Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8528 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il17/06/1960, residente in [...]16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SOBRERO ERIKA RENATA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato a [...], il04/02/1960, Parte_2 C.F._3
residente in [...]15/4 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ROSSI ANNA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._4
e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 27.04.1985 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 4043/ 2013 emessa da questo
Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
27.04.1985 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
la OR nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casa Comunale 1, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Renata C.F._1
Sobrero c.f. già sottoposta ad AdS ed autorizzata per il presente atto C.F._2
dal GT come da provvedimento del 31.12.2024 (in atti).
e il GN nato a [...] il [...] e residente in [...]
15 interno 4, c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Maria Rossi C.F._3
c.f. C.F._4
A fronte della domanda congiunta volta a ottenere:
che la proprietà della casa famigliare ovvero l'immobile, sito in Genova, via Pomposa, n. 15, interno 4, distinto al Catasto Fabbricati nel foglio 14, sezione Urb. GEC, particella 1399, subalterno 4, rendita Euro 728,20, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 2 della cantina, Via
Ferrara 114 A interno 8 piano S1, foglio 14, sezione Urb. GEC, particella 1484, subalterno
45, categoria c/2, classe 3, rendita 23,14, zona censuaria 1 la quota della strada in comproprietà con gli altri condomini di Via POMPOSA 11-15 -17.
Il tutto di proprietà dei coniugi in ragione della metà ciascuno, venga come di seguito trasferita:
- la OR cede al GN , che acquista, la quota di 1/2 in Parte_1 Parte_2
piena proprietà degli immobili così come sopra descritti;
a fronte di tale trasferimento il IG. corrisponde in data odierna [23.01.2025] Parte_2
alla IG.ra € 25.318,00, con assegno circolare n. 5207226858-02 tratto da Parte_1
BPER Banca Agenzia n. 3 riconoscendo di non avere nessun altro credito nei confronti della IG.ra , a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa. Parte_1
Con il fedele adempimento delle condizioni sopra riportate, i IG.ri e Parte_2 Parte_1
dichiarano di non aver null'altro da pretendere per i titoli di cui al presente atto.
[...]
I predetti dichiarano che:
la casa coniugale ovvero l' immobile sito in Genova, nella casa contrassegnata con il civico
15 (quindici) di Via Pomposa già civ. 132 di via Ferrara, in piano primo (secondo fuori terra):
appartamento contraddistinto con il numero interno 4 (quattro) composto di ingresso, tinello con cucina, bagno, ripostiglio, tre camere e tre poggioli, a confini: appartamento interno 5, muri perimetrali a tre lati , vano scala. Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati, Sezione GEC, foglio 14, particella 1399 sub.
4, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 6, Rendita Catastale euro 728,20.
intestato a nato a [...] il [...] cf. e Parte_2 C.F._3 Pt_1
nata a [...] il [...] cf:
[...] C.F._1
cantina: costituisce pertinenza di detto immobile una cantina distinta con il numero interno
8 (otto) , posta al piano primo sottostrada della casa civico 114 A (centoquattordici A) di Via
Ferrara, a confini: cantina 7, intercapedine, distacco, cantina 9 e corridoio di accesso alle cantine;
Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati, sezione GEC, foglio 14, particella 1484 sub.45, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 3, consistenza metri quadrati 7, rendita catastale euro 23,14;
Intestato a nato a [...] il [...] cf. e Parte_2 C.F._3 Pt_1
nata a [...] il [...] cf:
[...] C.F._5
porzione di posto auto: all'appartamento compete la quota di comproprietà per 1/52
(40/2080) sull'area urbana costituente la strada di accesso alla casa di cui fa parte l'alloggio suddetto.
Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati Sezione GEC, Foglio 14, particella 1142 subb.
5 a 27 intestato a nato a [...] il [...] cf e Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] cf: ; Parte_1 C.F._1
A confini: particelle 7, 504, 506, 689, 508, 510 del foglio 14, la Via Pomposa, particelle 1142 sub. 2, 519, 518, 517, 515, 514, 513, 511, 512, 516, 520 del foglio 14 e con il foglio di mappa
11 in ragione della metà ciascuno, provenienza: 'Atto di acquisto degli immobili, Atto Notaio
num. Rep, 15374/6519 del 15/06/2004, registrato a Genova il 18/06/2004 n. Persona_1
4749 serie 1T.
provenienza: Atto di acquisto degli immobili, Atto Notaio num. Rep, Persona_1
15374/6519 del 15/06/2004, registrato a Genova il 18/06/2004 n. 4749 serie 1T.
viene come di seguito trasferito: - - la OR cede al GN , che acquista, la quota di 1/2 in Parte_1 Parte_2
piena proprietà degli immobili così come sopra descritti;
- a fronte di tale trasferimento il IG. ha corrisposto in data odierna alla IG.ra Parte_2
€ 25.318,00, tramite assegno circolare avente numero 5207226858 non Parte_1
trasferibile Banca Bper spa ag. 3 del 23.10.2024 intestato alla OR , Parte_1
pagamento per la tracciabilità prevista dalla vigente normativa fiscale.
- E, altresì, tanto dichiarano i GNi:
- nata a [...] il [...] e residente in [...]
Comunale 1, c.f. C.F._1
- nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
interno 4, c.f. C.F._3
in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- si rinuncia espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel
D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni. - Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) n. 07202437687 redatto dal tecnico abilitato R_
, in data 30.07.2024, che viene allegato (doc. n. 1).
[...]
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
- La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico Arch. del 13.05.2024, qui allegata Persona_3
(doc 2).
- la parte alienante si sensi del DPR 445/2000 consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false o mendaci dichiara che la costruzione della porzione di fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 01.09.1967;
I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. -
Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n.
80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti sono a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. - Le parti si obbligano a tenere indenni ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico, economico e fiscale o comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e di voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici.”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n. 195 P. II S. A Vol. Anno 1985 Uff 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 14.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni