TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2677/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. Parte_1 P.IVA_1
e numero di iscrizione al Registro delle imprese di ZA , in persona dei P.IVA_1
componenti del Consiglio di amministrazione e legali rappresentanti pro tempore dott.ri e , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
dagli avv.ti Giovanni Bocciardo (c.f. , pec C.F._1
e Stefano Lombrassa (c.f. Email_1
, pec ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso tali difensori ai loro indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati;
ATTRICE contro
(n. iscriz. Registro di Commercio Controparte_1
21433) con sede in Colonia (Germania), Köln, Gothaer Allee 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Hendrick
Westhelle (C.F. ) e dall'avv. Amedeo Rosboch (Studio Legale Benessia- C.F._3
Fubini-Cavalli-Jorio-Maccagno C.F. e P.IVA – C.F. personale avv. Parte_5 P.IVA_2
Rosboch ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._4
in Torino, via Campana n.36;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
pagina 1 di 12 IN VIA PREGIUDIZIALE,
- emettere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione delle parti, nei confronti di con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in C.F._5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi del combinato disposto degli artt.
186 ter, primo e secondo comma, 633, primo comma, n. 1, e 642, primo comma, c.p.c. ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il pagamento ad con sede legale a Parte_1
NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dell'importo P.IVA_1 complessivo di € 212.099,84, pari alla somma di € 202.462,90 dell'indennizzo assicurativo accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento occorso ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c. e di € 9.636,94 (di cui € 9.016,60 per spese liquidate e € 620,34 per i.v.a. e
[...]
) delle spese pagate al consulente tecnico d'ufficio nel medesimo procedimento ai CP_2 sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- acquisire ex art. 696 bis, quinto comma, c.p.c. la relazione peritale dell'ing. Persona_1 datata 28 giugno 2024 depositata nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. davanti al
Tribuale di ZA, G.U. dott. , R.G. 2675/2023; Persona_2
NEL MERITO,
- accertare e condannare con sede legale a Köln, Controparte_1
Dürener Straße 295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad CP_3 Pt_1
con sede legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro
[...]
delle imprese di ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto di € 202.462,90;
IN OGNI CASO,
- condannare con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad con sede Parte_1
legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (a) delle spese del P.IVA_1 consulente tecnico d'ufficio liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Tribunale di ZA, G.U. dott. , R.G. 2675/2023, (b) delle spese di lite e del consulente Persona_2
pagina 2 di 12 tecnico di parte come da note allegate come docc. 63 e 64 e (c) dei compensi, spese e altri accessori del presente giudizio di merito;
- condannare con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad con sede Parte_1
legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per responsabilità P.IVA_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che determinerà d'ufficio il Tribunale di
ZA, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ma che, ad avviso di
, non potrà essere inferiore al 5% dell'indennizzo accertato dovuto;
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA,
[omissis]
Di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
Contrariis rejectiis: in via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o comunque di competenza del
Tribunale di ZA a conoscere le domande promosse da con ricorso ex art. Parte_1
281-decies ss. c.p.c. in data 25.9.2024, mandando Controparte_1
ntegralmente assolta da ogni avversa richiesta;
[...]
subordinatamente, in via preliminare: accertata e, per l'effetto, dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti ex art. 281-decies, comma 1, c.p.c., visto l'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., disporre la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del rito ordinario, assumendo ogni conseguente provvedimento nel merito: respingere siccome inammissibili e/o comunque infondate, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande proposte da con ricorso ex art. 281-decies Parte_6
ss. c.p.c. in data 1.10.2024, mandando Controparte_1
integralmente assolta da ogni avversa richiesta;
in via istruttoria: con riserva di ulteriormente capitolare e instare, sia da ora si chiede di disporre nuova CTU per i motivi di cui in narrativa;
pagina 3 di 12 in ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 25.9.2024 l'attrice Parte_1
evocava in giudizio la convenuta (di seguito Controparte_1 anche solo ) per chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo CP_1
previsto dal contratto di polizza n. 54.696.180501 (poi n. 54.824.180591), a seguito dei danni subìti dall'impianto fotovoltaico “Fermignano II” di sua proprietà, a causa di un evento esterno imprevedibile.
Esponeva in sintesi Energia quanto segue:
di essere titolare di vari impianti fotovoltaici, tra cui gli impianti siti in (i) Pesaro-Urbino,
Località Metaurense, n. 4 (“Fermignano I”) e (ii) Pesaro Urbino, Località Monte San Pietro
(“Fermignano II”), rispetto ai quali la società ha stipulato due contratti di assicurazione con rispettivamente in data 7 maggio e 31 luglio 2018; CP_1
che il contratto di assicurazione relativo a Fermignano II prevede l'obbligo di di CP_1
tenere indenne dei danni derivanti a quest'ultima da eventi esterni straordinari e Pt_1 imprevisti che abbiano danneggiato l'impianto stesso;
che in data 23 marzo 2020 si sarebbero verificate rilevanti sovratensioni sulla linea elettrica di a cui sono allacciati entrambi gli impianti ed Energia, in data 24 marzo 2020, CP_4
aveva denunciato i sinistri occorsi a con riferimento, nello specifico, a CP_1 Parte_7
lamentava che i predetti eventi avrebbero danneggiato tre inverter, causando danni sia in
[...]
termini di danno emergente che di lucro cessante;
che dei danni subiti in relazione al guasto e al fermo di Controparte_5
Fermignano I, ma rigettava la richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice in relazione a
Fermignano II,
che il contratto di assicurazione di cui alla Polizza 54.696.180501 era stato rinnovato di anno in anno fino al 30 giugno 2022 e prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di di CP_1 indennizzare al netto delle franchigie, dai danni derivanti all'assicurata da eventi esterni Pt_1 straordinari ed imprevisti, tra cui la sovralimentazione (“overvoltage”), che avessero danneggiato l' inclusi i danni fisici all'impianto, i costi di sua riparazione e il lucro Parte_8
pagina 4 di 12 cessante derivante dal mancato esercizio dell'impianto stesso;
a fronte del costante rifiuto di di corrispondere l'indennizzo, nonostante le varie CP_1
chiarificazioni e delucidazioni fornite da anche con l'ausilio dei propri tecnici, l'attrice Pt_1 instaurava nei di un procedimento ex art. 696bis c.p.c. per l'accertamento tecnico CP_6 preventivo dell'an e del quantum dell'indennizzo assicurativo a lei dovuto per i danni all' in cui si costituiva anche la resistente Il CTU nominato dal Parte_8 CP_6
Tribunale in tale procedura concludeva per l'integrale conferma del danno all'
[...]
per la copertura assicurativa e risarcibilità di tale danno, e stimava in € Parte_8
202.462,90 l'importo netto dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla resistente alla ricorrente;
poiché nulla ad oggi è stato pagato dall'assicurazione, l'attrice formulava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Si costituiva con comparsa dd.
3.1.2025 la convenuta, contestando le allegazioni avversarie ed istando per l'integrale rigetto delle domande attoree.
1.3. Concessi alla prima udienza del 16.1.2025 i doppi termini di cui all'art. 281duodecies co. 4
c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata per le seguenti ragioni.
2.1. In via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e/o comunque di competenza del Tribunale di ZA, in quanto ai sensi delle condizioni generali della polizza n.
54.696.180501 (poi n. 54.824.180591) “Any dispute arising from the insurance relationship shall be settled before a German court, in accordance with sections 13, 17, 21 and 29 of the
Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung – ZPO) and section 215 of the VVG”.
Ha allegato che nemmeno ove si trattasse di due soggetti giuridici domiciliati entrambi in Italia, il Tribunale di ZA sarebbe competente a conoscere la presente controversia, vigendo le regole generali del foro del convenuto (e non dell'attore) e non essendovi alcun elemento di collegamento fra l'adito Tribunale e il luogo in cui si è verificato l'asserito danno ex adverso invocato (Località Monte San Pietro – Urbania (PU)). Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito.
Va invero rilevato che alla presente controversia, dotata di carattere transfrontaliero in quanto parte attrice e parte convenuta sono due società aventi sede in Stati membri differenti, trova applicazione il Regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale pagina 5 di 12 (Reg. Bruxelles I-bis), ed in particolare la sua Sezione III (“Competenza in materia di assicurazioni”). Ebbene, l'art. 11 del Regolamento prevede che “1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
”.
La presente controversia rientra dunque fra quelle di cui all'art. 11 lett. b) del Regolamento
Bruxelles I-bis.
A mente dell'art. 15 del Regolamento le disposizioni della Sezione III sono derogabili solo da una convenzione astretta alle condizioni dettate dallo stesso articolo.
Nel caso di specie, la clausola contrattuale evocata dalla parte convenuta sarebbe pertanto in contrasto con le disposizioni del Regolamento, ma tale clausola è stata poi sostituita dalle parti nei successi rinnovi di polizza, ed in particolare, come documentato dall'attrice, con i due rinnovi del 28 maggio 2019 e del 1 settembre 2021 (doc.ti 10 e 11 attrice) l'originaria clausola è stata così sostituita: “Zu diesem Vertrag gilt vereinbart: Italienisches Recht sowie italienischer
Gerichtsstand” (traduzione in italiano: “si conviene che il presente contratto è soggetto alla legge italiana e alla giurisdizione italiana”).
Poiché l'evento dannoso di cui è causa è pacificamente occorso il 23 marzo 2020, ed il sinistro è stato denunciato all'assicurazione il 24 marzo 2020, la pretesa avanzata nei confronti dell'assicurazione è regolata dal rinnovo del 28 maggio 2019, che prevede la nuova clausola di scelta della giurisdizione e di applicazione del diritto italiano.
Tale clausola risulta conforme alla regola su giurisdizione e competenza di cui all'art. 11 b) del
Regolamento UE 1215/2012, da cui consegue che, avendo la società attrice, contraente assicurata, sede nel circondario del Tribunale di ZA, deve affermarsi la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale adito.
Quanto alla legge applicabile al contratto, le parti con la clausola sopra citata hanno scelto la legge italiana, scelta che risulta effettuata in conformità ai criteri previsti dal Regolamento n.
593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Reg. “Roma I”), il cui art. 7 co. 3 prevede che “
3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell'articolo 3: a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto;
b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato
pagina 6 di 12 ha la residenza abituale”.
2.2. Venendo quindi al merito della domanda, deve rilevarsi che l'assicuratrice convenuta ha essenzialmente avanzato una serie di contestazioni tecniche avverso la richiesta di indennizzo avversaria, nonché avverso gli accertamenti eseguiti dal CTU nell'ambito del procedimento iscritto sub RG 2675/23 davanti al Tribunale di ZA ex art. 696bis c.p.c., i cui atti sono stati prodotti nel presente giudizio da parte attrice. In sintesi, la convenuta non ha contestato la sussistenza di copertura assicurativa per il caso di danno da “sovratensione” della rete, ma ha esposto che non risulterebbe affatto accertata la causa esterna ed imprevedibile del danno, e dunque l'operatività della polizza, e che in ogni caso il danno accertato dal CTU per lucro cessante (mancato guadagno per perdita di produttività) sarebbe sovrastimato. Ha quindi chiesto il rinnovo della CTU.
Ebbene, tali contestazioni sono superabili per le ragioni seguenti.
2.2.1. In particolare, sostiene che avrebbe installato scaricatori con una tensione CP_1 Pt_1
massima pari a 280 V CA, inadeguati rispetto alla rete a bassa tensione pari a 400 V AC, per cui il danno si sarebbe verificato non per un evento esterno straordinario ed imprevedibile ma per negligenza di che non avrebbe dotato l'impianto di sistemi adeguati allo stesso. Pt_1
Il CTU sarebbe giunto alle proprie conclusioni sulla base di documentazione unilaterale di
Energia, e comunque non avrebbe eseguito un accesso ai registri del Gestore di Rete, che avrebbe consentito di riscontrare l'eventuale evento di overvoltage.
Inoltre il CTU non avrebbe esaminato le tabelle del CT di parte convenuta dott. né Per_3 sarebbe riscontrabile un'ammissione di sulla circostanza che i danni sarebbero stati CP_1
determinati da un evento esterno.
Invero il CTU incaricato nel procedimento instaurato da parte attrice ex art. 696bis c.p.c. ha chiarito, rispondendo al quesito 1) “accerti sotto il profilo tecnico-fattuale che l'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano
II, sia stato danneggiato da un evento di overvoltage o sovratensione o comunque da altro evento fortuito occorso il 23 marzo 2020”, che la causa del sinistro non può che essere derivata da un evento di sovratensione, giungendo a tale conclusioni sulla base di argomentazioni logiche e coerenti, del tutto condivise dal Tribunale (si veda relazione peritale sub doc.to 64 attrice).
In particolare, il CTU ha riferito che “Le immagini dei danni nei diversi documenti mostrano chiaramente che deve esserci stata una sovratensione. Secondo doc.33 il sinistro è avvenuto il medesimo giorno e al medesimo orario sia sull'impianto Fermignano I, sia sull'impianto
pagina 7 di 12 Fermignano II. I (vedi doc. 3) e II (vedi doc. 4) sono collegati alla Parte_9 Parte_9
stessa rete di distribuzione MT e hanno subito entrambi contemporaneamente danni. La ditta imp.e. (vedi doc. 12 e PEC-Email del 26.03.2024) che era la prima ad intervenire sull'impianto, ha dichiarato che i danni sono stati provocati da una sovratensione. Questa società è stata interpellata dal CTU con PEC mail il 22-12-2023 e ha risposto tramite PEC Mail il 26.03.2024.
Ha inoltre dichiarato che nell'arco della stessa giornata (23.03.2020) è intervenuta in zona anche su altri impianti per guasti di questa tipologia per conto di altri soggetti. […] È stato richiesto un certificato di fulminazione (pervenuto il 15-01-2024) presso l'ente competente
(METEORAGE) per il luogo e la giornata di interesse. L'esito è risultato negativo. Di conseguenza una sovratensione di origine atmosferica può essere esclusa”.
Già sulla base di questi accertamenti appare del tutto condivisibile la conclusione del CTU, secondo cui la causa del danno è dovuta ad un evento di sovratensione sulla rete di media tensione di , e dunque a fronte di tale accertamento risultano del tutto Controparte_7
Pa irrilevanti le affermazioni del broker e la mancata risposta del Gestore di rete Persona_4
distribuzione.
Quanto al presunto sottodimensionamento degli scaricatori di sovratensione installati da nell'impianto, il CTU ha rilevato, rispondendo ai quesiti 4 (dica il CTU se l'evento Pt_1 accorso in data 23 marzo 2020 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro,
61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano II, sia stato provocato da un evento esterno imprevedibile) e 5 (“Dica il CTU se l'evento occorso in data 23 marzo 2020 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano
II, sia stato provocato da strutture inidonee all'interno dell'impianto stesso”), che la tensione massima continuativa di 280V CA si riferisce alla tensione UcL-N, mentre la tensione nominale
UnL-N del sistema di alimentazione è di 230V, pertanto gli scaricatori erano correttamente dimensionati (“Secondo la scheda tecnica (doc. 43) e il modo di utilizzo del SGoPD, la tensione massima continuativa AC = 280V è la tensione UcL-N. In quanto la tensione nominale UnL-N del sistema di alimentazione è 230V, gli scaricatori sono dimensionati correttamente”).
Il CTU giunge quindi alla conclusione, basata su accertamenti logici e coerenti condivisi dal
Tribunale, che “il danno non era prevedibile” e che “Il danno si è verificato contemporaneamente su più impianti nella zona, collegati alla stessa linea di media tensione.
Ciò premesso anche se fosse stato un guasto interno all'impianto Fermignano II non poteva causare i danni sugli altri impianti collegati alla stessa rete di media tensione per le impedenze
pagina 8 di 12 in gioco dovute a collegamenti in cavo, linee aere e trasformatori”.
2.2.2. sostiene inoltre che il mancato guadagno (danno da lucro cessante), quantificato CP_1 dall'attrice in € 178.339,19 e dovuto all'interruzione dell'attività di produzione e ad un aumento dei costi di esercizio dell'impianto a causa del mancato esercizio durante il periodo di fermo, non sarebbe stato affatto documentato.
In particolare, il calcolo sulla perdita di rendimento sotto forma di tabella Excel trasmessa dall'attrice presenterebbe notevoli incongruenze con il rapporto O&M, in quanto per raggiungere i risultati contenuti nel rapporto di Energia avrebbero dovuto essere in funzione contemporaneamente diversi inverter, mentre come allegato da erano in funzione solo Pt_1
alcuni inverter in forma parziale.
Ebbene, il CTU ha stimato l'entità dell'indennizzo in risposta al quesito 2 (“quantifichi i danni subìti da in conseguenza di tale evento all'impianto fotovoltaico sito in Località Parte_1
Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano II, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante (che ritiene sia pari ad € 211.877,98 al lordo Parte_1
delle franchigie applicabili)”).
A tal fine, il CTU ha riscontrato le fatture emesse dal GSE, in cui sono riportati i valori di produzione (v. risposta a quesito 2: “Dato che il servizio misure è affidato a questi valori CP_4
si possono anche ricavare dalle fatture del GSE. Le fatture sono riportate nell'allegato doc. 30.
Queste fatture sono state verificate dal CTU sul portale GSE (credenziali trasmesse da
e corrispondono a quelle dell'allegato doc. 30. I valori riportati nelle fatture Parte_1
corrispondono a quelle riportate nel doc. 27, calcolo del mancato utile. Come calcolato nel doc.
27 durante il periodo tra 03/2020 e 08/2020 la produzione persa è pari a 620.506,00 kWh. Il danno conseguente è di 177.256,62 €).
In tale contesto, la doglianza di parte conventua circa la mancata analisi da parte del CTU delle tabelle excel del dott. in risposta al quesito 6 (“dica il CTU se i dati dei contatori relativi Per_3 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato
Fermignano II, di cui alla tabella Excel esaminata dal dott. con relazione del 3 aprile Per_5
2023 siano compatibili con il numero di inverter che ha indicato come funzionanti), è Pt_1
inconferente, atteso che il CTU ha stimato il danno da mancata produttività sulla base del dato oggettivo dei valori di produttività contenuti nelle fatture del GSE, che ha poi raffrontato con i valori contenuti nel doc.to 27 di parte attrice contenente il raffronto dei dati di produzione degli anni 2019 e 2020 per l'impianto (quest'ultimo non attinto da Parte_10
pagina 9 di 12 sinistro).
La doglianza non coglie dunque nel segno.
Di conseguenza, il danno stimato dal CTU da perdita di produzione è stato ritenuto pari a €
177.256,62, secondo un accertamento basato su documentazione affidabile proveniente dal GSE
e riscontrata dal CTU.
2.2.3. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, è tenuta quindi ad indennizzare CP_1 dei danni all' e dei costi sostenuti, ai sensi della Polizza Pt_1 Parte_8
54.696.180501, a seguito dell'avveramento del rischio assicurato di danni da
“sovracorrenti/sovratensioni” sulla linea di media tensione della rete di energia nazionale di
[...]
Pt_11
ha pertanto diritto, in forza della Polizza 54.696.180501, ad essere indennizzata da
[...] per l'intero importo di € 202.462,90, come accertato dal CTU. CP_1
Di seguito il dettaglio delle voci di indennizzo come riportato nella relazione peritale e condiviso da questo giudice:
Danni per diminuzione della produzione 177.256,62 €
Danni materiali inverter 1 & 4 47.539,38 €
Danni materiali Inverter 3 2.233,70 €
TOTALE danno: 227.029,70 €
Indennizzo per elettronica:
Danni materiali Inverter 3: 2.233,70€
Danni materiali inverter 1 & 4 47.539,38€
NC: - 10.000,00€
Somma: 39.773,08 €
Indennizzo per perdita di guadagno:
Danni per diminuzione della produzione: 177.256,62€
NC (l'importo di danni per diminuzione della produzione di 7 giorni su 9 di marzo)
- 18.728,74€ x 7 / 9
Somma: 162.689,82 €
TOTALE: 202.462,90 € va dunque condannata a rifondere a a titolo di indennizzo per il sinistro subìto CP_1 Pt_1
l'importo di € 202.462,90, oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo.
3. Spese di lite pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e va pertanto condannata alla CP_1
rifusione delle stesse alla controparte.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), con applicazione dei parametri medi previsti per le sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, non essendo state assunte prove costituende, e dunque in complessivi € 8.433,00 per onorari.
Le spese del procedimento di ATP R.G. 2675/2023 vengono anch'esse poste a carico di parte convenuta (v. per tutte Cass. n. 15672 del 2008).
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), in applicazione dei parametri medi previsti per il relativo scaglione di valore (Tabella 10), per tutte le fasi, e dunque in € 3.827,00 per onorari.
Le spese di CTP esposte nel procedimento di ATP da parte attrice giusta preavviso di parcella dell'ing. sub doc.to 50 attoreo per € 5.887,50 oltre iva e cnpa sono congrue in relazione CP_8 all'attività svolta ed al compenso liquidato al CTU.
Le spese di CTU, come liquidate nel giudizio di ATP, sono anch'esse a definitivo carico della convenuta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 I e III comma c.p.c., non risultando la difesa di parte convenuta connotata da mala fede o colpa grave (sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. – Cass. civ. SSUU
9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta per le ragioni Controparte_1
pagina 11 di 12 di cui in parte motiva a corrispondere all'attrice l'indennizzo assicurativo Parte_1
quantificato in € 202.462,90, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 25.9.2024 all'effettivo saldo;
2. Condanna la convenuta a rifondere Controparte_1 all'attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.433,00 per Parte_1 onorari e € 786,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna la convenuta a rifondere Controparte_1 all'attrice e spese di lite del procedimento ex art. 696bis c.p.c. RG 2675/2023, Parte_1
che liquida in € 3.827,00 per onorari e € 7.876,56 per anticipazioni (€ 406,50 c.u. e marca da bollo, € 7.470,06 per spese CTP), oltre al 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. RG 2675/2023, a definitivo carico di parte convenuta Controparte_1
ZA, 28 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2677/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. Parte_1 P.IVA_1
e numero di iscrizione al Registro delle imprese di ZA , in persona dei P.IVA_1
componenti del Consiglio di amministrazione e legali rappresentanti pro tempore dott.ri e , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
dagli avv.ti Giovanni Bocciardo (c.f. , pec C.F._1
e Stefano Lombrassa (c.f. Email_1
, pec ed elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata presso tali difensori ai loro indirizzi di posta elettronica certificata sopra riportati;
ATTRICE contro
(n. iscriz. Registro di Commercio Controparte_1
21433) con sede in Colonia (Germania), Köln, Gothaer Allee 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Hendrick
Westhelle (C.F. ) e dall'avv. Amedeo Rosboch (Studio Legale Benessia- C.F._3
Fubini-Cavalli-Jorio-Maccagno C.F. e P.IVA – C.F. personale avv. Parte_5 P.IVA_2
Rosboch ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._4
in Torino, via Campana n.36;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
pagina 1 di 12 IN VIA PREGIUDIZIALE,
- emettere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione delle parti, nei confronti di con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in C.F._5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi del combinato disposto degli artt.
186 ter, primo e secondo comma, 633, primo comma, n. 1, e 642, primo comma, c.p.c. ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il pagamento ad con sede legale a Parte_1
NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dell'importo P.IVA_1 complessivo di € 212.099,84, pari alla somma di € 202.462,90 dell'indennizzo assicurativo accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento occorso ai sensi dell'art. 696 bis
c.p.c. e di € 9.636,94 (di cui € 9.016,60 per spese liquidate e € 620,34 per i.v.a. e
[...]
) delle spese pagate al consulente tecnico d'ufficio nel medesimo procedimento ai CP_2 sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- acquisire ex art. 696 bis, quinto comma, c.p.c. la relazione peritale dell'ing. Persona_1 datata 28 giugno 2024 depositata nel procedimento ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. davanti al
Tribuale di ZA, G.U. dott. , R.G. 2675/2023; Persona_2
NEL MERITO,
- accertare e condannare con sede legale a Köln, Controparte_1
Dürener Straße 295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad CP_3 Pt_1
con sede legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro
[...]
delle imprese di ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto di € 202.462,90;
IN OGNI CASO,
- condannare con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad con sede Parte_1
legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, (a) delle spese del P.IVA_1 consulente tecnico d'ufficio liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Tribunale di ZA, G.U. dott. , R.G. 2675/2023, (b) delle spese di lite e del consulente Persona_2
pagina 2 di 12 tecnico di parte come da note allegate come docc. 63 e 64 e (c) dei compensi, spese e altri accessori del presente giudizio di merito;
- condannare con sede legale a Köln, Dürener Straße Controparte_1
295-297, Repubblica Federale di Germania, ed iscrizione al Amtsgericht Köln, in CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ad con sede Parte_1
legale a NO (BZ), via delle Corse, 91, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
ZA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per responsabilità P.IVA_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che determinerà d'ufficio il Tribunale di
ZA, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ma che, ad avviso di
, non potrà essere inferiore al 5% dell'indennizzo accertato dovuto;
Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA,
[omissis]
Di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
Contrariis rejectiis: in via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o comunque di competenza del
Tribunale di ZA a conoscere le domande promosse da con ricorso ex art. Parte_1
281-decies ss. c.p.c. in data 25.9.2024, mandando Controparte_1
ntegralmente assolta da ogni avversa richiesta;
[...]
subordinatamente, in via preliminare: accertata e, per l'effetto, dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti ex art. 281-decies, comma 1, c.p.c., visto l'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c., disporre la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del rito ordinario, assumendo ogni conseguente provvedimento nel merito: respingere siccome inammissibili e/o comunque infondate, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande proposte da con ricorso ex art. 281-decies Parte_6
ss. c.p.c. in data 1.10.2024, mandando Controparte_1
integralmente assolta da ogni avversa richiesta;
in via istruttoria: con riserva di ulteriormente capitolare e instare, sia da ora si chiede di disporre nuova CTU per i motivi di cui in narrativa;
pagina 3 di 12 in ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 25.9.2024 l'attrice Parte_1
evocava in giudizio la convenuta (di seguito Controparte_1 anche solo ) per chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo CP_1
previsto dal contratto di polizza n. 54.696.180501 (poi n. 54.824.180591), a seguito dei danni subìti dall'impianto fotovoltaico “Fermignano II” di sua proprietà, a causa di un evento esterno imprevedibile.
Esponeva in sintesi Energia quanto segue:
di essere titolare di vari impianti fotovoltaici, tra cui gli impianti siti in (i) Pesaro-Urbino,
Località Metaurense, n. 4 (“Fermignano I”) e (ii) Pesaro Urbino, Località Monte San Pietro
(“Fermignano II”), rispetto ai quali la società ha stipulato due contratti di assicurazione con rispettivamente in data 7 maggio e 31 luglio 2018; CP_1
che il contratto di assicurazione relativo a Fermignano II prevede l'obbligo di di CP_1
tenere indenne dei danni derivanti a quest'ultima da eventi esterni straordinari e Pt_1 imprevisti che abbiano danneggiato l'impianto stesso;
che in data 23 marzo 2020 si sarebbero verificate rilevanti sovratensioni sulla linea elettrica di a cui sono allacciati entrambi gli impianti ed Energia, in data 24 marzo 2020, CP_4
aveva denunciato i sinistri occorsi a con riferimento, nello specifico, a CP_1 Parte_7
lamentava che i predetti eventi avrebbero danneggiato tre inverter, causando danni sia in
[...]
termini di danno emergente che di lucro cessante;
che dei danni subiti in relazione al guasto e al fermo di Controparte_5
Fermignano I, ma rigettava la richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice in relazione a
Fermignano II,
che il contratto di assicurazione di cui alla Polizza 54.696.180501 era stato rinnovato di anno in anno fino al 30 giugno 2022 e prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di di CP_1 indennizzare al netto delle franchigie, dai danni derivanti all'assicurata da eventi esterni Pt_1 straordinari ed imprevisti, tra cui la sovralimentazione (“overvoltage”), che avessero danneggiato l' inclusi i danni fisici all'impianto, i costi di sua riparazione e il lucro Parte_8
pagina 4 di 12 cessante derivante dal mancato esercizio dell'impianto stesso;
a fronte del costante rifiuto di di corrispondere l'indennizzo, nonostante le varie CP_1
chiarificazioni e delucidazioni fornite da anche con l'ausilio dei propri tecnici, l'attrice Pt_1 instaurava nei di un procedimento ex art. 696bis c.p.c. per l'accertamento tecnico CP_6 preventivo dell'an e del quantum dell'indennizzo assicurativo a lei dovuto per i danni all' in cui si costituiva anche la resistente Il CTU nominato dal Parte_8 CP_6
Tribunale in tale procedura concludeva per l'integrale conferma del danno all'
[...]
per la copertura assicurativa e risarcibilità di tale danno, e stimava in € Parte_8
202.462,90 l'importo netto dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla resistente alla ricorrente;
poiché nulla ad oggi è stato pagato dall'assicurazione, l'attrice formulava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Si costituiva con comparsa dd.
3.1.2025 la convenuta, contestando le allegazioni avversarie ed istando per l'integrale rigetto delle domande attoree.
1.3. Concessi alla prima udienza del 16.1.2025 i doppi termini di cui all'art. 281duodecies co. 4
c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata per le seguenti ragioni.
2.1. In via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e/o comunque di competenza del Tribunale di ZA, in quanto ai sensi delle condizioni generali della polizza n.
54.696.180501 (poi n. 54.824.180591) “Any dispute arising from the insurance relationship shall be settled before a German court, in accordance with sections 13, 17, 21 and 29 of the
Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung – ZPO) and section 215 of the VVG”.
Ha allegato che nemmeno ove si trattasse di due soggetti giuridici domiciliati entrambi in Italia, il Tribunale di ZA sarebbe competente a conoscere la presente controversia, vigendo le regole generali del foro del convenuto (e non dell'attore) e non essendovi alcun elemento di collegamento fra l'adito Tribunale e il luogo in cui si è verificato l'asserito danno ex adverso invocato (Località Monte San Pietro – Urbania (PU)). Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Tribunale adito.
Va invero rilevato che alla presente controversia, dotata di carattere transfrontaliero in quanto parte attrice e parte convenuta sono due società aventi sede in Stati membri differenti, trova applicazione il Regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale pagina 5 di 12 (Reg. Bruxelles I-bis), ed in particolare la sua Sezione III (“Competenza in materia di assicurazioni”). Ebbene, l'art. 11 del Regolamento prevede che “1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
”.
La presente controversia rientra dunque fra quelle di cui all'art. 11 lett. b) del Regolamento
Bruxelles I-bis.
A mente dell'art. 15 del Regolamento le disposizioni della Sezione III sono derogabili solo da una convenzione astretta alle condizioni dettate dallo stesso articolo.
Nel caso di specie, la clausola contrattuale evocata dalla parte convenuta sarebbe pertanto in contrasto con le disposizioni del Regolamento, ma tale clausola è stata poi sostituita dalle parti nei successi rinnovi di polizza, ed in particolare, come documentato dall'attrice, con i due rinnovi del 28 maggio 2019 e del 1 settembre 2021 (doc.ti 10 e 11 attrice) l'originaria clausola è stata così sostituita: “Zu diesem Vertrag gilt vereinbart: Italienisches Recht sowie italienischer
Gerichtsstand” (traduzione in italiano: “si conviene che il presente contratto è soggetto alla legge italiana e alla giurisdizione italiana”).
Poiché l'evento dannoso di cui è causa è pacificamente occorso il 23 marzo 2020, ed il sinistro è stato denunciato all'assicurazione il 24 marzo 2020, la pretesa avanzata nei confronti dell'assicurazione è regolata dal rinnovo del 28 maggio 2019, che prevede la nuova clausola di scelta della giurisdizione e di applicazione del diritto italiano.
Tale clausola risulta conforme alla regola su giurisdizione e competenza di cui all'art. 11 b) del
Regolamento UE 1215/2012, da cui consegue che, avendo la società attrice, contraente assicurata, sede nel circondario del Tribunale di ZA, deve affermarsi la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale adito.
Quanto alla legge applicabile al contratto, le parti con la clausola sopra citata hanno scelto la legge italiana, scelta che risulta effettuata in conformità ai criteri previsti dal Regolamento n.
593/2008 del 17.6.2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Reg. “Roma I”), il cui art. 7 co. 3 prevede che “
3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell'articolo 3: a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto;
b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato
pagina 6 di 12 ha la residenza abituale”.
2.2. Venendo quindi al merito della domanda, deve rilevarsi che l'assicuratrice convenuta ha essenzialmente avanzato una serie di contestazioni tecniche avverso la richiesta di indennizzo avversaria, nonché avverso gli accertamenti eseguiti dal CTU nell'ambito del procedimento iscritto sub RG 2675/23 davanti al Tribunale di ZA ex art. 696bis c.p.c., i cui atti sono stati prodotti nel presente giudizio da parte attrice. In sintesi, la convenuta non ha contestato la sussistenza di copertura assicurativa per il caso di danno da “sovratensione” della rete, ma ha esposto che non risulterebbe affatto accertata la causa esterna ed imprevedibile del danno, e dunque l'operatività della polizza, e che in ogni caso il danno accertato dal CTU per lucro cessante (mancato guadagno per perdita di produttività) sarebbe sovrastimato. Ha quindi chiesto il rinnovo della CTU.
Ebbene, tali contestazioni sono superabili per le ragioni seguenti.
2.2.1. In particolare, sostiene che avrebbe installato scaricatori con una tensione CP_1 Pt_1
massima pari a 280 V CA, inadeguati rispetto alla rete a bassa tensione pari a 400 V AC, per cui il danno si sarebbe verificato non per un evento esterno straordinario ed imprevedibile ma per negligenza di che non avrebbe dotato l'impianto di sistemi adeguati allo stesso. Pt_1
Il CTU sarebbe giunto alle proprie conclusioni sulla base di documentazione unilaterale di
Energia, e comunque non avrebbe eseguito un accesso ai registri del Gestore di Rete, che avrebbe consentito di riscontrare l'eventuale evento di overvoltage.
Inoltre il CTU non avrebbe esaminato le tabelle del CT di parte convenuta dott. né Per_3 sarebbe riscontrabile un'ammissione di sulla circostanza che i danni sarebbero stati CP_1
determinati da un evento esterno.
Invero il CTU incaricato nel procedimento instaurato da parte attrice ex art. 696bis c.p.c. ha chiarito, rispondendo al quesito 1) “accerti sotto il profilo tecnico-fattuale che l'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano
II, sia stato danneggiato da un evento di overvoltage o sovratensione o comunque da altro evento fortuito occorso il 23 marzo 2020”, che la causa del sinistro non può che essere derivata da un evento di sovratensione, giungendo a tale conclusioni sulla base di argomentazioni logiche e coerenti, del tutto condivise dal Tribunale (si veda relazione peritale sub doc.to 64 attrice).
In particolare, il CTU ha riferito che “Le immagini dei danni nei diversi documenti mostrano chiaramente che deve esserci stata una sovratensione. Secondo doc.33 il sinistro è avvenuto il medesimo giorno e al medesimo orario sia sull'impianto Fermignano I, sia sull'impianto
pagina 7 di 12 Fermignano II. I (vedi doc. 3) e II (vedi doc. 4) sono collegati alla Parte_9 Parte_9
stessa rete di distribuzione MT e hanno subito entrambi contemporaneamente danni. La ditta imp.e. (vedi doc. 12 e PEC-Email del 26.03.2024) che era la prima ad intervenire sull'impianto, ha dichiarato che i danni sono stati provocati da una sovratensione. Questa società è stata interpellata dal CTU con PEC mail il 22-12-2023 e ha risposto tramite PEC Mail il 26.03.2024.
Ha inoltre dichiarato che nell'arco della stessa giornata (23.03.2020) è intervenuta in zona anche su altri impianti per guasti di questa tipologia per conto di altri soggetti. […] È stato richiesto un certificato di fulminazione (pervenuto il 15-01-2024) presso l'ente competente
(METEORAGE) per il luogo e la giornata di interesse. L'esito è risultato negativo. Di conseguenza una sovratensione di origine atmosferica può essere esclusa”.
Già sulla base di questi accertamenti appare del tutto condivisibile la conclusione del CTU, secondo cui la causa del danno è dovuta ad un evento di sovratensione sulla rete di media tensione di , e dunque a fronte di tale accertamento risultano del tutto Controparte_7
Pa irrilevanti le affermazioni del broker e la mancata risposta del Gestore di rete Persona_4
distribuzione.
Quanto al presunto sottodimensionamento degli scaricatori di sovratensione installati da nell'impianto, il CTU ha rilevato, rispondendo ai quesiti 4 (dica il CTU se l'evento Pt_1 accorso in data 23 marzo 2020 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro,
61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano II, sia stato provocato da un evento esterno imprevedibile) e 5 (“Dica il CTU se l'evento occorso in data 23 marzo 2020 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano
II, sia stato provocato da strutture inidonee all'interno dell'impianto stesso”), che la tensione massima continuativa di 280V CA si riferisce alla tensione UcL-N, mentre la tensione nominale
UnL-N del sistema di alimentazione è di 230V, pertanto gli scaricatori erano correttamente dimensionati (“Secondo la scheda tecnica (doc. 43) e il modo di utilizzo del SGoPD, la tensione massima continuativa AC = 280V è la tensione UcL-N. In quanto la tensione nominale UnL-N del sistema di alimentazione è 230V, gli scaricatori sono dimensionati correttamente”).
Il CTU giunge quindi alla conclusione, basata su accertamenti logici e coerenti condivisi dal
Tribunale, che “il danno non era prevedibile” e che “Il danno si è verificato contemporaneamente su più impianti nella zona, collegati alla stessa linea di media tensione.
Ciò premesso anche se fosse stato un guasto interno all'impianto Fermignano II non poteva causare i danni sugli altri impianti collegati alla stessa rete di media tensione per le impedenze
pagina 8 di 12 in gioco dovute a collegamenti in cavo, linee aere e trasformatori”.
2.2.2. sostiene inoltre che il mancato guadagno (danno da lucro cessante), quantificato CP_1 dall'attrice in € 178.339,19 e dovuto all'interruzione dell'attività di produzione e ad un aumento dei costi di esercizio dell'impianto a causa del mancato esercizio durante il periodo di fermo, non sarebbe stato affatto documentato.
In particolare, il calcolo sulla perdita di rendimento sotto forma di tabella Excel trasmessa dall'attrice presenterebbe notevoli incongruenze con il rapporto O&M, in quanto per raggiungere i risultati contenuti nel rapporto di Energia avrebbero dovuto essere in funzione contemporaneamente diversi inverter, mentre come allegato da erano in funzione solo Pt_1
alcuni inverter in forma parziale.
Ebbene, il CTU ha stimato l'entità dell'indennizzo in risposta al quesito 2 (“quantifichi i danni subìti da in conseguenza di tale evento all'impianto fotovoltaico sito in Località Parte_1
Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato Fermignano II, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante (che ritiene sia pari ad € 211.877,98 al lordo Parte_1
delle franchigie applicabili)”).
A tal fine, il CTU ha riscontrato le fatture emesse dal GSE, in cui sono riportati i valori di produzione (v. risposta a quesito 2: “Dato che il servizio misure è affidato a questi valori CP_4
si possono anche ricavare dalle fatture del GSE. Le fatture sono riportate nell'allegato doc. 30.
Queste fatture sono state verificate dal CTU sul portale GSE (credenziali trasmesse da
e corrispondono a quelle dell'allegato doc. 30. I valori riportati nelle fatture Parte_1
corrispondono a quelle riportate nel doc. 27, calcolo del mancato utile. Come calcolato nel doc.
27 durante il periodo tra 03/2020 e 08/2020 la produzione persa è pari a 620.506,00 kWh. Il danno conseguente è di 177.256,62 €).
In tale contesto, la doglianza di parte conventua circa la mancata analisi da parte del CTU delle tabelle excel del dott. in risposta al quesito 6 (“dica il CTU se i dati dei contatori relativi Per_3 all'impianto fotovoltaico sito in Località Monte San Pietro, 61033, Pesaro-Urbino, denominato
Fermignano II, di cui alla tabella Excel esaminata dal dott. con relazione del 3 aprile Per_5
2023 siano compatibili con il numero di inverter che ha indicato come funzionanti), è Pt_1
inconferente, atteso che il CTU ha stimato il danno da mancata produttività sulla base del dato oggettivo dei valori di produttività contenuti nelle fatture del GSE, che ha poi raffrontato con i valori contenuti nel doc.to 27 di parte attrice contenente il raffronto dei dati di produzione degli anni 2019 e 2020 per l'impianto (quest'ultimo non attinto da Parte_10
pagina 9 di 12 sinistro).
La doglianza non coglie dunque nel segno.
Di conseguenza, il danno stimato dal CTU da perdita di produzione è stato ritenuto pari a €
177.256,62, secondo un accertamento basato su documentazione affidabile proveniente dal GSE
e riscontrata dal CTU.
2.2.3. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, è tenuta quindi ad indennizzare CP_1 dei danni all' e dei costi sostenuti, ai sensi della Polizza Pt_1 Parte_8
54.696.180501, a seguito dell'avveramento del rischio assicurato di danni da
“sovracorrenti/sovratensioni” sulla linea di media tensione della rete di energia nazionale di
[...]
Pt_11
ha pertanto diritto, in forza della Polizza 54.696.180501, ad essere indennizzata da
[...] per l'intero importo di € 202.462,90, come accertato dal CTU. CP_1
Di seguito il dettaglio delle voci di indennizzo come riportato nella relazione peritale e condiviso da questo giudice:
Danni per diminuzione della produzione 177.256,62 €
Danni materiali inverter 1 & 4 47.539,38 €
Danni materiali Inverter 3 2.233,70 €
TOTALE danno: 227.029,70 €
Indennizzo per elettronica:
Danni materiali Inverter 3: 2.233,70€
Danni materiali inverter 1 & 4 47.539,38€
NC: - 10.000,00€
Somma: 39.773,08 €
Indennizzo per perdita di guadagno:
Danni per diminuzione della produzione: 177.256,62€
NC (l'importo di danni per diminuzione della produzione di 7 giorni su 9 di marzo)
- 18.728,74€ x 7 / 9
Somma: 162.689,82 €
TOTALE: 202.462,90 € va dunque condannata a rifondere a a titolo di indennizzo per il sinistro subìto CP_1 Pt_1
l'importo di € 202.462,90, oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo.
3. Spese di lite pagina 10 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), e va pertanto condannata alla CP_1
rifusione delle stesse alla controparte.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), con applicazione dei parametri medi previsti per le sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, non essendo state assunte prove costituende, e dunque in complessivi € 8.433,00 per onorari.
Le spese del procedimento di ATP R.G. 2675/2023 vengono anch'esse poste a carico di parte convenuta (v. per tutte Cass. n. 15672 del 2008).
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 260.000,00), in applicazione dei parametri medi previsti per il relativo scaglione di valore (Tabella 10), per tutte le fasi, e dunque in € 3.827,00 per onorari.
Le spese di CTP esposte nel procedimento di ATP da parte attrice giusta preavviso di parcella dell'ing. sub doc.to 50 attoreo per € 5.887,50 oltre iva e cnpa sono congrue in relazione CP_8 all'attività svolta ed al compenso liquidato al CTU.
Le spese di CTU, come liquidate nel giudizio di ATP, sono anch'esse a definitivo carico della convenuta.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 I e III comma c.p.c., non risultando la difesa di parte convenuta connotata da mala fede o colpa grave (sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. – Cass. civ. SSUU
9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna la convenuta per le ragioni Controparte_1
pagina 11 di 12 di cui in parte motiva a corrispondere all'attrice l'indennizzo assicurativo Parte_1
quantificato in € 202.462,90, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 25.9.2024 all'effettivo saldo;
2. Condanna la convenuta a rifondere Controparte_1 all'attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.433,00 per Parte_1 onorari e € 786,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Condanna la convenuta a rifondere Controparte_1 all'attrice e spese di lite del procedimento ex art. 696bis c.p.c. RG 2675/2023, Parte_1
che liquida in € 3.827,00 per onorari e € 7.876,56 per anticipazioni (€ 406,50 c.u. e marca da bollo, € 7.470,06 per spese CTP), oltre al 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. RG 2675/2023, a definitivo carico di parte convenuta Controparte_1
ZA, 28 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12