TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA STORNARELLA presso il difensore avv. COSTA STEFANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA STEFANIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA STORNARELLA presso il difensore avv.
COSTA STEFANIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE contumace
PM (C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.02.2025.
pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 14.11.2025, e nonni paterni Parte_1 Parte_2 dei minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_3
09.08.2013, hanno domandato l'affido esclusivo dei nipoti con collocamento presso la loro abitazione sita n Stornara al Largo Villa Rosa, 23, esponendo di occuparsene ormai sin dalla più tenera età in via esclusiva, atteso il disinteresse della madre, resasi irreperibile, e il decesso del padre, , Persona_1 avvenuto in data 17.11.2018.
Hanno esposto che già con ordinanza del 20.01.2017 il Tribunale di Foggia aveva disposto l'AFmento dei minori ai nonni paterni, ma anche che successivamente alla morte del figlio, la madre dei minori, , aveva introdotto un nuovo giudizio, domandando la modifica delle Controparte_1 condizioni di affido dei minori, conclusosi con convenzione di negoziazione del 31.05.2019 con cui gli odierni ricorrenti avevano acconsentito a che i minori tornassero ad essere AFti alla madre.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
Istruita mediante l'ascolto dei ricorrenti e l'acquisizione della documentazione dagli stessi prodotta, con ordinanza del 14.03.2025 la causa è stata assunta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 27.05.2025, previa acquisizione del parere, pervenuto favorevole in data 18.03.2025, del Pm.
******
1. Affido, collocamento e mantenimento.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di AFmento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'AFmento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere AFti.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'AFmento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'AFmento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
Nel caso di specie, i minori e hanno perso il proprio padre, morto Pt_1 Parte_3 tragicamente in un incidente stradale nel 2018, di talché l'affido condiviso ad entrambi i genitori non è materialmente praticabile.
Neppure appare che costituisca interesse dei minori lasciare che restino AFti alla madre, atteso il suo allontanamento e l'abbandono dei bambini ai nonni paterni.
Invero, l'abbandono dei minori si era già verificato negli anni passati, quando i bambini erano ancora molto piccoli e di tanto vi è prova nella relazione dei servizi sociali allegata che dava atto della pagina 2 di 3 irreperibilità della madre e delle cure e assistenza prestate dai nonni paterni, attuali collocatari di fatto.
La storia famigliare, confermata anche durante l'ascolto dei ricorrenti, rende improcrastinabile la revoca dell'AFmento dei bambini alla madre e il conferimento dell'affido super esclusivo ai nonni, tanto rispondendo all'interesse preminente dei minori, la cui macchina rappresentativa risulta, allo stato, a causa dell'irreperibilità della madre che ne ha la potestà genitoriale che va sospesa ai sensi dell'art. 333 c.c., non potendo essere la stessa considerata, ormai una condizione di temporanea impossibilità di esercizio della funzione materna ex art. 337 ter cc.
La recisione del rapporto dei minori con la genitrice non li priverebbe della presenza di una figura significativa sul piano affettivo e relazionale, ma anzi consentirebbe ai nonni che hanno dimostrato in via effettiva la propria disponibilità a rivestire il ruolo di famiglia di continuare ad esercitare con piene facoltà decisionali e rappresentative il compito di cura e assistenza dei nipoti.
In punto di idoneità degli stessi, non sono emerse criticità o elementi ostativi all'accoglimento della domanda, essendo stati considerati già in passato dal Tribunale come adeguati al ruolo.
Presso gli stessi va anche disposto il collocamento e posto a carico della madre l'onere di versamento di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi in favore dei ricorrenti nella misura di € 300,00, oltre il 100% delle spese straordinarie. Autorizza i nonni a fare richiesta dell'assegno unico nella misura del 100%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda e AF , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a Foggia il [...], in [...] esclusiva ai ricorrenti, nonni paterni dei Parte_3 minori, collocandoli presso gli stessi;
• Dichiara la madre sospesa dalla potestà genitoriale;
Controparte_1
• pone a carico della resistente l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e successivamente il giorno 28 di ogni mese, ai ricorrenti, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 100% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
• autorizza i ricorrenti a richiedere l'AUU al 100% spettante ai minori.
• Condanna altresì la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti lla parte le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 5286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA STORNARELLA presso il difensore avv. COSTA STEFANIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA STEFANIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA STORNARELLA presso il difensore avv.
COSTA STEFANIA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE contumace
PM (C.F. ), CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.02.2025.
pagina 1 di 3 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 14.11.2025, e nonni paterni Parte_1 Parte_2 dei minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_3
09.08.2013, hanno domandato l'affido esclusivo dei nipoti con collocamento presso la loro abitazione sita n Stornara al Largo Villa Rosa, 23, esponendo di occuparsene ormai sin dalla più tenera età in via esclusiva, atteso il disinteresse della madre, resasi irreperibile, e il decesso del padre, , Persona_1 avvenuto in data 17.11.2018.
Hanno esposto che già con ordinanza del 20.01.2017 il Tribunale di Foggia aveva disposto l'AFmento dei minori ai nonni paterni, ma anche che successivamente alla morte del figlio, la madre dei minori, , aveva introdotto un nuovo giudizio, domandando la modifica delle Controparte_1 condizioni di affido dei minori, conclusosi con convenzione di negoziazione del 31.05.2019 con cui gli odierni ricorrenti avevano acconsentito a che i minori tornassero ad essere AFti alla madre.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
Istruita mediante l'ascolto dei ricorrenti e l'acquisizione della documentazione dagli stessi prodotta, con ordinanza del 14.03.2025 la causa è stata assunta in decisione e discussa nella camera di consiglio del 27.05.2025, previa acquisizione del parere, pervenuto favorevole in data 18.03.2025, del Pm.
******
1. Affido, collocamento e mantenimento.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di AFmento dei figli è
l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'AFmento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere AFti.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'AFmento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'AFmento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
Nel caso di specie, i minori e hanno perso il proprio padre, morto Pt_1 Parte_3 tragicamente in un incidente stradale nel 2018, di talché l'affido condiviso ad entrambi i genitori non è materialmente praticabile.
Neppure appare che costituisca interesse dei minori lasciare che restino AFti alla madre, atteso il suo allontanamento e l'abbandono dei bambini ai nonni paterni.
Invero, l'abbandono dei minori si era già verificato negli anni passati, quando i bambini erano ancora molto piccoli e di tanto vi è prova nella relazione dei servizi sociali allegata che dava atto della pagina 2 di 3 irreperibilità della madre e delle cure e assistenza prestate dai nonni paterni, attuali collocatari di fatto.
La storia famigliare, confermata anche durante l'ascolto dei ricorrenti, rende improcrastinabile la revoca dell'AFmento dei bambini alla madre e il conferimento dell'affido super esclusivo ai nonni, tanto rispondendo all'interesse preminente dei minori, la cui macchina rappresentativa risulta, allo stato, a causa dell'irreperibilità della madre che ne ha la potestà genitoriale che va sospesa ai sensi dell'art. 333 c.c., non potendo essere la stessa considerata, ormai una condizione di temporanea impossibilità di esercizio della funzione materna ex art. 337 ter cc.
La recisione del rapporto dei minori con la genitrice non li priverebbe della presenza di una figura significativa sul piano affettivo e relazionale, ma anzi consentirebbe ai nonni che hanno dimostrato in via effettiva la propria disponibilità a rivestire il ruolo di famiglia di continuare ad esercitare con piene facoltà decisionali e rappresentative il compito di cura e assistenza dei nipoti.
In punto di idoneità degli stessi, non sono emerse criticità o elementi ostativi all'accoglimento della domanda, essendo stati considerati già in passato dal Tribunale come adeguati al ruolo.
Presso gli stessi va anche disposto il collocamento e posto a carico della madre l'onere di versamento di contributo al mantenimento dei figli, da versarsi in favore dei ricorrenti nella misura di € 300,00, oltre il 100% delle spese straordinarie. Autorizza i nonni a fare richiesta dell'assegno unico nella misura del 100%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda e AF , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a Foggia il [...], in [...] esclusiva ai ricorrenti, nonni paterni dei Parte_3 minori, collocandoli presso gli stessi;
• Dichiara la madre sospesa dalla potestà genitoriale;
Controparte_1
• pone a carico della resistente l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e successivamente il giorno 28 di ogni mese, ai ricorrenti, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 100% alle spese straordinarie nell'interesse dei minori come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
• autorizza i ricorrenti a richiedere l'AUU al 100% spettante ai minori.
• Condanna altresì la parte resistente a rimborsare ai ricorrenti lla parte le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3