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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3949/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Linda Arena e Valentina Parte_1
Agozzino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti utilmente collocatisi nelle graduatorie delle EO per gli anni 2003, 2004,
2005, 2008 e 10, destinatari della notifica per pubblici proclami;
-Terzi controinteressati non costituiti-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, domandando al Tribunale adito di: 1) riconoscere il suo diritto ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 Controparte_1
1 al 10, al fine di ottenere così l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5; 2) conseguentemente, condannare la Controparte_1
a riformulare le graduatorie relative alle progressioni economiche già espletate dal
[...]
2003 al 10, al fine di inserirlo utilmente nelle stesse;
3) condannare la Controparte_1
al pagamento della somma di euro 13.561,36 ovvero della diversa somma ritenuta
[...] di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU, in conseguenza dell'utile inserimento del ricorrente nelle graduatorie della EO dal 2003 al 10, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'Amministrazione.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha esposto: di essere stato assunto dall'allora
(oggi ) il 14.12.2001, con Controparte_2 Controparte_1
decorrenza dal 20.12.2001, giusto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85 del 1995, con inquadramento nella categoria C1, profilo di istruttore tecnico geometra;
di avere proposto ricorso in data
18.01.2011 al Giudice del Lavoro di Catania evidenziando che sebbene il rapporto di lavoro originariamente instaurato fosse della durata di un anno, lo stesso era stato rinnovato numerose volte, da ultimo con contratto del 20.12.2007, con scadenza al 19.12.10; che i contratti stipulati con l'ente, in virtù dei quali il rapporto di lavoro era stato di volta in volta prorogato, rinviavano al trattamento giuridico ed economico del C.C.N.L. Enti Locali, ivi compreso il trattamento accessorio;
che egli aveva percepito tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione, quali indennità di produttività, buoni pasto, ecc. ad eccezione della progressione economica orizzontale;
che tale esclusione era illegittima in quanto in violazione degli accordi contrattuali e delle normative nazionali e comunitarie vigenti;
che, con sentenza n. 3810 del
14.10.2016, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha accolto il ricorso dallo stesso proposto, dichiarando l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura di progressione economica orizzontale e dichiarando il suo diritto “a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla di (oggi ) Controparte_2 CP_1 Controparte_1 fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri ivi previsti per
i lavoratori a tempo indeterminato”; che, solo a seguito di ripetuti solleciti a dare attuazione alla suddetta pronuncia, ed in particolare a seguito della pec del 07.11.2017, la
[...]
, con determina dirigenziale n. 3176 del 10.11.2017, ha dato presunta Controparte_1
esecuzione alla citata pronuncia;
che, tuttavia, all'esito di tale procedura, l'ente resistente ha Part ammesso alla 2008 solo due dei dipendenti a tempo determinato aventi diritto, mentre
2 non ha in alcun modo riaperto le procedure relative alla EO del 10 e, per quanto riguarda le EO dal 2002 al 2005, ha ritenuto che “nessuno dei dipendenti istanti” avesse “raggiunto il punteggio minimo utile per l'inserimento in graduatoria”, senza fornire alcuna motivazione.
L'attore, pertanto, ha ritenuto che tale condotta fosse “chiaramente illegittima ed elusiva delle statuizioni contenute nella sentenza” da eseguire, perchè tradottasi nel tentativo
“dell'amministrazione di tacitare le pretese derivanti dai provvedimenti giudiziali attraverso una fittizia riapertura delle procedure conclus[e]si (guarda caso!) con la ovvia non ammissione di tutti i dipendenti istanti (ad eccezione di due sporadici casi) oltre alla mancata esecuzione delle sentenze relativamente alla EO 10.”.
Il ricorrente ha poi sottolineato che, dal 2001 al momento della presentazione del ricorso,
l'ente provinciale aveva espletato cinque selezioni per la progressione orizzontale utilizzando, sulla base delle disposizioni di legge, i seguenti criteri: 1) valutazione del dirigente, 2) impegno profuso (commisurato alla presenza in servizio), 3) anzianità nella categoria di appartenenza e che, nonostante le istanze di accesso presentate, l'Amministrazione non gli aveva consegnato le schede di valutazione che lo riguardavano per gli anni dal 2003 al 10, sostenendo che “agli atti” dell'Ufficio non “risultavano” “schede di valutazione riferite agli anni che vanno dal 2003 al 10”.
L'attore, quindi, per le varie procedure di EO espletate nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel
2008 e nel 10, ha richiamato gli elementi da valutare ed i relativi punteggi massimi attribuibili, elementi o criteri consistenti per la procedura del 2003 in “esperienza professionale acquisita nel tempo (servizio di ruolo e non di ruolo)”, in “impegno profuso” e in “valutazione del risultato”, per le procedure del 2004, del 2005 e del 2008 in “valutazione del dirigente”, “impegno profuso” e “anzianità nella categoria” e, infine, per la procedura del
10 in “esperienza acquisita ovvero anzianità di servizio”, “impegno e qualità delle prestazioni individuali” e “impegno profuso, ovvero presenza in servizio nell'anno antecedente la valutazione”.
Indi, il ricorrente ha fatto applicazione di tali criteri e, atteso che non gli erano state fornite dall'Amministrazione le schede di valutazione, ha fatto riferimento, quanto alla “valutazione”
e alla “qualità delle prestazioni individuali”, alla circostanza che gli era stato regolarmente corrisposto il premio di produttività, il che logicamente presupponeva che la valutazione del dirigente fosse stata positiva, quantomeno con un giudizio di “sufficiente” o “buono”.
3 Per ciascuna delle EO, dunque, il ricorrente ha calcolato il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, sottolineando che, per tutte le procedure, avrebbe ottenuto un punteggio tale da consentirgli di essere utilmente inserito nella relativa graduatoria.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il ricorrente ha concluso che, ove fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni economiche orizzontali, avrebbe maturato le differenze retributive relative ai vari passaggi all'interno della categoria C, sino all'ultima progressione nella categoria C5, differenze che, secondo gli analitici conteggi contenuti nel corpo del ricorso, sono state quantificate in euro 13.561,36.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 30.12.2023 l'ente resistente si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché, vertendosi in tema di esecuzione di un precedente giudicato (rappresentato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Catania n. 3810 del 14.10.2016), l'interessato avrebbe dovuto avvalersi dello strumento del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112 c.p.a.; il convenuto ha poi eccepito la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione in godimento e quella che il ricorrente avrebbe percepito qualora avesse conseguito la progressione alle posizioni economiche superiori (indicata nelle conclusioni del ricorso sopra sub 3), atteso che analoga domanda era già stata avanzata dal sig. con il ricorso depositato il 14.10.10 e Parte_1
rigettata con la sentenza della cui esecuzione oggi si tratta.
Nel merito, la ha spiegato ampie difese volte ad ottenere il Controparte_1
rigetto del ricorso e, in particolare, ha rappresentato che: a seguito della suddetta sentenza, si
è proceduto a rinnovare le procedure di selezione delle EO per gli anni 2003, 2004, 2005,
2008 e 10 “alla stregua dei criteri già previsti a suo tempo per i lavoratori a tempo indeterminato”; il dirigente del Servizio presso cui il dipendente interessato svolgeva la propria attività lavorativa, pertanto, ha ricevuto le schede di valutazione EO 2003, 2004,
2005, 2008 e 10, con richiesta di valutare le prestazioni e i risultati dello stesso, ora per allora, con i medesimi criteri adottati “all'epoca” per i lavoratori a tempo indeterminato;
da tali schede è risultato che, relativamente alle EO attuate negli anni 2002, 2003, 2004, 2005
e 10, “nessuno dei dipendenti istanti” aveva “raggiunto la soglia minima prevista per la partecipazione alle relative procedure”; che, riguardo alla EO attuata nel 2008, solo i dipendenti e avevano “superato la soglia minima Controparte_3 Controparte_4
prevista per la partecipazione alla procedura in argomento e hanno conseguito un punteggio
4 adeguato per essere utilmente collocati nella relativa graduatoria”; che, conseguenzialmente, con determinazione dirigenziale n. 3176 del 10.11.2017 è stata rideterminata la relativa graduatoria.
La resistente, inoltre, ha precisato che soltanto per la EO 10, in Controparte_1
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del C.C.D.I. del personale dipendente non dirigente, area delle categorie, sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata la stessa metodologia di valutazione introdotta, a decorrere dall'anno 2009, per l'erogazione degli incentivi legati alla produttività, per cui, nella sez. B) della relativa scheda di valutazione, sono stati riportati gli stessi coefficienti di valutazione utilizzati, per la valutazione ai fini della produttività collettiva nel periodo di riferimento, dal dirigente pro tempore.
L'ente convenuto, infine, ha evidenziato che il dirigente pro-tempore dell'Ufficio di afferenza del ricorrente, in data 18.01.2017, ha proceduto alla valutazione dell'interessato e degli altri dipendenti istanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie relative alle EO 2003, 2004, 2005,
2008 e 10 dando atto, per ciascuna di tali procedure, di quanto segue: “le valutazioni dei dipendenti relative agli anni pregressi al 2011 risultano, da parte dello scrivente, non valutabili in quanto all'epoca il sottoscritto Dirigente non risultava dipendente di questo Ente ed in quanto non risultano elementi concreti idonei alla valutazione dei dipendenti per il periodo di riferimento”.
In tal modo, l'ente resistente h asserito di avere assicurato “la partecipazione alle pregresse progressioni in ottemperanza a quanto disposto dalla decisione n. 3810/2016”, aggiungendo però che “la mancata motivata valutazione di talune voci ha comportato il mancato raggiungimento” da parte “del ricorrente del punteggio utile per l'attribuzione delle relative progressioni.”
Autorizzata ed eseguita la notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie delle EO, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente.
Il primo profilo, attinente al mancato esperimento del giudizio di ottemperanza, è palesemente privo di fondamento, stante che il rimedio dell'ottemperanza ha carattere facoltativo ed
5 eventuale al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, come, nella specie, è la sentenza dello scrivente Tribunale n. 3810/2016.
Ance il secondo profilo, attinente alla violazione del principio del ne bis in idem, non è fondato.
Si deve evidenziare al riguardo che, nel giudizio esitato con la suddetta sentenza, il sig. aveva domandato al Giudice adito di: a) dichiarare il suo diritto “a partecipare alla Parte_1 progressione economica orizzontale presso la Provincia Regionale di sin dal 2001”; CP_1
b) per l'effetto dichiarare il suo diritto “ad essere inquadrato oggi nella posizione economica
C4, con la relativa maggiore retribuzione”; c) dichiarare il suo “conseguente diritto … a percepire le differenze retributive tra la posizione economica C1 ancora occupata ed i successivi livelli retributiv[i]e così come sarebbero stati maturati se” egli “avesse partecipato alle progressioni effettuate dalla Provincia Regionale di Catania dal 2001 ad oggi, da quantificarsi in € 9.500,00, oltre interessi legali, ovvero in quell'altra somma che il Giudice riterrà dovuta e/o equa anche a mezzo ausilio di CTU”; d) in subordine, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima domanda, ha chiesto di condannare l'ente resistente “a risarcire il danno” da lui subito “nella misura della differenza tra la retribuzione corrispondente al livello C1 oggi percepita e quella maggiore relativa alle posizioni economiche che avrebbe
… maturato se fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni orizzontali dal 2001 ad oggi, che si quantifica in € 9.500,00 ovvero in quella misura e/o somma che il Giudice adito riterrà dovuta e/o equa anche a mezzo ausilio di CTU”; e) infine, condannare l'ente resistente
“a risarcire l'ulteriore danno che il mancato inquadramento nel superiore livello” gli aveva causato, per averlo “costretto a partecipare alle future progressioni orizzontali partendo dal livello C1 anziché dal C4 e che si quantifica in ulteriori € 10.000,00 o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta e/o equa”.
Ebbene, con la più volte citata sentenza n. 3810 del 14.10.2016, il Tribunale di Catania,
Sezione lavoro, ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto dall'odierna parte attrice, dichiarando “illegittima” la sua “esclusione” “dalla procedura di progressione economica orizzontale e” dichiarando il suo diritto “a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla provincia regionale di (oggi ) CP_1 Controparte_1 fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato”, mentre “nel resto” il ricorso è stato rigettato.
6 Procedendo ad una delicata e non scontata attività di interpretazione del giudicato, si deve quindi ritenere che il Giudice abbia accolto soltanto la domanda che è stata sopra indicata sub
a), e cioè quella tesa ad ottenere la declaratoria del suo diritto “a partecipare alla progressione economica orizzontale presso la di sin dal 2001”, mentre tutte Controparte_2 CP_1
le altre domande sopra descritte sub b), c), d) ed e) (ivi comprese quelle tese ad ottenere la declaratoria del suo diritto “ad essere inquadrato oggi nella posizione economica C4, con la relativa maggiore retribuzione” e del suo “conseguente” diritto “a percepire le” relative
“differenze retributive”, eventualmente sotto forma di risarcimento del danno) sono state rigettate.
Nella motivazione della citata sentenza (che, come è ovvio, integra ed illumina il dispositivo), invero, è stato chiaramente affermato che, pur dovendosi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di EO “fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri adottati nei riguardi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato”, “la domanda attorea volta al pagamento delle relative differenze retributive”
[ossia le domande sopra indicate alle lettere b) e c)] andava, invece, rigettata, e ciò per la condivisibile e condivisa ragione che la EO non ha carattere automatico, il singolo dipendente non vantando “un diritto soggettivo al conseguimento della progressione atteso che la stessa è subordinata ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, da effettuarsi secondo le procedure ed i criteri concordati in sede di contrattazione nazionale e decentrata;
tale risultato può essere riconosciuto solo in esito alla collocazione utile del ricorrente nella relativa graduatoria.”.
Il Giudice, inoltre, per un sostanziale difetto di allegazione, ha espressamente e pianamente rigettato “le domande attoree concernenti, da un lato, il risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe maturato ove fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni orizzontali e, dall'altro lato, il risarcimento del danno subito per essere costretto a partecipare alle future progressioni orizzontali partendo dal livello C1 anziché da quello che avrebbe maturato all'esito” delle “progressioni orizzontali.”: si tratta delle domande sopra menzionate alle lettere d) ed e).
Ciò posto, va rammentato che nell'odierno giudizio il sig. oltre a chiedere 1) il Parte_1
riconoscimento del suo diritto ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così Controparte_1
l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5,
7 ha domandato di condannare la a 2) riformulare le graduatorie Controparte_1
relative alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserirlo utilmente nelle stesse e 3) al pagamento della somma di € 13.561,36 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dell'utile inserimento del ricorrente nelle graduatorie della EO dal 2003 al 10, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'Amministrazione.
Sembrerebbe, quindi, che, ferma la sicura ammissibilità della domanda sopra menzionata sub
1) (trattandosi di domanda espressamente accolta nel precedente giudizio e da eseguire nella presente sede) le domande sopra descritte ai numeri 2 e 3, viceversa, dovrebbero essere reputate inammissibili perché coperte dal giudicato reiettivo.
Tale conclusione, tuttavia, non è sostenibile, atteso che, proprio in esecuzione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 3810 del 14.10.2016 e del riconoscimento in quella sede operato in ordine al diritto del ricorrente di partecipare alle procedure di EO sin dal 2001, è necessario in questa sede attribuire un significato concreto a tale riconoscimento, verificando se, in applicazione delle norme pattizie di riferimento, lo stesso avrebbe avuto diritto a collocarsi utilmente nelle relative graduatorie e se, conseguentemente, avrebbe avuto diritto a percepire le connesse differenze retributive tra la retribuzione propria della posizione economica di appartenenza e quella corrispondente alle posizioni economiche nelle quali avrebbe avuto eventualmente diritto di transitare.
3. È quindi necessario passare ad esaminare il merito della controversia.
In proposito, si richiama integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza n. 5081/2021 del 07.12.2021 (est. dott.ssa L. Renda), pronunciata su analogo ricorso proposto da altro dipendente della le cui condivise Controparte_1
argomentazioni vengono richiamate pressochè letteralmente per la loro chiarezza espositiva e linearità logica;
nello stesso senso, peraltro, si è espressa anche la sentenza n. 2245/2024 (est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza n. 5081/2021 si legge quanto segue:
“Nel caso a mano, a fronte della richiamata pronuncia 3809/2016 che statuiva il diritto dell'odierno ricorrente a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla
, oggi , fin dal suo inserimento Controparte_2 Controparte_1 nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, la resistente ha assunto di aver dato seguito a quanto conseguente al suddetto
8 giudicato, procedendo a elaborare schede di valutazione del personale assunto a tempo determinato in forza delle valutazioni del Dirigente del Servizio presso cui il dipendente interessato svolgeva la” propria “attività alla data della “rinnovazione” della procedura.
Deve tuttavia concordarsi con la prospettazione difensiva della parte ricorrente laddove richiamati i criteri applicativi per la EO 2003 di cui all'accordo decentrato in atti (all.to 4 al ricorso) ancora applicati quanto alle EO 2004, 2005, 2008, piuttosto evidenziando la rivisitazione dei medesimi criteri per la EO 10 in ragione del CCDI del 30.12.2009; analiticamente indicati i punteggi che sarebbero voce per voce spettati al” ricorrente “in applicazione dei suddetti criteri ed anno per anno;
assunto di conseguenza che in ragione della graduatoria per l'attribuzione della progressione economica avrebbe conseguito gli incrementi pretesi;
parte convenuta si è limitata ad asserire, infondatamente, che è escluso che, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008, possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, che, come già precisato, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata solo relativamente alla EO 10”, laddove è palese proprio dall'esame delle allegazioni dell'atto introduttivo, la evidente diversificazione di prospettazione riguardo alla
EO 10 rispetto alle precedenti, sì come il riferimento a criteri stabiliti da fonti negoziali differenti, richiamati ed applicati a riprova della sussistenza del diritto per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2008.
Piuttosto è inesplicabile la ragione per la quale la nel dare Controparte_1
corso a quanto imposto dalla decisione 3809/2016 più volte richiamata, anziché procedere all'attribuzione dei punteggi in forza della valutazione di risultato annuale del Dirigente del servizio ove il dipendente prestava servizio all'epoca della valutazione, abbia ritenuto di demandare una tale stima al Dirigente del servizio in cui il dipendente prestava la propria attività al momento della ripetizione delle operazioni, “ora per allora”.
Nemmeno ha poi contestato puntualmente né l'indicazione analitica dei criteri indicati dalla difesa dell'attore – limitandosi al testuale e inconducente rilievo secondo il quale va escluso che, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008, possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata solo relativamente alla EO 10 (per avere appunto il ricorrente così astrattamente prospettato)
9 - né i punteggi calcolati in relazione a ciascun criterio e financo la quantificazione delle differenze retributive, elencate periodo per periodo e progressione per progressione”.
Nella citata sentenza n. 5081/2021, poi, l'organo giudicante prosegue invocando l'art. 115
c.p.c. e rammentando che la giurisprudenza di legittimità “è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (da ultimo, cfr. Cass. n.21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. n. 21075/2016).
A norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art.
167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), il convenuto deve nella memoria di costituzione in primo grado "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto”, per cui, “nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass., 6 ottobre 2015, n. 1988; Cass.,
13 marzo 2012, n. 3974; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202).
Si tratta di principi asseriti ben prima della formale introduzione, ad opera della legge di riforma del 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 14°), del principio di non contestazione oggi consacrato nell'art. 115 cod. proc. civ., a norma del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Tale principio era già insito nel nostro ordinamento a partire dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761, e Cass.,
Sez. Un. 17/06/2004, n. 11353), poi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Cass., 6 febbraio 2004, n. 2299; Cass., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass., 16 dicembre 10, n. 25516;
Cass., 9 mano 2012, n. 3727; Cass., ord. 11 settembre 2013, n. 20870).
Ancora le Sezioni Unite hanno riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art.
167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione” come “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del
10 giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la "non contestazione" è esclusa solo in caso di contestazione "chiara e specifica". La contestazione, infatti, serve a mettere
l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere
l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (così Cass.,
18 maggio 2011, n. 10860; nello stesso senso, Cass., n. 6094 del 26/03/2015, n. 6094; Cass.,
21 maggio 2008, n. 13079) (così Cass. 2 febbraio 2016, n. 2832).
Tali principi riguardano peraltro specificamente anche i conteggi elaborati dalle parti.
Da ultimo si richiama quanto ancora ritenuto dalla Suprema (Cass., n. 21302/2019) che ha confermato il principio per il quale, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018).”
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle specifiche allegazioni attoree in ordine ai criteri da utilizzare e ai punteggi da attribuire per ciascuna delle procedure di progressione economica succedutesi nel tempo, l'ente resistente si è trincerato dietro il pressochè apodittico rilievo
11 secondo cui, in asserita esecuzione del giudicato, si era proceduto alla valutazione dei dipendenti interessati “ora per allora”, facendo però compiere la valutazione medesima, non già dal dirigente del Servizio presso il quale il dipendente era incardinato all'epoca della procedura dalla quale era stato illegittimamente escluso, bensì dal dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato prestava servizio al momento della rinnovazione della procedura, dirigente che, peraltro, ha esplicitamente ammesso, in relazione a tutte le progressioni economiche in contestazione, che egli non poteva procedere autonomamente ad alcuna valutazione per tutto il periodo anteriore al 2011, in quanto “all'epoca il” medesimo
“Dirigente non risultava dipendente” dell'ente provinciale “ed in quanto non risulta[va]no elementi concreti idonei alla valutazione dei dipendenti per il periodo di riferimento” (v. schede di valutazione “postuma” di cui ai nn. 9, 10, 11, 12 e 13 fasc. res.); allo stesso tempo, al ricorrente che aveva esercitato il diritto di accesso, chiedendone il rilascio di copia,
l'Amministrazione, con nota del 29.12.2021, aveva risposto che “agli atti” dell'Ufficio non
“risultavano” “schede di valutazione riferite agli anni che vanno dal 2003 al 10” (v. doc.
n.
4-bis fasc. ric.).
È quindi chiaro che l'Amministrazione resistente abbia elegantemente tentato di aggirare l'ostacolo ed eludere l'esecuzione del giudicato perché, da un lato, sostenendo che non esistevano le schede di valutazione illo tempore stilate o che illo tempore avrebbero dovute essere stilate e, dall'altro lato, affermando che non era possibile procedere ad una nuova valutazione semplicemente perché era mutata la persona del dirigente dell'ufficio di afferenza del dipendente istante, ha fatto sì che i dipendenti interessati, tra i quali l'odierno ricorrente, non abbiano raggiunto un punteggio tale da consentire loro un utile collocamento in graduatoria proprio perché era mancata l'attribuzione dei punti spettanti per il criterio attinente, a seconda della singola EO, alla “valutazione del dirigente” o alla “valutazione del risultato” o alla “qualità delle prestazioni individuali”.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così l'avanzamento Controparte_1 all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5, e la conseguente condanna della a riformulare le graduatorie Controparte_1
relative alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserirlo
12 utilmente nelle stesse, e al pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.561,36, oltre accessori.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3949/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle Parte_1
EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così Controparte_1
l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5; condanna, per l'effetto, la a riformulare le graduatorie relative Controparte_1
alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserire utilmente il ricorrente nelle stesse;
condanna altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma complessiva di euro 13.561,36 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'ente resistente al versamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.109,00, oltre a rimborso del C.U., rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge.
Catania, 2 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3949/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Linda Arena e Valentina Parte_1
Agozzino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti utilmente collocatisi nelle graduatorie delle EO per gli anni 2003, 2004,
2005, 2008 e 10, destinatari della notifica per pubblici proclami;
-Terzi controinteressati non costituiti-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, domandando al Tribunale adito di: 1) riconoscere il suo diritto ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 Controparte_1
1 al 10, al fine di ottenere così l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5; 2) conseguentemente, condannare la Controparte_1
a riformulare le graduatorie relative alle progressioni economiche già espletate dal
[...]
2003 al 10, al fine di inserirlo utilmente nelle stesse;
3) condannare la Controparte_1
al pagamento della somma di euro 13.561,36 ovvero della diversa somma ritenuta
[...] di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU, in conseguenza dell'utile inserimento del ricorrente nelle graduatorie della EO dal 2003 al 10, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'Amministrazione.
A sostegno delle sue domande, il ricorrente ha esposto: di essere stato assunto dall'allora
(oggi ) il 14.12.2001, con Controparte_2 Controparte_1
decorrenza dal 20.12.2001, giusto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85 del 1995, con inquadramento nella categoria C1, profilo di istruttore tecnico geometra;
di avere proposto ricorso in data
18.01.2011 al Giudice del Lavoro di Catania evidenziando che sebbene il rapporto di lavoro originariamente instaurato fosse della durata di un anno, lo stesso era stato rinnovato numerose volte, da ultimo con contratto del 20.12.2007, con scadenza al 19.12.10; che i contratti stipulati con l'ente, in virtù dei quali il rapporto di lavoro era stato di volta in volta prorogato, rinviavano al trattamento giuridico ed economico del C.C.N.L. Enti Locali, ivi compreso il trattamento accessorio;
che egli aveva percepito tutti gli emolumenti accessori alla retribuzione, quali indennità di produttività, buoni pasto, ecc. ad eccezione della progressione economica orizzontale;
che tale esclusione era illegittima in quanto in violazione degli accordi contrattuali e delle normative nazionali e comunitarie vigenti;
che, con sentenza n. 3810 del
14.10.2016, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha accolto il ricorso dallo stesso proposto, dichiarando l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura di progressione economica orizzontale e dichiarando il suo diritto “a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla di (oggi ) Controparte_2 CP_1 Controparte_1 fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri ivi previsti per
i lavoratori a tempo indeterminato”; che, solo a seguito di ripetuti solleciti a dare attuazione alla suddetta pronuncia, ed in particolare a seguito della pec del 07.11.2017, la
[...]
, con determina dirigenziale n. 3176 del 10.11.2017, ha dato presunta Controparte_1
esecuzione alla citata pronuncia;
che, tuttavia, all'esito di tale procedura, l'ente resistente ha Part ammesso alla 2008 solo due dei dipendenti a tempo determinato aventi diritto, mentre
2 non ha in alcun modo riaperto le procedure relative alla EO del 10 e, per quanto riguarda le EO dal 2002 al 2005, ha ritenuto che “nessuno dei dipendenti istanti” avesse “raggiunto il punteggio minimo utile per l'inserimento in graduatoria”, senza fornire alcuna motivazione.
L'attore, pertanto, ha ritenuto che tale condotta fosse “chiaramente illegittima ed elusiva delle statuizioni contenute nella sentenza” da eseguire, perchè tradottasi nel tentativo
“dell'amministrazione di tacitare le pretese derivanti dai provvedimenti giudiziali attraverso una fittizia riapertura delle procedure conclus[e]si (guarda caso!) con la ovvia non ammissione di tutti i dipendenti istanti (ad eccezione di due sporadici casi) oltre alla mancata esecuzione delle sentenze relativamente alla EO 10.”.
Il ricorrente ha poi sottolineato che, dal 2001 al momento della presentazione del ricorso,
l'ente provinciale aveva espletato cinque selezioni per la progressione orizzontale utilizzando, sulla base delle disposizioni di legge, i seguenti criteri: 1) valutazione del dirigente, 2) impegno profuso (commisurato alla presenza in servizio), 3) anzianità nella categoria di appartenenza e che, nonostante le istanze di accesso presentate, l'Amministrazione non gli aveva consegnato le schede di valutazione che lo riguardavano per gli anni dal 2003 al 10, sostenendo che “agli atti” dell'Ufficio non “risultavano” “schede di valutazione riferite agli anni che vanno dal 2003 al 10”.
L'attore, quindi, per le varie procedure di EO espletate nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel
2008 e nel 10, ha richiamato gli elementi da valutare ed i relativi punteggi massimi attribuibili, elementi o criteri consistenti per la procedura del 2003 in “esperienza professionale acquisita nel tempo (servizio di ruolo e non di ruolo)”, in “impegno profuso” e in “valutazione del risultato”, per le procedure del 2004, del 2005 e del 2008 in “valutazione del dirigente”, “impegno profuso” e “anzianità nella categoria” e, infine, per la procedura del
10 in “esperienza acquisita ovvero anzianità di servizio”, “impegno e qualità delle prestazioni individuali” e “impegno profuso, ovvero presenza in servizio nell'anno antecedente la valutazione”.
Indi, il ricorrente ha fatto applicazione di tali criteri e, atteso che non gli erano state fornite dall'Amministrazione le schede di valutazione, ha fatto riferimento, quanto alla “valutazione”
e alla “qualità delle prestazioni individuali”, alla circostanza che gli era stato regolarmente corrisposto il premio di produttività, il che logicamente presupponeva che la valutazione del dirigente fosse stata positiva, quantomeno con un giudizio di “sufficiente” o “buono”.
3 Per ciascuna delle EO, dunque, il ricorrente ha calcolato il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, sottolineando che, per tutte le procedure, avrebbe ottenuto un punteggio tale da consentirgli di essere utilmente inserito nella relativa graduatoria.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il ricorrente ha concluso che, ove fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni economiche orizzontali, avrebbe maturato le differenze retributive relative ai vari passaggi all'interno della categoria C, sino all'ultima progressione nella categoria C5, differenze che, secondo gli analitici conteggi contenuti nel corpo del ricorso, sono state quantificate in euro 13.561,36.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 30.12.2023 l'ente resistente si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché, vertendosi in tema di esecuzione di un precedente giudicato (rappresentato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Catania n. 3810 del 14.10.2016), l'interessato avrebbe dovuto avvalersi dello strumento del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112 c.p.a.; il convenuto ha poi eccepito la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra la retribuzione in godimento e quella che il ricorrente avrebbe percepito qualora avesse conseguito la progressione alle posizioni economiche superiori (indicata nelle conclusioni del ricorso sopra sub 3), atteso che analoga domanda era già stata avanzata dal sig. con il ricorso depositato il 14.10.10 e Parte_1
rigettata con la sentenza della cui esecuzione oggi si tratta.
Nel merito, la ha spiegato ampie difese volte ad ottenere il Controparte_1
rigetto del ricorso e, in particolare, ha rappresentato che: a seguito della suddetta sentenza, si
è proceduto a rinnovare le procedure di selezione delle EO per gli anni 2003, 2004, 2005,
2008 e 10 “alla stregua dei criteri già previsti a suo tempo per i lavoratori a tempo indeterminato”; il dirigente del Servizio presso cui il dipendente interessato svolgeva la propria attività lavorativa, pertanto, ha ricevuto le schede di valutazione EO 2003, 2004,
2005, 2008 e 10, con richiesta di valutare le prestazioni e i risultati dello stesso, ora per allora, con i medesimi criteri adottati “all'epoca” per i lavoratori a tempo indeterminato;
da tali schede è risultato che, relativamente alle EO attuate negli anni 2002, 2003, 2004, 2005
e 10, “nessuno dei dipendenti istanti” aveva “raggiunto la soglia minima prevista per la partecipazione alle relative procedure”; che, riguardo alla EO attuata nel 2008, solo i dipendenti e avevano “superato la soglia minima Controparte_3 Controparte_4
prevista per la partecipazione alla procedura in argomento e hanno conseguito un punteggio
4 adeguato per essere utilmente collocati nella relativa graduatoria”; che, conseguenzialmente, con determinazione dirigenziale n. 3176 del 10.11.2017 è stata rideterminata la relativa graduatoria.
La resistente, inoltre, ha precisato che soltanto per la EO 10, in Controparte_1
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del C.C.D.I. del personale dipendente non dirigente, area delle categorie, sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata la stessa metodologia di valutazione introdotta, a decorrere dall'anno 2009, per l'erogazione degli incentivi legati alla produttività, per cui, nella sez. B) della relativa scheda di valutazione, sono stati riportati gli stessi coefficienti di valutazione utilizzati, per la valutazione ai fini della produttività collettiva nel periodo di riferimento, dal dirigente pro tempore.
L'ente convenuto, infine, ha evidenziato che il dirigente pro-tempore dell'Ufficio di afferenza del ricorrente, in data 18.01.2017, ha proceduto alla valutazione dell'interessato e degli altri dipendenti istanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie relative alle EO 2003, 2004, 2005,
2008 e 10 dando atto, per ciascuna di tali procedure, di quanto segue: “le valutazioni dei dipendenti relative agli anni pregressi al 2011 risultano, da parte dello scrivente, non valutabili in quanto all'epoca il sottoscritto Dirigente non risultava dipendente di questo Ente ed in quanto non risultano elementi concreti idonei alla valutazione dei dipendenti per il periodo di riferimento”.
In tal modo, l'ente resistente h asserito di avere assicurato “la partecipazione alle pregresse progressioni in ottemperanza a quanto disposto dalla decisione n. 3810/2016”, aggiungendo però che “la mancata motivata valutazione di talune voci ha comportato il mancato raggiungimento” da parte “del ricorrente del punteggio utile per l'attribuzione delle relative progressioni.”
Autorizzata ed eseguita la notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie delle EO, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.03.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente.
Il primo profilo, attinente al mancato esperimento del giudizio di ottemperanza, è palesemente privo di fondamento, stante che il rimedio dell'ottemperanza ha carattere facoltativo ed
5 eventuale al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, come, nella specie, è la sentenza dello scrivente Tribunale n. 3810/2016.
Ance il secondo profilo, attinente alla violazione del principio del ne bis in idem, non è fondato.
Si deve evidenziare al riguardo che, nel giudizio esitato con la suddetta sentenza, il sig. aveva domandato al Giudice adito di: a) dichiarare il suo diritto “a partecipare alla Parte_1 progressione economica orizzontale presso la Provincia Regionale di sin dal 2001”; CP_1
b) per l'effetto dichiarare il suo diritto “ad essere inquadrato oggi nella posizione economica
C4, con la relativa maggiore retribuzione”; c) dichiarare il suo “conseguente diritto … a percepire le differenze retributive tra la posizione economica C1 ancora occupata ed i successivi livelli retributiv[i]e così come sarebbero stati maturati se” egli “avesse partecipato alle progressioni effettuate dalla Provincia Regionale di Catania dal 2001 ad oggi, da quantificarsi in € 9.500,00, oltre interessi legali, ovvero in quell'altra somma che il Giudice riterrà dovuta e/o equa anche a mezzo ausilio di CTU”; d) in subordine, in caso di mancato accoglimento di quest'ultima domanda, ha chiesto di condannare l'ente resistente “a risarcire il danno” da lui subito “nella misura della differenza tra la retribuzione corrispondente al livello C1 oggi percepita e quella maggiore relativa alle posizioni economiche che avrebbe
… maturato se fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni orizzontali dal 2001 ad oggi, che si quantifica in € 9.500,00 ovvero in quella misura e/o somma che il Giudice adito riterrà dovuta e/o equa anche a mezzo ausilio di CTU”; e) infine, condannare l'ente resistente
“a risarcire l'ulteriore danno che il mancato inquadramento nel superiore livello” gli aveva causato, per averlo “costretto a partecipare alle future progressioni orizzontali partendo dal livello C1 anziché dal C4 e che si quantifica in ulteriori € 10.000,00 o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta e/o equa”.
Ebbene, con la più volte citata sentenza n. 3810 del 14.10.2016, il Tribunale di Catania,
Sezione lavoro, ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto dall'odierna parte attrice, dichiarando “illegittima” la sua “esclusione” “dalla procedura di progressione economica orizzontale e” dichiarando il suo diritto “a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla provincia regionale di (oggi ) CP_1 Controparte_1 fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato”, mentre “nel resto” il ricorso è stato rigettato.
6 Procedendo ad una delicata e non scontata attività di interpretazione del giudicato, si deve quindi ritenere che il Giudice abbia accolto soltanto la domanda che è stata sopra indicata sub
a), e cioè quella tesa ad ottenere la declaratoria del suo diritto “a partecipare alla progressione economica orizzontale presso la di sin dal 2001”, mentre tutte Controparte_2 CP_1
le altre domande sopra descritte sub b), c), d) ed e) (ivi comprese quelle tese ad ottenere la declaratoria del suo diritto “ad essere inquadrato oggi nella posizione economica C4, con la relativa maggiore retribuzione” e del suo “conseguente” diritto “a percepire le” relative
“differenze retributive”, eventualmente sotto forma di risarcimento del danno) sono state rigettate.
Nella motivazione della citata sentenza (che, come è ovvio, integra ed illumina il dispositivo), invero, è stato chiaramente affermato che, pur dovendosi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle procedure di EO “fin dal suo inserimento nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri adottati nei riguardi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato”, “la domanda attorea volta al pagamento delle relative differenze retributive”
[ossia le domande sopra indicate alle lettere b) e c)] andava, invece, rigettata, e ciò per la condivisibile e condivisa ragione che la EO non ha carattere automatico, il singolo dipendente non vantando “un diritto soggettivo al conseguimento della progressione atteso che la stessa è subordinata ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, da effettuarsi secondo le procedure ed i criteri concordati in sede di contrattazione nazionale e decentrata;
tale risultato può essere riconosciuto solo in esito alla collocazione utile del ricorrente nella relativa graduatoria.”.
Il Giudice, inoltre, per un sostanziale difetto di allegazione, ha espressamente e pianamente rigettato “le domande attoree concernenti, da un lato, il risarcimento del danno nella misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe maturato ove fosse stato ammesso a partecipare alle progressioni orizzontali e, dall'altro lato, il risarcimento del danno subito per essere costretto a partecipare alle future progressioni orizzontali partendo dal livello C1 anziché da quello che avrebbe maturato all'esito” delle “progressioni orizzontali.”: si tratta delle domande sopra menzionate alle lettere d) ed e).
Ciò posto, va rammentato che nell'odierno giudizio il sig. oltre a chiedere 1) il Parte_1
riconoscimento del suo diritto ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così Controparte_1
l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5,
7 ha domandato di condannare la a 2) riformulare le graduatorie Controparte_1
relative alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserirlo utilmente nelle stesse e 3) al pagamento della somma di € 13.561,36 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dell'utile inserimento del ricorrente nelle graduatorie della EO dal 2003 al 10, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'inadempimento dell'Amministrazione.
Sembrerebbe, quindi, che, ferma la sicura ammissibilità della domanda sopra menzionata sub
1) (trattandosi di domanda espressamente accolta nel precedente giudizio e da eseguire nella presente sede) le domande sopra descritte ai numeri 2 e 3, viceversa, dovrebbero essere reputate inammissibili perché coperte dal giudicato reiettivo.
Tale conclusione, tuttavia, non è sostenibile, atteso che, proprio in esecuzione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 3810 del 14.10.2016 e del riconoscimento in quella sede operato in ordine al diritto del ricorrente di partecipare alle procedure di EO sin dal 2001, è necessario in questa sede attribuire un significato concreto a tale riconoscimento, verificando se, in applicazione delle norme pattizie di riferimento, lo stesso avrebbe avuto diritto a collocarsi utilmente nelle relative graduatorie e se, conseguentemente, avrebbe avuto diritto a percepire le connesse differenze retributive tra la retribuzione propria della posizione economica di appartenenza e quella corrispondente alle posizioni economiche nelle quali avrebbe avuto eventualmente diritto di transitare.
3. È quindi necessario passare ad esaminare il merito della controversia.
In proposito, si richiama integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza n. 5081/2021 del 07.12.2021 (est. dott.ssa L. Renda), pronunciata su analogo ricorso proposto da altro dipendente della le cui condivise Controparte_1
argomentazioni vengono richiamate pressochè letteralmente per la loro chiarezza espositiva e linearità logica;
nello stesso senso, peraltro, si è espressa anche la sentenza n. 2245/2024 (est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza n. 5081/2021 si legge quanto segue:
“Nel caso a mano, a fronte della richiamata pronuncia 3809/2016 che statuiva il diritto dell'odierno ricorrente a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla
, oggi , fin dal suo inserimento Controparte_2 Controparte_1 nell'organizzazione dell'ente e alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, la resistente ha assunto di aver dato seguito a quanto conseguente al suddetto
8 giudicato, procedendo a elaborare schede di valutazione del personale assunto a tempo determinato in forza delle valutazioni del Dirigente del Servizio presso cui il dipendente interessato svolgeva la” propria “attività alla data della “rinnovazione” della procedura.
Deve tuttavia concordarsi con la prospettazione difensiva della parte ricorrente laddove richiamati i criteri applicativi per la EO 2003 di cui all'accordo decentrato in atti (all.to 4 al ricorso) ancora applicati quanto alle EO 2004, 2005, 2008, piuttosto evidenziando la rivisitazione dei medesimi criteri per la EO 10 in ragione del CCDI del 30.12.2009; analiticamente indicati i punteggi che sarebbero voce per voce spettati al” ricorrente “in applicazione dei suddetti criteri ed anno per anno;
assunto di conseguenza che in ragione della graduatoria per l'attribuzione della progressione economica avrebbe conseguito gli incrementi pretesi;
parte convenuta si è limitata ad asserire, infondatamente, che è escluso che, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008, possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, che, come già precisato, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata solo relativamente alla EO 10”, laddove è palese proprio dall'esame delle allegazioni dell'atto introduttivo, la evidente diversificazione di prospettazione riguardo alla
EO 10 rispetto alle precedenti, sì come il riferimento a criteri stabiliti da fonti negoziali differenti, richiamati ed applicati a riprova della sussistenza del diritto per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2008.
