Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1955, n. 31
Articolo 2
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22 febbraio 1955
Art. 1.
L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122 , di avvalersi della facolta' di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalita', ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1955