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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2019/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13156/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00108121 45 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 71 2025 00108121 45 000 (atto
“II32”), notificata a mezzo servizio postale universale in data 08/05/2025, recante una posizione iscritta a ruolo pari ad euro 585,77, nonché l'atto presupposto indicato come “AA42 – esiti del controllo formale
730/2021” (dichiarazione 730/2021 per periodo d'imposta 2020), dal quale sarebbero scaturite somme non versate per euro 373,45 a titolo di IRPEF 2020, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica ed ha dedotto;
l'illegittimità della cartella e della sottostante pretesa per carenza di motivazione e per violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa, richiamando, tra l'altro, il principio della necessaria sequenza procedimentale degli atti e la nullità dell'atto consequenziale in caso di omessa o irregolare notificazione dell'atto presupposto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando atto di costituzione con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio ha rappresentato che la cartella impugnata traeva origine da controllo formale della dichiarazione 730/2021 (anno d'imposta
2020) espletato dall'Ufficio territoriale di Nola, preceduto da comunicazione di irregolarità perfezionatasi in data 19/06/2024.
L'Ufficio ha inoltre riferito che la ricorrente aveva provveduto a versare le somme richieste in forma rateale, mediante modelli F24 e che, verificato quanto rappresentato, l'Amministrazione aveva emesso provvedimento di sgravio, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memorie illustrative e brevi repliche, ha contestato la richiesta di compensazione, invocando il criterio della soccombenza virtuale nelle ipotesi di autotutela intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve statuire sulle spese secondo il principio di soccombenza, salvo motivata compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto allo sgravio della cartella impugnata, a seguito della verifica dei pagamenti rateali effettuati dalla contribuente e del conseguente venir meno della pretesa azionata con l'atto della riscossione.
Ne discende che è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sull'impugnazione, essendo stato eliminato l'atto lesivo e non residuando utilità concreta derivante da una decisione sull'an della pretesa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
La ricorrente richiama espressamente l'indirizzo di legittimità secondo cui, anche in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza
(anche “virtuale”), salva motivata compensazione.
Nel caso concreto, lo sgravio in autotutela è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e la notifica della cartella. Non ricorrono elementi che giustifichino una compensazione l'Ufficio, pur avendo esercitato autotutela, lo ha fatto solo a seguito della controversia, e la contribuente ha dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere la rimozione dell'atto lesivo.
Pertanto, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate DPII Napoli alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FORTUNATO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13156/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00108121 45 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1158/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 71 2025 00108121 45 000 (atto
“II32”), notificata a mezzo servizio postale universale in data 08/05/2025, recante una posizione iscritta a ruolo pari ad euro 585,77, nonché l'atto presupposto indicato come “AA42 – esiti del controllo formale
730/2021” (dichiarazione 730/2021 per periodo d'imposta 2020), dal quale sarebbero scaturite somme non versate per euro 373,45 a titolo di IRPEF 2020, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica ed ha dedotto;
l'illegittimità della cartella e della sottostante pretesa per carenza di motivazione e per violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa, richiamando, tra l'altro, il principio della necessaria sequenza procedimentale degli atti e la nullità dell'atto consequenziale in caso di omessa o irregolare notificazione dell'atto presupposto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando atto di costituzione con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'Ufficio ha rappresentato che la cartella impugnata traeva origine da controllo formale della dichiarazione 730/2021 (anno d'imposta
2020) espletato dall'Ufficio territoriale di Nola, preceduto da comunicazione di irregolarità perfezionatasi in data 19/06/2024.
L'Ufficio ha inoltre riferito che la ricorrente aveva provveduto a versare le somme richieste in forma rateale, mediante modelli F24 e che, verificato quanto rappresentato, l'Amministrazione aveva emesso provvedimento di sgravio, chiedendo pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
La ricorrente, con memorie illustrative e brevi repliche, ha contestato la richiesta di compensazione, invocando il criterio della soccombenza virtuale nelle ipotesi di autotutela intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve statuire sulle spese secondo il principio di soccombenza, salvo motivata compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'Amministrazione finanziaria ha proceduto allo sgravio della cartella impugnata, a seguito della verifica dei pagamenti rateali effettuati dalla contribuente e del conseguente venir meno della pretesa azionata con l'atto della riscossione.
Ne discende che è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sull'impugnazione, essendo stato eliminato l'atto lesivo e non residuando utilità concreta derivante da una decisione sull'an della pretesa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
La ricorrente richiama espressamente l'indirizzo di legittimità secondo cui, anche in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza
(anche “virtuale”), salva motivata compensazione.
Nel caso concreto, lo sgravio in autotutela è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e la notifica della cartella. Non ricorrono elementi che giustifichino una compensazione l'Ufficio, pur avendo esercitato autotutela, lo ha fatto solo a seguito della controversia, e la contribuente ha dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere la rimozione dell'atto lesivo.
Pertanto, le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate DPII Napoli alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.