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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. dott. Emanuele PINTO - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 10934, avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, pendente tra ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Vitantonio Pollaccia, in virtù di mandato in calce al ricorso, e presso il cui studio, in alla via Trevisani n. 106, è elettivamente Pt_1 domiciliata
– ricorrente – E ( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' avv. Rosa Immacolata Caponio, in forza di mandato reso in calce alla memoria di costituzione, e presso il cui studio, in Conversano alla via G. Garibaldi n. 18, è elettivamente domiciliato
– resistente –
/// All'udienza del 16.04.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, sulle conclusioni delle parti, come da relative note depositate telematicamente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previo invio degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.09.2022 premesso Parte_1 che:
• in data 09.08.2003, in contraeva matrimonio concordatario Pt_1 con il signor (registrato presso lo Stato Civile Controparte_1 dello stesso comune nell'anno 2003, numero 23, Parte 2 serie A);
• dall'unione dei coniugi erano nati due figli: il 12.06.2002 il Per_ primogenito e il 04.09.2004 il figlio Per_2
• il marito non aveva mai esercitato continua attività lavorativa;
TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
• il si era progressivamente allontanato Controparte_1 affettivamente dalla moglie e dai figli e, in ragione del grave delitto commesso, era da tempo detenuto in ambito carcerario presso la Casa Circondariale di Lecce, serbando comportamento di assoluto disinteresse rispetto alle sorti del nucleo famigliare, al quale non apportava alcun contributo, economico ed affettivo;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, ponendo a carico di l'onere di pagare, quale contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli, l'importo mensile di complessivi €400,00 (€200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.09.2022 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente della sezione 1a civile per l'udienza del giorno 12.01.2023.
All'udienza presidenziale del 12.01.2023, il Presidente, interrogata la parte ricorrente, unica comparsa, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalla ricorrente. Disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.10.2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva il rigetto d ella domanda di contribuzione al mantenimento dei figli. Adduceva che, in ragione della propria condizione di restrizione carceraria, egli non percepiva alcun reddito da lavoro , precisando che la pena sarebbe durata altri 10 anni. Adduceva, infine, che i figli erano ormai maggiorenni ed abili al lavoro. All'udienza del 16.04.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, il G.I., lette le note depositate, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed invio degli atti al PM. Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti e il PM esprimeva il proprio parere con nota del 28.4.2025.
***** La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indip endentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie la convivenza e la coabitazione tra la e il Pt_1
è cessata in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di CP_1 separazione, anche in ragione della detenzione carceraria del che CP_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
ha portato lo stesso ad allontanarsi affettivamente dalla moglie e dai figli. In particolare, nel corso dell'udienza presidenziale, tenutasi il 12.01.2023, la ha dichiarato che il marito era ormai detenuto da Pt_1
6-7 anni. Aggiungasi che il ha aderito all'avversa domanda di Controparte_1 separazione, confermando la prospettazione offerta dalla ricorrente. Sono, inoltre, decorsi due anni dall'udienza presidenziale fissata per la comparizione dei coniugi (tenutasi in data 12.01.2023), e non constano fatti riconciliativi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Quanto alle ulteriori questioni pendenti, l a ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di entrambi Per_ i figli e affermando, semplicemente, in ricorso che gli Per_2 stessi non sono economicamente indipendenti e che coabitano con lei. Ebbene, in tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economic amente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del di ritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, pe rò, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa pe r il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più che resti inerte ed improduttivo non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo all a preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi sup eriori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto - responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo caric o delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. n. 2259/2024, n. 26875/2023 e n. 29264/2022; in particolare v. Cass. n. 2252/2024, che ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il contributo paterno per le due figlie, di 26 e 28 anni, sulla sola considerazione che le stesse non erano economicamente indipendenti, senza aver accertato se avessero concluso o meno il ciclo di studi, affermando che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
collocazione lavorativa). Tornando al caso in esame, a dichiarato in sede di Parte_1 udienza presidenziale, differentemente da quanto sostenuto in ricorso quanto di seguito: “mio figlio piccolo lavora, mio figlio grande no”. Deve ritenersi, pertanto, che il figlio più giovane della coppia, Per_2 sia ormai indipendente economicamente (ed invero, in sede di ordinanza presidenziale, nulla è stato disposto a titolo di suo mantenimento). Per_ Quanto al figlio , di anni 23, la ricorrente ha solo affermato che questi non è economicamente indipendent e, senza indicare se lo stesso, finito il ciclo di studi obbligatorio per legge, abbia successivamente continuato nella propria formazione, frequentando l'università o corsi professionalizzanti o si sia fattivamente dedicato alla ricerca di un lavoro, non riuscito a reperire per cause a lui non imputabili. Oltre a tali informazioni, come già detto, nel corso del procedimento la nulla ha dedotto circa il percorso di studi o professionalizzante Pt_1 Per_ eventualmente intrapreso dal figlio o la fattiva ricerca di un lavoro, non reperito per cause a lui non imputabili, proprio in ragione di quei principi di autoresponsabilità del figlio e di onere della prova sopra menzionati (cfr. Cass. civ. 26875/2023 “la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, s ino a configurare il cd. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno re almente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”). Pertanto, deve essere rigettata la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli per tutte le ragioni sopra dette. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, devono essere poste per a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza;
tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo (valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le caus e di valore indeterminabile, di complessità bassa (da €26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse, con esclusione della fase istruttoria di fatto non tenutasi ). Le spese devono essere versate in favore dello Stato attesa l'ammissione di parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 24.09.2022, nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
nata a [...] [...], e nato a [...] Pt_1 Controparte_1 Pt_1
22.10.1975, sposatisi in il 09.08.2003 (matrimonio trascritto Pt_1 nei Registri dello Stato Civile del detto Comune con atto n. 23, parte II serie A anno 2003 );
2. rigetta la richiesta della parte ricorrente di porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli, con conseguente revoca del contributo disposto con ordinanza presidenziale;
3. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente che si liquidano in €2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cap e iva, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E DO TT.SS A TIZIA NA D I GIO IA IL PRESID EN TE DO TT.SS A ROS ELLA NOCER A
1. dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. dott. Emanuele PINTO - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 10934, avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, pendente tra ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Vitantonio Pollaccia, in virtù di mandato in calce al ricorso, e presso il cui studio, in alla via Trevisani n. 106, è elettivamente Pt_1 domiciliata
– ricorrente – E ( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' avv. Rosa Immacolata Caponio, in forza di mandato reso in calce alla memoria di costituzione, e presso il cui studio, in Conversano alla via G. Garibaldi n. 18, è elettivamente domiciliato
– resistente –
/// All'udienza del 16.04.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, sulle conclusioni delle parti, come da relative note depositate telematicamente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previo invio degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.09.2022 premesso Parte_1 che:
• in data 09.08.2003, in contraeva matrimonio concordatario Pt_1 con il signor (registrato presso lo Stato Civile Controparte_1 dello stesso comune nell'anno 2003, numero 23, Parte 2 serie A);
• dall'unione dei coniugi erano nati due figli: il 12.06.2002 il Per_ primogenito e il 04.09.2004 il figlio Per_2
• il marito non aveva mai esercitato continua attività lavorativa;
TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
• il si era progressivamente allontanato Controparte_1 affettivamente dalla moglie e dai figli e, in ragione del grave delitto commesso, era da tempo detenuto in ambito carcerario presso la Casa Circondariale di Lecce, serbando comportamento di assoluto disinteresse rispetto alle sorti del nucleo famigliare, al quale non apportava alcun contributo, economico ed affettivo;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, ponendo a carico di l'onere di pagare, quale contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli, l'importo mensile di complessivi €400,00 (€200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.09.2022 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente della sezione 1a civile per l'udienza del giorno 12.01.2023.
All'udienza presidenziale del 12.01.2023, il Presidente, interrogata la parte ricorrente, unica comparsa, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. La causa era istruita a mezzo della documentazione prodotta dalla ricorrente. Disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.10.2024, si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva il rigetto d ella domanda di contribuzione al mantenimento dei figli. Adduceva che, in ragione della propria condizione di restrizione carceraria, egli non percepiva alcun reddito da lavoro , precisando che la pena sarebbe durata altri 10 anni. Adduceva, infine, che i figli erano ormai maggiorenni ed abili al lavoro. All'udienza del 16.04.2025, tenutasi a “trattazione scritta”, il G.I., lette le note depositate, riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed invio degli atti al PM. Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti e il PM esprimeva il proprio parere con nota del 28.4.2025.
***** La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indip endentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie la convivenza e la coabitazione tra la e il Pt_1
è cessata in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di CP_1 separazione, anche in ragione della detenzione carceraria del che CP_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
ha portato lo stesso ad allontanarsi affettivamente dalla moglie e dai figli. In particolare, nel corso dell'udienza presidenziale, tenutasi il 12.01.2023, la ha dichiarato che il marito era ormai detenuto da Pt_1
6-7 anni. Aggiungasi che il ha aderito all'avversa domanda di Controparte_1 separazione, confermando la prospettazione offerta dalla ricorrente. Sono, inoltre, decorsi due anni dall'udienza presidenziale fissata per la comparizione dei coniugi (tenutasi in data 12.01.2023), e non constano fatti riconciliativi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Quanto alle ulteriori questioni pendenti, l a ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di entrambi Per_ i figli e affermando, semplicemente, in ricorso che gli Per_2 stessi non sono economicamente indipendenti e che coabitano con lei. Ebbene, in tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha chiarito che in base all'art. 337 septies c.c. possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economic amente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno. Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del di ritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d. “funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, pe rò, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa pe r il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più che resti inerte ed improduttivo non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo all a preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi sup eriori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto - responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo caric o delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. n. 2259/2024, n. 26875/2023 e n. 29264/2022; in particolare v. Cass. n. 2252/2024, che ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il contributo paterno per le due figlie, di 26 e 28 anni, sulla sola considerazione che le stesse non erano economicamente indipendenti, senza aver accertato se avessero concluso o meno il ciclo di studi, affermando che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente (il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
collocazione lavorativa). Tornando al caso in esame, a dichiarato in sede di Parte_1 udienza presidenziale, differentemente da quanto sostenuto in ricorso quanto di seguito: “mio figlio piccolo lavora, mio figlio grande no”. Deve ritenersi, pertanto, che il figlio più giovane della coppia, Per_2 sia ormai indipendente economicamente (ed invero, in sede di ordinanza presidenziale, nulla è stato disposto a titolo di suo mantenimento). Per_ Quanto al figlio , di anni 23, la ricorrente ha solo affermato che questi non è economicamente indipendent e, senza indicare se lo stesso, finito il ciclo di studi obbligatorio per legge, abbia successivamente continuato nella propria formazione, frequentando l'università o corsi professionalizzanti o si sia fattivamente dedicato alla ricerca di un lavoro, non riuscito a reperire per cause a lui non imputabili. Oltre a tali informazioni, come già detto, nel corso del procedimento la nulla ha dedotto circa il percorso di studi o professionalizzante Pt_1 Per_ eventualmente intrapreso dal figlio o la fattiva ricerca di un lavoro, non reperito per cause a lui non imputabili, proprio in ragione di quei principi di autoresponsabilità del figlio e di onere della prova sopra menzionati (cfr. Cass. civ. 26875/2023 “la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, s ino a configurare il cd. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno re almente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”). Pertanto, deve essere rigettata la domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli per tutte le ragioni sopra dette. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, devono essere poste per a carico della ricorrente in forza del principio di soccombenza;
tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo (valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le caus e di valore indeterminabile, di complessità bassa (da €26.000,00 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse, con esclusione della fase istruttoria di fatto non tenutasi ). Le spese devono essere versate in favore dello Stato attesa l'ammissione di parte resistente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 24.09.2022, nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
nata a [...] [...], e nato a [...] Pt_1 Controparte_1 Pt_1
22.10.1975, sposatisi in il 09.08.2003 (matrimonio trascritto Pt_1 nei Registri dello Stato Civile del detto Comune con atto n. 23, parte II serie A anno 2003 );
2. rigetta la richiesta della parte ricorrente di porre a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli, con conseguente revoca del contributo disposto con ordinanza presidenziale;
3. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal resistente che si liquidano in €2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), cap e iva, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E DO TT.SS A TIZIA NA D I GIO IA IL PRESID EN TE DO TT.SS A ROS ELLA NOCER A