Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2024, n. 32012
CASS
Sentenza 11 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 25 novembre 2024, con numero di registro generale 6642/2023. Le parti in causa sono un ricorrente, il quale ha contestato un decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione, e i controricorrenti, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. Il ricorrente sosteneva di non essere legittimato passivo e contestava la debenza delle somme richieste, invocando anche la prescrizione del diritto al rimborso. I controricorrenti, al contrario, sostenevano la legittimità del decreto ingiuntivo, affermando il loro diritto al rimborso delle spese sostenute.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che le questioni sollevate dal ricorrente, relative alla legittimazione passiva e alla debenza delle somme, avrebbero dovuto essere proposte nel corso del processo esecutivo attraverso i rimedi previsti dagli articoli 615 e 617 c.p.c. La Corte ha ribadito che l'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere utilizzata per contestare questioni attinenti al processo esecutivo, come la legittimazione passiva, e ha richiamato precedenti giurisprudenziali per sostenere la propria posizione. In definitiva, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Bologna, respingendo le pretese del ricorrente e condannandolo alle spese processuali.

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Massime1

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2024, n. 32012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32012
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo