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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1224/2024 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1 equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Daniela Di
Benedetto, presso il cui studio in Bari, alla via Melo da Bari n. 205, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Claudia Palumbo e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Amerigo Vespucci n. 1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 2 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, dopo aver premesso di Parte_1 aver lavorato, dal gennaio 1980 al dicembre 2019, alle dipendenze di varie compagnie di navigazione con qualifica di meccanico navale, svolgendo, in particolare, le mansioni di “motorista”, “terzo e secondo ufficiale di macchina”, ha dedotto: che, indipendentemente dalla qualifica assunta, ha sempre lavorato in sala macchine, in un ambiente di lavoro assordante, il che gli ha causato una progressiva perdita uditiva;
che il 23.11.2020 presentava all' domanda per il CP_1 riconoscimento della malattia professionale per “ipocausia neurosensoriale di lieve entità. F. gravi e di medio-grave entità (F. acute) a destra e dii grave entità a sinistra su tutte le frequenze del campo tonale”; che con comunicazione del
20.03.2021, l' riconosceva la malattia professionale, ma quantificava un grado CP_1 di invalidità del 5%; che avverso tale decisione il 15.06.2021 presentava ricorso amministrativo, senza esito;
che per la patologia da cui è affetto sussiste una menomazione non inferiore al 7%.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l'eziologia professionale della patologia contratta durante l'attività lavorativa con conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo del danno biologico previsto ex art. CP_1
13, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 38 del 2000, parametrato a una percentuale di danno non inferiore al 7%; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che la stima operata dall' è corretta. CP_2
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentato il precedente invio di domanda amministrativa in data 23.11.2020.
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve
2 essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata.
La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass.
Sez. Lav. n. 15400/2011).
Ciò posto, nel caso di specie non è in contestazione l'eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, ma la relativa quantificazione.
A tal fine è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio con la nomina di un medico specialista in “otorinolangoiatria e audiologia”, dott. Persona_1
Il consulente d'ufficio, in via preliminare, ha ribadito l'eziologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente (“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), osservando specificamente che “Dalla valutazione della documentazione sanitaria presentata ed agli atti e dai dati emersi in corso di visita medica si possono trarre le seguenti considerazioni: il ricorrente presenta una “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” in soggetto con esposizione professionale a trauma sonoro prolungato già riconosciuta da quale malattia professionale. Premessa fondamentale CP_1 nella valutazione di una malattia professionale quale l'ipoacusia da trauma acustico cronico è la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale tale da provocare un danno acustico. Nel caso in esame, dai dati agli atti, risulta che il ricorrente abbia lavorato per lunghi periodi e per intere giornate lavorative in ambiente esposto a rumori e vibrazioni. Dalla documentazione agli atti e precisamente dall'estratto libretto navigazione si riscontra che il ricorrente ha espletato nel corso della sua attività lavorativa le seguenti mansioni e precisamente “ Motorista, Direttore di Macchina, Operaio Motorista, 3° Per_2
Ufficiale di Macchina, 2° Ufficiale di Macchina”. Tale attività professionale rientra tra quelle previste da “ - Controparte_3
3 DECRETO 9 aprile 2008 - NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965) (GU n.169 del
21-7-2008) - (H83.3) Lavorazioni che espongono a rumore Parte_2 in assenza di efficace isolamento acustico - v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi” nonché nella revisione “DECRETO 10 ottobre
2023 . Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (GU Serie generale - n. 270 del 18-11-2023)- 71) Parte_2 [...]
(H83.3) - v) conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi e Pt_2 delle imbarcazioni per pesca professionale. Per tali ragioni il ricorrente è già stato riconosciuto affetto da malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale)”.
Passando poi a rispondere al quesito oggetto dell'incarico peritale, concernente la quantificazione del danno derivante da tale patologia, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso di aver “(…) utilizzato l'esame audiometrico tonale del 29/09/2020
(agli atti) ai fini del calcolo dei postumi invalidanti” e, “Quanto alla valutazione medico-legale del danno”, “la “Tabella di valutazione del danno da rumore pubblicata come Decreto Ministeriale n. 12 Luglio 2000 sul supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/07/2000” (cod. n. 312) che si basa su una tabella nella quale sono prese in considerazione cinque frequenze: 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz”, ha concluso nel senso che “(…) la perdita uditiva globale è quantizzabile nella misura del 8 % (otto) (cod. n. 312 - sec. Tabella di valutazione del danno da rumore pubblicata come Decreto Ministeriale n. 12 Luglio 2000 sul supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/07/2000)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, peraltro non oggetto di contestazione né di osservazione delle parti, nel termine concesso a tal fine, sono pienamente condivisibili perché coerenti con la documentazione medica prodotta e con i parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che la patologia “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” da cui è affetto il ricorrente è qualificabile quale malattia professionale e, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo previsto CP_1 dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico nella misura dell'8%, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità della patologia come risulta dalla
4 consulenza d'ufficio medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del 23.11.2020.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Daniela Di Benedetto che ne ha fatto richiesta.
Le spese delle c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
1224/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto (“Ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale”) è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dell'indennizzo in favore di previsto dal D.Lgs. n. Parte_1
38/2000 in rapporto ad un danno biologico dell'8%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del
23.11.2020;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali di , che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Daniela Di
Benedetto;
4. pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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