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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3328/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_1
2) Nella casa coniugale, in comproprietà tra i sita nel Comune di Maranello (MO), Via Per_1
Goffredo Mameli n. 3 – interno 3, vi rimarrà a vivere il Sig. . La Sig.ra Parte_1 CP_1
se ne allontanerà entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...]
separazione consensuale, asportando i suoi effetti ed oggetti personali;
3) Il Sig. concederà l'uso esclusivo alla Sig.ra del garage Parte_1 Controparte_1
pertinenziale all' immobile coniugale sopra individuato;
4) Il Sig. si farà interamente carico delle restanti rate del mutuo cointestato e di Parte_1
tutti gli oneri condominiali gravanti sul suddetto immobile;
5) Il Sig. verserà, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione Parte_1
consensuale, a titolo di contributo al mantenimento della moglie l'assegno Controparte_1
mensile di €150,00 (centocinquanta/00), sul conto bancario intestato alla Sig.ra Controparte_1
n. 000000006538 presso Banco BPM, entro il giorno 16 di ogni mese. Detto importo è soggetto
all'adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati
dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6) I convengono, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, che: - Il Sig. Per_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra entro 30 giorni dalla Parte_1 Controparte_1
pubblicazione della sentenza di separazione consensuale, la propria quota di proprietà pari al
100% dell'autoveicolo Alfa Romeo Giulietta targata EH980BY. La Sig.ra si farà CP_1
integralmente carico delle spese relative all'assicurazione e al bollo del veicolo e di tutte le spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il trasferimento verrà effettuato con le agevolazioni previste per i procedimenti di separazione e divorzio;
la trascrizione degli atti relativi ai
procedimenti di separazione e divorzio sono esenti dal pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo
ex art. 19 della L. 74/1987;
7) I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti Parte_1 Controparte_1
patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o
domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
8) I dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. Per_1
329 c.p.c..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/02/1975 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANO SUL PANARO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n. 1, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3328/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CECINELLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
Per_1
2) Nella casa coniugale, in comproprietà tra i sita nel Comune di Maranello (MO), Via Per_1
Goffredo Mameli n. 3 – interno 3, vi rimarrà a vivere il Sig. . La Sig.ra Parte_1 CP_1
se ne allontanerà entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di
[...]
separazione consensuale, asportando i suoi effetti ed oggetti personali;
3) Il Sig. concederà l'uso esclusivo alla Sig.ra del garage Parte_1 Controparte_1
pertinenziale all' immobile coniugale sopra individuato;
4) Il Sig. si farà interamente carico delle restanti rate del mutuo cointestato e di Parte_1
tutti gli oneri condominiali gravanti sul suddetto immobile;
5) Il Sig. verserà, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione Parte_1
consensuale, a titolo di contributo al mantenimento della moglie l'assegno Controparte_1
mensile di €150,00 (centocinquanta/00), sul conto bancario intestato alla Sig.ra Controparte_1
n. 000000006538 presso Banco BPM, entro il giorno 16 di ogni mese. Detto importo è soggetto
all'adeguamento automatico annuale secondo le variazioni degli indici del costo della vita rilevati
dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6) I convengono, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, che: - Il Sig. Per_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra entro 30 giorni dalla Parte_1 Controparte_1
pubblicazione della sentenza di separazione consensuale, la propria quota di proprietà pari al
100% dell'autoveicolo Alfa Romeo Giulietta targata EH980BY. La Sig.ra si farà CP_1
integralmente carico delle spese relative all'assicurazione e al bollo del veicolo e di tutte le spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il trasferimento verrà effettuato con le agevolazioni previste per i procedimenti di separazione e divorzio;
la trascrizione degli atti relativi ai
procedimenti di separazione e divorzio sono esenti dal pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo
ex art. 19 della L. 74/1987;
7) I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti Parte_1 Controparte_1
patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o
domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
8) I dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. Per_1
329 c.p.c..”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/02/1975 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANO SUL PANARO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n. 1, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale