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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3603 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Guglielmo. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Laura Loreni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto l'annullamento della nota di indebito del 30.03.2022 dell'importo complessivo di € 3.727,97 sulla prestazione Cat. INVICIV n.07088484 per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2021 e la declaratoria della inesistenza dell'indebito attesa la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali in capo alla ricorrente per la fruizione della pensione di inabilità, per il periodo oggetto di contestazione.
1 CP_
3. Costituisce circostanza documentale che l' ha inoltrato alla parte ricorrente due note di indebito:
1) nota di indebito del 7.3.2023 inerente al periodo dal 1.7.2022 al 31.3.2023 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07088484 per un importo complessivo di € 2.989,58 per la percezione di rate di assegno non spettanti (cfr. all. 6);
2) nota di indebito del 30.03.2022, sulla medesima prestazione, inerente al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021 per un importo complessivo di 3.727,97 a seguito di rideterminazione della pensione Cat. INVCIV n. 07088484 in base alle informazioni reddituali acquisite (cfr. all. 8).
4. Con il presente giudizio la parte ricorrente non contesta la sussistenza dell'indebito rivendicato con nota del 7.3.2023 rispetto al quale, nel confermarne la sussistenza, dichiara di aver presentato una istanza di rateizzazione. Impugna, invero, con un giudizio di accertamento negativo, la nota di indebito del 30.03.2022 rilevando che per il periodo oggetto di contestazione (gennaio-dicembre 2021) la pensione di invalidità civile debba ritenersi legittimamente percepita in quanto gli arretrati a titolo di Ape sociale, per il principio di competenza, andavano imputati integralmente all'anno precedente.
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha allegato comunicazione di riliquidazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07088484 con decorrenza dal 01.03.2020; nel richiamare il contenuto della nota amministrativa ha dichiarato che l'indebito per l'anno 2021 era derivato dal cumulo dei redditi percepiti in relazione alla prestazione INVCIV ed
[...]
; ha quindi dato atto di aver proceduto ad una ricostituzione della pensione CP_2 sull'anno 2021 per il periodo da gennaio a dicembre da cui era derivato un credito in favore della ricorrente di € 3.732,11
6. All'odierna udienza di discussione la difesa attorea, nel ribadire che la nota di indebito del 07.03.2023 non era oggetto di contestazione nel presente giudizio, ha evidenziato che CP_ l' con ricostituzione del gennaio 2024 ha riconosciuto in sostanza l'insussistenza dell'indebito per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021 e che, pertanto, sul punto la materia del contendere deve ritenersi cessata.
7. Alla luce delle deduzioni dell'Istituto e della comunicazione di riliquidazione del 22.01.2024, nonché delle dichiarazioni della difesa attorea rese all'odierna udienza, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
2 È bensì vero che, in talune pronunce della Suprema Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
8. Nella fattispecie in esame, come prima riassunto, il giudizio ha quale petitum immediato l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' con nota del CP_1
30.3.2022 sul presupposto dell'errato computo tra i redditi della ricorrente dell'APE SOCIALE (da imputarsi con il criterio di competenza e non di cassa); la doglianza è stata accolta dall' che ha provveduto ad una ricostituzione della pensione annullando CP_1
l'indebito rivendicato per il periodo gennaio-dicembre 2021, con integrale soddisfazione della domanda avanzata nel petitum immediato del ricorso.
9. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Rilevato che l' solo nelle more del presente giudizio ha provveduto a riesaminare la situazione reddituale della parte ricorrente - dando atto che nella ricostituzione batch del 29 marzo 2022 il sistema aveva erroneamente cumulato tutti i pagamenti effettuati nel 2021 includendo anche i ratei 2020 dell'APE sociale, con conseguente errore nel calcolo dei redditi e riconoscendo di conseguenza l'insistenza dell'indebito contestato con nota del 31.03.2022 - le spese di lite devono essere poste a carico dell' il quale ha dato CP_3 causa al presente giudizio e liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 1.101 - € 5.200) e dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio ed introduttiva nella quale si è di fatto concretizzata l'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 3603/2023), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 886,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 43,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi
Così deciso in Latina, 25/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3603 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Guglielmo. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Laura Loreni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto l'annullamento della nota di indebito del 30.03.2022 dell'importo complessivo di € 3.727,97 sulla prestazione Cat. INVICIV n.07088484 per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2021 e la declaratoria della inesistenza dell'indebito attesa la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali in capo alla ricorrente per la fruizione della pensione di inabilità, per il periodo oggetto di contestazione.
1 CP_
3. Costituisce circostanza documentale che l' ha inoltrato alla parte ricorrente due note di indebito:
1) nota di indebito del 7.3.2023 inerente al periodo dal 1.7.2022 al 31.3.2023 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07088484 per un importo complessivo di € 2.989,58 per la percezione di rate di assegno non spettanti (cfr. all. 6);
2) nota di indebito del 30.03.2022, sulla medesima prestazione, inerente al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021 per un importo complessivo di 3.727,97 a seguito di rideterminazione della pensione Cat. INVCIV n. 07088484 in base alle informazioni reddituali acquisite (cfr. all. 8).
4. Con il presente giudizio la parte ricorrente non contesta la sussistenza dell'indebito rivendicato con nota del 7.3.2023 rispetto al quale, nel confermarne la sussistenza, dichiara di aver presentato una istanza di rateizzazione. Impugna, invero, con un giudizio di accertamento negativo, la nota di indebito del 30.03.2022 rilevando che per il periodo oggetto di contestazione (gennaio-dicembre 2021) la pensione di invalidità civile debba ritenersi legittimamente percepita in quanto gli arretrati a titolo di Ape sociale, per il principio di competenza, andavano imputati integralmente all'anno precedente.
CP_
5. Nel costituirsi in giudizio l' ha allegato comunicazione di riliquidazione della prestazione Cat. INVCIV n. 07088484 con decorrenza dal 01.03.2020; nel richiamare il contenuto della nota amministrativa ha dichiarato che l'indebito per l'anno 2021 era derivato dal cumulo dei redditi percepiti in relazione alla prestazione INVCIV ed
[...]
; ha quindi dato atto di aver proceduto ad una ricostituzione della pensione CP_2 sull'anno 2021 per il periodo da gennaio a dicembre da cui era derivato un credito in favore della ricorrente di € 3.732,11
6. All'odierna udienza di discussione la difesa attorea, nel ribadire che la nota di indebito del 07.03.2023 non era oggetto di contestazione nel presente giudizio, ha evidenziato che CP_ l' con ricostituzione del gennaio 2024 ha riconosciuto in sostanza l'insussistenza dell'indebito per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021 e che, pertanto, sul punto la materia del contendere deve ritenersi cessata.
7. Alla luce delle deduzioni dell'Istituto e della comunicazione di riliquidazione del 22.01.2024, nonché delle dichiarazioni della difesa attorea rese all'odierna udienza, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
2 È bensì vero che, in talune pronunce della Suprema Corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ma ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione.
8. Nella fattispecie in esame, come prima riassunto, il giudizio ha quale petitum immediato l'accertamento negativo dell'indebito rivendicato dall' con nota del CP_1
30.3.2022 sul presupposto dell'errato computo tra i redditi della ricorrente dell'APE SOCIALE (da imputarsi con il criterio di competenza e non di cassa); la doglianza è stata accolta dall' che ha provveduto ad una ricostituzione della pensione annullando CP_1
l'indebito rivendicato per il periodo gennaio-dicembre 2021, con integrale soddisfazione della domanda avanzata nel petitum immediato del ricorso.
9. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Rilevato che l' solo nelle more del presente giudizio ha provveduto a riesaminare la situazione reddituale della parte ricorrente - dando atto che nella ricostituzione batch del 29 marzo 2022 il sistema aveva erroneamente cumulato tutti i pagamenti effettuati nel 2021 includendo anche i ratei 2020 dell'APE sociale, con conseguente errore nel calcolo dei redditi e riconoscendo di conseguenza l'insistenza dell'indebito contestato con nota del 31.03.2022 - le spese di lite devono essere poste a carico dell' il quale ha dato CP_3 causa al presente giudizio e liquidate nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (scaglione € 1.101 - € 5.200) e dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio ed introduttiva nella quale si è di fatto concretizzata l'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 3603/2023), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 886,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 43,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi
Così deciso in Latina, 25/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
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