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).
In esito all'udienza del 1° luglio 2024, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la OR, con ordinanza del 3 luglio 2024, dato atto dell'intervento volontario in giudizio, effettuato nelle more con comparsa depositata il 20 giugno 2024, di (in primo grado costituito CP_2 quale erede di ) - il quale ha aderito alla posizione dell'appellante - e rilevato Persona_1 che non risultavano depositati in atti la copia dell'atto di integrazione del contraddittorio notificata a
3 nella sua qualità di erede di , né la copia della rinuncia CP_2 Persona_1 all'eredità da parte di del 13 marzo 2007 (benché indicati dalla difesa Controparte_4 dell'appellante come depositati unitamente alle note di trattazione scritta del 20 giugno 2024), ne ha ordinato il deposito rinviando, per tali adempimenti e per la precisazione delle conclusioni, alla data del 9 settembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione assegnando a queste ultime i termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di
(eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare giova rilevare che, benché la sentenza impugnata sia stata pronunciata nei confronti di nella qualità di erede di , non per questo l'appello Parte_1 Persona_1 proposto dal in proprio, senza la formale spendita di tale sua qualità, deve considerarsi Per_1 inammissibile per difetto di legittimazione attiva dello stesso, posto che l'attuale appellante, una volta acquistata e spesa la qualità di erede nel primo grado del giudizio (circostanza questa incontestata), ha continuato la personalità del de cuius senza alcuna necessità di provare la sua legittimazione attiva
(o passiva).
Come affermato, infatti, dalla Suprema OR, non si tratta in tal caso di due qualità distinte (in proprio e quale erede), ma di unicità di posizione giuridica, fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius, con la conseguente titolarità anche del diritto processuale di adire il giudice della impugnazione (v. Cass. civ. n. 4022/2013).
Sempre preliminarmente si osserva che la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , nella qualità di erede di , CP_2 Persona_1 disposta dalla OR ai sensi dell'art. 291 c. p. c. con la sopra citata ordinanza del 12 febbraio 2024, dopo avere dichiarato nulla la prima notifica, non risulta essere stata eseguita regolarmente, in quanto, siccome effettuata mediante il procedimento consolare con trasmissione dell'atto da notificare all'Ambasciata italiana a Dakar, non è stata fornita prova alcuna del suo avvenuto perfezionamento, non essendo stato prodotto da parte appellante alcun documento di riscontro da parte dell'Autorità consolare (cui l'atto da notificare era stato inviato) attestante l'avvenuta notifica ovvero la sua mancata consegna.
Vi è prova unicamente della spedizione (e della ricezione) degli atti all'Autorità consolare, ma non vi è alcun riscontro del fatto che essa abbia, poi, provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi della normativa contenuta nella legge consolare (artt. 37 e 77 del D. Lgs. n. 71 del 2011), in quanto non è stata depositata, nemmeno a seguito di apposito invito della OR (giusta ordinanza del 3 luglio
4 2024), copia completa dell'atto notificato con la relazione di notifica, eventualmente restituito dalla detta Autorità.
L'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non è stato, dunque, ottemperato validamente e ciò comporterebbe, in teoria, la cancellazione della causa dal ruolo e la susseguente estinzione del processo a norma dell'art. 307, comma terzo, c. p. c., giusta il disposto del terzo comma dell'art. 291 c.p.c..
Va tuttavia rilevato che, in concreto, l'estinzione del processo non può essere dichiarata dalla OR in quanto non risulta essere stata sollevata la relativa eccezione da chi di interesse (ossia dall'appellata), non potendo essa essere dichiarata d'ufficio dato che il presente procedimento è iniziato (in primo grado) nel settembre 2007, tale da essere assoggettato al regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009 e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 307, comma
4, c.p.c. che testualmente stabiliva: “l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”.
Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza del Giudice nomofilattico, l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo per difetto della relativa eccezione di parte e l'impossibilità di concedere un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, stante la natura perentoria del termine medesimo, non impedisce, in linea di principio, al giudice di emettere d'ufficio una pronuncia di rito meramente ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio per il fatto che, altrimenti, una decisione di merito sarebbe “inutiliter data”: in caso di mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, infatti, vi è l'impossibilità di proseguire il processo e, soprattutto, di definire il giudizio con una decisione di merito, ostandovi la circostanza oggettiva che esso non si è svolto nei confronti di tutte le parti necessarie, tale che, per questa ragione, la sentenza che decida nel merito sarebbe “inutiliter data”.
L'unico esito consentito in questa situazione sarebbe l'emanazione di una pronuncia di mero rito con la quale dare atto dell'impossibilità di prosecuzione del processo per mancanza di una parte necessaria, ossia – nella specie - , nella sua qualità di erede di CP_2 Persona_1
(si vedano in senso analogo Cass. civ. nn. 32207/2021; 7460/2015; 10322/2004; 157/1998).
Se ciò è innegabile in linea di principio, nel caso concreto, nondimeno, la volontaria costituzione in giudizio di nelle more dell'esecuzione dell'ordine di integrazione del CP_2 contraddittorio, ha reso non più impossibile la prosecuzione del processo, consentendone anche la decisione nel merito, in quanto essa non sarebbe (e non è) più pronunciata inutilmente bensì validamente, essendo presente in giudizio, ora, anche la parte necessaria (quale erede CP_2 di ). Persona_1
5 A ciò non osta, peraltro, il fatto che costui è intervenuto nel presente grado in proprio e non invece spendendo formalmente la sua qualità di erede di , già acquisita pacificamente Persona_1 in primo grado (avendo agito in giudizio, unitamente a , in tale qualità), posto che Parte_1 valgono per lui le stesse argomentazioni sopra esposte quanto a quest'ultimo circa l'unicità della sua posizione giuridica (in proprio e quale erede) fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius.
Ciò posto, vale precisare che, intervenendo in giudizio, come si è accennato più CP_2 sopra, ha aderito a tutte le argomentazioni difensive svolte dal co-erede nell'atto Parte_1 di appello, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione medesima, con condanna della CP_1 al pagamento di spese e compensi del giudizio (da distrarsi in favore del difensore).
È stato dimostrato documentalmente, infine, quanto a che ella ha rinunciato Controparte_4 all'eredità del padre con dichiarazione del 13 marzo 2007, non essendo, Persona_1 perciò, stato necessario integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti (giusta ordinanza della
OR del 12 febbraio 2024 sopra richiamata).
Tanto premesso e passando all'esame dell'appello, va anzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità dello stesso formulata dall'appellata sotto il profilo della CP_1 violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla OR di delimitare in modo netto e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Tanto è sufficiente per respingere l'eccezione de qua.
6 Nel merito si rileva che col primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c. c. nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutte le prove allegate, rigettando, così, l'azione di nullità dei contratti per dolo ai sensi degli artt.
1418, 1427 e 1439 c.c..
Sostiene che la sentenza sarebbe erronea per essersi basata sulla perizia a firma del dr. resa Per_4 nel giudizio iscritto al n. 840/2001 R.G., da cui avrebbe tratto l'insussistenza dell'incapacità di
, senza tenere conto, piuttosto, della successiva perizia redatta dal dr. Persona_1 Per_5 nel corso dello stesso procedimento (prodotta in atti), né dell'ordinanza di inabilitazione provvisoria emessa dal dr. in data 11 febbraio 2002 (anch'essa allegata al fascicolo di primo grado), le cui CP_5 risultanze avrebbero, a suo dire, dovuto condurre all'accoglimento delle domande attoree.
Nel giudizio di inabilitazione (intrapreso dai figli di per via degli strani Persona_1 comportamenti del padre, che stava dilapidando tutto il suo patrimonio) sarebbe emerso – continua l'appellante – che l'uomo era evidentemente affetto da incapacità, avendo mostrato di non sapere dove fosse il ricavato delle vendite effettuate, oltre a segni di squilibrio mentale evincibili dalle sue affermazioni circa l'intenzione di vendere anche il resto dei suoi beni al solo scopo di procurarsi immediatamente l'occorrente per qualche viaggio di piacere, tanto che il Giudice adito aveva emesso ordinanza provvisoria di inabilitazione, nominando quale C. t. u. il dr. . Costui, però – osserva Per_4
l'appellante -, era pervenuto alla conclusione che il fosse capace di intendere e di volere, Per_1 contrariamente all'evidenza dei fatti, ragion per cui il Giudice ne aveva deciso la sostituzione, avendo affidato nuova consulenza al dr. il quale aveva concluso diversamente, nel senso, Persona_6 cioè, che “probabilmente ha qualche paura che non riesce a verbalizzare … ha sicuramente un assetto psicopatologico disturbato che fa concludere che l'attore ha un'infermità mentale non particolarmente grave per cui può essere inabilitato”.
Sostiene, dunque, l'appellante che non vi sarebbero dubbi sull'incapacità del di intendere Per_1
e volere, tanto da essere stato inabilitato provvisoriamente (il giudizio di inabilitazione si è poi interrotto per il suo decesso, avvenuto nel 2006) con un'ordinanza emessa meno di cinque mesi dopo la conclusione dell'ultimo contratto, che reca la data del 25 settembre 2001, al culmine di uno stato di alterazione psichica e soggezione che sarebbe iniziato, secondo la prospettazione dell'appellante, in concomitanza con l'inizio della convivenza con a partire dall'anno 1997, secondo CP_1 quanto avrebbero confermato le dichiarazioni concordi dei testi citati dagli attori in primo grado (in particolare i figli del de cuius, e , rinuncianti alla sua eredità). Controparte_6 Controparte_4
Nel senso dell'indubbia incapacità di intendere e volere del deporrebbero anche – aggiunge Per_1
l'appellante – le dichiarazioni testimoniali del medico curante dr. , anch'esse non prese in Per_7 considerazione dal primo Giudice.
7 Il motivo, prima che infondato, è inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. poiché non si confronta affatto con la ratio decidendi per la quale il primo Giudice ha rigettato la domanda di annullamento dei contratti formulata dagli attori sotto il profilo dell'incapacità di intendere e di volere del contraente . Persona_1
L'appellante, infatti, si diffonde nell'esplicare la propria critica avverso la considerazione del primo
Giudice circa la ritenuta capacità di intendere e volere del - nonostante che, a suo dire, le Per_1 prove documentali e testimoniali assunte in primo grado depongano in senso contrario, suffragando piuttosto l'assunto secondo il quale, al momento della stipula dei due contratti, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato psico-fisico tale da renderlo totalmente incapace di attendere alla cura dei propri interessi intendere e volere -, senza tuttavia tenere conto che in sentenza è stata preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento degli atti ai sensi dell'art. 428 c.c. per incapacità di intendere e volere formulata tempestivamente dalla convenuta ex art. 1442 c. CP_1
c..
Si legge, invero, sul punto (nella motivazione della sentenza) testualmente che: “l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento dei contratti conclusi rispettivamente nel 1998 e nel 2001
è fondata e va accolta. Gli attori agiscono quali eredi di , il quale al momento Persona_1 del compimento degli atti dispostivi del proprio patrimonio, secondo la loro prospettazione, era incapace naturale. Secondo il disposto dell'art. 1442, comma 2, c.c. applicabile al caso di specie, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla conclusione del contratto. Gli attori, nella qualità di eredi, fano valere in nome proprio un diritto del de cuius, nella cui posizione giuridica sono subentrati per effetto della successione, sicché, poiché la domanda giudiziale è stata proposta nel 2007 e i contratti risalgono al 1998 e 2001, l'azione di annullamento per incapacità naturale del de cuius deve ritenersi prescritta”.
Come anche giustamente rilevato da parte appellata, avverso tale statuizione l'appellante non ha sollevato alcuna critica, né l'ha impugnata, tale che su di essa si è formato senz'altro il giudicato interno, inammissibile essendo, perciò, il motivo di appello sopra esposto che attiene, invece, al merito della domanda di annullamento degli atti per incapacità naturale ex art. 428 c.c., esame che qui è precluso stante che la relativa azione è stata dichiarata, in via preliminare, prescritta dal primo
Giudice con decisione non affatto censurata, sul punto, da parte appellante.
È appena il caso di puntualizzare che il giudicato interno si forma sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso effettuata (anche) in virtù dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito dirimente ai fini della decisione, tra cui rientra senz'altro l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
8 In materia di prescrizione è pacifico, invero, che, poiché il giudicato cade sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità, esso si forma senz'altro sulla statuizione avente ad oggetto la prescrizione, ossia l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto, senza che, in difetto assoluto di censure da parte dell'impugnante sull'uno e sull'altro elemento costitutivo, il giudice possa riconsiderare la fattispecie, stante il giudicato interno caduto su di essa nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità ad estinguere il diritto (tra le tante v. in parte motiva Cass. civ. n. 28565/2022).
Ne deriva che, in via preclusiva di ogni altra disamina, che sarebbe qui superflua, il primi motivo va dichiarato inammissibile ostandovi il predetto giudicato interno, nonché per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. come interpretato dal Giudice nomofilattico, in base al quale – com'è noto -, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione contenga argomentazioni che si contrappongano alla motivazione della pronuncia impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis v. Cass. civ. nn.
3194/2019; 12280/2016; 18704/2015): cosa nella specie non avvenuta, avendo l'appellante contrapposto, alla statuizione giudiziale di avvenuta prescrizione dell'azione di annullamento dei contratti per incapacità naturale del , argomenti riguardanti il merito della domanda, il cui Per_1 esame – si ribadisce - è precluso dal giudicato interno formatosi sulla declaratoria di estinzione dell'azione operata dal Tribunale ex art. 1442, comma 3, c.c..
Col secondo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
1418, 1427 e 1439 c.c., per non avere il Tribunale dichiarato la nullità dei contratti nonostante che le risultanze probatorie deponessero nel senso che la vrebbe posto in essere raggiri e condotte CP_1 di coartazione della volontà del integranti sia il dolo, che la violenza ai danni dello stesso. Per_1
Sostiene che la donna avrebbe completamente annichilito il volere del predetto, minacciando di buttarlo dalla finestra e di attuare altre forme di violenza fisica, allontanandolo dai figli per poi minacciarlo di abbandono, così da suscitare in lui la paura di restare da solo, facendosi addirittura delegare al ritiro della pensione, che tratteneva poi per sé, lasciando all'anziano solamente la somma di vecchie £ 50.000 (poi € 30,00).
Evidenzia, a riprova del comportamento doloso della che costei, una volta ottenute la CP_1 proprietà dei beni oggetto di causa e la delega alla riscossione della pensione, si sarebbe progressivamente allontanata dall'abitazione del , lasciandolo solo e corrispondendogli solo Per_1
l'anzidetta irrisoria somma di vecchie £ 50.000.
9 Richiama a supporto di tale circostanza la deposizione del teste , che ha riferito che Controparte_6 dopo la revoca della delega la ra scomparsa, avendo completamente abbandonato il padre, CP_1 aggiungendo anche che costui si era reso conto di avere sbagliato nel “dare tutto a lei”, la quale lo aveva lasciato senza alcun mezzo di sostentamento.
Quanto alla violenza morale e materiale attuata dalla al fine di coartare la volontà CP_1 dell'anziano , l'appellante riporta, a supporto dell'assunto, le dichiarazioni Persona_1 testimoniali del medico curante dr. , che ha riferito testualmente: “…il si recava al Per_7 Per_1 mio studio accompagnato da una signora di cui non ricordo il nome, dall'apparenza molto invadente ed appariva visibilmente cambiato, come se fosse soggiogato da questa signora al punto tale che faceva tutto ciò che lei gli diceva di fare…, si mostrava completamente invaghito della stessa, mi sembrava completamente succube di questa signora, quasi spaventato… Appariva stanco e talora mi dava l'impressione che non era in grado di intendere e volere”, nonché quelle del già citato teste
, secondo cui: “quando mio padre era solo si comportava normalmente, era lucido, Controparte_6 quando c'era la signora si mostrava aggressivo, quasi disturbato dalla nostra presenza. CP_1
Sembrava aver timore della signora che lo condizionava nel comportamento”, deducendo CP_1 anche che esse avrebbero trovato pieno riscontro nella perizia redatta dal C. t. u. dr. (sopra Per_5 richiamata), il quale ha affermato che il era disorientato nello spazio e nel tempo e che Per_1 durante il colloquio, alla richiesta di notizie sulla si era messo “a piangere esprimendo CP_1 paura”.
Conclude sul punto che il dolo e la violenza sarebbero stati pienamente provati, dovendo il Tribunale dichiarare la nullità dei contratti o, quanto meno, annullarli stante la relativa domanda formulata ai sensi dell'art. 1418, 1427 e 1439 c.c..
Il motivo non può accogliersi.
Giova anzitutto rilevare che in primo grado oltre alla domanda di annullamento dei contratti per incapacità naturale, gli attori, in subordine, ne hanno dedotto l'invalidità per essere stati essi sottoscritti per effetto delle “lusinghe, delle promesse e dei raggiri della (così testualmente a CP_1 pag. 6 dell'atto di citazione), avendone chiesto, perciò, nell'atto di citazione, l'annullamento
(erroneamente invocato come “nullità”) ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. per il vizio del consenso costituito dal dolo e non anche dalla violenza.
Tale che, in questa sede, non possono avere ingresso le doglianze riguardanti la violenza che la vrebbe posto in essere nei confronti dell'anziano , poiché tale vizio del consenso CP_1 Per_1 non ha fatto parte della causa petendi e del petitum cristallizzati in primo grado entro i termini delle preclusioni assertive, a nulla rilevando che solo in sede di note conclusive del 20 febbraio 2014 parte
10 attrice abbia parlato di “violenze psicologiche” esercitate dalla sul al fine di CP_1 Per_1 ottenere la stipula dei contratti, dato che, com'è noto, negli scritti conclusionali non può procedersi ad una modificazione, né ad una precisazione delle domande, essendo essi deputati solo all'illustrazione delle questioni già e non anche alla deduzione questioni nuove.
Ad ogni buon conto, anche a volere diversamente opinare, le ragioni di critica addotte col secondo motivo di appello non sono fondate, comunque, con riferimento a nessuno dei due vizi del consenso, ossia né sotto il profilo del dolo, né sotto il profilo della violenza, secondo quanto si dirà.
Il primo Giudice ha escluso la ricorrenza della causa di annullamento ex art. 1439 c.c. evidenziando, anzitutto, che, stando alla documentazione in atti, i procedimenti penali avviati a carico della CP_1 per circonvenzione di persone incapaci su denuncia/querela di sono stati Persona_1 archiviati per insussistenza del fatto;
ha poi argomentato che dalla relazione peritale a firma del dr.
(allegata al fascicolo della convenuta) e dalle dichiarazioni rese dai Notai ddrr. e Per_4 Per_2
, che hanno rogato gli atti oggetto di causa, è emerso che la volontà del al Per_3 Per_1 momento della stipula non era stata coartata in alcun modo. Il dr. – ha evidenziato più in Per_4 particolare il Tribunale -, nell'elaborato del settembre 2002 (successivo di un anno rispetto alla stipula del secondo atto di compravendita) ha giudicato il predetto capace di provvedere ai propri bisogni, tale da non poter essere inabilitato (come richiesto dai figli); i due Notai, per parte loro, hanno riferito, oltre ad averlo già attestato nei rispettivi atti, che il era “capace”, dunque in grado di Per_1 rendersi conto delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Ha aggiunto il primo Giudice che tali dichiarazioni hanno trovano rispondenza anche nelle sommarie informazioni dagli stessi rese nel corso dei procedimenti penali a carico della allegate dalla CP_1 convenuta medesima), laddove i testimoni chiamati dagli attori hanno sì riferito di uno stato di soggezione del rispetto a quest'ultima, ma non hanno, però, collocato temporalmente il Per_1 verificarsi di tale situazione, essendo in ogni caso le loro dichiarazioni state ritenute insufficienti a superare il dato probatorio emergente dalla documentazione in atti, specialmente dalla relazione di c.t.u. del dott. . Per_4
L'appellante, con il motivo in esame, sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste (figlio, indifferente, di ) e del medico Controparte_6 Persona_1 curante dr. , né della consulenza a firma del dr. (il cui contenuto è stato sopra Per_7 Per_5 riportato nel dettaglio).
Orbene, rileva la OR che, per la verità, le risultanze probatorie, sia quelle documentali, che quelle testimoniali, non sono univoche: da una parte stanno le dichiarazioni del Notaio dr. Per_3
(rogante l'atto di vendita del settembre 2001) e del Notaio dr. (rogante l'atto di vendita Per_2 del marzo 1998) , che, per quanto qui di specifico interesse, hanno affermato testualmente – il primo
11 – che “quando ho incontrato il signor nel 2001 era sicuramente cosciente e libero nella sua Per_1 determinazione, nel 2003, invece, per la revoca della procura, l'ho trovato un po' cambiato, più taciturno, ma sempre cosciente ed ha espresso comunque la sua volontà in maniera chiara”; il dr.
, a sua volta, ha dichiarato testualmente: “ho stipulato nell'anno 1998 l'atto di vendita di Per_2 un appartamento alla (…) e posso dire che il dimostrava di essere pienamente capace CP_1 Per_1 di intendere e di volere, altrimenti non avrei potuto procedere alla stipula dell'atto sia in osservanza alla legge, sia alla deontologia professionale, sia alla mia personale moralità”.
Il teste , poi, impiegato all'epoca dei fatti, ha riferito di avere incontrato nei locali Testimone_1 CP_7 dell'ufficio il dopo il 1998, forse nell'anno 2000, che nell'occasione si trovava da solo, il Per_1 quale gli aveva manifestato delle preoccupazioni riguardo alla riscossione della pensione, ed egli lo aveva rassicurato dicendogli che sarebbe stato possibile trasferire ad altro ufficio la riscossione della pensione e che, anche qualora fosse stata emessa una delega per la sua riscossione, sarebbe stato sempre possibile, comunque, procedere alla riscossione direttamente.
Il teste di parte attrice (geometra) ha riferito di essere stato contattato nel 2004 dal Testimone_2
che gli aveva chiesto di procedere alla stima di alcuni immobili;
nell'occasione egli si era Per_1 portato a casa dello stesso, dove si trovava anche il figlio che lo accudiva. L'anziano Parte_1 gli aveva detto che stava male, ma egli non aveva approfondito la cosa;
ricordava che “portava un pannolone” e che gli era sembrato “in grado di intendere e di volere” essendo stato proprio egli a chiedergli di effettuare la perizia e, in detta occasione, gli era sembrato lucido.
Diverso è il tenore della deposizione del teste (di parte attrice) , già medico Testimone_3 curante del (dal 1985 circa), il quale, per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, Per_1 ha riferito testualmente: “a partire dagli anni 1996-1997, se mal non ricordo, il ZI si recava al mio studio accompagnato da una signora di cui non ricordo il nome, dall'apparenza molto invadente, ed appariva visibilmente cambiato, come se fosse soggiogato da questa signora, nel senso che lui faceva tutto ciò che lei gli diceva di fare. Anche quando era da solo si mostrava diverso e faceva ragionamenti strani, parlava bene della signora che viveva con lui, nei confronti della quale si mostrava completamente invaghito. Ribadisco che il signor mi sembrava completamente Per_1 succube di questa signora, quasi spaventato. Anche fisicamente aveva difficoltà di deambulazione, specie dopo l'intervento, appariva stanco e talora mi dava l'impressione che non era in grado di intendere e di volere”.
Su analoga linea il teste (di parte attrice) , figlio di (rinunciante alla Controparte_6 Persona_1 sua eredità), ha dichiarato, per quanto qui di interesse specifico: “posso dire che quando era da solo mio padre si comportava normalmente, era lucido, quando c'era la signora si mostrava CP_1 nervoso, aggressivo, quasi disturbato dalla nostra presenza. Sembrava aver timore della signora
12 che lo condizionava nel comportamento”; non va trascurato, però, che lo stesso teste ha anche CP_1 riferito che il padre “si era reso conto, dopo l'allontanamento della di avere sbagliato a dare CP_1 tutto a lei che lo aveva lasciato senza alcun mezzo di sostentamento”.
La teste (anch'ella figlia di , rinunciante alla sua eredità) ha, sul punto, CP_3 Persona_1 affermato: “mio padre era succube e spaventato dalla sua ex compagna. Mentre stavano insieme faceva tutto quello che diceva lei, al punto che una volta mio padre mi ha confessato di avere tagliato le gomme alla macchina di mio fratello perché glielo aveva detto lei”; ed ancora: “mio padre era totalmente succube della . Mio padre ostentava ad amici e parenti di essere innamorato CP_1 di . Mio padre non parlava più con noi figli, né con altre persone durante la convivenza CP_1 con questa donna. Mio padre prima di conoscere questa donna mi adorava e dopo la loro separazione sono stata la prima persona che ha chiamato”.
A fronte, dunque, di talune deposizioni testimoniali (dei Notai, dell'impiegato e del geometra CP_7 incaricato dal di stimare alcuni beni) in base alle quali può riconoscersi la piena capacità di Per_1 intendere e di volere di negli anni di riferimento (1998 e 2001) ed anche Persona_1 successivamente, si pongono le dichiarazioni del suo medico curante e dei due figli (estranei all'odierna contesa), che più che di incapacità di intendere e di volere del parlano di una Per_1 sua condizione di soggezione nei confronti di con cui l'uomo ha convissuto dal 1997 CP_1 al 2003 circa e verso la quale mostrava di essere sentimentalmente legato.
Vi sono poi le due relazioni di c.t.u. espletate nell'ambito del procedimento di inabilitazione
(instaurato nel 2001 dai figli del per “prodigalità”, così qualificabile sulla base delle Per_1 allegazioni ricavabili dal relativo ricorso prodotto in atti) – che in questa sede valgono quali prove documentali -, la prima delle quali redatta dal dr. , datata 2 ottobre 2002 (visita Persona_8 peritale del 27 settembre 2002): in essa, all'esito di apposito esame clinico ed anamnestico del periziato, ampiamente documentato nell'elaborato, è detto testualmente, in particolare, sulle condizioni psichiche del (di specifico interesse qui): trattasi di “soggetto orientato nel Per_1 tempo e nello spazio, non (affetto da, n.d.r.) turbe dell'attenzione, dell'ideazione e della memoria, non turbe senso-percettive. Volontà ed istinto: conservate. Buono il tono dell'umore. Soggetto in grado di esprimere la propria capacità di critica e giudizio”, essendosi concluso nel senso che l'uomo non
è risultato “affetto da patologie neuro-psichiatriche” ed è “un soggetto capace di provvedere ai propri interessi”, non potendo, pertanto, essere inabilitato.
L'altra relazione, datata 3 dicembre 2004 (visita peritale del 12 ottobre 2004), a firma del dr. Per_6
dà ampiamente atto della presenza di una possibile discrepanza tra quanto rilevato con la visita
[...] ed i test somministratigli e la realtà clinica del , il quale – ha affermato testualmente il C. t. Per_1
u. – “sembra che voglia apparire ancora più deteriorato rispetto a quanto realmente lo sia”.
13 Si legge ancora nell'elaborato che “non si può essere sicuri sulla reale presenza di deterioramento mentale ed ancor più sull'eventuale grado”; il C. t. u dà atto, quindi, del fatto che il periziando
“probabilmente ha qualche paura che non riesce a verbalizzare e che ne condiziona il comportamento” e “comunque ha sicuramente un assetto psicopatologico disturbato che fa concludere che l'attore ha una infermità mentale non particolarmente grave per cui può essere inabilitato”.
Le due relazioni, a ben vedere, divergono nella conclusione finale circa l'inabilitazione, ma certamente nessuna delle due attesta l'incapacità di intendere e di volere del all'epoca dei Per_1 due atti (1998 e 2001), nemmeno quella del 2004, più avanti nel tempo, epoca in cui verosimilmente lo stato mentale del (83enne) potrebbe avere subito un deterioramento, sia pure lieve, Per_1 rispetto alle date degli atti, comunque non tale da farne ritenere scemata la sua capacità di intendere e volere (come si evince chiaramente dalle stesse parole del C. t. u. dr. . Per_5
Né da esse, ed in particolare dalla seconda (invocata ripetutamente nell'atto di appello), si possono ricavare elementi a favore della tesi di parte appellante secondo cui il avrebbe stipulato i Per_1 due atti di vendita de quibus coartato nella volontà per mano della anche perché, a CP_1 prescindere dalla distanza cronologica esistente tra le date dei due contratti, da un lato, e la visita peritale anzidetta, dall'altro, in ogni caso l'indagine demandata al C.t.u. verteva sull'accertamento dei presupposti dell'inabilitazione (peraltro chiesta, come si è detto, allegando taluni fatti denotanti la possibile “prodigalità”), che non hanno nulla a che vedere sul piano tecnico-giuridico, né fattuale, con i vizi del consenso in presenza dei quali potere annullare un contratto ex art. 1427 c.c..
Rilevano, poi, in senso contrario all'assunto dell'appellante, i decreti di archiviazione emessi dal GIP presso il Tribunale di Patti e, rispettivamente, di Messina nei procedimenti penali nn. 3040/02
R.G.N.R. e 871/04 R.G.N.R., nei quali è detto espressamente che il non è risultato soggetto Per_1 incapace di intendere e di volere e, per di più, che gli atti dispositivi in questione, con particolare riferimento a quello del 1998, lungi dall'essere stato frutto di comportamenti circonvenienti della sono stati, piuttosto, espressione di libera determinazione e di piena volontà del CP_1 Per_1 verso la donna che si prendeva cura di lui.
In questo quadro, in cui la gran parte dei dati porta ad escludere sicuramente l'incapacità di intendere e volere del all'epoca di stipula dei due atti in oggetto, residuano degli elementi indiziari – Per_1 ciò non può negarsi - circa una certa condizione di assoggettamento emotivo dell'uomo nei confronti della forse dovuto ad una solitudine affettiva legata anche alle sue precarie condizioni di CP_1 salute fisica (essendo risultato dagli atti che nel settembre 1998 l'uomo aveva subito un intervento chirurgico per una malattia oncologica al retto): invero, in sede di s.i.t. alla P.G. rese da lui nell'anno
2004 nell'ambito di uno dei due procedimenti penali suddetti, l'uomo, con lucidità, riferendosi
14 all'epoca dell'atto del 1998, ha ammesso testualmente: “in quel periodo mi sentivo psicologicamente depresso ed abbandonato per cui pacificamente e facilmente influenzabile”; poco prima aveva riferito anche di avere avuto seri problemi di salute e di natura assistenziale anche perché con i figli “aveva avuto dei problemi”.
Se ciò non può disconoscersi in punto di fatto, nondimeno deve osservarsi, in diritto, che è principio costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema OR di legittimità che, ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, dovendo fornirsi in giudizio la prova, da parte del deceptor, in ordine alle concrete circostanze dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti;
il dolo, infatti, è causa di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione dello stesso, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. Con la conseguenza che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (così Cass. civ.
n. 20231/2022; 13034/2018; 12892/2015; 12424/2006; 20792/2004).
In base a tale consolidato insegnamento nomofilattico, dunque, affinché possa essere dichiarato l'effetto invalidante di un contratto, non è sufficiente che il contraente abbia subìto una qualsiasi influenza psicologica, ma è necessaria una vera e propria condotta fraudolenta, un inganno che abbia inciso realmente e causalmente sulla determinazione volitiva dell'altro contraente.
Nel caso in esame, anche a voler reputare dimostrata una certa influenza psicologica della CP_1 sulla persona di , non è stata offerta, tuttavia, prova adeguata di condotte Persona_1 ingannevoli e fraudolente della donna per effetto delle quali l'uomo sarebbe stato indotto in errore essenziale che lo abbia condotto a stipulare i due contratti di vendita oggetto di causa, non potendo per questa ragione - pur tenendo conto delle dichiarazioni testimoniali del dr. e dei figli Per_7 del (rinuncianti all'eredità), nonché della relazione del dr. - trovare accoglimento la Per_1 Per_5 relativa domanda di annullamento avanzata dagli attori e ribadita in questa sede dall'odierno appellante.
15 Né potrebbe accogliersi, in ipotesi, la domanda di annullamento dei contratti per vizio del consenso dovuto alla violenza psicologica, essendo principio pacifico che, seppure in tema di violenza morale quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possano variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto (anche ad opera di un terzo), è però sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte (o da un terzo), e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni, ancorché collegati a determinate circostanze oggettivamente esistenti, ovvero da valutazioni personali di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (tra le tante in tal senso v. Cass. civ. nn. 27323/2022; 12058/2022; 19974/2017; 20305/2015; 6044/2010; 3388/2007; 235/2007).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere non tardiva la domanda di annullamento dei contratti per violenza morale, è comunque mancata la prova di un effettivo comportamento minaccioso della finalizzato ad “estorcere” il consenso del alla stipulazione dei due contratti di CP_1 Per_1 vendita, rimasto a livello di mere affermazioni labiali di parte attrice, ma non affatto dimostrato.
Ne discende il rigetto del secondo motivo di appello per tutte e per ciascuna delle ragioni sin qui esplicitate, non proprio coincidenti con quelle esposte dal primo Giudice a fondamento del suo convincimento, giovando puntualizzare in proposito che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni in tutto o in parte diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto
(o di diritto) risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
Rimangono assorbiti e superati dalle considerazioni appena esposte (in sede di disamina del secondo motivo) il terzo ed il quarto motivo di appello con cui l'appellante si duole rispettivamente – si riporta in sintesi -, col terzo, della mancanza di motivazione da parte del primo Giudice sulla ritenuta maggiore attendibilità della relazione peritale del dr. rispetto a quella del dr. ed Per_4 Per_5 all'ordinanza di “inabilitazione provvisoria” mai revocata, nonché del carattere meramente apparente della motivazione medesima in merito all'insufficienza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi di
16 parte attrice ed alla prevalenza attribuita, invece, alle dichiarazioni dei testi di controparte, ed in merito alla ritenuta centralità dei decreti di archiviazione di cui si è detto sopra, che avrebbe dato luogo, a dire dell'appellante, alla nullità della sentenza per non avere il Tribunale chiarito su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria decisione;
col quarto, dell'omessa effettiva valutazione delle prove offerte da parte attrice e dell'errata valorizzazione di quelle di controparte, quali, in particolare, le dichiarazioni dei due Notai, che avrebbero avuto, invece, a suo dire, un non indifferente interesse alla conservazione degli atti rogati, poiché il loro annullamento avrebbe potuto avere conseguenze negative per loro sul piano professionale e disciplinare, e la relazione peritale del dr. , che invece il Giudice Per_4 dell'inabilitazione aveva considerato insufficiente, tanto da averne disposto la rinnovazione (senza tacere che, in quell'occasione, il avrebbe fatto di tutto per sottrarsi alla visita peritale, tanto Per_1 dall'essersi dovuto fare ricorso all'ausilio dei Carabinieri, e che la visita peritale sarebbe stata svolta con molta superficialità, senza un esame obiettivo della personalità e dello stato emotivo dell'esaminando).
Sostiene l'appellante, a conclusione delle argomentazioni di cui al quarto motivo, che se il Tribunale avesse dato il giusto rilievo a tutte le emergenze probatorie acquisite, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto totalmente differente e favorevole a lui, trovando accoglimento la domanda di nullità dei contratti per dolo.
I due motivi evidentemente rappresentano un ulteriore sviluppo argomentativo del secondo e, come tali, rimangono superati da tutte le argomentazioni esposte sopra a confutazione dello stesso, dovendosi qui ribadire che, anche a volere tenere in considerazione le risultanze probatorie ricavabili dalle deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice e l'elaborato peritale del dr. ugualmente Per_5 non potrebbe trovare accoglimento la domanda di annullamento (e non già di nullità, come indicato dall'appellante) dei contratti per dolo, né per violenza, per le ragioni esplicitate in sede di disamina del secondo motivo, che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Non è inutile, peraltro, notare, in aggiunta, che in linea di principio non può predicarsi la nullità di una sentenza per avere dato rilievo ed essersi basata su alcune soltanto delle prove raccolte, non prendendone in espressa considerazione le altre, essendo insegnamento pacifico della Suprema OR che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le
17 tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (tra le tante v. Cass. civ. nn. 29730/2020; 8294/2011; 22801/2009;
3601/2006).
Nel caso in esame il Tribunale, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non ha omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, ma, al contrario, ha illustrato le emergenze probatorie sulle quali ha inteso basare il proprio convincimento circa l'insussistenza del dolo contrattuale, avendo precisato anche che le risultanze delle altre prove, per quanto riferissero di uno stato di soggezione del rispetto alla non sono state ritenute “sufficienti” a superare il dato Per_1 CP_1 probatorio emerso dalla documentazione in atti, in particolare dalla relazione del C. t. u. dr. , Per_4 così avendo assolto più che adeguatamente il proprio onere motivazionale secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Solo per completezza va precisato, da ultimo, che non vi è stata alcuna pronuncia di “inabilitazione provvisoria” del , ma solamente la nomina di un curatore provvisorio dello stesso nelle more Per_1 dell'istruttoria a norma dell'ultimo comma dell'art. 419 c.c., come da provvedimento reso dal G.I. all'esito dell'esame del l'11 febbraio 2002. Per_1
Col quinto motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto non provato l'inadempimento da parte della dell'obbligo di pagare il prezzo dei beni oggetto CP_1 delle vendite per cui è causa.
Sostiene che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza (che cioè: “… gli attori non hanno fornito alcuna prova contraria in merito alla mancata ricezione del corrispettivo da parte del proprio dante causa, sicché avuto riguardo al tenore degli atti pubblici e alle dichiarazioni in esso contenute, deve ritenersi non provato il mancato pagamento del corrispettivo da parte della ), sarebbe emerso dagli atti che il CP_1
non ha mai saputo spiegare, né ai figli, né ai tutori, né tantomeno al C. t. u. dr. ed al Per_1 Per_5
G. I. del procedimento di inabilitazione, dove si trovasse il denaro percepito dalle vendite;
le prove testimoniali poi - in particolare le deposizioni dei figli del (rinuncianti all'eredità) - Per_1 avrebbero dimostrato che l'uomo non possedeva nemmeno quanto necessario per provvedere alle primarie esigenze, tanto da dover essere aiutato economicamente dai figli e dal fratello, ciò dimostrando pienamente, secondo l'appellante, la circostanza del mancato pagamento del prezzo di vendita da parte della CP_1
Assume che la quietanza liberatoria alla quale il Tribunale fa riferimento non dovrebbe essere analizzata in maniera decontestualizzata, bensì tenendo presente che essa è provenuta da un anziano e malato signore, la cui volontà sarebbe stata coartata dalla come avrebbero confermato il CP_1 dr. e il medico curante dr. , oltre che le concordanti dichiarazioni testimoniali dei Per_5 Per_7
18 due figli anzidetti, i quali avrebbero smentito decisamente la possibilità che il padre avesse potuto ricevere un corrispettivo, seppur minimo, per la vendita dei beni in questione.
Vengono in proposito richiamate testualmente dall'appellante le parole dei due testi (a pag. 15 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità).
Il motivo non può essere accolto.
Escluso, per le ragioni sopra esposte in sede di disamina del secondo motivo di appello, che i contratti di vendita siano stati inficiati nella loro validità per vizio del consenso dovuto a dolo e/o a violenza, giova evidenziare che in entrambi gli atti pubblici si legge testualmente: nel primo (25 marzo 1998),
“art.
5. Il prezzo di vendita è stato convenuto a corpo, di comune accordo tra le parti, in lire trentacinque milioni (£ 35.000.000). La parte acquirente dichiara di avere già pagato alla parte venditrice, la quale lo riconosce, rilascia ampia quietanza liberatoria. Poiché il prezzo è stata interamente pagato, la parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale”; nel secondo (20 settembre 2001)
“la vendita procede per il prezzo, convenuto e transatto tra esse parti, in lire 25.000.000 (venticinque milioni), di cui lire 1.000.000 (un milione) riferite all'immobile sopra descritto al punto 1) e lire
24.000.000 (ventiquattro milioni) riferite agli immobili descritti al superiore punto 2), somma che la parte venditrice dichiara di avere ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente, alla quale, con il presente ne rilascia quietanza a saldo, immettendola nel possesso di quanto venduto (…)”.
Orbene, come anche correttamente evidenziato dal Tribunale, è principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione con la quale nell'atto di vendita si afferma da parte del venditore di averne ricevuto il prezzo costituisce confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova dell'avvenuto pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 2735 c.c., sicché l'esistenza di tale fatto estintivo può contestarsi solo chiedendo di provare, ai sensi dell'art. 2732 c. c., che la confessione è stata determinata da errore di fatto o da violenza;
la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti (così tra le tante Cass. civ. nn. 20520/2020; 25213/2014; S. U. 19888/2014; Cass. Civ. nn. 4196/2014;
26325/2008; 4485/1982; 5955/1979).
Ne discende che nel caso in esame, in mancanza di allegazione e prova che l'affermazione del circa l'avvenuta ricezione del prezzo di vendita contenuta in entrambi i contratti sia stata Per_1 effettuata da lui per errore di fatto o a seguito di violenza, immune da censure è la decisione del primo
Giudice testé richiamata, dovendosi in questa sede aggiungere e puntualizzare che, prima ancora del
19 loro contenuto, le dichiarazioni testimoniali invocate dall'appellante a sostegno della critica in esame sono da considerare assolutamente inammissibili ai fini in questione stante l'insegnamento del
Giudice nomofilattico appena sopra riportato, secondo il quale – si ripete - la prova per testi (o per presunzioni) contraria al contenuto della quietanza, ove diretta a provare il mancato pagamento, come vorrebbe l'appellante, è inammissibile in radice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2726 e 2729
c.c..
Segue il rigetto anche del quinto motivo di appello.
Col sesto l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provata la simulazione della compravendita in luogo di una donazione.
Assume che, nel ritenere ciò, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato le unanimi dichiarazioni dei testi di parte attrice e le stesse dichiarazioni rese dal alla P.G. in date 27 febbraio 2001 Per_1
e 8 marzo 2004 (giusta verbali prodotti in atti) secondo le quali: “nell'anno 1998 ho intestato la mia abitazione attuale alla signora in quanto la stessa da diversi anni mi faceva questa CP_1 richiesta. Mi sono convinto ad esaudire tale desiderio alla ” e, rispettivamente “la Pt_2 CP_1 dietro pressione psicologica mi ha costretto a farle una sorta di contratto di servitù, (…) almeno io
l'avevo inteso e pattuito in tal senso, pressato altresì dallo stato di necessità e bisogno del momento
(…) Ripeto, in quel periodo mi sentivo psicologicamente depresso e abbandonato per cui pacificamente e facilmente influenzabile”.
A dire dell'appellante dal contenuto di siffatte dichiarazioni emergerebbe chiaramente che il avrebbe lasciato intendere che tali atti abbiano simulato altrettante donazioni, dovendosi Per_1 perciò esse considerare a tutti gli effetti apposite “controdichiarazioni” del negozio simulatorio.
Evidenzia, in proposito, che, in materia di simulazione soggettiva di donazione, la prova del relativo accordo simulatorio non richiede anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta
(richiama sul punto Cass. civ. n. 18204/17).
Sostiene in subordine che, nel caso in cui non si volesse ritenere fornita la prova della controdichiarazione, la simulazione dovrebbe reputarsi comunque provata in base alla prova testimoniale che depone massimamente in tal senso.
Aggiunge che errata sarebbe l'affermazione del primo Giudice secondo cui “gli attori non hanno dato prova della simulazione né a mezzo di testimoni (ove si dovessero ritenere terzi rispetto all'atto simulata)” in quanto non farebbe corretta applicazione dell'art. 1417 c.c. per il quale “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle
20 parti”: ribadisce, infatti, che nella specie detta prova testimoniale sarebbe esistita ed acquisita al fascicolo e, se anche gli attori fossero da ritenere parti, ugualmente la prova della simulazione dovrebbe considerarsi raggiunta mediante le testimonianze suddette, in quanto dal tenore dell'atto di citazione e dal contenuto delle allegazioni probatorie allegate al fascicolo si evincerebbe che la domanda di simulazione è stata diretta a far valere l'illiceità del negozio dissimulato.
Il motivo non è fondato.
Sulla prima articolazione – secondo la quale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, sarebbe stata prodotta in giudizio la controdichiarazione necessaria a dimostrare la simulazione, ricavabile, nella specie, dalle dichiarazioni rese dal alla P.G. in date 27 febbraio 2001 e 8 Per_1 marzo 2004 (sopra riportate testualmente) – è appena il caso di evidenziare che, se è vero che l'insegnamento della Suprema OR è nel senso che, in linea di principio, la prova della simulazione tra le parti soggiace solo ad un requisito di forma scritta ad probationem, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta, non richiedendo, pertanto, l'atto pubblico quale prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione, nondimeno va puntualizzato che lo steso Giudice nomofilattico ha affermato che, in tal caso, la dimostrazione può essere data mediante una semplice controdichiarazione che sia sottoscritta dalle stesse parti oppure da quella contro la quale questa controdichiarazione viene prodotta, ossia, nella specie, la CP_1
A nulla valgono, perciò, le dichiarazioni rese da alla P.G., perché sottoscritte Persona_1 evidentemente da costui e non già dalla e ciò costituisce argomento assolutamente dirimente CP_1 in senso contrario all'assunto dell'appellante, fermo restando che, in ogni caso, il loro tenore non sarebbe tale da integrare altrettante controdichiarazioni idonee a dimostrare l'accordo simulatorio di che trattasi.
Quanto poi alla seconda articolazione del motivo in esame – relativa alle risultanze della prova testimoniale – rileva la OR che non è ricavabile, nella specie, la prova dell'asserita simulazione dalle deposizioni testimoniali, ostandovi il disposto dell'art. 1417 c. c., dato che la domanda è stata proposta dagli attori nella loro qualità di eredi del contraente , i quali, come Persona_1 tali, non possono essere considerati “terzi” rispetto a quest'ultimo.
È noto, infatti, che, per pacifica giurisprudenza, il successore mortis causa, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in tema di simulazione, non può essere considerato terzo, salvo che trattasi di legittimario che agisca per ottenere la propria quota di legittima (da ultimo si veda Cass. civ. nn. 29821/2023; 41132/2021;
21 536/2018; 714/1974) ed eccetto il caso in cui s'intenda far valere l'illiceità del negozio dissimulato ex art. 1417, ult. parte, c. c..
Nel caso de quo non sussiste la prima delle suddette situazioni, non essendo gli attori CP_2
e eredi legittimari che hanno agito a tutela della loro quota di riserva, bensì Parte_1 successori del padre defunto, a tutela della posizione giuridica del quale hanno proposto la presente azione;
né ricorre la seconda situazione, non avendo essi proposto alcuna specifica domanda volta a fare valere l'illiceità delle donazioni, a loro dire sottese ai contratti di vendita, dei quali solo, invece, hanno dedotto l'invalidità secondo quanto si è detto più diffusamente sopra.
Rispetto alle donazioni, piuttosto, come si è detto più in alto, gli attori hanno chiesto l'annullamento ai sensi degli artt. 775 e/o 776 c.c., non avanzando, invece, alcuna domanda di nullità delle stesse per illiceità.
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suddette ragioni, il rigetto anche del presente motivo di appello.
Al n. 7 dell'atto di appello è dedotta (testualmente) l'“erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali”: tale deduzione, peraltro in nessun modo argomentata, è verosimilmente frutto di un refuso, poiché, nella specie, la “convenuta” non è stata condannata al pagamento delle spese di lite di primo grado, ma semmai gli attori;
senza tacere che, se davvero fosse stata condannata la convenuta, l'appellante non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare tale statuizione.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante e dell'interveniente volontario – che ha rivestito la medesima Parte_1 CP_2 posizione del primo, avendo aderito in toto all'appello secondo quanto si è detto sopra –, nella loro veste di eredi di , al rimborso delle spese del presente grado in favore di Persona_1 controparte (ciascuno pro-quota ereditaria).
Esse si liquidano secondo i parametri tariffari di cui al D.M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia determinato, secondo la regola del cd. disputatum, in base all'intero ammontare dei contratti sulla cui validità verte la presente contesa ex art. 12, comma
1, c. p. c. (v. Cass. Civ. n. 2850/2018) – scaglione da € 26.001 a € 52.000 - ed applicando i parametri tariffari medi, avuto riguardo alla natura ed al numero delle questioni trattate, di media difficoltà, ed alla relativa portata delle prestazioni difensive rese, determinandole perciò in complessivi € 5.077,00
a titolo di onorario, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (cfr. sul punto specifico il
22 principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa OR dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che parte appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema
OR (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito (come nella specie), il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'amministrazione giudiziaria valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
P. Q. M.
la OR di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 28 gennaio 2020 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 695/2019 del 27 novembre 2019, nei confronti di e con l'intervento di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione CP_1 CP_2 disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e (eredi di ), ciascuno pro- Parte_1 CP_2 Persona_1 quota ereditaria, al rimborso delle spese del presente grado in favore di liquidate CP_1
23 in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1-quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno, nel caso concreto, la doppia contribuzione (secondo quanto specificato in parte motiva).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
24
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 178/2020 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via del Vespro n. 57, presso lo studio dell'avv. Antonio
Gemelli, recapito professionale dell'avv. Mariella Sciammetta (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato in calce all'atto di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 26 febbraio 2020 su istanza del 20 febbraio 2020,
APPELLANTE contro
nata a [...] l'[...], c. f.: , rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Gianfranco Saccà (con PEC indicata) per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado,
APPELLATA
e contro quale erede di , CP_2 Persona_1
APPELLATO non costituito (a seguito di ordine ex art. 331 c. p. c.)
e nei confronti di
(in proprio), nato a [...] il [...], elettivamente CP_2 domiciliato in Patti, via Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'avv. Mariella Sciammetta (con PEC 1 indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il
20 giugno 2024,
INTERVENIENTE VOLONTARIO
___________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 695/2019 del 27 novembre 2019 in materia di nullità, annullamento, risoluzione, simulazione contratti compravendita.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei vari atti e verbali di causa”.
Per l'appellata: “si riporta alle domande eccezioni e difese formulate in atti”.
****************
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2020 ha impugnato davanti a questa Parte_1
OR, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti CP_1 ha rigettato le domande proposte da lui e da nella qualità di eredi di CP_2 [...]
– volte ad ottenere la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 428 c.c. dei contratti di Persona_1 compravendita stipulati rispettivamente in data 25 marzo 1998 in Notaio e in Persona_2 data 20 settembre 2001 in Notaio da (da una parte) e Persona_3 Persona_1
(dall'altra), in quanto stipulati da persona incapace di attendere alla cura dei propri CP_1 interessi, o, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1418, 1427 e 1439 c.c.; in via gradata, la risoluzione degli stessi per inadempimento, non avendo la orrisposto gli importi in essi indicati, accertando CP_1 in via incidentale la nullità o l'irrilevanza giuridica della contraria dichiarazione resa dalle parti negli atti medesimi, nonché che si dichiarasse la tenuta a corrispondere il loro giusto prezzo da CP_1 determinare in corso di causa o, in subordine, quello indicato nei rogiti, oltre interessi, rivalutazione e spese contrattuali ed altri accessori di legge, nell'ipotesi in cui ella fosse stata nell'impossibilità giuridica o fattuale di disporre dei predetti beni;
che si condannasse, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni patiti da nella misura di € 20.000 o in quell'altra Persona_1 maggiore o minore ritenuta giusta, anche in via equitativa;
che si dichiarasse, in ulteriore subordine, che i contratti di compravendita dissimulavano altrettante donazioni ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto nessuna somma era stata corrisposta dalla (donazioni) a loro volta nulle ai sensi degli CP_1 artt. 774 e 775 c.c. – ed ha condannato gli attori al rimborso delle spese di lite in favore della CP_1
(liquidate come da dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la stessa fosse annullata,
2 condannando controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18 giugno 2020 si è costituita CP_1
resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342 c.p.c., nonché per essere stata dichiarata prescritta da parte del Tribunale
l'azione di annullamento dei contratti proposta ai sensi dell'art. 428 c.c. senza che sul punto l'appellante abbia formulato alcuna contestazione;
nel merito ha contestato, in ogni caso, i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello, la OR ha rigettato la richiesta di “inibitoria” (come da ordinanza del 18 gennaio 2021) ed ha fissato l'udienza del 2 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 17 ottobre 2022 a causa del carico di ruolo.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 e ss. mm. ii., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 31 agosto 2023 la OR, previa rimessione della causa sul ruolo, ha disposto l'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario quale CP_2 erede di , nonché che si documentassero il numero ed il nominativo di tutti Persona_1 gli eredi di quest'ultimo all'epoca della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e nel corso dello stesso.
Con successiva ordinanza del 12 febbraio 2024, in esito all'udienza svoltasi in pari data (secondo la modalità sostitutiva di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la OR, rilevata la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , nella qualità suddetta, ne ha disposto CP_2 la rinnovazione, onerando altresì la parte appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di
, quale figlia e (verosimilmente) erede di (salva la prova certa CP_3 Persona_1
e documentale che costei avesse rinunciato alla eredità, da fornire da parte appellante, in tale ultimo caso non dovendosi ovviamente provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).
In esito all'udienza del 1° luglio 2024, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la OR, con ordinanza del 3 luglio 2024, dato atto dell'intervento volontario in giudizio, effettuato nelle more con comparsa depositata il 20 giugno 2024, di (in primo grado costituito CP_2 quale erede di ) - il quale ha aderito alla posizione dell'appellante - e rilevato Persona_1 che non risultavano depositati in atti la copia dell'atto di integrazione del contraddittorio notificata a
3 nella sua qualità di erede di , né la copia della rinuncia CP_2 Persona_1 all'eredità da parte di del 13 marzo 2007 (benché indicati dalla difesa Controparte_4 dell'appellante come depositati unitamente alle note di trattazione scritta del 20 giugno 2024), ne ha ordinato il deposito rinviando, per tali adempimenti e per la precisazione delle conclusioni, alla data del 9 settembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione assegnando a queste ultime i termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e di
(eventuali) memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare giova rilevare che, benché la sentenza impugnata sia stata pronunciata nei confronti di nella qualità di erede di , non per questo l'appello Parte_1 Persona_1 proposto dal in proprio, senza la formale spendita di tale sua qualità, deve considerarsi Per_1 inammissibile per difetto di legittimazione attiva dello stesso, posto che l'attuale appellante, una volta acquistata e spesa la qualità di erede nel primo grado del giudizio (circostanza questa incontestata), ha continuato la personalità del de cuius senza alcuna necessità di provare la sua legittimazione attiva
(o passiva).
Come affermato, infatti, dalla Suprema OR, non si tratta in tal caso di due qualità distinte (in proprio e quale erede), ma di unicità di posizione giuridica, fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius, con la conseguente titolarità anche del diritto processuale di adire il giudice della impugnazione (v. Cass. civ. n. 4022/2013).
Sempre preliminarmente si osserva che la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , nella qualità di erede di , CP_2 Persona_1 disposta dalla OR ai sensi dell'art. 291 c. p. c. con la sopra citata ordinanza del 12 febbraio 2024, dopo avere dichiarato nulla la prima notifica, non risulta essere stata eseguita regolarmente, in quanto, siccome effettuata mediante il procedimento consolare con trasmissione dell'atto da notificare all'Ambasciata italiana a Dakar, non è stata fornita prova alcuna del suo avvenuto perfezionamento, non essendo stato prodotto da parte appellante alcun documento di riscontro da parte dell'Autorità consolare (cui l'atto da notificare era stato inviato) attestante l'avvenuta notifica ovvero la sua mancata consegna.
Vi è prova unicamente della spedizione (e della ricezione) degli atti all'Autorità consolare, ma non vi è alcun riscontro del fatto che essa abbia, poi, provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi della normativa contenuta nella legge consolare (artt. 37 e 77 del D. Lgs. n. 71 del 2011), in quanto non è stata depositata, nemmeno a seguito di apposito invito della OR (giusta ordinanza del 3 luglio
4 2024), copia completa dell'atto notificato con la relazione di notifica, eventualmente restituito dalla detta Autorità.
L'ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non è stato, dunque, ottemperato validamente e ciò comporterebbe, in teoria, la cancellazione della causa dal ruolo e la susseguente estinzione del processo a norma dell'art. 307, comma terzo, c. p. c., giusta il disposto del terzo comma dell'art. 291 c.p.c..
Va tuttavia rilevato che, in concreto, l'estinzione del processo non può essere dichiarata dalla OR in quanto non risulta essere stata sollevata la relativa eccezione da chi di interesse (ossia dall'appellata), non potendo essa essere dichiarata d'ufficio dato che il presente procedimento è iniziato (in primo grado) nel settembre 2007, tale da essere assoggettato al regime anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009 e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 307, comma
4, c.p.c. che testualmente stabiliva: “l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”.
Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza del Giudice nomofilattico, l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del processo per difetto della relativa eccezione di parte e l'impossibilità di concedere un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, stante la natura perentoria del termine medesimo, non impedisce, in linea di principio, al giudice di emettere d'ufficio una pronuncia di rito meramente ricognitiva dell'impossibilità di prosecuzione del giudizio per il fatto che, altrimenti, una decisione di merito sarebbe “inutiliter data”: in caso di mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, infatti, vi è l'impossibilità di proseguire il processo e, soprattutto, di definire il giudizio con una decisione di merito, ostandovi la circostanza oggettiva che esso non si è svolto nei confronti di tutte le parti necessarie, tale che, per questa ragione, la sentenza che decida nel merito sarebbe “inutiliter data”.
L'unico esito consentito in questa situazione sarebbe l'emanazione di una pronuncia di mero rito con la quale dare atto dell'impossibilità di prosecuzione del processo per mancanza di una parte necessaria, ossia – nella specie - , nella sua qualità di erede di CP_2 Persona_1
(si vedano in senso analogo Cass. civ. nn. 32207/2021; 7460/2015; 10322/2004; 157/1998).
Se ciò è innegabile in linea di principio, nel caso concreto, nondimeno, la volontaria costituzione in giudizio di nelle more dell'esecuzione dell'ordine di integrazione del CP_2 contraddittorio, ha reso non più impossibile la prosecuzione del processo, consentendone anche la decisione nel merito, in quanto essa non sarebbe (e non è) più pronunciata inutilmente bensì validamente, essendo presente in giudizio, ora, anche la parte necessaria (quale erede CP_2 di ). Persona_1
5 A ciò non osta, peraltro, il fatto che costui è intervenuto nel presente grado in proprio e non invece spendendo formalmente la sua qualità di erede di , già acquisita pacificamente Persona_1 in primo grado (avendo agito in giudizio, unitamente a , in tale qualità), posto che Parte_1 valgono per lui le stesse argomentazioni sopra esposte quanto a quest'ultimo circa l'unicità della sua posizione giuridica (in proprio e quale erede) fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al de cuius.
Ciò posto, vale precisare che, intervenendo in giudizio, come si è accennato più CP_2 sopra, ha aderito a tutte le argomentazioni difensive svolte dal co-erede nell'atto Parte_1 di appello, insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione medesima, con condanna della CP_1 al pagamento di spese e compensi del giudizio (da distrarsi in favore del difensore).
È stato dimostrato documentalmente, infine, quanto a che ella ha rinunciato Controparte_4 all'eredità del padre con dichiarazione del 13 marzo 2007, non essendo, Persona_1 perciò, stato necessario integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti (giusta ordinanza della
OR del 12 febbraio 2024 sopra richiamata).
Tanto premesso e passando all'esame dell'appello, va anzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità dello stesso formulata dall'appellata sotto il profilo della CP_1 violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla OR di delimitare in modo netto e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Tanto è sufficiente per respingere l'eccezione de qua.
6 Nel merito si rileva che col primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c. c. nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare tutte le prove allegate, rigettando, così, l'azione di nullità dei contratti per dolo ai sensi degli artt.
1418, 1427 e 1439 c.c..
Sostiene che la sentenza sarebbe erronea per essersi basata sulla perizia a firma del dr. resa Per_4 nel giudizio iscritto al n. 840/2001 R.G., da cui avrebbe tratto l'insussistenza dell'incapacità di
, senza tenere conto, piuttosto, della successiva perizia redatta dal dr. Persona_1 Per_5 nel corso dello stesso procedimento (prodotta in atti), né dell'ordinanza di inabilitazione provvisoria emessa dal dr. in data 11 febbraio 2002 (anch'essa allegata al fascicolo di primo grado), le cui CP_5 risultanze avrebbero, a suo dire, dovuto condurre all'accoglimento delle domande attoree.
Nel giudizio di inabilitazione (intrapreso dai figli di per via degli strani Persona_1 comportamenti del padre, che stava dilapidando tutto il suo patrimonio) sarebbe emerso – continua l'appellante – che l'uomo era evidentemente affetto da incapacità, avendo mostrato di non sapere dove fosse il ricavato delle vendite effettuate, oltre a segni di squilibrio mentale evincibili dalle sue affermazioni circa l'intenzione di vendere anche il resto dei suoi beni al solo scopo di procurarsi immediatamente l'occorrente per qualche viaggio di piacere, tanto che il Giudice adito aveva emesso ordinanza provvisoria di inabilitazione, nominando quale C. t. u. il dr. . Costui, però – osserva Per_4
l'appellante -, era pervenuto alla conclusione che il fosse capace di intendere e di volere, Per_1 contrariamente all'evidenza dei fatti, ragion per cui il Giudice ne aveva deciso la sostituzione, avendo affidato nuova consulenza al dr. il quale aveva concluso diversamente, nel senso, Persona_6 cioè, che “probabilmente ha qualche paura che non riesce a verbalizzare … ha sicuramente un assetto psicopatologico disturbato che fa concludere che l'attore ha un'infermità mentale non particolarmente grave per cui può essere inabilitato”.
Sostiene, dunque, l'appellante che non vi sarebbero dubbi sull'incapacità del di intendere Per_1
e volere, tanto da essere stato inabilitato provvisoriamente (il giudizio di inabilitazione si è poi interrotto per il suo decesso, avvenuto nel 2006) con un'ordinanza emessa meno di cinque mesi dopo la conclusione dell'ultimo contratto, che reca la data del 25 settembre 2001, al culmine di uno stato di alterazione psichica e soggezione che sarebbe iniziato, secondo la prospettazione dell'appellante, in concomitanza con l'inizio della convivenza con a partire dall'anno 1997, secondo CP_1 quanto avrebbero confermato le dichiarazioni concordi dei testi citati dagli attori in primo grado (in particolare i figli del de cuius, e , rinuncianti alla sua eredità). Controparte_6 Controparte_4
Nel senso dell'indubbia incapacità di intendere e volere del deporrebbero anche – aggiunge Per_1
l'appellante – le dichiarazioni testimoniali del medico curante dr. , anch'esse non prese in Per_7 considerazione dal primo Giudice.
7 Il motivo, prima che infondato, è inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. poiché non si confronta affatto con la ratio decidendi per la quale il primo Giudice ha rigettato la domanda di annullamento dei contratti formulata dagli attori sotto il profilo dell'incapacità di intendere e di volere del contraente . Persona_1
L'appellante, infatti, si diffonde nell'esplicare la propria critica avverso la considerazione del primo
Giudice circa la ritenuta capacità di intendere e volere del - nonostante che, a suo dire, le Per_1 prove documentali e testimoniali assunte in primo grado depongano in senso contrario, suffragando piuttosto l'assunto secondo il quale, al momento della stipula dei due contratti, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato psico-fisico tale da renderlo totalmente incapace di attendere alla cura dei propri interessi intendere e volere -, senza tuttavia tenere conto che in sentenza è stata preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento degli atti ai sensi dell'art. 428 c.c. per incapacità di intendere e volere formulata tempestivamente dalla convenuta ex art. 1442 c. CP_1
c..
Si legge, invero, sul punto (nella motivazione della sentenza) testualmente che: “l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento dei contratti conclusi rispettivamente nel 1998 e nel 2001
è fondata e va accolta. Gli attori agiscono quali eredi di , il quale al momento Persona_1 del compimento degli atti dispostivi del proprio patrimonio, secondo la loro prospettazione, era incapace naturale. Secondo il disposto dell'art. 1442, comma 2, c.c. applicabile al caso di specie, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla conclusione del contratto. Gli attori, nella qualità di eredi, fano valere in nome proprio un diritto del de cuius, nella cui posizione giuridica sono subentrati per effetto della successione, sicché, poiché la domanda giudiziale è stata proposta nel 2007 e i contratti risalgono al 1998 e 2001, l'azione di annullamento per incapacità naturale del de cuius deve ritenersi prescritta”.
Come anche giustamente rilevato da parte appellata, avverso tale statuizione l'appellante non ha sollevato alcuna critica, né l'ha impugnata, tale che su di essa si è formato senz'altro il giudicato interno, inammissibile essendo, perciò, il motivo di appello sopra esposto che attiene, invece, al merito della domanda di annullamento degli atti per incapacità naturale ex art. 428 c.c., esame che qui è precluso stante che la relativa azione è stata dichiarata, in via preliminare, prescritta dal primo
Giudice con decisione non affatto censurata, sul punto, da parte appellante.
È appena il caso di puntualizzare che il giudicato interno si forma sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso effettuata (anche) in virtù dell'accoglimento di un'eccezione preliminare di merito dirimente ai fini della decisione, tra cui rientra senz'altro l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
8 In materia di prescrizione è pacifico, invero, che, poiché il giudicato cade sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità, esso si forma senz'altro sulla statuizione avente ad oggetto la prescrizione, ossia l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto, senza che, in difetto assoluto di censure da parte dell'impugnante sull'uno e sull'altro elemento costitutivo, il giudice possa riconsiderare la fattispecie, stante il giudicato interno caduto su di essa nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità ad estinguere il diritto (tra le tante v. in parte motiva Cass. civ. n. 28565/2022).
Ne deriva che, in via preclusiva di ogni altra disamina, che sarebbe qui superflua, il primi motivo va dichiarato inammissibile ostandovi il predetto giudicato interno, nonché per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c. come interpretato dal Giudice nomofilattico, in base al quale – com'è noto -, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione contenga argomentazioni che si contrappongano alla motivazione della pronuncia impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis v. Cass. civ. nn.
3194/2019; 12280/2016; 18704/2015): cosa nella specie non avvenuta, avendo l'appellante contrapposto, alla statuizione giudiziale di avvenuta prescrizione dell'azione di annullamento dei contratti per incapacità naturale del , argomenti riguardanti il merito della domanda, il cui Per_1 esame – si ribadisce - è precluso dal giudicato interno formatosi sulla declaratoria di estinzione dell'azione operata dal Tribunale ex art. 1442, comma 3, c.c..
Col secondo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
1418, 1427 e 1439 c.c., per non avere il Tribunale dichiarato la nullità dei contratti nonostante che le risultanze probatorie deponessero nel senso che la vrebbe posto in essere raggiri e condotte CP_1 di coartazione della volontà del integranti sia il dolo, che la violenza ai danni dello stesso. Per_1
Sostiene che la donna avrebbe completamente annichilito il volere del predetto, minacciando di buttarlo dalla finestra e di attuare altre forme di violenza fisica, allontanandolo dai figli per poi minacciarlo di abbandono, così da suscitare in lui la paura di restare da solo, facendosi addirittura delegare al ritiro della pensione, che tratteneva poi per sé, lasciando all'anziano solamente la somma di vecchie £ 50.000 (poi € 30,00).
Evidenzia, a riprova del comportamento doloso della che costei, una volta ottenute la CP_1 proprietà dei beni oggetto di causa e la delega alla riscossione della pensione, si sarebbe progressivamente allontanata dall'abitazione del , lasciandolo solo e corrispondendogli solo Per_1
l'anzidetta irrisoria somma di vecchie £ 50.000.
9 Richiama a supporto di tale circostanza la deposizione del teste , che ha riferito che Controparte_6 dopo la revoca della delega la ra scomparsa, avendo completamente abbandonato il padre, CP_1 aggiungendo anche che costui si era reso conto di avere sbagliato nel “dare tutto a lei”, la quale lo aveva lasciato senza alcun mezzo di sostentamento.
Quanto alla violenza morale e materiale attuata dalla al fine di coartare la volontà CP_1 dell'anziano , l'appellante riporta, a supporto dell'assunto, le dichiarazioni Persona_1 testimoniali del medico curante dr. , che ha riferito testualmente: “…il si recava al Per_7 Per_1 mio studio accompagnato da una signora di cui non ricordo il nome, dall'apparenza molto invadente ed appariva visibilmente cambiato, come se fosse soggiogato da questa signora al punto tale che faceva tutto ciò che lei gli diceva di fare…, si mostrava completamente invaghito della stessa, mi sembrava completamente succube di questa signora, quasi spaventato… Appariva stanco e talora mi dava l'impressione che non era in grado di intendere e volere”, nonché quelle del già citato teste
, secondo cui: “quando mio padre era solo si comportava normalmente, era lucido, Controparte_6 quando c'era la signora si mostrava aggressivo, quasi disturbato dalla nostra presenza. CP_1
Sembrava aver timore della signora che lo condizionava nel comportamento”, deducendo CP_1 anche che esse avrebbero trovato pieno riscontro nella perizia redatta dal C. t. u. dr. (sopra Per_5 richiamata), il quale ha affermato che il era disorientato nello spazio e nel tempo e che Per_1 durante il colloquio, alla richiesta di notizie sulla si era messo “a piangere esprimendo CP_1 paura”.
Conclude sul punto che il dolo e la violenza sarebbero stati pienamente provati, dovendo il Tribunale dichiarare la nullità dei contratti o, quanto meno, annullarli stante la relativa domanda formulata ai sensi dell'art. 1418, 1427 e 1439 c.c..
Il motivo non può accogliersi.
Giova anzitutto rilevare che in primo grado oltre alla domanda di annullamento dei contratti per incapacità naturale, gli attori, in subordine, ne hanno dedotto l'invalidità per essere stati essi sottoscritti per effetto delle “lusinghe, delle promesse e dei raggiri della (così testualmente a CP_1 pag. 6 dell'atto di citazione), avendone chiesto, perciò, nell'atto di citazione, l'annullamento
(erroneamente invocato come “nullità”) ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c. per il vizio del consenso costituito dal dolo e non anche dalla violenza.
Tale che, in questa sede, non possono avere ingresso le doglianze riguardanti la violenza che la vrebbe posto in essere nei confronti dell'anziano , poiché tale vizio del consenso CP_1 Per_1 non ha fatto parte della causa petendi e del petitum cristallizzati in primo grado entro i termini delle preclusioni assertive, a nulla rilevando che solo in sede di note conclusive del 20 febbraio 2014 parte
10 attrice abbia parlato di “violenze psicologiche” esercitate dalla sul al fine di CP_1 Per_1 ottenere la stipula dei contratti, dato che, com'è noto, negli scritti conclusionali non può procedersi ad una modificazione, né ad una precisazione delle domande, essendo essi deputati solo all'illustrazione delle questioni già e non anche alla deduzione questioni nuove.
Ad ogni buon conto, anche a volere diversamente opinare, le ragioni di critica addotte col secondo motivo di appello non sono fondate, comunque, con riferimento a nessuno dei due vizi del consenso, ossia né sotto il profilo del dolo, né sotto il profilo della violenza, secondo quanto si dirà.
Il primo Giudice ha escluso la ricorrenza della causa di annullamento ex art. 1439 c.c. evidenziando, anzitutto, che, stando alla documentazione in atti, i procedimenti penali avviati a carico della CP_1 per circonvenzione di persone incapaci su denuncia/querela di sono stati Persona_1 archiviati per insussistenza del fatto;
ha poi argomentato che dalla relazione peritale a firma del dr.
(allegata al fascicolo della convenuta) e dalle dichiarazioni rese dai Notai ddrr. e Per_4 Per_2
, che hanno rogato gli atti oggetto di causa, è emerso che la volontà del al Per_3 Per_1 momento della stipula non era stata coartata in alcun modo. Il dr. – ha evidenziato più in Per_4 particolare il Tribunale -, nell'elaborato del settembre 2002 (successivo di un anno rispetto alla stipula del secondo atto di compravendita) ha giudicato il predetto capace di provvedere ai propri bisogni, tale da non poter essere inabilitato (come richiesto dai figli); i due Notai, per parte loro, hanno riferito, oltre ad averlo già attestato nei rispettivi atti, che il era “capace”, dunque in grado di Per_1 rendersi conto delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Ha aggiunto il primo Giudice che tali dichiarazioni hanno trovano rispondenza anche nelle sommarie informazioni dagli stessi rese nel corso dei procedimenti penali a carico della allegate dalla CP_1 convenuta medesima), laddove i testimoni chiamati dagli attori hanno sì riferito di uno stato di soggezione del rispetto a quest'ultima, ma non hanno, però, collocato temporalmente il Per_1 verificarsi di tale situazione, essendo in ogni caso le loro dichiarazioni state ritenute insufficienti a superare il dato probatorio emergente dalla documentazione in atti, specialmente dalla relazione di c.t.u. del dott. . Per_4
L'appellante, con il motivo in esame, sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste (figlio, indifferente, di ) e del medico Controparte_6 Persona_1 curante dr. , né della consulenza a firma del dr. (il cui contenuto è stato sopra Per_7 Per_5 riportato nel dettaglio).
Orbene, rileva la OR che, per la verità, le risultanze probatorie, sia quelle documentali, che quelle testimoniali, non sono univoche: da una parte stanno le dichiarazioni del Notaio dr. Per_3
(rogante l'atto di vendita del settembre 2001) e del Notaio dr. (rogante l'atto di vendita Per_2 del marzo 1998) , che, per quanto qui di specifico interesse, hanno affermato testualmente – il primo
11 – che “quando ho incontrato il signor nel 2001 era sicuramente cosciente e libero nella sua Per_1 determinazione, nel 2003, invece, per la revoca della procura, l'ho trovato un po' cambiato, più taciturno, ma sempre cosciente ed ha espresso comunque la sua volontà in maniera chiara”; il dr.
, a sua volta, ha dichiarato testualmente: “ho stipulato nell'anno 1998 l'atto di vendita di Per_2 un appartamento alla (…) e posso dire che il dimostrava di essere pienamente capace CP_1 Per_1 di intendere e di volere, altrimenti non avrei potuto procedere alla stipula dell'atto sia in osservanza alla legge, sia alla deontologia professionale, sia alla mia personale moralità”.
Il teste , poi, impiegato all'epoca dei fatti, ha riferito di avere incontrato nei locali Testimone_1 CP_7 dell'ufficio il dopo il 1998, forse nell'anno 2000, che nell'occasione si trovava da solo, il Per_1 quale gli aveva manifestato delle preoccupazioni riguardo alla riscossione della pensione, ed egli lo aveva rassicurato dicendogli che sarebbe stato possibile trasferire ad altro ufficio la riscossione della pensione e che, anche qualora fosse stata emessa una delega per la sua riscossione, sarebbe stato sempre possibile, comunque, procedere alla riscossione direttamente.
Il teste di parte attrice (geometra) ha riferito di essere stato contattato nel 2004 dal Testimone_2
che gli aveva chiesto di procedere alla stima di alcuni immobili;
nell'occasione egli si era Per_1 portato a casa dello stesso, dove si trovava anche il figlio che lo accudiva. L'anziano Parte_1 gli aveva detto che stava male, ma egli non aveva approfondito la cosa;
ricordava che “portava un pannolone” e che gli era sembrato “in grado di intendere e di volere” essendo stato proprio egli a chiedergli di effettuare la perizia e, in detta occasione, gli era sembrato lucido.
Diverso è il tenore della deposizione del teste (di parte attrice) , già medico Testimone_3 curante del (dal 1985 circa), il quale, per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, Per_1 ha riferito testualmente: “a partire dagli anni 1996-1997, se mal non ricordo, il ZI si recava al mio studio accompagnato da una signora di cui non ricordo il nome, dall'apparenza molto invadente, ed appariva visibilmente cambiato, come se fosse soggiogato da questa signora, nel senso che lui faceva tutto ciò che lei gli diceva di fare. Anche quando era da solo si mostrava diverso e faceva ragionamenti strani, parlava bene della signora che viveva con lui, nei confronti della quale si mostrava completamente invaghito. Ribadisco che il signor mi sembrava completamente Per_1 succube di questa signora, quasi spaventato. Anche fisicamente aveva difficoltà di deambulazione, specie dopo l'intervento, appariva stanco e talora mi dava l'impressione che non era in grado di intendere e di volere”.
Su analoga linea il teste (di parte attrice) , figlio di (rinunciante alla Controparte_6 Persona_1 sua eredità), ha dichiarato, per quanto qui di interesse specifico: “posso dire che quando era da solo mio padre si comportava normalmente, era lucido, quando c'era la signora si mostrava CP_1 nervoso, aggressivo, quasi disturbato dalla nostra presenza. Sembrava aver timore della signora
12 che lo condizionava nel comportamento”; non va trascurato, però, che lo stesso teste ha anche CP_1 riferito che il padre “si era reso conto, dopo l'allontanamento della di avere sbagliato a dare CP_1 tutto a lei che lo aveva lasciato senza alcun mezzo di sostentamento”.
La teste (anch'ella figlia di , rinunciante alla sua eredità) ha, sul punto, CP_3 Persona_1 affermato: “mio padre era succube e spaventato dalla sua ex compagna. Mentre stavano insieme faceva tutto quello che diceva lei, al punto che una volta mio padre mi ha confessato di avere tagliato le gomme alla macchina di mio fratello perché glielo aveva detto lei”; ed ancora: “mio padre era totalmente succube della . Mio padre ostentava ad amici e parenti di essere innamorato CP_1 di . Mio padre non parlava più con noi figli, né con altre persone durante la convivenza CP_1 con questa donna. Mio padre prima di conoscere questa donna mi adorava e dopo la loro separazione sono stata la prima persona che ha chiamato”.
A fronte, dunque, di talune deposizioni testimoniali (dei Notai, dell'impiegato e del geometra CP_7 incaricato dal di stimare alcuni beni) in base alle quali può riconoscersi la piena capacità di Per_1 intendere e di volere di negli anni di riferimento (1998 e 2001) ed anche Persona_1 successivamente, si pongono le dichiarazioni del suo medico curante e dei due figli (estranei all'odierna contesa), che più che di incapacità di intendere e di volere del parlano di una Per_1 sua condizione di soggezione nei confronti di con cui l'uomo ha convissuto dal 1997 CP_1 al 2003 circa e verso la quale mostrava di essere sentimentalmente legato.
Vi sono poi le due relazioni di c.t.u. espletate nell'ambito del procedimento di inabilitazione
(instaurato nel 2001 dai figli del per “prodigalità”, così qualificabile sulla base delle Per_1 allegazioni ricavabili dal relativo ricorso prodotto in atti) – che in questa sede valgono quali prove documentali -, la prima delle quali redatta dal dr. , datata 2 ottobre 2002 (visita Persona_8 peritale del 27 settembre 2002): in essa, all'esito di apposito esame clinico ed anamnestico del periziato, ampiamente documentato nell'elaborato, è detto testualmente, in particolare, sulle condizioni psichiche del (di specifico interesse qui): trattasi di “soggetto orientato nel Per_1 tempo e nello spazio, non (affetto da, n.d.r.) turbe dell'attenzione, dell'ideazione e della memoria, non turbe senso-percettive. Volontà ed istinto: conservate. Buono il tono dell'umore. Soggetto in grado di esprimere la propria capacità di critica e giudizio”, essendosi concluso nel senso che l'uomo non
è risultato “affetto da patologie neuro-psichiatriche” ed è “un soggetto capace di provvedere ai propri interessi”, non potendo, pertanto, essere inabilitato.
L'altra relazione, datata 3 dicembre 2004 (visita peritale del 12 ottobre 2004), a firma del dr. Per_6
dà ampiamente atto della presenza di una possibile discrepanza tra quanto rilevato con la visita
[...] ed i test somministratigli e la realtà clinica del , il quale – ha affermato testualmente il C. t. Per_1
u. – “sembra che voglia apparire ancora più deteriorato rispetto a quanto realmente lo sia”.
13 Si legge ancora nell'elaborato che “non si può essere sicuri sulla reale presenza di deterioramento mentale ed ancor più sull'eventuale grado”; il C. t. u dà atto, quindi, del fatto che il periziando
“probabilmente ha qualche paura che non riesce a verbalizzare e che ne condiziona il comportamento” e “comunque ha sicuramente un assetto psicopatologico disturbato che fa concludere che l'attore ha una infermità mentale non particolarmente grave per cui può essere inabilitato”.
Le due relazioni, a ben vedere, divergono nella conclusione finale circa l'inabilitazione, ma certamente nessuna delle due attesta l'incapacità di intendere e di volere del all'epoca dei Per_1 due atti (1998 e 2001), nemmeno quella del 2004, più avanti nel tempo, epoca in cui verosimilmente lo stato mentale del (83enne) potrebbe avere subito un deterioramento, sia pure lieve, Per_1 rispetto alle date degli atti, comunque non tale da farne ritenere scemata la sua capacità di intendere e volere (come si evince chiaramente dalle stesse parole del C. t. u. dr. . Per_5
Né da esse, ed in particolare dalla seconda (invocata ripetutamente nell'atto di appello), si possono ricavare elementi a favore della tesi di parte appellante secondo cui il avrebbe stipulato i Per_1 due atti di vendita de quibus coartato nella volontà per mano della anche perché, a CP_1 prescindere dalla distanza cronologica esistente tra le date dei due contratti, da un lato, e la visita peritale anzidetta, dall'altro, in ogni caso l'indagine demandata al C.t.u. verteva sull'accertamento dei presupposti dell'inabilitazione (peraltro chiesta, come si è detto, allegando taluni fatti denotanti la possibile “prodigalità”), che non hanno nulla a che vedere sul piano tecnico-giuridico, né fattuale, con i vizi del consenso in presenza dei quali potere annullare un contratto ex art. 1427 c.c..
Rilevano, poi, in senso contrario all'assunto dell'appellante, i decreti di archiviazione emessi dal GIP presso il Tribunale di Patti e, rispettivamente, di Messina nei procedimenti penali nn. 3040/02
R.G.N.R. e 871/04 R.G.N.R., nei quali è detto espressamente che il non è risultato soggetto Per_1 incapace di intendere e di volere e, per di più, che gli atti dispositivi in questione, con particolare riferimento a quello del 1998, lungi dall'essere stato frutto di comportamenti circonvenienti della sono stati, piuttosto, espressione di libera determinazione e di piena volontà del CP_1 Per_1 verso la donna che si prendeva cura di lui.
In questo quadro, in cui la gran parte dei dati porta ad escludere sicuramente l'incapacità di intendere e volere del all'epoca di stipula dei due atti in oggetto, residuano degli elementi indiziari – Per_1 ciò non può negarsi - circa una certa condizione di assoggettamento emotivo dell'uomo nei confronti della forse dovuto ad una solitudine affettiva legata anche alle sue precarie condizioni di CP_1 salute fisica (essendo risultato dagli atti che nel settembre 1998 l'uomo aveva subito un intervento chirurgico per una malattia oncologica al retto): invero, in sede di s.i.t. alla P.G. rese da lui nell'anno
2004 nell'ambito di uno dei due procedimenti penali suddetti, l'uomo, con lucidità, riferendosi
14 all'epoca dell'atto del 1998, ha ammesso testualmente: “in quel periodo mi sentivo psicologicamente depresso ed abbandonato per cui pacificamente e facilmente influenzabile”; poco prima aveva riferito anche di avere avuto seri problemi di salute e di natura assistenziale anche perché con i figli “aveva avuto dei problemi”.
Se ciò non può disconoscersi in punto di fatto, nondimeno deve osservarsi, in diritto, che è principio costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema OR di legittimità che, ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, dovendo fornirsi in giudizio la prova, da parte del deceptor, in ordine alle concrete circostanze dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti;
il dolo, infatti, è causa di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione dello stesso, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.. Con la conseguenza che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (così Cass. civ.
n. 20231/2022; 13034/2018; 12892/2015; 12424/2006; 20792/2004).
In base a tale consolidato insegnamento nomofilattico, dunque, affinché possa essere dichiarato l'effetto invalidante di un contratto, non è sufficiente che il contraente abbia subìto una qualsiasi influenza psicologica, ma è necessaria una vera e propria condotta fraudolenta, un inganno che abbia inciso realmente e causalmente sulla determinazione volitiva dell'altro contraente.
Nel caso in esame, anche a voler reputare dimostrata una certa influenza psicologica della CP_1 sulla persona di , non è stata offerta, tuttavia, prova adeguata di condotte Persona_1 ingannevoli e fraudolente della donna per effetto delle quali l'uomo sarebbe stato indotto in errore essenziale che lo abbia condotto a stipulare i due contratti di vendita oggetto di causa, non potendo per questa ragione - pur tenendo conto delle dichiarazioni testimoniali del dr. e dei figli Per_7 del (rinuncianti all'eredità), nonché della relazione del dr. - trovare accoglimento la Per_1 Per_5 relativa domanda di annullamento avanzata dagli attori e ribadita in questa sede dall'odierno appellante.
15 Né potrebbe accogliersi, in ipotesi, la domanda di annullamento dei contratti per vizio del consenso dovuto alla violenza psicologica, essendo principio pacifico che, seppure in tema di violenza morale quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possano variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto (anche ad opera di un terzo), è però sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte (o da un terzo), e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni, ancorché collegati a determinate circostanze oggettivamente esistenti, ovvero da valutazioni personali di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (tra le tante in tal senso v. Cass. civ. nn. 27323/2022; 12058/2022; 19974/2017; 20305/2015; 6044/2010; 3388/2007; 235/2007).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere non tardiva la domanda di annullamento dei contratti per violenza morale, è comunque mancata la prova di un effettivo comportamento minaccioso della finalizzato ad “estorcere” il consenso del alla stipulazione dei due contratti di CP_1 Per_1 vendita, rimasto a livello di mere affermazioni labiali di parte attrice, ma non affatto dimostrato.
Ne discende il rigetto del secondo motivo di appello per tutte e per ciascuna delle ragioni sin qui esplicitate, non proprio coincidenti con quelle esposte dal primo Giudice a fondamento del suo convincimento, giovando puntualizzare in proposito che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni in tutto o in parte diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto
(o di diritto) risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
Rimangono assorbiti e superati dalle considerazioni appena esposte (in sede di disamina del secondo motivo) il terzo ed il quarto motivo di appello con cui l'appellante si duole rispettivamente – si riporta in sintesi -, col terzo, della mancanza di motivazione da parte del primo Giudice sulla ritenuta maggiore attendibilità della relazione peritale del dr. rispetto a quella del dr. ed Per_4 Per_5 all'ordinanza di “inabilitazione provvisoria” mai revocata, nonché del carattere meramente apparente della motivazione medesima in merito all'insufficienza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi di
16 parte attrice ed alla prevalenza attribuita, invece, alle dichiarazioni dei testi di controparte, ed in merito alla ritenuta centralità dei decreti di archiviazione di cui si è detto sopra, che avrebbe dato luogo, a dire dell'appellante, alla nullità della sentenza per non avere il Tribunale chiarito su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria decisione;
col quarto, dell'omessa effettiva valutazione delle prove offerte da parte attrice e dell'errata valorizzazione di quelle di controparte, quali, in particolare, le dichiarazioni dei due Notai, che avrebbero avuto, invece, a suo dire, un non indifferente interesse alla conservazione degli atti rogati, poiché il loro annullamento avrebbe potuto avere conseguenze negative per loro sul piano professionale e disciplinare, e la relazione peritale del dr. , che invece il Giudice Per_4 dell'inabilitazione aveva considerato insufficiente, tanto da averne disposto la rinnovazione (senza tacere che, in quell'occasione, il avrebbe fatto di tutto per sottrarsi alla visita peritale, tanto Per_1 dall'essersi dovuto fare ricorso all'ausilio dei Carabinieri, e che la visita peritale sarebbe stata svolta con molta superficialità, senza un esame obiettivo della personalità e dello stato emotivo dell'esaminando).
Sostiene l'appellante, a conclusione delle argomentazioni di cui al quarto motivo, che se il Tribunale avesse dato il giusto rilievo a tutte le emergenze probatorie acquisite, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto totalmente differente e favorevole a lui, trovando accoglimento la domanda di nullità dei contratti per dolo.
I due motivi evidentemente rappresentano un ulteriore sviluppo argomentativo del secondo e, come tali, rimangono superati da tutte le argomentazioni esposte sopra a confutazione dello stesso, dovendosi qui ribadire che, anche a volere tenere in considerazione le risultanze probatorie ricavabili dalle deposizioni testimoniali dei testi di parte attrice e l'elaborato peritale del dr. ugualmente Per_5 non potrebbe trovare accoglimento la domanda di annullamento (e non già di nullità, come indicato dall'appellante) dei contratti per dolo, né per violenza, per le ragioni esplicitate in sede di disamina del secondo motivo, che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Non è inutile, peraltro, notare, in aggiunta, che in linea di principio non può predicarsi la nullità di una sentenza per avere dato rilievo ed essersi basata su alcune soltanto delle prove raccolte, non prendendone in espressa considerazione le altre, essendo insegnamento pacifico della Suprema OR che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le
17 tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (tra le tante v. Cass. civ. nn. 29730/2020; 8294/2011; 22801/2009;
3601/2006).
Nel caso in esame il Tribunale, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non ha omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, ma, al contrario, ha illustrato le emergenze probatorie sulle quali ha inteso basare il proprio convincimento circa l'insussistenza del dolo contrattuale, avendo precisato anche che le risultanze delle altre prove, per quanto riferissero di uno stato di soggezione del rispetto alla non sono state ritenute “sufficienti” a superare il dato Per_1 CP_1 probatorio emerso dalla documentazione in atti, in particolare dalla relazione del C. t. u. dr. , Per_4 così avendo assolto più che adeguatamente il proprio onere motivazionale secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Solo per completezza va precisato, da ultimo, che non vi è stata alcuna pronuncia di “inabilitazione provvisoria” del , ma solamente la nomina di un curatore provvisorio dello stesso nelle more Per_1 dell'istruttoria a norma dell'ultimo comma dell'art. 419 c.c., come da provvedimento reso dal G.I. all'esito dell'esame del l'11 febbraio 2002. Per_1
Col quinto motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto non provato l'inadempimento da parte della dell'obbligo di pagare il prezzo dei beni oggetto CP_1 delle vendite per cui è causa.
Sostiene che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza (che cioè: “… gli attori non hanno fornito alcuna prova contraria in merito alla mancata ricezione del corrispettivo da parte del proprio dante causa, sicché avuto riguardo al tenore degli atti pubblici e alle dichiarazioni in esso contenute, deve ritenersi non provato il mancato pagamento del corrispettivo da parte della ), sarebbe emerso dagli atti che il CP_1
non ha mai saputo spiegare, né ai figli, né ai tutori, né tantomeno al C. t. u. dr. ed al Per_1 Per_5
G. I. del procedimento di inabilitazione, dove si trovasse il denaro percepito dalle vendite;
le prove testimoniali poi - in particolare le deposizioni dei figli del (rinuncianti all'eredità) - Per_1 avrebbero dimostrato che l'uomo non possedeva nemmeno quanto necessario per provvedere alle primarie esigenze, tanto da dover essere aiutato economicamente dai figli e dal fratello, ciò dimostrando pienamente, secondo l'appellante, la circostanza del mancato pagamento del prezzo di vendita da parte della CP_1
Assume che la quietanza liberatoria alla quale il Tribunale fa riferimento non dovrebbe essere analizzata in maniera decontestualizzata, bensì tenendo presente che essa è provenuta da un anziano e malato signore, la cui volontà sarebbe stata coartata dalla come avrebbero confermato il CP_1 dr. e il medico curante dr. , oltre che le concordanti dichiarazioni testimoniali dei Per_5 Per_7
18 due figli anzidetti, i quali avrebbero smentito decisamente la possibilità che il padre avesse potuto ricevere un corrispettivo, seppur minimo, per la vendita dei beni in questione.
Vengono in proposito richiamate testualmente dall'appellante le parole dei due testi (a pag. 15 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità).
Il motivo non può essere accolto.
Escluso, per le ragioni sopra esposte in sede di disamina del secondo motivo di appello, che i contratti di vendita siano stati inficiati nella loro validità per vizio del consenso dovuto a dolo e/o a violenza, giova evidenziare che in entrambi gli atti pubblici si legge testualmente: nel primo (25 marzo 1998),
“art.
5. Il prezzo di vendita è stato convenuto a corpo, di comune accordo tra le parti, in lire trentacinque milioni (£ 35.000.000). La parte acquirente dichiara di avere già pagato alla parte venditrice, la quale lo riconosce, rilascia ampia quietanza liberatoria. Poiché il prezzo è stata interamente pagato, la parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale”; nel secondo (20 settembre 2001)
“la vendita procede per il prezzo, convenuto e transatto tra esse parti, in lire 25.000.000 (venticinque milioni), di cui lire 1.000.000 (un milione) riferite all'immobile sopra descritto al punto 1) e lire
24.000.000 (ventiquattro milioni) riferite agli immobili descritti al superiore punto 2), somma che la parte venditrice dichiara di avere ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente, alla quale, con il presente ne rilascia quietanza a saldo, immettendola nel possesso di quanto venduto (…)”.
Orbene, come anche correttamente evidenziato dal Tribunale, è principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione con la quale nell'atto di vendita si afferma da parte del venditore di averne ricevuto il prezzo costituisce confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova dell'avvenuto pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 2735 c.c., sicché l'esistenza di tale fatto estintivo può contestarsi solo chiedendo di provare, ai sensi dell'art. 2732 c. c., che la confessione è stata determinata da errore di fatto o da violenza;
la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 c.c., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti (così tra le tante Cass. civ. nn. 20520/2020; 25213/2014; S. U. 19888/2014; Cass. Civ. nn. 4196/2014;
26325/2008; 4485/1982; 5955/1979).
Ne discende che nel caso in esame, in mancanza di allegazione e prova che l'affermazione del circa l'avvenuta ricezione del prezzo di vendita contenuta in entrambi i contratti sia stata Per_1 effettuata da lui per errore di fatto o a seguito di violenza, immune da censure è la decisione del primo
Giudice testé richiamata, dovendosi in questa sede aggiungere e puntualizzare che, prima ancora del
19 loro contenuto, le dichiarazioni testimoniali invocate dall'appellante a sostegno della critica in esame sono da considerare assolutamente inammissibili ai fini in questione stante l'insegnamento del
Giudice nomofilattico appena sopra riportato, secondo il quale – si ripete - la prova per testi (o per presunzioni) contraria al contenuto della quietanza, ove diretta a provare il mancato pagamento, come vorrebbe l'appellante, è inammissibile in radice, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2726 e 2729
c.c..
Segue il rigetto anche del quinto motivo di appello.
Col sesto l'appellante contesta la decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provata la simulazione della compravendita in luogo di una donazione.
Assume che, nel ritenere ciò, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato le unanimi dichiarazioni dei testi di parte attrice e le stesse dichiarazioni rese dal alla P.G. in date 27 febbraio 2001 Per_1
e 8 marzo 2004 (giusta verbali prodotti in atti) secondo le quali: “nell'anno 1998 ho intestato la mia abitazione attuale alla signora in quanto la stessa da diversi anni mi faceva questa CP_1 richiesta. Mi sono convinto ad esaudire tale desiderio alla ” e, rispettivamente “la Pt_2 CP_1 dietro pressione psicologica mi ha costretto a farle una sorta di contratto di servitù, (…) almeno io
l'avevo inteso e pattuito in tal senso, pressato altresì dallo stato di necessità e bisogno del momento
(…) Ripeto, in quel periodo mi sentivo psicologicamente depresso e abbandonato per cui pacificamente e facilmente influenzabile”.
A dire dell'appellante dal contenuto di siffatte dichiarazioni emergerebbe chiaramente che il avrebbe lasciato intendere che tali atti abbiano simulato altrettante donazioni, dovendosi Per_1 perciò esse considerare a tutti gli effetti apposite “controdichiarazioni” del negozio simulatorio.
Evidenzia, in proposito, che, in materia di simulazione soggettiva di donazione, la prova del relativo accordo simulatorio non richiede anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta
(richiama sul punto Cass. civ. n. 18204/17).
Sostiene in subordine che, nel caso in cui non si volesse ritenere fornita la prova della controdichiarazione, la simulazione dovrebbe reputarsi comunque provata in base alla prova testimoniale che depone massimamente in tal senso.
Aggiunge che errata sarebbe l'affermazione del primo Giudice secondo cui “gli attori non hanno dato prova della simulazione né a mezzo di testimoni (ove si dovessero ritenere terzi rispetto all'atto simulata)” in quanto non farebbe corretta applicazione dell'art. 1417 c.c. per il quale “la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle
20 parti”: ribadisce, infatti, che nella specie detta prova testimoniale sarebbe esistita ed acquisita al fascicolo e, se anche gli attori fossero da ritenere parti, ugualmente la prova della simulazione dovrebbe considerarsi raggiunta mediante le testimonianze suddette, in quanto dal tenore dell'atto di citazione e dal contenuto delle allegazioni probatorie allegate al fascicolo si evincerebbe che la domanda di simulazione è stata diretta a far valere l'illiceità del negozio dissimulato.
Il motivo non è fondato.
Sulla prima articolazione – secondo la quale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, sarebbe stata prodotta in giudizio la controdichiarazione necessaria a dimostrare la simulazione, ricavabile, nella specie, dalle dichiarazioni rese dal alla P.G. in date 27 febbraio 2001 e 8 Per_1 marzo 2004 (sopra riportate testualmente) – è appena il caso di evidenziare che, se è vero che l'insegnamento della Suprema OR è nel senso che, in linea di principio, la prova della simulazione tra le parti soggiace solo ad un requisito di forma scritta ad probationem, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta, non richiedendo, pertanto, l'atto pubblico quale prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione, nondimeno va puntualizzato che lo steso Giudice nomofilattico ha affermato che, in tal caso, la dimostrazione può essere data mediante una semplice controdichiarazione che sia sottoscritta dalle stesse parti oppure da quella contro la quale questa controdichiarazione viene prodotta, ossia, nella specie, la CP_1
A nulla valgono, perciò, le dichiarazioni rese da alla P.G., perché sottoscritte Persona_1 evidentemente da costui e non già dalla e ciò costituisce argomento assolutamente dirimente CP_1 in senso contrario all'assunto dell'appellante, fermo restando che, in ogni caso, il loro tenore non sarebbe tale da integrare altrettante controdichiarazioni idonee a dimostrare l'accordo simulatorio di che trattasi.
Quanto poi alla seconda articolazione del motivo in esame – relativa alle risultanze della prova testimoniale – rileva la OR che non è ricavabile, nella specie, la prova dell'asserita simulazione dalle deposizioni testimoniali, ostandovi il disposto dell'art. 1417 c. c., dato che la domanda è stata proposta dagli attori nella loro qualità di eredi del contraente , i quali, come Persona_1 tali, non possono essere considerati “terzi” rispetto a quest'ultimo.
È noto, infatti, che, per pacifica giurisprudenza, il successore mortis causa, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in tema di simulazione, non può essere considerato terzo, salvo che trattasi di legittimario che agisca per ottenere la propria quota di legittima (da ultimo si veda Cass. civ. nn. 29821/2023; 41132/2021;
21 536/2018; 714/1974) ed eccetto il caso in cui s'intenda far valere l'illiceità del negozio dissimulato ex art. 1417, ult. parte, c. c..
Nel caso de quo non sussiste la prima delle suddette situazioni, non essendo gli attori CP_2
e eredi legittimari che hanno agito a tutela della loro quota di riserva, bensì Parte_1 successori del padre defunto, a tutela della posizione giuridica del quale hanno proposto la presente azione;
né ricorre la seconda situazione, non avendo essi proposto alcuna specifica domanda volta a fare valere l'illiceità delle donazioni, a loro dire sottese ai contratti di vendita, dei quali solo, invece, hanno dedotto l'invalidità secondo quanto si è detto più diffusamente sopra.
Rispetto alle donazioni, piuttosto, come si è detto più in alto, gli attori hanno chiesto l'annullamento ai sensi degli artt. 775 e/o 776 c.c., non avanzando, invece, alcuna domanda di nullità delle stesse per illiceità.
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suddette ragioni, il rigetto anche del presente motivo di appello.
Al n. 7 dell'atto di appello è dedotta (testualmente) l'“erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali”: tale deduzione, peraltro in nessun modo argomentata, è verosimilmente frutto di un refuso, poiché, nella specie, la “convenuta” non è stata condannata al pagamento delle spese di lite di primo grado, ma semmai gli attori;
senza tacere che, se davvero fosse stata condannata la convenuta, l'appellante non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare tale statuizione.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante e dell'interveniente volontario – che ha rivestito la medesima Parte_1 CP_2 posizione del primo, avendo aderito in toto all'appello secondo quanto si è detto sopra –, nella loro veste di eredi di , al rimborso delle spese del presente grado in favore di Persona_1 controparte (ciascuno pro-quota ereditaria).
Esse si liquidano secondo i parametri tariffari di cui al D.M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia determinato, secondo la regola del cd. disputatum, in base all'intero ammontare dei contratti sulla cui validità verte la presente contesa ex art. 12, comma
1, c. p. c. (v. Cass. Civ. n. 2850/2018) – scaglione da € 26.001 a € 52.000 - ed applicando i parametri tariffari medi, avuto riguardo alla natura ed al numero delle questioni trattate, di media difficoltà, ed alla relativa portata delle prestazioni difensive rese, determinandole perciò in complessivi € 5.077,00
a titolo di onorario, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (cfr. sul punto specifico il
22 principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa OR dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
A tal riguardo, considerato che parte appellante risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato come indicato in epigrafe, va precisato che, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema
OR (di cui alla pronuncia testé richiamata), la norma ex art. 13, comma 1-quater del T.U. n. 115 del 30.5.2002 richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, Con la conseguenza che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito (come nella specie), il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'amministrazione giudiziaria valutare se la doppia contribuzione spetti in concreto, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto.
P. Q. M.
la OR di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 28 gennaio 2020 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 695/2019 del 27 novembre 2019, nei confronti di e con l'intervento di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione CP_1 CP_2 disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e (eredi di ), ciascuno pro- Parte_1 CP_2 Persona_1 quota ereditaria, al rimborso delle spese del presente grado in favore di liquidate CP_1
23 in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto della sussistenza, quanto all'appellante , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1-quater, T. U. Spese Giustizia per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia, fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante la predetta attestazione, sia dovuta o meno, nel caso concreto, la doppia contribuzione (secondo quanto specificato in parte motiva).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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