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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 530/2022 RG, promossa da
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), elettivamente domiciliati ad Alghero in Via Mazzini n. 90, presso
[...] C.F._3 lo studio dell'Avv. Carlo Lai, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carboni, CP_1 C.F._4
Avv. Gavinuccia Arca e Avv. Alessandra Carboni presso il cui studio, in Alghero Via Genova 10, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 15 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti: ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2) accogliere l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza n. 1142/2022 pubblicata il 13/11/2022 e notificata Parte_2 Parte_3
a mezzo pec il 18/11/2022, emessa dal Tribunale di Sassari, giudice Dott.ssa Giuseppina Sanna, nella causa civile n. 1517/2021 R.G., e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata e previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la memoria 183, VI co. n. 2, c.p.c.: - in via preliminare: rilevata la tardiva costituzione in giudizio della convenuta dichiarare CP_1
la stessa decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio e domande riconvenzionali e, conseguentemente, dichiarare inammissibili le domande ed eccezioni tardivamente proposte dalla convenuta e, comunque, rigettarle perché infondate;
- nel merito: accertato che la finestra lucifera aperta nel muro perimetrale dell'appartamento di proprietà della convenuta che si affaccia sulla proprietà degli attori non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod.civ., dichiarare tenuta e condannare alla CP_1
esecuzione dei lavori necessari a rendere detta apertura conforme a legge;
3) con vittoria di spese
e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Per l'appellata:
1)-Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. 2)-Preliminarmente, rigettare l'appello ritenendo sussistente la carenza di legittimazione degli attori-appellanti, come rilevata nella sentenza impugnata. 3)-In subordine rigettare l'appello poiché è infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata. 4)-Con condanna degli appellanti al pagamento di compensi e spese anche per questo grado di giudizio, come da nota che verrà depositata.
Motivi di fatto e diritto
I signori e citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_4
Sassari ed esponevano: di essere proprietari di un appartamento posto al piano terra CP_1
del fabbricato di Via delle Nazioni Unite n. 40, distinto in catasto al foglio 71 mappale 1882 sub 1; che la convenuta era proprietaria di un magazzino, dotato di una luce irregolare che si affacciava sul cortile di loro proprietà, di cui la convenuta aveva recentemente mutato la destinazione d'uso in abitativa. Tanto esposto in fatto, gli attori domandavano la regolarizzazione dell'apertura lucifera mediante sopraelevazione del lato inferiore ad un'altezza dal suolo non inferiore ai due metri e mezzo.
La si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 22.09.2021 ed CP_1
eccepiva: il difetto di legittimazione degli attori per non aver provato di essere proprietari del cortile su cui affacciava la luce di cui domandavano la regolarizzazione;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, rappresentando che l'apertura lucifera esisteva sin dalla costruzione del fabbricato, ed era menzionata anche negli atti di trasferimento della proprietà in favore della propria dante causa.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, con sentenza n. 1142/2022 in data 13.11.2022 rigettava la domanda con le seguenti motivazioni: gli attori non avevano dimostrato la proprietà del cortile sul quale affacciava la luce, della quale domandavano la regolarizzazione, con conseguente carenza di legittimazione attiva.
In ogni caso, la domanda era anche infondata nel merito, poiché l'apertura lucifera era presente con le stesse caratteristiche sin dalla costruzione del fabbricato, così da potersi considerare costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originario unico proprietario ovvero usucapita, con conseguente infondatezza anche nel merito della domanda di regolarizzazione proposta dai vicini. Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori meglio indicati in epigrafe, Pt_1
lamentandone la totale erroneità e domandandone la riforma per i seguenti motivi: i) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale, mal valutando le risultanze di causa, e in particolare i documenti allegati, aveva erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione attiva degli attori per non aver dimostrato la proprietà del cortile sul quale affaccia l'apertura lucifera ii) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice, mal valutando i documenti prodotti in giudizio, che attestavano la proprietà dell'immobile anche in capo a
[...]
, loro dante causa, aveva fatto immotivatamente riferimento ad una controversa Persona_1
individuazione del bene;
iii) violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il
Tribunale aveva tratto delle conseguenze sulla legittimazione attiva dalla mancanza della certificazione catastale storica nonostante controparte non avesse mai sollevato contestazioni su eventuali divergenze catastali;
iv) errata valutazione dei documenti prodotti in giudizio per dimostrare la proprietà dell'appartamento e del cortile sul quale affaccia l'apertura lucifera, della cui regolarizzazione è controversia;
v) violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale accertava d'ufficio l'esistenza di una servitù di luce per destinazione del padre di famiglia nonostante la convenuta si fosse costituita soltanto alla prima udienza, dunque oltre i termini dell'art. 167 c.p.c., così incorrendo nella relativa decadenza dal potere di sollevare eccezioni in senso stretto, quale doveva considerarsi quella fondata sull'acquisto di un diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione;
vi) violazione dell'art. 902 c.c., nella parte in cui il Tribunale aveva accertato l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia in mancanza di tempestiva domanda o eccezione di parte, in ogni caso in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che escludeva che una servitù di luce irregolare sul fondo aperto altrui fosse acquisibile a titolo originario per mancanza del requisito dell'apparenza, sia perché il vicino ha sempre diritto a farla regolarizzare.
Ha resistito all'appello CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 15 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
Entrambi i motivi d'appello sono fondati.
Con il primo gli appellanti insistono a ragione sulla loro legittimazione ad agire per la regolarizzazione dell'apertura lucifera del magazzino della avendo provato la proprietà CP_1
anche del piccolo cortile sul quale prospetta la luce in contestazione. Ora, va chiarito in premessa che, trattandosi di azione a tutela dei limiti legali della proprietà e non di rivendica, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (tra le tante cfr. Cass. Ord. n.
1905 del 23/01/2023).
Nel caso di specie gli appellanti, pacificamente figli ed eredi di e Persona_1 [...]
, deceduta il 24.10.2021, hanno prodotto l'atto di divisione del fabbricato di Via Nazioni Per_2
Unite 40, all'epoca in comproprietà tra e rogato dal Notaio Persona_1 CP_2
di Alghero in data 10.10.1969, con il quale veniva assegnato al loro dante causa Per_3 [...]
l'appartamento al piano terra, composto da tre camere, cucina, bagno, andito Persona_1
d'ingresso terrazzo e per quel che maggiormente interessa in questa sede piccolo cortile, (il tutto distinto in catasto al fg. 71 mapp.li 1882 sub 1 e 1882), mentre nella quota attribuita a CP_2
veniva ricompreso magazzeno al pian terreno contrassegnato col civico 34 al confine con cortile in proprietà di , proprietà di , proprietà tto è Persona_1 Persona_2 CP_3
anche espressamente detto che il magazzeno è munito di apertura lucifera aperta nel muro perimetrale a confine con il cortile in proprietà del condividente . Persona_1
Tanto bastava per ritenere i signori eredi di e Pt_1 Persona_1 Persona_2
chiaramente ai soli fini della domanda di regolarizzazione della luce, proprietari pro quota anche del piccolo cortile sul quale prospetta l'apertura lucifera.
L'eventuale esistenza di altri comproprietari non rileva, poi, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, poiché la quota ideale di interessi di ognuno dei partecipi è compenetrata nell'intera consistenza della cosa comune (cfr. Cass. Sentenza n. 4658 del 08/05/1998), così come è indifferente ai fini del presente giudizio il fatto che la proprietà degli odierni appellanti ha mutato identificativo catastale, poiché è incontestato che si controverta proprio di quell'apertura lucifera, munita di grata, aperta sul muro perimetrale del , rappresentata nelle numerose fotografie Parte_5
in atti.
Detto questo sulla legittimazione, si tratta a questo punto di valutare la fondatezza nel merito della domanda, sulla quale il Tribunale, nonostante la declaratoria di mancanza di legittimazione attiva, si è comunque pronunciato, ritenendo che in ogni caso gli allora attori, oggi appellanti, qualora anche proprietari del cortile e pertanto legittimati ad agire, non avrebbero avuto il diritto di pretendere la regolarizzazione della luce, costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originario proprietario unico del fabbricato, con conseguente diritto dei successivi proprietari del locale di mantenerla con le stesse caratteristiche.
In sintesi, il Tribunale riconosceva, seppure ai soli fini del rigetto della domanda attorea, un diritto della convenuta a mantenere la luce irregolare acquistato per destinazione del padre di famiglia, e in ogni caso usucapito per la sua esistenza da cinquant'anni.
Ora, tale statuizione è stata oggetto di duplice censura da parte degli appellanti: in primis in quanto il Tribunale, violando i limiti del 112 c.p.c., si sarebbe pronunciato su un'eccezione di merito in senso stretto, formulata dalla tardivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 soltanto il 20.09.2021, due giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 22.09.2022, dunque oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza dal relativo potere di proporre eccezioni di merito. Inoltre, la decisione del primo giudice sarebbe censurabile anche nel merito poiché avrebbe ritenuto acquistabile per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia il diritto a conservare una luce irregolare. Ciò in contrasto con l'orientamento consolidato e univoco della giurisprudenza di legittimità.
Entrambe le censure sono fondate.
E' vero infatti che la a fronte dell'udienza di prima comparizione e trattazione fissata per il CP_1
22.9.2021, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 20.9.2021, con la quale, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva degli attori sull'assunto che il cortile sul quale prospetta l'apertura lucifera appartenga a tale , ha in ogni caso fatto valere il Persona_4 suo diritto a mantenere l'apertura così com'è in quanto esistente nella medesima posizione con le stesse caratteristiche sin dal 1966, da quando era stato realizzato il fabbricato.
Ora, le deduzioni sull'esistenza di un'apertura lucifera irregolare sin dalla costruzione del fabbricato ad opera dell'originaria proprietaria unica, e il successivo trasferimento ai danti causa della stessa sono innegabilmente fatti costitutivi principali di un diritto autonomo di servitù, quello a CP_1
conservare la luce irregolare, fatto valere dalla convenuta per paralizzare la domanda attorea, che la aveva l'onere di formulare entro i termini del 167 c.p.c.. CP_1
Secondo Cass. Ord. n. 18322 del 27/06/2023 “nel giudizio di "negatoria servitutis",
l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena
l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.”. Costituendosi tardivamente, soltanto due giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione e trattazione, la era pertanto decaduta dal potere di eccepire il suo diritto di CP_1
mantenere la luce irregolare.
Ciò basterebbe per ritenere precluso l'esame dell'ulteriore ragione di censura sull'ammissibilità dell'acquisto del relativo diritto per usucapione o destinazione del padre di famiglia.
In ogni caso, osserva la Corte come la relativa eccezione, qualora anche tempestiva, era in ogni caso infondata nel merito, non essendovi spazio nell'ordinamento per l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia di una servitù di luce irregolare.
A far data da Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 10285 del 21/11/1996 è infatti orientamento univoco e consolidato che “il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e di luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo contiguo di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, perché l'apparenza non consiste soltanto nella esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima”.
Anche recentemente si è ribadito che “in tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù. (Cass Sez. 2,
Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021).
Resta dunque la sola possibilità di costituzione della servitù per titolo. Dove per titolo non può che intendersi l'atto dispositivo negoziale, stipulato per iscritto (art. 1350 n. 4 c.c.) e trascritto ai fini dell'opponibilità ai successivi acquirenti del fondo (2643 n. 4 c.c.), con il quale è costituito il diritto del proprietario del fondo servente di mantenere l'apertura lucifera irregolare e la chiara rinuncia del vicino di chiederne la regolarizzazione o la chiusura ex art. 902 c.c.. Ora, tale inequivocabile volontà negoziale non è sicuramente ravvisabile nell'enunciato puramente descrittivo, contenuto nell'atto di divisione del 1969, Dr. , finalizzato a identificare Persona_5
meglio i beni ricompresi nelle rispettive quote, là dove è scritto che il magazzeno è munito di apertura lucifera aperta nel muro perimetrale a confine con il cortile in proprietà del condividente
. Persona_1
D'altronde neppure la ha mai allegato l'esistenza di un titolo negoziale, quanto piuttosto la CP_1 realizzazione della luce sin dall'edificazione del fabbricato e la sua conservazione con le medesime caratteristiche nei successivi passaggi di proprietà, invocando l'acquisto per destinazione del padre di famiglia ovvero il decorso del tempo ai fini del perfezionamento dell'usucapione.
Modalità di acquisto che si è detto inammissibile proprio per mancanza dell'apparenza, con conseguente diritto degli appellanti di ottenerne in qualsiasi momento la regolarizzazione.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, la deve essere condannata alla CP_1 regolarizzazione della luce, portando il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento del magazzino.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nei valori minimi per l'assenza di particolari questioni in fatto o diritto, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte appellata.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'appello proposto da ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), avverso la sentenza n. C.F._2 Parte_3 C.F._3
1142/2022 emessa dal Tribunale di Sassari il 13.11.2022 e, per l'effetto: condanna a regolarizzare l'apertura lucifera, aperta sul muro perimetrale che CP_1 prospetta il cortile di proprietà degli attori, portando il lato inferiore ad un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento del magazzino;
2) condanna l'appellata a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in €1.278 ed €1.458,00 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois