Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5820 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 93, presso lo studio dell'avv.
PONZIO CRISTINA (C.F.: ), pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura Email_1
in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente, via Brescia n. 12, elettivamente C.F._3
domiciliato in Messina, via dei Verdi n. 13, presso lo studio dell'avv. DE
FRANCESCO ANTONINO (C.F.: ), pec: C.F._4
( fax 0908967362, che lo Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
nata a [...] il [...], e Pt_1 Pt_1 [...]
nato a [...] il [...], contraevano a Messina CP_1
l'08.09.2010 matrimonio concordatario trascritto nel registro dello Stato
Civile di detto comune al numero 522 parte 2 serie A anno 2010.
Dall'unione nascevano due figlie, nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.11.2019 Parte_1
chiedeva al Tribunale di Messina che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, che fosse disposto l'affidamento condiviso delle figlie collocazione delle figlie con collocazione presso la madre, che fosse assegnata all'istante della casa coniugale in locazione, che fosse posto a carico del , capo sala CP_1
presso il ristorante Toro Nero, obbligo di corrispondere un assegno di €
700,00 per il mantenimento delle due figlie ed un assegno di € 200,00 per il mantenimento della moglie. A sostegno delle domande evidenziava che dal febbraio 2015 il rapporto è entrato in crisi a seguito di una relazione extraconiugale intrapresa dal;
che in data 05.07.2016 ella CP_1
aveva comunicato al marito la volontà di procedere alla separazione;
che il non aveva più provveduto alle esigenze economiche della CP_1
famiglia, cui ella non poteva far fronte da sola, svolgendo solo sporadicamente l'attività di cameriera;
che il 02.05.2017 ella, priva di mezzi economici, aveva sporto querela nei suoi confronti;
che ancora oggi il si limitava a corrispondere il canone locativo dell'abitazione CP_1
ove vivevano la moglie e le figlie ed a rimborsare raramente qualche spesa;
che il aveva manifestato un interesse ondivago per le figlie, CP_1
tanto da non recarsi neppure in ospedale in occasione di un ricovero della figlia Per_2
2 All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 21.12.2020 il Presidente delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, che non si era costituito. In tale sede riferiva che si era separata di fatto dal Parte_1
marito nel 2016, in quanto quest'ultimo si era allontanato di casa e non vi aveva più fatto ritorno;
che le figlie minori erano rimaste a vivere con lei;
che il marito non seguiva le figlie nelle loro esigenze morali e materiali;
che durante il matrimonio il marito aveva lavorato come agente immobiliare con il marchio Tempocasa, ma tale attività era cessata prima della separazione per divergenze con i colleghi ed attualmente lavorava come cameriere capo sala presso il ristorante Toro Nero, con redditi che verosimilmente ammontavano ad € 1.000,00 – 1.500,00 al mese;
che ella lavorava come CO.CO.CO. con compensi a provvigione pari mensilmente ad € 530,00, ma il rapporto di lavoro sarebbe verosimilmente cessato il
31.12.2020; che in passato ella aveva lavorato presso un call center, come commessa presso l'esercizio commerciale Zara e come cameriera presso i locali La Piazzetta e Il Siciliano. La ricorrente specificava, quindi, che rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale in quanto l'immobile era in locazione e lei non aveva le risorse economiche per provvedere alle relative spese.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 31.12.2020 il Presidente
Delegato dal Presidente dava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, disponeva l'affido condiviso delle figlie minori, con domiciliazione presso la madre;
disciplinava i tempi di permanenza delle figlie minori con il padre;
ordinava a
[...]
di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 Parte_1
(presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge stesso e delle figlie (in
3 ragione di € 150,00 per ciascuna figlia e di € 150,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno;
dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 18.06.2022 il Giudice Istruttore dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo, dei provvedimenti provvisori e degli atti processuali successivi e fissava una nuova udienza di prima comparizione.
Con comparsa depositata il 29.12.2022 si costituiva
[...]
, contestando la richiesta di addebito della separazione ed CP_1
evidenziando che la crisi coniugale era stata determinata da incompatibilità caratteriali e che quando i coniugi si erano separati, il rapporto coniugale era già deteriorato da tempo. Quanto alle richieste economiche, rilevava che egli svolge attività lavorativa precaria con un reddito annuo di appena €
6.000,00; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di assegno per il coniuge e la determinazione in complessivi € 300,00 dell'assegno per le figlie, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza del 27.02.2023 davanti al Presidente delegato, le parti raggiungevano un accordo sui tempi di permanenza delle figlie minori con il padre. Alla medesima udienza il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e ribadiva le statuizioni assunte con ordinanza del
31.12.2020, recependo, con riferimento ai tempi di permanenza delle figlie minori con il padre, l'accordo raggiunto dalle parti in udienza. Dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 07.10.2023, ribadiva le Parte_1
precedenti richieste e chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, evidenziando di avere stipulato con il locatore un nuovo contratto dopo lo sfratto per morosità subito per il mancato pagamento del canone da parte
4 del;
evidenziava che lavorava per la FIRE s.p.a., ma che il CP_1
reddito, legato alla produttività era bassissimo ed incostante.
Con ordinanza del 23.02.2024 il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi diretta e contraria chiesta dalle parti ed ordinava ad entrambe le parti di depositare documentazione reddituale.
Esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 21.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
5 I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Infatti, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la prosecuzione della convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed è pacifico, peraltro, che i coniugi vivevano separati ancora prima della instaurazione del presente giudizio, sicché è evidente che il contenuto del rapporto coniugale era da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della
6 situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nella fattispecie in esame la ha affermato che la definitiva Pt_1
disgregazione della unità familiare era stata determinata dal fatto che nel
2016 il marito si era allontanato da casa senza più farvi rientro, per coltivare una relazione extraconiugale.
A tal proposito, va osservato che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione, sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, e costituisce normalmente di per sé causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso causale tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere tratta da elementi di tipo logico o presuntivo (Cass. civ. 23284/2019; 14591/2019; 3923/2018). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che «il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi». La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, ritenuto che l'abbandono della casa coniugale, pur costituendo normalmente causa di addebito della separazione non può assumere efficacia causale ai fini della pronuncia di addebito della separazione quando risulti che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. 26.01.2006 n.
1202; Cass. civ., sez. I, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627;
Cass. 29.10.1997 n. 10648), tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare.
Nella fattispecie in esame il non ha contestato di essersi CP_1
allontanato dalla casa coniugale, dove hanno continuato a vivere la moglie
7 ed i figli, ma ha sostenuto che al momento dell'allontanamento il rapporto era già in crisi per incompatibilità caratteriali.
Occorre, pertanto, verificare se l'allontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto in un momento nel quale la crisi coniugale poteva ritenersi conclamata ed ormai irreversibile.
Invero, il teste padre del resistente, ha Testimone_1
affermato che i coniugi litigavano spesso e che il proprio figlio si era allontanato da casa intorno al mese di aprile o maggio 2016 “per il bene dei figli”. Tale deposizione è, nondimeno, eccessivamente generica, poiché il teste non ha fatto riferimento ad alcun fatto specifico che potesse dare concretezza agli asseriti litigi tra i coniugi, né è chiaro se il teste abbia mai assistito a tali litigi e, comunque, non vi sono elementi sufficienti per potere affermare che le difficoltà relazionali fossero così gravi da giustificare la decisione di di allontanarsi dalla casa Controparte_1
coniugale. Ancora più generica è, poi, la deposizione del teste S_
, fratello del resistente, che ha ripetuto la circostanza che i coniugi si
[...]
erano separati per i continui litigi, ma ha dovuto ammettere di non avere assistito personalmente ad alcun litigio.
Nella fattispecie in esame, peraltro, l'abbandono della casa familiare rileva non solo di per sé, ma anche quale comportamento sintomatico del rifiuto del di sottostare agli obblighi coniugali. Infatti, la CP_1
moglie ha accusato il marito di avere intrattenuto durante la convivenza matrimoniale relazione sentimentale con altra donna e l'istruttoria compiuta sul punto finisce con il confortare tale accusa. In particolare, il teste ha riferito che una sera, nel 2016, egli aveva Testimone_3
visto il che, uscendo dal posto di lavoro a notte inoltrata, CP_1
anziché tornare a casa dove la moglie lo aspettava, si allontanava in auto con una ragazza. Ancora più chiaramente la teste Testimone_4
ricordando il predetto episodio, ha affermato che il , uscito dal CP_1
8 locale ove lavorava intorno alle due di notte, non era tornato a casa, ma si era allontanato con una ragazza, facendo ritorno a casa solo dopo le ore
5,00 del mattino.
Il ha, invero, ammesso di avere instaurato una relazione CP_1
sentimentale con tale ragazza, di nome ma ha sostenuto che in Per_3
realtà tale relazione era iniziata solo dopo la separazione di fatto dalla moglie e ciò è stato ribadito anche dai testi secondo Testimone_1
cui tale relazione aveva avuto inizio nel mese di settembre 2016, e il quale ha affermato che egli era venuto a conoscenza Testimone_2
di tale frequentazione del fratello solo alla fine della stagione estiva 2016.
Tale ricostruzione dei fatti non è, però, convincente, sia perché la teste ha ricordato di essere venuta a conoscenza di tale Testimone_5
relazione circa un anno prima che i coniugi si separassero e che la Pt_1
si era lamentata con lei del fatto che il marito, quando aveva iniziato a lavorare presso il locale “Rais” aveva conosciuto questa ragazza, iniziando ad assentarsi da casa, sia perché la vicenda narrata dai testi Tes_3
e si colloca chiaramente in un momento
[...] Testimone_4
anteriore alla separazione di fatto.
Non vale, d'altronde, osservare che non vi è prova diretta dell'adulterio, in quanto il concetto di fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma in senso più ampio e profondo, quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca (Cass. civ. 11.06.2008 n. 15557) e di comportarsi con lealtà e rispetto, i quali impongono di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che risultano essere in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita in comune, sicché costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà anche il comportamento di un coniuge, che dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e porti offesa alla
9 dignità ed all'onore dell'altro, a prescindere dalla ricorrenza dell'adulterio
(Cass. 26.02.1980 n.1335; Cass. 6834/1998).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la separazione va, pertanto, addebitata a Controparte_1
Quanto all'affidamento delle figlie minori nata a [...] Per_1
il 19.11.2011 e nata a [...] il [...], si deve premettere che Per_2
la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha novellato l'art. 155 c.c. stabilendo che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale, che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma
2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che
i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale o, comunque, sulla non
10 rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n.
16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto delle figlie ad avere due genitori. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un
“premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, che ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, la domiciliazione privilegiata delle minori presso la madre ed ha disciplinato i tempi di permanenza con il padre sulla base dell'accordo
11 raggiunto dalle parti all'udienza del 27.02.2023. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto delle minori con entrambe le figure genitoriali e non ha posto problemi applicativi.
Non occorre, invece, disporre l'assegnazione della casa coniugale, cui peraltro la ricorrente aveva rinunciato all'udienza del 21.12.2020, in quanto il provvedimento di assegnazione è volto ad assicurare la possibilità di godere dell'immobile al soggetto privi di un autonomo titolo, mentre nel caso in esame la stessa ricorrente ha affermato di avere stipulato autonomo contratto di locazione avente ad oggetto la casa coniugale, sicché non si comprende quale utilità possa avere un provvedimento di assegnazione.
Quanto al mantenimento delle figlie, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole (Cass. civ. 09.-04.2010 n. 9300). Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che,
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso
12 ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299). Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità
13 reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Nella fattispecie in esame risulta che il lavora presso un CP_1
ristorante e dalla Certificazione Unica 2023 emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2022 un reddito lordo di € 11.551,84 con ritenute
IRPEF pari a € 776,92. La lavora invece per la FIRE s.p.a. e dai Pt_1
cedolini prodotti assai incompleti, relativi all'anno 2024 risulta che ha percepito compensi di importo medio pari a € 657,00 al mese. Dalla
Certificazione Unica 2023 risulta, poi, che la stessa nell'anno 2022, grazie al lavoro presso la FIRE s.p.a. ha percepito un reddito lordo di € 9.894,30 con ritenute IRPEF pari a € 411,28.
Ritiene, pertanto, il collegio che la misura dell'assegno per il mantenimento delle due figlie, determinata nel corso del giudizio in €
150,00 per ciascuna figlia, possa essere confermata in quanto congrua rispetto alle modeste risorse economiche del ed adeguata CP_1
rispetto alle presumibili esigenze delle figlie. Inoltre entrambi i genitori dovranno partecipare alle spese straordinarie nell'interesse della figlie nella misura del 50 % ciascuno.
Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento per il coniuge. Si Pt_1
deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
14 mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n.
5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916) e l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n.
4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223). Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse
- riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081;
Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
Occorre, quindi, che il soggetto richiedente l'assegno versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica apprezzabilmente deteriore rispetto all'altro, fermo restando che non è necessaria una precisa individuazione di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974;
15 Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051; Cass. Civ. n. 12196/2017).
Sennonché, nella fattispecie in esame, la condizione economica della
è solo marginalmente deteriore rispetto a quella del e Pt_1 CP_1
non sembra, comunque, che vi sia un divario tale da imporre la previsione di un assegno con finalità perequative, tenuto conto del fatto che entrambi i coniugi svolgono attività lavorative che assicurano introiti assai esigui.
Peraltro, va osservato che i redditi della hanno subito nel tempo Pt_1
una crescita modesta ma costante, verosimilmente come effetto del consolidamento della clientela, e ciò finisce con il rendere ancora meno significativo il modestissimo divario esistente nei redditi delle parti nell'anno 2022, ultimo anno cui si riferiscono le certificazioni reddituali prodotte.
La domanda della volta al riconoscimento del diritto ad un Pt_1
assegno per il di lei mantenimento va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente, rimasto soccombente sulla domanda di addebito della separazione, intorno alla quale si sono articolate in larga misura le difese delle parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Tenuto conto del fatto che la è Pt_1
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato va disposto che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
16 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5820/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nata a Parte_1
Messina il 30.03.1980, e nato a [...] il Controparte_1
21.09.1980, uniti in matrimonio concordatario a Messina
l'08.09.2010 con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 522 parte 2 serie A anno 2010;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
3) affida le figlie minori nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nata a Messina il [...] in [...] condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre;
4) dispone che i tempi di permanenza delle minori con il padre siano così regolamentati: due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle 16,30; un sabato al mese dalle ore 10,00 sino a fine pranzo con l'intesa che la madre, in quella occasione, non pranzerà a casa o che in alternativa pranzeranno fuori le figlie con il padre;
secondo il criterio dell'alternanza nelle principali festività dell'anno; durante il periodo estivo, il padre, quando libero dal lavoro, preleverà le figlie di mattina e le ricondurrà dalla madre prima delle 17.00, con onere a carico del di comunicare all'altro genitore i suoi turni di CP_1
lavoro non appena questi saranno disponibili e le giornate nelle quali incontrerà le figlie;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
la somma mensile complessiva di € 300,00 a titolo Parte_2
di contributo al mantenimento delle due figlie minori, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che entrambi i
17 genitori partecipino alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 50 % ciascuno;
6) rigetta la domanda avanzata dalla volta al riconoscimento di Pt_1
un assegno per il mantenimento del coniuge;
7) condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario;
8) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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