Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/05/2025, n. 10509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10509 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07182/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7182 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DM concessione cittadinanza - -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La parte ricorrente ha proposto un ricorso classificato dalla stessa come “ordinario” con cui contesta l’operato dell’amministrazione relativamente al procedimento di definizione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
In data 6.3.2025 il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte.
In prossimità dell’odierna camera di consiglio - fissata ai sensi dell’art- 72 bis CPA – si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando, tra l’altro, il DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza in data 8.2.2022.
Al Collegio non resta che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in quanto hanno entrambe parimenti contribuito all’inutile protrazione della pendenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.