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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2087/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087/2024 R.G./F avente per oggetto disciplina della regolamentazione genitoriale promossa da:
Parte_1 (C.F.: ), nata a [...], [...], ora residente in [...] n. 24 iata in Ivrea (TO) alla Via Circonvallazione n. 39 presso lo studio dell'Avv. Luca Bellucci (C.F.: ; pec: , dal quale unitamente, ed anche CodiceFiscale_2 Email_1 disgiuntamente, con l'Avv. Marianna Coalova (C.F.: ; pec: CodiceFiscale_3
è rappresentata e difesa giusta delega in atti Email_2 PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1 nato in [...] il [...] e residente in [...] – Frazione Bellavista - V.le Kennedy n. 55 (C.F.:
[...]
C.F._4 PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 7.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente all'udienza del 12.3.2025 ha insistito nelle domande come da ricorso introduttivo del seguente letterale tenore chiedendo: “(…) Che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia, contrariis reiectis:1) Disporre l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale Persona_1 presso la madre;
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la IA salvo diversi accordi con la madre:
- a week end alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- infrasettimanalmente: un giorno dall'uscita da scuola (od orario corrispondente durante le vacanze scolastiche estive) sino alle ore 21,00 dopo cena con accompagnamento della minore presso la casa materna;
- ad anni alterni, il giorno di St. TE e di IF con il padre, mentre il giorno di Natale e Capodanno con la madre;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, dacomunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenime , un assegno mensile di tomaticamente rivalutabile annualmente su Persona_2 base ISTAT, fintanto che la IA non sarà divenuto economicamente autosufficiente, oltre al 100% dell'assegno unico;
4) Disporre che entrambi i coniugi si facciano carico al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Ivrea, a cui si rimanda. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 18/03/2025”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che dalla relazione more uxorio tra le Parti era nata la IA minore in data 30.12.2018. Lamentava parte ricorrente Persona_3 degli agiti violenti in proprio danno subiti ad opera del convenuto, a seguito dei quali la convivenza era cessata nel corso dell'anno 2023. Rappresentava parte ricorrente di vivere assieme alla propria IA in Ivrea Via Torino 249, vicino ai nonni materni, ed in punto patrimoniale così si legge nel ricorso introduttivo: “(…) Come sopra detto, la SI.ra è stata costretta ad abbandonare la casa familiare per i comportamenti violenti del compagno. Dal proprio Pt_1 allontanamento da casa, il sig. non ha provveduto a pagare le rate del mutuo né gli oneri condominiali pur continuando ad CP_1 abitare ed usufruire egli solo dell'immobile. Al contrario la sig.ra deve sostenere il costo del canone di locazione e degli oneri Pt_1 accessori della propria residenza pari a circa € 420,00 mensili. Per tale ragione è evidente che la odierna ricorrente non possa assumenti le spese del mutuo risultando pertanto oltre modo pregiudicata per eventuali richieste di accesso al credito. La sig.ra Pt_1 lavora come cameriera presso i locali di vendita kebab del sig. con contratto a tempo indeterminato con quali Parte_2 operario di V livello con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00. Il SI. pur risultando non percettore di reddito, ha CP_1 da sempre lavorato come imbianchino con ditta propria iscritta presso la Camera di Commercio rumena e pertanto i suoi redditi non sono dichiarati in Italia. Si ribadisce che, sin dall'allontanamento della ricorrente e della IA dalla casa familiare, il sig. CP_1 non contribuisce in alcun modo al mantenimento della minore né partecipa alle spese straordinarie. Si comunica che la sig.ra Pt_1 non ha effettuato dichiarazione dei redditi negli ultimi 3 anni e che la stessa è impossibilitata ad accendere all'estratto conto
[...]
o in quanto non avendo effettuato operazioni da oltre un anno le è inibita ogni richiesta in merito allo stesso.” Concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 12.3.2025 il Giudice rel. ha proceduto all'audizione di parte ricorrente che ha dichiarato: “(…)
sta bene, ha solo un pochino di tosse. La IA vuole bene al papà e penso che valga viceversa dal padre nei confronti Persona_2 Pe della IA. La nuova compagna del padre tratta bene o meglio le dico Giudice che la bambina non si è mai lamentata. Io lavoro nel settore pulizie domestiche e come cameriera, i tto percepisco circa 1200 euro mensili circa. Il padre fa il decoratore, cartongessista, sono al corrente che aprì una partita iva in Romania. Non so dirle quanto guadagni. Lui non ha generato altri figli. Pe Vorrei delle regole per , sia in punto di visite, sia in punto economico. Pago 410 euro di affitto, lui è rimasto nella casa familiare. La casa familiare è andata all'asta. Per adesso non ci sono problemi per quel che riguarda la gestione della IA. (…)”.
- All'esito dell'audizione il Difensore di Parte ricorrente ha richiesto l'accoglimento delle domande introduttive non insistendo per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli articoli di riferimento, onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Nel caso di specie dalla narrazione attorea nel ricorso introduttivo e dall'esame della parte ricorrente condotto all'udienza del 12.3.2025 – nonché dalla relazione del Servizio Sociale depositata in PCT in data 31.1.2025 – è emerso come la IA abbia un rapporto positivo col padre, con il che non esita contrario all'interesse della IA disporne l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori, risultando in punto accoglibili le richieste attoree come infra enucleato in parte dispositiva. Quanto al mantenimento dei figli minori merita precisarsi come occorra interpretare il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole.
pagina 2 di 4 Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Merita poi rilevarsi in linea generale come, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Alla luce dei criteri posti dal legislatore occorre valutare in concreto come nel presente giudizio a fronte dell'emersione dei dati reddituali della parte ricorrente (sopra richiamati), non siano emersi elementi economico-patrimoniali precisi con riferimento al convenuto, che la ricorrente ha rappresentato svolgere la professione di imbianchino, in tale contesto – mercè l'età anagrafica del convenuto classe 1982 dunque collocato in piena capacità lavorativa – apparendo corretto al Collegio porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la IA di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, con assegno unico percepito in pari misura dai genitori affidatari in via condivisa della prole minore. Alla luce del contegno non oppositivo di parte resistente non sono accollate al convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione rigettate:
- Affida la IA nata in data [...] in [...] condivisa ad entrambe i genitori;
Persona_3
- Dispone che la IA abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la IA salvo diversi accordi con la madre:
- a week end alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- infrasettimanalmente: un giorno dall'uscita da scuola (od orario corrispondente durante le vacanze scolastiche estive) sino alle ore 21,00 dopo cena con accompagnamento della minore presso la casa materna;
- ad anni alterni, il giorno di St. TE e di IF con il padre, mentre il giorno di Natale e Capodanno con la madre;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, dacomunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento della IA , un assegno mensile di € 200,00, automaticamente Persona_2 rivalutabile annualmente su base ISTAT, fintanto che la IA non sarà divenuto economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – in paritetica percentuale tra genitori.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire alla minore sostegno e supporto Non accolla alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi Sociali già incaricati in atti. Così deciso in Ivrea, 7.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087/2024 R.G./F avente per oggetto disciplina della regolamentazione genitoriale promossa da:
Parte_1 (C.F.: ), nata a [...], [...], ora residente in [...] n. 24 iata in Ivrea (TO) alla Via Circonvallazione n. 39 presso lo studio dell'Avv. Luca Bellucci (C.F.: ; pec: , dal quale unitamente, ed anche CodiceFiscale_2 Email_1 disgiuntamente, con l'Avv. Marianna Coalova (C.F.: ; pec: CodiceFiscale_3
è rappresentata e difesa giusta delega in atti Email_2 PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1 nato in [...] il [...] e residente in [...] – Frazione Bellavista - V.le Kennedy n. 55 (C.F.:
[...]
C.F._4 PARTE CONVENUTA NON COSTITUITA e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 7.5.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente all'udienza del 12.3.2025 ha insistito nelle domande come da ricorso introduttivo del seguente letterale tenore chiedendo: “(…) Che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia, contrariis reiectis:1) Disporre l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale Persona_1 presso la madre;
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la IA salvo diversi accordi con la madre:
- a week end alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- infrasettimanalmente: un giorno dall'uscita da scuola (od orario corrispondente durante le vacanze scolastiche estive) sino alle ore 21,00 dopo cena con accompagnamento della minore presso la casa materna;
- ad anni alterni, il giorno di St. TE e di IF con il padre, mentre il giorno di Natale e Capodanno con la madre;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, dacomunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenime , un assegno mensile di tomaticamente rivalutabile annualmente su Persona_2 base ISTAT, fintanto che la IA non sarà divenuto economicamente autosufficiente, oltre al 100% dell'assegno unico;
4) Disporre che entrambi i coniugi si facciano carico al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Ivrea, a cui si rimanda. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 18/03/2025”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che dalla relazione more uxorio tra le Parti era nata la IA minore in data 30.12.2018. Lamentava parte ricorrente Persona_3 degli agiti violenti in proprio danno subiti ad opera del convenuto, a seguito dei quali la convivenza era cessata nel corso dell'anno 2023. Rappresentava parte ricorrente di vivere assieme alla propria IA in Ivrea Via Torino 249, vicino ai nonni materni, ed in punto patrimoniale così si legge nel ricorso introduttivo: “(…) Come sopra detto, la SI.ra è stata costretta ad abbandonare la casa familiare per i comportamenti violenti del compagno. Dal proprio Pt_1 allontanamento da casa, il sig. non ha provveduto a pagare le rate del mutuo né gli oneri condominiali pur continuando ad CP_1 abitare ed usufruire egli solo dell'immobile. Al contrario la sig.ra deve sostenere il costo del canone di locazione e degli oneri Pt_1 accessori della propria residenza pari a circa € 420,00 mensili. Per tale ragione è evidente che la odierna ricorrente non possa assumenti le spese del mutuo risultando pertanto oltre modo pregiudicata per eventuali richieste di accesso al credito. La sig.ra Pt_1 lavora come cameriera presso i locali di vendita kebab del sig. con contratto a tempo indeterminato con quali Parte_2 operario di V livello con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00. Il SI. pur risultando non percettore di reddito, ha CP_1 da sempre lavorato come imbianchino con ditta propria iscritta presso la Camera di Commercio rumena e pertanto i suoi redditi non sono dichiarati in Italia. Si ribadisce che, sin dall'allontanamento della ricorrente e della IA dalla casa familiare, il sig. CP_1 non contribuisce in alcun modo al mantenimento della minore né partecipa alle spese straordinarie. Si comunica che la sig.ra Pt_1 non ha effettuato dichiarazione dei redditi negli ultimi 3 anni e che la stessa è impossibilitata ad accendere all'estratto conto
[...]
o in quanto non avendo effettuato operazioni da oltre un anno le è inibita ogni richiesta in merito allo stesso.” Concludeva come sopra visto.
- All'udienza del 12.3.2025 il Giudice rel. ha proceduto all'audizione di parte ricorrente che ha dichiarato: “(…)
sta bene, ha solo un pochino di tosse. La IA vuole bene al papà e penso che valga viceversa dal padre nei confronti Persona_2 Pe della IA. La nuova compagna del padre tratta bene o meglio le dico Giudice che la bambina non si è mai lamentata. Io lavoro nel settore pulizie domestiche e come cameriera, i tto percepisco circa 1200 euro mensili circa. Il padre fa il decoratore, cartongessista, sono al corrente che aprì una partita iva in Romania. Non so dirle quanto guadagni. Lui non ha generato altri figli. Pe Vorrei delle regole per , sia in punto di visite, sia in punto economico. Pago 410 euro di affitto, lui è rimasto nella casa familiare. La casa familiare è andata all'asta. Per adesso non ci sono problemi per quel che riguarda la gestione della IA. (…)”.
- All'esito dell'audizione il Difensore di Parte ricorrente ha richiesto l'accoglimento delle domande introduttive non insistendo per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli articoli di riferimento, onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Nel caso di specie dalla narrazione attorea nel ricorso introduttivo e dall'esame della parte ricorrente condotto all'udienza del 12.3.2025 – nonché dalla relazione del Servizio Sociale depositata in PCT in data 31.1.2025 – è emerso come la IA abbia un rapporto positivo col padre, con il che non esita contrario all'interesse della IA disporne l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori, risultando in punto accoglibili le richieste attoree come infra enucleato in parte dispositiva. Quanto al mantenimento dei figli minori merita precisarsi come occorra interpretare il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole.
pagina 2 di 4 Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Merita poi rilevarsi in linea generale come, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Alla luce dei criteri posti dal legislatore occorre valutare in concreto come nel presente giudizio a fronte dell'emersione dei dati reddituali della parte ricorrente (sopra richiamati), non siano emersi elementi economico-patrimoniali precisi con riferimento al convenuto, che la ricorrente ha rappresentato svolgere la professione di imbianchino, in tale contesto – mercè l'età anagrafica del convenuto classe 1982 dunque collocato in piena capacità lavorativa – apparendo corretto al Collegio porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la IA di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, con assegno unico percepito in pari misura dai genitori affidatari in via condivisa della prole minore. Alla luce del contegno non oppositivo di parte resistente non sono accollate al convenuto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione rigettate:
- Affida la IA nata in data [...] in [...] condivisa ad entrambe i genitori;
Persona_3
- Dispone che la IA abbia residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la IA salvo diversi accordi con la madre:
- a week end alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola;
- infrasettimanalmente: un giorno dall'uscita da scuola (od orario corrispondente durante le vacanze scolastiche estive) sino alle ore 21,00 dopo cena con accompagnamento della minore presso la casa materna;
- ad anni alterni, il giorno di St. TE e di IF con il padre, mentre il giorno di Natale e Capodanno con la madre;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, dacomunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento della IA , un assegno mensile di € 200,00, automaticamente Persona_2 rivalutabile annualmente su base ISTAT, fintanto che la IA non sarà divenuto economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – in paritetica percentuale tra genitori.
- Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire alla minore sostegno e supporto Non accolla alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi Sociali già incaricati in atti. Così deciso in Ivrea, 7.5.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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