Piuttosto è inesplicabile la ragione per la quale la nel dare Controparte_1
corso a quanto imposto dalla decisione 3809/2016 più volte richiamata, anziché procedere all'attribuzione dei punteggi in forza della valutazione di risultato annuale del Dirigente del servizio ove il dipendente prestava servizio all'epoca della valutazione, abbia ritenuto di demandare una tale stima al Dirigente del servizio in cui il dipendente prestava la propria attività al momento della ripetizione delle operazioni, “ora per allora”.
Nemmeno ha poi contestato puntualmente né l'indicazione analitica dei criteri indicati dalla difesa dell'attore – limitandosi al testuale e inconducente rilievo secondo il quale va escluso che, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2008, possa utilizzarsi la stessa metodologia prevista per il calcolo della produttività individuale, che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del CCDI del personale dipendente non dirigente sottoscritto il 30.12.2009, è stata utilizzata solo relativamente alla EO 10 (per avere appunto il ricorrente così astrattamente prospettato)
9 - né i punteggi calcolati in relazione a ciascun criterio e financo la quantificazione delle differenze retributive, elencate periodo per periodo e progressione per progressione”.
Nella citata sentenza n. 5081/2021, poi, l'organo giudicante prosegue invocando l'art. 115
c.p.c. e rammentando che la giurisprudenza di legittimità “è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (da ultimo, cfr. Cass. n.21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. n. 21075/2016).
A norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art.
167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), il convenuto deve nella memoria di costituzione in primo grado "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto”, per cui, “nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass., 6 ottobre 2015, n. 1988; Cass.,
13 marzo 2012, n. 3974; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202).
Si tratta di principi asseriti ben prima della formale introduzione, ad opera della legge di riforma del 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 14°), del principio di non contestazione oggi consacrato nell'art. 115 cod. proc. civ., a norma del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Tale principio era già insito nel nostro ordinamento a partire dalla nota sentenza delle Sezioni
Unite dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761, e Cass.,
Sez. Un. 17/06/2004, n. 11353), poi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Cass., 6 febbraio 2004, n. 2299; Cass., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass., 16 dicembre 10, n. 25516;
Cass., 9 mano 2012, n. 3727; Cass., ord. 11 settembre 2013, n. 20870).
Ancora le Sezioni Unite hanno riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art.
167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione” come “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del
10 giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065). Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la "non contestazione" è esclusa solo in caso di contestazione "chiara e specifica". La contestazione, infatti, serve a mettere
l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere
l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (così Cass.,
18 maggio 2011, n. 10860; nello stesso senso, Cass., n. 6094 del 26/03/2015, n. 6094; Cass.,
21 maggio 2008, n. 13079) (così Cass. 2 febbraio 2016, n. 2832).
Tali principi riguardano peraltro specificamente anche i conteggi elaborati dalle parti.
Da ultimo si richiama quanto ancora ritenuto dalla Suprema (Cass., n. 21302/2019) che ha confermato il principio per il quale, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018).”
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle specifiche allegazioni attoree in ordine ai criteri da utilizzare e ai punteggi da attribuire per ciascuna delle procedure di progressione economica succedutesi nel tempo, l'ente resistente si è trincerato dietro il pressochè apodittico rilievo
11 secondo cui, in asserita esecuzione del giudicato, si era proceduto alla valutazione dei dipendenti interessati “ora per allora”, facendo però compiere la valutazione medesima, non già dal dirigente del Servizio presso il quale il dipendente era incardinato all'epoca della procedura dalla quale era stato illegittimamente escluso, bensì dal dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato prestava servizio al momento della rinnovazione della procedura, dirigente che, peraltro, ha esplicitamente ammesso, in relazione a tutte le progressioni economiche in contestazione, che egli non poteva procedere autonomamente ad alcuna valutazione per tutto il periodo anteriore al 2011, in quanto “all'epoca il” medesimo
“Dirigente non risultava dipendente” dell'ente provinciale “ed in quanto non risulta[va]no elementi concreti idonei alla valutazione dei dipendenti per il periodo di riferimento” (v. schede di valutazione “postuma” di cui ai nn. 9, 10, 11, 12 e 13 fasc. res.); allo stesso tempo, al ricorrente che aveva esercitato il diritto di accesso, chiedendone il rilascio di copia,
l'Amministrazione, con nota del 29.12.2021, aveva risposto che “agli atti” dell'Ufficio non
“risultavano” “schede di valutazione riferite agli anni che vanno dal 2003 al 10” (v. doc.
n.
4-bis fasc. ric.).
È quindi chiaro che l'Amministrazione resistente abbia elegantemente tentato di aggirare l'ostacolo ed eludere l'esecuzione del giudicato perché, da un lato, sostenendo che non esistevano le schede di valutazione illo tempore stilate o che illo tempore avrebbero dovute essere stilate e, dall'altro lato, affermando che non era possibile procedere ad una nuova valutazione semplicemente perché era mutata la persona del dirigente dell'ufficio di afferenza del dipendente istante, ha fatto sì che i dipendenti interessati, tra i quali l'odierno ricorrente, non abbiano raggiunto un punteggio tale da consentire loro un utile collocamento in graduatoria proprio perché era mancata l'attribuzione dei punti spettanti per il criterio attinente, a seconda della singola EO, alla “valutazione del dirigente” o alla “valutazione del risultato” o alla “qualità delle prestazioni individuali”.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così l'avanzamento Controparte_1 all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5, e la conseguente condanna della a riformulare le graduatorie Controparte_1
relative alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserirlo
12 utilmente nelle stesse, e al pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.561,36, oltre accessori.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3949/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di ad essere inserito utilmente nelle graduatorie delle Parte_1
EO effettuate dalla dal 2003 al 10, al fine di ottenere così Controparte_1
l'avanzamento all'interno della categoria C fino all'ultima progressione utile in posizione C5; condanna, per l'effetto, la a riformulare le graduatorie relative Controparte_1
alle progressioni economiche già espletate dal 2003 al 10, al fine di inserire utilmente il ricorrente nelle stesse;
condanna altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma complessiva di euro 13.561,36 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'ente resistente al versamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.109,00, oltre a rimborso del C.U., rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge.
Catania, 2 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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