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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al numero 4466 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO PASQUALI;
Parte_1
parte opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORIO CAMILLERI;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il affinché fosse Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1009/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2024, il Controparte_1 si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in
[...] quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 07.05.2025(celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data 10.10.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte opponente rinuncia alla domanda e corrisponde
a parte opposta la somma di €. 4.000,00 a tacitazione di ogni pretesa. Spese di lite Pt_2 compensate”. Come già precisato con l'ordinanza depositata in data 07.05.2024, la modalità di versamento della somma concordata attiene all'esecuzione della prestazione e non è idonea ad incidere sull'accoglimento o meno della proposta conciliativa, avendo la parte opponente manifestato la disponibilità ad accettare la proposta mediante il pagamento della somma di €. 4.000,00 e, di converso, avendo l'opposta manifestato la disponibilità ad accettare tale somma.
Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti. Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n.
12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce di quanto indicato nell'ordinanza resa in data 10.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso