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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1201 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati SPARACINO MARIA GRAZIA e Pt_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLLARA' ROSARIA e Parte_2
SANSONE AGOSTINO
- Appellato - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1799/2024 del 24.04.2024 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda, proposta da con ricorso depositato il 10.05.2022, Parte_2 diretta ad ottenere il pagamento, da parte dell' quale gestore del Fondo di Pt_1
Garanzia, della somma di € 3.878,73, a titolo di TFR, relativamente alla quota per cui non erano stati versati gli appositi accantonamenti al Fondo di Tesoreria, credito già ammesso al passivo della GESIP Palermo s.p.a, alle cui dipendenze il lavoratore aveva lavorato dal 14.12.2001 al 30.11.2014, data in cui era stato licenziato dopo un periodo di cassa integrazione iniziato il 3.09.2012. In particolare, il Tribunale ha dato atto che dell'intero importo ammesso al passivo (€ 9.528,15) l aveva già erogato la somma di € 5.649,42 al lordo, pari Pt_1 al TFR rimasto in azienda, omettendo, invece, ingiustificatamente, di liquidare la parte per la quale non era stato versato alcunché al Fondo di Tesoreria e che,
1 dunque, stante l'insolvenza del datore di lavoro, gravava sul Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' lamentando che il Pt_1
Tribunale non avrebbe tenuto conto che il TFR rivendicato dal lavoratore si riferiva ad una quota per cui non era stato versato alcunché al Fondo di Tesoreria, perché relativa al periodo in cui lo stesso aveva fruito della Cassa integrazione in deroga, al termine della quale il rapporto era definitivamente cessato;
deduce, pertanto (richiamando l'orientamento di legittimità affermato con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25843/2022), il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla suddetta quota di TFR, che va posta a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsto dalla Legge n. 92/2012, istitutiva della CIGD, qui applicata al lavoratore.
ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 26/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è fondato. Dalla documentazione in atti emerge che: con decreto del 31.10.2019 il g.d. ha ammesso al passivo fallimentare della GESIP Palermo s.p.a. l'importo di “€ 9.528,15 di cui € 5.649,42 a titolo di t.f.r. ed € 3.878,73 a titolo di t.f.r. non versato al fondo di tesoreria inps…”; in data 27.08.2021 ha inoltrato istanza al Fondo di Garanzia per Parte_2 la liquidazione dell'intero credito ammesso al passivo (v. domanda, in atti), dichiarando di non aver percepito alcun anticipo; con missiva del 17.02.2022, in atti, l' ha comunicato di aver accolto la Pt_1 suddetta domanda provvedendo a liquidare a la somma di € 5.649,42 Parte_2 lordi, corrispondenti a € 4.792,41 netti;
tale comunicazione dà atto che il pagamento è stato effettuato dal Fondo di Garanzia;
trattasi, pertanto, all'evidenza, dell'importo maturato dal lavoratore ante 2007, ciò desumendosi dal decreto di ammissione al passivo, nel quale lo stesso viene indicato come TFR “rimasto in azienda” e, dunque, non compreso nella quota maturata successivamente al 2007, versata e (pertanto) posta a carico del Fondo di Tesoreria;
con altro provvedimento di liquidazione del 10.06.2019 (in atti), l' ha Pt_1 altresì documentato di aver liquidato allo l'ulteriore importo di € 4.760,53 al Pt_2 netto delle ritenute;
tale pagamento, stando al prospetto prodotto dall' , CP_1 risulta effettuato dal Fondo di Tesoreria;
trattasi, dunque, della parte di TFR
2 maturata dopo il 2007, che il menzionato Fondo ha pagato in quanto corrispondente ai versamenti già effettuati dal datore di lavoro (dall'estratto conto in atti risultano, infatti, versamenti pari a € 7.557,03 al 31.08.2012); importo, questo, che non risulta inserito del decreto di ammissione al passivo in quanto, come emerge dalla cronologia degli eventi, già liquidato alla data di ammissione al passivo, concernente la parte restante del TFR. Orbene, alla luce di tale compendio documentale, deve ritenersi che l'ulteriore importo di € 3.878,73, del quale il G.D. ha dato atto non essere state versate le quote al Fondo di Tesoreria, si riferisca all'ultimo biennio del rapporto di lavoro, ossia al periodo dal 1.09.2012 sino al licenziamento, nel quale il lavoratore era stato ammesso (come risulta dall'estratto conto previdenziale), alla Cassa Integrazione in Deroga prevista dalla L. n. 92/2012. Con riferimento a questa quota l' eccepisce il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, indicando come soggetto obbligato alla relativa liquidazione il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito occorre rammentare che la CIGD cui ha avuto accesso il lavoratore è stata introdotta dall'art. 2, comma 64 l. 92/2012 il quale dispone: “Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.” Aggiunge il comma 65: “L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016”. Dalla piana lettura del dato normativo emerge che il trattamento retributivo corrisposto durante il periodo di cassa integrazione in deroga, grava, secondo
3 l'illustrata legge istitutiva, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non invece del datore di lavoro. Come noto il TFR altro non è che una quota della retribuzione destinata, tuttavia, ad un pagamento differito al momento della cessazione del rapporto. Ne consegue che, poiché “Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali… “in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 25838 del 1.09.2022; e conformi, attinenti alla medesima vicenda nn.25840, 25841, 25842, 25843, 37945/2022 e n. 25025/2023). Poiché, infatti, l'obbligazione in discorso non grava, a monte, sul datore di lavoro, non può operare il meccanismo sostitutivo del Fondo di Garanzia, che potrà semmai essere attivato per la parte del TFR maturato prima del 2007 e quella per la quale non sono state versate le quote al Fondo di Tesoreria (dopo il 2007), semprecché non ci si riferisca al periodo di CIGD. Deve, pertanto, ritenersi che i pagamenti già effettuati dall' sia quale Pt_1
Fondo di Garanzia, per la quota di TFR “rimasto in azienda” e non corrisposto dal datore di lavoro, sia come Fondo di Tesoreria, per la parte per cui sono stati effettuati versamenti da parte datoriale, abbiano esaurito tutto il debito per TFR posto a carico dell' , null'altro potendo pretendere l'appellato, restando la CP_1 restante quota non soddisfatta a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ex art. 2, comma 64 l. 92/2012. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va pertanto rigettato. Nulla va disposto sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1799/2024 resa il 24.04.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado.
Nulla sulle spese. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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