TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza 23 maggio
2025, tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5331/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra,
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Leporale, Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Anna De Giorgi,
- Resistente –
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 289/2024 emessa in data 12.06.2024 e n. 269/2024 emessa il 14.06.2024, entrambe a firma del
Comandante del Corpo di Polizia Locale, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.236,08, comprensiva di spese di notifica.
In particolare, al veniva contestata la violazione dell'art. 4 Pt_1
dell'Ordinanza Dirigenziale n.960/2018, nonché del Reg. Rif. art.7 e 80 lett.u) del
C.C. n. 35/03 della G.C. n. 289/13, perché, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 289/2024: "Previa installazione agli accessi del territorio comunale dell'indicazione di aree video-sorvegliate per motivi di fenomeni di abbandono
1 rifiuti, e, previa comunicazione al Garante della Privacy, a seguito dell'installazione temporanea e disinstallazione delle stesse telecamere per lettura targhe, dalla visione dei fotogrammi rilevati sulla via Magellano relativi al giorno
15.06.2019 alle ore 13.19, emergeva che il conducente del veicolo marca Ford
Fiesta tg. LE644899, smaltiva vari rifiuti sulla sede stradale in area non autorizzata, ivi abbandonandoli;
inoltre conferiva rifiuti sfusi all'interno del cassonetto di prossimità dedicato all'organico, fuori dagli orari consentiti”; mentre con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 269/2024, perché “Previa installazione agli accessi del territorio comunale dell'indicazione di aree video- sorvegliate per motivi di fenomeni di abbandono rifiuti, e, previa comunicazione al Garante della Privacy, a seguito dell'installazione temporanea e disinstallazione delle stesse telecamere per lettura targhe, dalla visione dei fotogrammi rilevati sulla via Magellano relativi al giorno 02.07.2019 alle ore
13.22, emergeva che il conducente ed il passeggero del veicolo marca Ford Fiesta tg. LE644899, smaltivano vari sacchi di rifiuti sulla sede stradale in area non autorizzata, ivi abbandonandoli;
inoltre conferivano una busta di plastica all'interno del cassonetto di prossimità dedicato alla carta, sebbene vietato e un sacco di rifiuti all'interno del cassonetto di prossimità dedicato al secco residuo, fuori dagli orari consentiti”.
L'odierno ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1) Le
Ordinanze sono inammissibili perché violano le norme sul trattamento dei dati personali; 2) Carenza di legittimazione passiva del ricorrente per mancanza di identificazione dell'effettivo trasgressore; 3) Incertezza sul corretto funzionamento delle telecamere; 4) Inesistenza delle condotte contestate.”.
Quindi, il rassegnava le seguenti conclusioni: “A – annullare le Pt_1
ordinanze-ingiunzione di pagamento sopra richiamate nonché, conseguentemente,
i rispettivi verbali di accertamento alle medesime presupposte per le ragioni evidenziate nella narrativa di premessa;
B – con vittoria di spese e competenze.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2024, si costituiva il in persona del Sindaco p.t., al fine di impugnare e Controparte_1 contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e chiedere il rigetto dell'avversa domanda.
2 La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da può essere accolta per i seguenti Parte_1
motivi.
A parere della scrivente fondato è il primo motivo di impugnazione.
È fuor di dubbio che installare sistemi di videosorveglianza, muniti di telecamere ed anche di fototrappole, costituisce un trattamento di dati e deve rispettare la normativa in materia (Garante protezione dati personali, ord. n. 312,
313 e 314 del 18.07.2023; ord. n. 119 del 07.04.2022).
Il titolare del trattamento, anche quando è un Ente pubblico, deve sempre rispettare i principi di protezione dei dati, tra i quali quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» e di «limitazione della conservazione» per un periodo di tempo non eccedente il conseguimento delle finalità del trattamento (Art. 5, par. 1, lett.
a) ed e) Reg. UE n. 2016/679).
In un parere del 2010, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che «l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente» (Garante privacy, provv. n.
1712680 del 08.04.2010 e art. 13 L. n. 689/1981).
Essendo la fototrappola un sistema di videosorveglianza a tutti gli effetti, come tale deve rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali;
pertanto, il che vuole installare le fototrappole per contrastare l'illecito CP_1
abbandono e smaltimento di rifiuti sul proprio territorio deve porre in essere questi tre essenziali adempimenti:
• munirsi di un Regolamento comunale sulla videosorveglianza che disciplini le modalità di trattamento, le finalità della raccolta dei dati e i tempi di conservazione di immagini e filmati;
• redigere un'informativa sul trattamento dei dati personali, da esibire a chiunque la richieda e ne abbia interesse;
3 • apporre nella zona monitorata dei cartelli informativi che avvertano chi transita della presenza delle fototrappole.
Con particolare riferimento all'obbligo di informativa, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, fra cui l'obbligo di fornire all'interessato tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Ebbene, nel caso in cui siano utilizzati dei sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve fornire agli interessati:
• una informativa di primo livello, attraverso la apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, la quale contenga i dati più importanti (quale le finalità del trattamento,
l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti degli interessati), nonché quelle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per l'interessato (quale il fatto che i dati vengano trasmessi a soggetti terzi oppure il periodo di conservazione dei medesimi: in quanto la mancanza di tali informazioni ulteriori potrebbe far confidare l'interessato che la videosorveglianza avvenga soltanto in tempo reale senza registrazione dei dati) ed infine un chiaro riferimento su dove reperire le informazioni di secondo livello (come per esempio l'indicazione del sito web dove è presente l'informativa estesa);
• una informativa di secondo livello, che contenga tutti gli elementi obbligatori di cui all'art. 13 del GDPR e che sia facilmente accessibile per l'interessato.
La Suprema Corte, in materia, basandosi sul principio che, senza dubbio alcuno, le immagini costituiscono dati personali, si è pronunciata nei seguenti termini: “Non appare possibile dubitare del fatto che l'immagine costituisca dato personale rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 196/2003, trattandosi di dato immediatamente idoneo ad identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà. Del resto, già questa Corte (Cassazione n.
14346/2012) ha affermato che «non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l'immagine di una persona, in sé
4 considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire "dato personale" ai sensi dell'art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003, noto anche come "codice privacy". In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007; 18 giugno 2009, n. 1623306), nonché la decisiva circostanza della previsione, nell'ambito del codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza.” (Corte di Cassazione, Sezione II civile, 2 settembre
2015, n. 17440).
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, al cospetto di precise contestazioni mosse in tal senso dall'opponente, non ha fornito idonea prova degli elementi di diritto legittimanti l'attività di accertamento da cui sono scaturiti i provvedimenti oggi impugnati.
È principio ormai consolidato quello secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta).
Sulla P.A., dunque, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019).
Alla luce dei suesposti principi si può affermare che nella fattispecie in esame l'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto ha omesso di fornire la prova dell'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali, in relazione alla specifica contestazione mossa in tal senso dalla ricorrente.
Invero, la proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa
5 creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Orbene, stante la assoluta insufficienza di prove in ordine alla effettiva osservanza, da parte del delle norme in materia di trattamento Controparte_1
dei dati personali, alla scrivente è fatto obbligo di dichiarare la illegittimità dei due provvedimenti oggetto di impugnazione, nonché di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto.
Considerata la peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione n. 289/2024 e 269/2024, emesse dal Corpo di Polizia Locale del Comune di rispettivamente CP_1
in data 12.06.2024 e in data 14.06.2024;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 23 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
6