Ordinanza cautelare 27 marzo 2019
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 19/09/2023, n. 13879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13879 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2023
N. 13879/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02313/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Carello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, emesso dal Questore di Roma in data 13 novembre 2018, notificato in data 28 novembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 giugno 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto specificato in epigrafe, con il quale la Questura di Roma ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata in data 21 giugno 2018.
L’istante ha lamentato l’illegittimità dell’atto in ragione di articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e ne ha chiesto l’annullamento.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata, depositando documentazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 9 giugno 2023.
Il ricorso è infondato.
L’amministrazione ha valorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, i fatti di penale rilevanza menzionati in atti, dai quali si evince la pericolosità sociale del soggetto.
È infatti risultato che l’istante è stato deferito all’Autorità Giudiziaria l’11 ottobre 2018, è stato sottoposto al procedimento penale RGNR. -OMISSIS-per il reato di cui agli articoli 81 e 572 codice penale, in quanto, con più azioni esecutive, poneva in essere maltrattamenti (consistiti in ingiuria, minacce e violenza) ai danni -OMISSIS- ed è stato sottoposto dal GIP alla misura della custodia cautelare in carcere.
Si osserva che il ridetto giudizio di pericolosità sociale può basarsi anche su fatti indiziari e non solo su accertamenti definitivi, laddove i primi inducano ad un giudizio prognostico negativo sul soggetto richiedente. E nel caso di specie, l’apprezzamento discrezionale operato dall’amministrazione non può dirsi né irragionevole né illogico.
Così pure non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale, giacchè l’amministrazione ha considerato la situazione personale e familiare dell’istante e poiché alcuna rilevanza, in senso favorevole all’esponente, può esser conferita alla dedotta “effettività dei vincoli familiari”, in presenza di una condotta che ha disvelato proprio un sentimento di non considerazione verso l’integrità della famiglia.
I lamentati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, inerenti al merito del giudizio di diniego, non possono dunque essere condivisi.
Ciò posto, anche le altre censure non sono suscettibili di positivo apprezzamento, dato che:
- quanto alla contestata mancata traduzione del provvedimento, si tratta di fatto che non è causa, di per sé, di invalidità dell’atto, potendo semmai rilevare quale errore scusabile in caso di ritardo nella proposizione del mezzo difensivo (per altro, l’istante è stato perfettamente in grado di impugnare il diniego ed esplicare il proprio diritto di difesa);
- circa il dedotto difetto di legittimazione del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione a sottoscrivere l’atto, deve osservarsi che, con circolare del 12 gennaio 2001, il Capo della Polizia ha provveduto a organizzare la ripartizione del potere di firma, rimettendo la sottoscrizione dei provvedimenti di diniego, per l’appunto, al Dirigente dell’ufficio o ad altro funzionario nominativamente indicato;
- circa la dedotta nullità dell’atto, non si ravvisa alcuna mancanza di elementi essenziali nel provvedimento;
- quanto ai lamentati vizi procedimentali, deve rilevarsi, per un verso, che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, per altro verso, che si tratta comunque di irregolarità eventualmente sanabili ai sensi dell’articolo 21 octies, comma 2, della legge 241/1990.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere rigettato perché infondato.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare interamente le spese di dalle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.