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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno ordinario di invalidità”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 02.04.2024 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale, ritenuta la perdurante riduzione della capacità lavorativa della ricorrente educatrice presso scuola dell'infanzia, a meno di un terzo in CP_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, in forza della diagnosi di “esiti di quadrantectomia mammella sinistra per carcinoma invasivo duttale G2 già radiotrattato in attuale follow up negativo e in terapia ormonale. Fibromialgia farmaco resistente. Sindrome ansioso depressiva reattiva moderata”, ne aveva riconosciuto il diritto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 revocatole all'esito della visita di revisione del 28.01.2021. A fondamento della proposta opposizione l' ha infatti rilevato che il sopra CP_1 compendiato complesso patologico non era tale da superare la soglia di invalidità pensionabile, attesa la completa remissione della malattia tumorale, in assenza di limitazione funzionale alcuna, e il difetto di evidenze cliniche di sorta a fondamento delle restanti patologie. Costituitasi in lite, la ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento CP_2 svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premessa la diagnosi di “postumi di quadrantectomia mammella sinistra per carcinoma invasivo duttale in attuale terapia ormonale. Fibromialgia cronica non responder, cervicodiscoartrosi. Osteoporosi. Sindrome ansioso depressiva reattiva moderata”, l'ausiliario ha infatti esposto che la terapia ormonale con Tamoxifene ancora seguita dalla al fine di prevenire ogni CP_2 recidiva neoplastica “provoca effetti collaterali quali astenia ed apatia”, ragione per cui, pur in difetto di segni clinici di recidiva, “permangono gli effetti collaterali seguenti ad assunzione di Tamoxifene, timore di recidiva ad ogni follow-up concorrenti ad incrementare la sindrome ansioso depressiva con conseguenze psicosociali e lavorative. In concomitanza la sintomatologia osteo- muscolare sostenuta da patologia articolare vertebrale con osteoporosi (come da RM del
12.10.2019 e MOC del 25.09.2020) e fibromialgia non responsiva a terapia antidolorifica, caratterizzata da rigidità articolare, mialgie diffuse anche notturne con insonnia e conseguente spossatezza mattutina, a marcata incidenza funzionale come da visita reumatologica del 26.10.22 e fisiatrica del 25.01.2023. Quanto sopra globalmente ingenera nella ricorrente una situazione di fragilità psichicofisica con una visione negativa per il proprio futuro esistenziale e lavorativo nonché di frustrazione nelle relazioni sociali configurante una depressione del tono dell'umore con notevole difficoltà ad espletare le attività di vita quotidiana e lavorativa”. Ha quindi concluso, avuto riguardo all'attività di educatrice presso scuola dell'infanzia svolta dalla - CP_2
“lavoro che impegna anche fisicamente nel seguire attività ludica degli allievi con necessità di trasporto manuale di carichi strumentali con cambiamenti posturali rapidi e vari con impegno articolare degli arti e del rachide, necessità di fasi di riposo con interruzione della continuità lavorativa” -, che “il quadro clinico disfunzionale diagnosticato e supportato dalla documentazione in atti determina una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini personali della ricorrente, con impegno in usura per la residua capacità lavorativa. Pertanto ai sensi della L.222/84 Art.1 la ha diritto allo assegno CP_2 ordinario di invalidità” con decorrenza dal 25.01.2023, dovendosi dare “preponderanza ad una severa incidenza funzionale in ambito lavorativo e domestico, ad una evoluzione peggiorativa della sindrome fibromialgica in concorso a patologia artrosica cervicale con protrusioni discali come da valutazioni reumatologiche del 26.10.2022 e fisiatrica del 25.01.2023 in associazione alla sindrome ansioso depressiva e postumi della patologia oncologica” (cfr. relazione depositata il 24.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato, in capo a il possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla reclamata CP_2 prestazione a far data dall'aggravamento della patologia osteoarticolare emergente dalla visita fisiatrica del 25.01.2023. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell' nella CP_3 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 869/2024 R.G.; dichiara che è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa CP_2
a meno di un terzo con decorrenza dal 25.01.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per CP_3 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 26 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno ordinario di invalidità”;
promossa da:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 02.04.2024 l' ha CP_3 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale, ritenuta la perdurante riduzione della capacità lavorativa della ricorrente educatrice presso scuola dell'infanzia, a meno di un terzo in CP_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, in forza della diagnosi di “esiti di quadrantectomia mammella sinistra per carcinoma invasivo duttale G2 già radiotrattato in attuale follow up negativo e in terapia ormonale. Fibromialgia farmaco resistente. Sindrome ansioso depressiva reattiva moderata”, ne aveva riconosciuto il diritto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 revocatole all'esito della visita di revisione del 28.01.2021. A fondamento della proposta opposizione l' ha infatti rilevato che il sopra CP_1 compendiato complesso patologico non era tale da superare la soglia di invalidità pensionabile, attesa la completa remissione della malattia tumorale, in assenza di limitazione funzionale alcuna, e il difetto di evidenze cliniche di sorta a fondamento delle restanti patologie. Costituitasi in lite, la ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento CP_2 svolto nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
L'opposizione proposta dall' è infondata e va conseguentemente respinta per le CP_1 ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premessa la diagnosi di “postumi di quadrantectomia mammella sinistra per carcinoma invasivo duttale in attuale terapia ormonale. Fibromialgia cronica non responder, cervicodiscoartrosi. Osteoporosi. Sindrome ansioso depressiva reattiva moderata”, l'ausiliario ha infatti esposto che la terapia ormonale con Tamoxifene ancora seguita dalla al fine di prevenire ogni CP_2 recidiva neoplastica “provoca effetti collaterali quali astenia ed apatia”, ragione per cui, pur in difetto di segni clinici di recidiva, “permangono gli effetti collaterali seguenti ad assunzione di Tamoxifene, timore di recidiva ad ogni follow-up concorrenti ad incrementare la sindrome ansioso depressiva con conseguenze psicosociali e lavorative. In concomitanza la sintomatologia osteo- muscolare sostenuta da patologia articolare vertebrale con osteoporosi (come da RM del
12.10.2019 e MOC del 25.09.2020) e fibromialgia non responsiva a terapia antidolorifica, caratterizzata da rigidità articolare, mialgie diffuse anche notturne con insonnia e conseguente spossatezza mattutina, a marcata incidenza funzionale come da visita reumatologica del 26.10.22 e fisiatrica del 25.01.2023. Quanto sopra globalmente ingenera nella ricorrente una situazione di fragilità psichicofisica con una visione negativa per il proprio futuro esistenziale e lavorativo nonché di frustrazione nelle relazioni sociali configurante una depressione del tono dell'umore con notevole difficoltà ad espletare le attività di vita quotidiana e lavorativa”. Ha quindi concluso, avuto riguardo all'attività di educatrice presso scuola dell'infanzia svolta dalla - CP_2
“lavoro che impegna anche fisicamente nel seguire attività ludica degli allievi con necessità di trasporto manuale di carichi strumentali con cambiamenti posturali rapidi e vari con impegno articolare degli arti e del rachide, necessità di fasi di riposo con interruzione della continuità lavorativa” -, che “il quadro clinico disfunzionale diagnosticato e supportato dalla documentazione in atti determina una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini personali della ricorrente, con impegno in usura per la residua capacità lavorativa. Pertanto ai sensi della L.222/84 Art.1 la ha diritto allo assegno CP_2 ordinario di invalidità” con decorrenza dal 25.01.2023, dovendosi dare “preponderanza ad una severa incidenza funzionale in ambito lavorativo e domestico, ad una evoluzione peggiorativa della sindrome fibromialgica in concorso a patologia artrosica cervicale con protrusioni discali come da valutazioni reumatologiche del 26.10.2022 e fisiatrica del 25.01.2023 in associazione alla sindrome ansioso depressiva e postumi della patologia oncologica” (cfr. relazione depositata il 24.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato, in capo a il possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla reclamata CP_2 prestazione a far data dall'aggravamento della patologia osteoarticolare emergente dalla visita fisiatrica del 25.01.2023. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico dell' nella CP_3 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 869/2024 R.G.; dichiara che è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa CP_2
a meno di un terzo con decorrenza dal 25.01.2023; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per CP_3 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo;
pone definitivamente a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 26 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella