Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.65/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
, , in proprio Controparte_1 Controparte_2
e quale esercente la patria potestà unitamete a Controparte_3
sul minore , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, in proprio e quale esercente la patria
[...] Controparte_6
potestà insieme a sui minori e Controparte_7 Persona_2 Per_3
rappresentati e difesi dall'Avv.Roberta Alessandrini,
[...]
presso il cui studio sito in Piazza Cesare Battisti n.
5 - San
1
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in atto di appello,
rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
rigettare la richiesta di riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Genova in data 22.12.23 a firma della Dott.ssa Giorgia
Scuras nell'ambito del proc. 7017/22 R.G. e notificata il 9.01.24
avanzata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto,confermandone integralmente il contenuto”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Controparte_1 Controparte_2 [...]
(minore), Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
(minore) e Controparte_6 Persona_2 Persona_3
(minore) domandavano il riconoscimento dello status di cittadini italiani per ius sanguinis in quanto discendenti da Persona_4
nato a [...] nel 1827
[...]
Il si costituiva specificando che “non Parte_1
intende contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle
controparti”, e concludeva : “Che l'Ill.mo Tribunale adito, in sede
di riconoscimento della cittadinanza, ricorrendone i presupposti,
voglia disporre la compensazione delle spese di lite.”.
2 Solo nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del 23
dicembre 2023 il avanzava l'ipotesi che l'avo capostipite Parte_1
potesse avere perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna ai sensi dell'art. 34 del codice civile albertino del 1837 per essere emigrato con animo di non più ritornare.
2.Il Tribunale di Genova con ordinanza del 22 dicembre 2023 accoglieva il ricorso riconoscendo a tutti i ricorrenti la cittadinanza italiana.
In fatto il Tribunale rilevava che in base alla abbondante documentazione versata in atti e non contestata dal Parte_1
TE nato a [...] il [...] Per_4 Persona_4
era emigrato in Argentina oeve era divenuto padre di Persona_5
nel 1856;
[...]
- era divenuto padre di nel Persona_5 Persona_6
1899;
- sposava e dalla loro unione Persona_6 Persona_7
nasceva nel 1922 Persona_8
JA generava Controparte_1 Controparte_1
(ricorrente) nel 1955;
- sposava nel 1975 e dalla Controparte_1 CP_2
loro unione nascevano:
nel 1976 , ricorrente, che aveva come Controparte_2
figlio nel 2013;tutti e due ricorrenti;
Persona_1
-- nel 1979 che sposato aveva Controparte_6 Controparte_7
come figli nel 2010 e nel 2014,tutti Persona_2 Persona_3
ricorrenti;
-- nel 1992, ricorrente;
Controparte_4
-- nel 1995, ricorrente. Controparte_5
3 Dal punto di vista giuridico il capostipite come suddito piemontese era divenuto cittadino italiano nel 1861 ed aveva trasmesso la cittadinanza ai propri figli anche perché il codice del 1865 non escludeva dalla cittadinanza italiana coloro che erano emigrati all'estero prima della costituzione del Regno di Italia (sul punto richiamava Tribunale di Roma n 19625/2015).
Nella disciplina dell'epoca lo ius sanguinis si trasmetteva per via maschile quindi con questa non poteva per la Persona_6
disciplina dell'epoca trasmettere la cittadinanza italiana.
Tanto che ancora oggi per i discendenti nati prima del 1948 da cittadine italiane non potevano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa mentre potevano proporre domanda giudiziale (Cass. Sez. Unite n. 28.873 del 2008).
Il Tribunale ricordava che sul punto si erano susseguite due pronunce della Corte Costituzionale:
-la sentenza n. 87/1975 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L.
n. 555/1912 nella parte in cui "prevedeva la perdita della
cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna
che si sposava con cittadino straniero".
-la sentenza n. 30/1983, che aveva dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 1, della predetta legge, nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio
da madre cittadina”.
Se inizialmente la giurisprudenza riteneva applicabile il principio solo a partire dalla entrata in vigore della Costituzione
repubblicana la Cassazione a Sezioni Unite 25 febbraio 2009 n. 4466
stabiliva che "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti
perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti
4 conseguenti: esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia,
così anche nella legislazione, (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...) ..
si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di
figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della
persona con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità
ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e
di regola non definibile come definito o chiuso se non quando risulti
denegato riconosciuto con sentenza passata in giudicato… la
titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975 art. 219, alla
donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la
volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo
la data indicato della norma incostituzionale, effetto che contrasta
con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica
e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 della Cost).”
Per lo stesso principio, la Corte chiariva che riacquistavano la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche i figli di donna nella situazione descritta, nati prima di tale data e nel vigore della L. n. 553 del 1912, “determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui
dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza
la legge discriminatoria”.
Ne seguiva che i ricorrenti dovevano essere tutti dichiarati cittadini italiani.
3.Contro la sentenza , proponeva appello il Parte_1
.
5 Ad avviso del Ministero il capostipite emigrato dall'Italia
sicuramente prima del 1861, essendo il figlio nato in [...] nel
1856, aveva perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 34 del
Codice Civile Albertino del 1837 che all'art. 34 prevedeva che “il
suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si
stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei
diritti civili inerenti alla qualità di suddito” .
4.Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Facevano osservare che anche in base all'art. 37 del Codice Civile
Albertino non vi era alcuna presunzione dell'animo di non ritornare dell'emigrante; tanto è vero L'art. 19 del Codice Albertino
prevedeva “Il figlio nato in [...] padre godente tuttora
nei Regni Stati dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito
è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i suggelli emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia (di questo tenore sent. Trib. Roma
n. 7530 del 13.04.2017.
Nella presente fattispecie non era emersa alcuna volontà, tacita o espressa da parte dell'avo alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Dal Certificato della Camera Elettorale del non è fatto alcun Per_5
cenno alla sua presunta naturalizzazione, sancendo in maniera inequivocabile che il medesimo non compariva nelle predette liste.
Non risultava che l'avo, o i suoi discendenti, avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione , come dimostrava il certificato negativo di naturalizzazione.
6 Tra l'altro il Tribunale di Roma in relazione sempre allo stesso avo ma per altra linea di discendenza non Persona_4
aveva avuto esitazioni a riconoscere la cittadinanza italiana e si trattava di un accertamento passato in giudicato nei confronti del
. Parte_1
5.Nelle memoria di replica parte appellante citava una sentenza del Tribunale di Genova (n. 3200/2024)che, cambiando orientamento,
aveva ritenuto che in una ipotesi del genere potesse operare una presunzione che avesse lasciato il paese con l'animo di non più
tornare.
Questo era deducibile dal fatto che in quella causa il suddito emigrato:
“Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una
ragazza del luogo;
- Che ivi stabilì la propria dimora (elemento,
come visto, isolatamente considerato non sufficiente);
- Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- Che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato;
- Che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i
parenti e amici non emigrati - né materiale - conservando la
proprietà di beni immobili
(sul punto nulla è stato addotto o provato da parte ricorrente);
“.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
7 collegio all'udienza del 13 febbraio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è infondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato
8 lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Argentina.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi del tutto infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una ptova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
9 Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
10 1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta da parte appellante : perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza
Italia in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si poteva ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
11 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
12 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
ordinanza del 22 dicembre 2023 del Tribunale di Genova respinge
l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del grado di appello compensate .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
13
Genova lì 27 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
14