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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2333/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall' avv. Giovanna Ponte, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Casaburi, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t. Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare nulle l'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 notificata in data 25.7.2023 e l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 notificata il 9.8.2023; con vittoria di spese, con attribuzione;
1 PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato;
in CP_2 subordine, accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati;
con vittoria delle spese di lite.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2023, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 25.7.2023, notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 dell'importo di € 4.058,67, e, in data 9.8.2023, notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000, dell'importo di € 8.367,31, con le quali l' per il tramite di richiedeva il pagamento dei contributi CP_2 CP_4
I.V.S. coltivatori diretti, relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, come da avvisi di addebito ivi indicati (n. 31220160002165065000, n. 31220170001939424000 e n.
31220180001922726000).
Eccepiva, preliminarmente, la nullità di dette intimazioni per carenza dei requisiti formali previsti dalla legge, ossia: la violazione del termine ex art. 25 D.P.R. 602/1973, essendo il concessionario onerato di provvedere alla notifica entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo;
la nullità della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, in violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973;
l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, in violazione dell'art. 20 D.P.R.
602/1973, con omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'omessa allegazione degli atti prodromici ex art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000, nonché
l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere.
Eccepiva l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, essendo, in ogni caso, decorsi cinque anni tra la data di scadenza prevista per il versamento dei singoli contributi e la notifica dell'intimazione.
Rappresentava di aver comunicato all' la cancellazione dagli elenchi dei CP_2 coltivatori diretti, registrata con protocollo del 2.7.2004, ed eccepiva la carenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo, non avendo mai svolto attività di coltivatore diretto né posseduto terreni in Avella (AV).
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al CP_2 CP_4 Controparte_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_4 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. deduceva l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti, CP_4
l'irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine perentorio previsto
2 dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, nonché la carenza di legittimazione passiva.
Rappresentava l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale in ragione dell'interruzione operata dalla notifica delle intimazioni.
Rilevava la legittimità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e la conformità degli atti impugnati al contenuto formale previsto dalla legge.
L' invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione CP_2 del termine per l'opposizione ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notificazione dei singoli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a.r., nonché l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in virtù della sospensione dei termini durante la pandemia. Concludevano ut supra.
La resistente S.C.C.I., benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio, salvo Controparte_3
Quanto all'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_4 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
3 Quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, la correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito ( , sia del soggetto che per CP_2 conto del titolare conduce l'attività esecutiva ( . CP_4
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Deve, invece, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di essendo Controparte_3 pacifico che il preteso debito contributivo, nel suo complesso, risalga ad un periodo certamente successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_2 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008”.
Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad e, pertanto, è da dichiararsi il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva di quest'ultima.
2. A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
4 Nel caso di specie, la ricorrente ha anzitutto proposto contestazioni relative alla formale validità delle predette intimazioni, oltre ad eccezioni afferenti al merito della pretesa, quali l'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito.
Per precedenza logica vanno esaminati i motivi d'impugnazione relativi ai vizi di forma,
e, a tal proposito, va rilevata l'intempestività dell'opposizione ex 617 c.p.c., poiché proposta oltre il termine di 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione n.
01220239001373003000, avendo riguardo alla data di notificazione allegata da parte ricorrente (25.7.2023) ed alla data di deposito del ricorso (29.8.2023).
Ogni doglianza di natura formale va dichiarata perciò inammissibile.
Di contro, per quanto concerne l'intimazione n. 01220239002471639000,
l'opposizione è stata depositata tempestivamente rispetto al termine detto, avendo riguardo alla data di notificazione (9.8.2023) ed alla data di deposito del ricorso
(29.8.2023).
3. Pertanto, per quanto attiene alla seconda intimazione, vanno esaminate le eccezioni formali sollevate in ricorso, le quali, però, risultano infondate.
La notificazione dell'avviso di addebito da parte dell' non è soggetta ai termini CP_2 decadenziali di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, come ritenuto dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. lav. 29/04/2021, n. 11348: “L'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”; Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2014, n. 12631: “In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge
31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo
I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti
e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”).
L'eccezione in esame è, dunque, priva di pregio, così come quella inerente alla pretesa illegittimità della notificazione dell'intimazione anzidetta.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento
5 postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile,
10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte d'appello di Roma, sez. lav.,
09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
Non v'è dubbio che identiche modalità di notificazione siano consentite per l'intimazione di pagamento, come espressamente stabilito dall'art. 50 co. 2 D.P.R.
602/1973, che appunto richiama il succitato art. 26.
Di conseguenza, l'eccezione di nullità della notificazione, evidentemente basata su una interpretazione normativa fuorviante da parte della ricorrente, è infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa allegazione delle copie dei titoli esecutivi, giacché è finanche noto che l'ente riscossore ha sì l'obbligo di menzionare e fare riferimento all'atto che sottende all'intimazione, ma non ha l'obbligo di allegarlo
(Cassazione civile, 11.4.2022, n. 11285: “Gli atti del Fisco devono essere compiutamente motivati, ex art. 7 delle Legge n. 212/2000, ma che non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato”; Cassazione civile, 4.7.2022, n. 21065: “È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa”).
Infine, è presente, nella seconda intimazione, l'indicazione dell'Autorità contro cui è possibile ricorrere (in calce alla pag. 1).
4. Passando all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, va per prima scrutinata la sollevata questione dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, al fine di accertare la natura recuperatoria dell'azione rispetto alle tutele di merito ex art. 24 D.
Lgs. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato entro il termine perentorio di 40
6 giorni dalle notificazioni.
Nella fattispecie, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni opposte.
L'osservanza del termine detto rende ammissibile la contestazione delle notificazioni dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., appunto in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere ragioni attinenti al merito della pretesa, tra cui l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo ovvero il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione deve, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta Cassazione civile, sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
In specie, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
7 D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente ha sollevato sia motivi d'opposizione attinenti al merito delle pretese di pagamento, sostenendo di non aver svolto attività agricola nel periodo di riferimento (2015 – 2017), sia l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, proprio a fronte della natura recuperatoria dell'azione, in ipotesi di verifica d'assenza o irregolarità della notificazione dei titoli, va esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
5. Ciò chiarito, l' ha prodotto prova della notificazione dell'avviso di CP_2 addebito n. 31220160002165065000, esitata con restituzione al mittente per compiuta giacenza addì 23.12.2016. Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita.
Si è già osservato che, allorquando la modalità di notificazione utilizzata dall'agente della riscossione sia quella dell'invio postale ordinario, la notifica della cartella dovrà intendersi avvenuta regolarmente anche in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (ma abilitata alla ricezione), non trovando applicazione, in tale ipotesi, le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. e di cui all'art. 7 co. 5 L. 890/1982.
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav., 19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito
8 dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R.
n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n.
2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074:
“…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Nella fattispecie, la prova della notificazione non è corredata dalla comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, eseguito dopo che l'agente postale, recatosi presso il domicilio della ricorrente, non ha ivi rinvenuto alcuna persona a cui consegnare l'atto, con ciò integrandosi una ipotesi di irreperibilità relativa tale da imporre l'avviso di deposito detto, incombente però non attestato nell'avviso di ricevimento in esame.
Per l'avviso di addebito n. 31220180001922726000, di cui alla seconda intimazione di pagamento, l' non ha fornito prova alcuna della notificazione. CP_2
Per quanto attiene, invece, all'avviso di addebito n. 31220170001939424000,
9 dall'avviso di ricevimento della relativa spedizione postale, prodotto in atti dall' risulta che l'agente postale ha attestato il rifiuto della consegna del plico CP_2 da parte della ricorrente in data 4.1.2018, con successiva restituzione al mittente.
Pertanto, tale notificazione è da reputarsi validamente eseguita.
Difatti, se a rifiutare la notifica è il soggetto destinatario, la notifica si considera come avvenuta, sicché l'atto produrrà tutti i suoi tipici effetti, al pari di quanto si verifica in ipotesi di consegna nelle mani del destinatario.
Ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 138 co. 2 c.p.c., applicabile in base alle previsioni dello stesso art. 26 D.P.R. 602/1973, che, per tutti i casi ivi non disciplinati, tra cui il rifiuto della notificazione, richiama l'art. 60 D.P.R. 600/1973, norma la quale dispone l'applicazione, per l'appunto, degli artt. 137 e ss. c.p.c.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto emerge dal predetto avviso di ricevimento,
l'agente postale vi ha annotato la provenienza del rifiuto da parte della sig.ra il che impone di applicare la norma codicistica succitata. Parte_1
Né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni sul punto, non avendo, ad esempio dedotto che il rifiuto era invece stato opposto da altro soggetto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 138 co. 2 citato.
Peraltro, una siffatta contestazione, contrastando con quanto attestato dall'agente postale, avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso, giacché la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale stesso non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio, le cui dichiarazioni sono assistite dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (Cass. civ., sez. II, n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
6. Ricapitolando, dei tre titoli esecutivi indicati nelle due intimazioni impugnate, solo l'avviso di addebito n. 31220170001939424000 risulta regolarmente notificato.
Per gli altri due, invece, occorre procedere all'esame di merito circa l'eccepita prescrizione, con decorrenza sin dalla data di scadenza dei contributi, e circa la contestata sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Tale ultima questione assume valenza assorbente, quale ragione più liquida ai fini del decidere, specie considerando le difese sul punto mosse dall' che nulla ha CP_2 dedotto né osservato in ordine alla permanenza dell'esercizio dell'attività di coltivatrice diretta da parte di nelle annualità contributive di riferimento Parte_1 degli avvisi di addebito n. 31220160002165065000 e n. 31220180001922726000
(anno 2015 e anno 2017), neppure a fronte delle specifiche contestazioni sollevate.
Sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va condiviso quanto già statuito
10 dalla sentenza n. 138/2023, pronunciata dall'intestato Tribunale, in persona della dott.ssa d'Agostino, e pubblicata addì 22.2.2023, in cui, tra l'altro, si legge quanto segue: “Parte ricorrente rileva che motivo dell'opposizione è la carenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo di cui si tratta, avendo la ricorrente con lettera raccomandata del 17.10.2001 CP_ comunicato all' la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti. Preliminarmente, si osserva che sia l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'elenco dei lavoro agricoli avviene sulla base all'autocertificazione dell'interessato, che è tenuto a dichiarare eventuali mutamenti o il venir meno dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo di iscrizione. In secondo luogo, in presenza di una formale domanda di cancellazione dall'albo dei datori di lavoro agricoli, è onere dell'intimante opposto, che – come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo – riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata, qualora il ricorrente deduca l'insussistenza della pretesa creditoria per aver cessato l'attività lavorativa. … La Cassazione con ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30859 ha precisato che dalla iscrizione dell'interessato negli elenchi dei coltivatori diretti che pacificamente discende il diritto alle prestazioni previdenziali, ed egualmente dalla medesima deriva il corrispondente obbligo contributivo. Orbene, nella fattispecie in esame risulta dagli atti che la ricorrente ha inoltrato all' domanda di cancellazione dall'albo dei CP_2 lavoratori autonomi agricoli, in data 02 luglio 2004, protocollo 0800.02/07/2004.0040117. La CP_2 ricorrente ha fornito la prova della cessazione dell'attività rilevante depositando il certificato del
Comune di Avella del 15.06.2004 che attesta l'assenza di terreni nel territorio del Comune di Avella.
Parte resistente non ha fornito la prova circa la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione dei lavoratori agricoli, una volta che lo stesso ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione;
al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti”.
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nel presente giudizio, non avendo l' CP_2 dimostrato, com'era in suo onere ex art. 2697 c.c. (trattandosi di elemento costitutivo del credito contributivo), la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo nell'anno 2015 e nell'anno 2017, ed in specie né l'iscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli, né l'effettivo esercizio di un'impresa agricola, né l'espletamento di una qualunque attività di lavoro in agricoltura da parte della ricorrente stessa.
Di conseguenza, va pronunciata l'insussistenza del correlato obbligo contributivo e l'infondatezza della pretesa di pagamento contenuta nei due avvisi di addebito in esame, con contestuale annullamento integrale dell'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 (avviso di addebito n. 31220180001922726000) e annullamento parziale di quella n. 01220239002471639000 (limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220160002165065000).
7. Quanto all'avviso di addebito regolarmente notificato (n.
31220170001939424000), deve ritenersi prodotto l'effetto della cristallizzazione dei crediti in questione, oramai irretrattabili e non più contestabili nel merito, con delimitazione delle contestazioni al solo profilo della prescrizione eventualmente
11 maturata nel periodo successivo alla notificazione del 4.1.2018, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli.
Invero, per i contributi dell'anno 2016 ed i relativi accessori, di cui al predetto avviso, la pretesa creditoria è ormai cristallizzata ed irretrattabile nella sua interezza, in forza del loro consolidamento in titoli esecutivi stragiudiziali, sicché la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 c.p.c., in cui parte ricorrente
è legittimata ad opporre unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, da individuarsi nella sola eccezione di prescrizione estintiva, il cui termine decorre dal 41° giorno successivo alla notificazione del titolo esecutivo stesso (Corte
d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs.
n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
In punto di prescrizione dei contributi di previdenza, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. e somme aggiuntive (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n.
3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS
(invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez.
III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a
12 trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, con dies a quo individuabile addì 13.2.2018.
Il termine avrebbe trovato naturale scadenza addì 13.2.2023.
Senonché, ai fini del computo, occorre considerare le disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e nel D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), con cui il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
13 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione si compia nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Qualora il nuovo termine quinquennale di prescrizione attraversi il periodo tra il
31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L.183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni.
Nella fattispecie, il termine quinquennale attraversa entrambi i periodi di sospensione, sicché esso è stato sospeso per gli interi periodi di cui all'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e all'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni), per complessivi 311 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine quinquennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Ciò comporta che il dies ad quem del termine di prescrizione quinquennale, per effetto delle sospensioni, cada addì 21.12.2023.
Dunque, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000 opposta ne ha validamente interrotto il decorso, essendo stata pacificamente notificata alla ricorrente in data 9.8.2023, con decorrenza di un nuovo termine quinquennale.
Pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito n. 31220170001939424000 (contributi
I.V.S. ed accessori per l'anno 2016) non era prescritto al momento della notifica dell'intimazione opposta.
8. Per tale residuo credito, resta da esaminare la doglianza inerente all'omessa ostensione dei criteri di determinazione degli interessi di mora, esaminabile nonostante l'irretrattabilità del titolo esecutivo, trattandosi di questione che attiene a poste creditorie formatesi successivamente alla sua notificazione.
Tale motivo d'impugnazione va rigettato, poiché la pretesa violazione dell'onere di specificazione del calcolo degli interessi di mora è stata dedotta in maniera generica.
Ritiene questo giudicante che la ricorrente non possa astrattamente dolersi dell'omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi, tale da pregiudicare l'onere motivazionale ed impedire di verificarne la corretta applicazione.
Di contro, si reputa necessario che il contribuente specifichi con la dovuta accuratezza quali siano le somme calcolabili a titolo di interessi, trattandosi di mere operazioni aritmetiche fondate su criteri legali prestabiliti, pienamente accessibili, conoscibili ed
14 utilizzabili da un soggetto mediamente diligente.
Il contribuente, a fronte dei conoscibili criteri di determinazione degli interessi, avrebbe dovuto effettuare ogni opportuno controllo sulla misura applicata dall'agente della riscossione e riscontrare specificamente eventuali incongruità.
Un siffatto onere di allegazione potrebbe ritenersi soddisfatto già con la sola indicazione del tasso effettivamente applicato e della sua misura, che pure il contribuente può ricostruire con un mero conteggio aritmetico, evidenziandone l'eventuale eccessività rispetto alle soglie di legge.
Diversamente opinando, si finirebbe per riversare l'onere probatorio, in maniera inammissibilmente esplorativa, sull'organo giurisdizionale, che d'ufficio dovrebbe procedere al calcolo degli interessi secondo le norme vigenti ed al raffronto del risultato con gli importi per tale titolo addebitati dall'agente della riscossione, e ciò sulla scorta di una deduzione generica, come quella mossa dalla ricorrente.
In ogni caso, quanto all'onere motivazionale dell'atto impugnato, la nomofilassi della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 14/07/2022, n. 22281), investita della questione della motivazione degli atti d'esazione in punto d'interessi di mora, ha affermato quanto segue: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
È agevole, dunque, rilevare che l'intimazione di pagamento, per cui è causa, è atto successivo rispetto all'avviso di addebito n. 31220170001939424000 in essa richiamato e da cui è stato preceduto.
Dunque, l'obbligo motivazionale riscontrabile a carico di in riferimento CP_4 all'indicazione della natura, della misura e della modalità di calcolo degli interessi di mora, risulta soddisfatto dal mero richiamo agli atti presupposti, trattandosi di semplice attualizzazione di criteri già evidenziati al contribuente.
Ove, poi, i titoli esecutivi siano in sé stessi carenti in parte qua, è onere della parte che ne abbia ricevuto la notificazione (nel caso di specie, regolarmente effettuata), impugnarli tempestivamente, eccependo siffatta lacuna, a pena di subire gli effetti della
15 cristallizzazione e dell'irretrattabilità dei crediti anche nella parte relativa agli interessi.
In conclusione, va confermata ogni posta creditoria attinente all'avviso di addebito n.
31220170001939424000, anche per gli accessori di legge maturati successivamente alla sua notificazione.
Per tale segmento creditorio, dunque, l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 va confermata in parte qua. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
2) annulla integralmente l'intimazione di pagamento n. 01220239001073003000, relativa all'avviso di addebito n. 31220180001922726000, per assenza di prova dell'obbligo contributivo;
3) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000 limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220160002165065000, per assenza di prova dell'obbligo contributivo;
4) rigetta per il resto il ricorso e conferma l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
31220170001939424000;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2333/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall' avv. Giovanna Ponte, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Casaburi, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t. Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare nulle l'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 notificata in data 25.7.2023 e l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 notificata il 9.8.2023; con vittoria di spese, con attribuzione;
1 PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato;
in CP_2 subordine, accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati;
con vittoria delle spese di lite.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.8.2023, la sig.ra esponeva di Parte_1 aver ricevuto, in data 25.7.2023, notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 dell'importo di € 4.058,67, e, in data 9.8.2023, notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000, dell'importo di € 8.367,31, con le quali l' per il tramite di richiedeva il pagamento dei contributi CP_2 CP_4
I.V.S. coltivatori diretti, relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, come da avvisi di addebito ivi indicati (n. 31220160002165065000, n. 31220170001939424000 e n.
31220180001922726000).
Eccepiva, preliminarmente, la nullità di dette intimazioni per carenza dei requisiti formali previsti dalla legge, ossia: la violazione del termine ex art. 25 D.P.R. 602/1973, essendo il concessionario onerato di provvedere alla notifica entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo;
la nullità della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, in violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973;
l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, in violazione dell'art. 20 D.P.R.
602/1973, con omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'omessa allegazione degli atti prodromici ex art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000, nonché
l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere.
Eccepiva l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, essendo, in ogni caso, decorsi cinque anni tra la data di scadenza prevista per il versamento dei singoli contributi e la notifica dell'intimazione.
Rappresentava di aver comunicato all' la cancellazione dagli elenchi dei CP_2 coltivatori diretti, registrata con protocollo del 2.7.2004, ed eccepiva la carenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo, non avendo mai svolto attività di coltivatore diretto né posseduto terreni in Avella (AV).
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al CP_2 CP_4 Controparte_3
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_4 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. deduceva l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito presupposti, CP_4
l'irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine perentorio previsto
2 dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, nonché la carenza di legittimazione passiva.
Rappresentava l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale in ragione dell'interruzione operata dalla notifica delle intimazioni.
Rilevava la legittimità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e la conformità degli atti impugnati al contenuto formale previsto dalla legge.
L' invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione CP_2 del termine per l'opposizione ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notificazione dei singoli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a.r., nonché l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in virtù della sospensione dei termini durante la pandemia. Concludevano ut supra.
La resistente S.C.C.I., benché ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio, salvo Controparte_3
Quanto all'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_4 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
3 Quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, la correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito ( , sia del soggetto che per CP_2 conto del titolare conduce l'attività esecutiva ( . CP_4
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione.
Deve, invece, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di essendo Controparte_3 pacifico che il preteso debito contributivo, nel suo complesso, risalga ad un periodo certamente successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, CP_2 disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008”.
Dunque, il credito in controversia è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione ad e, pertanto, è da dichiararsi il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva di quest'ultima.
2. A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
4 Nel caso di specie, la ricorrente ha anzitutto proposto contestazioni relative alla formale validità delle predette intimazioni, oltre ad eccezioni afferenti al merito della pretesa, quali l'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito.
Per precedenza logica vanno esaminati i motivi d'impugnazione relativi ai vizi di forma,
e, a tal proposito, va rilevata l'intempestività dell'opposizione ex 617 c.p.c., poiché proposta oltre il termine di 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione n.
01220239001373003000, avendo riguardo alla data di notificazione allegata da parte ricorrente (25.7.2023) ed alla data di deposito del ricorso (29.8.2023).
Ogni doglianza di natura formale va dichiarata perciò inammissibile.
Di contro, per quanto concerne l'intimazione n. 01220239002471639000,
l'opposizione è stata depositata tempestivamente rispetto al termine detto, avendo riguardo alla data di notificazione (9.8.2023) ed alla data di deposito del ricorso
(29.8.2023).
3. Pertanto, per quanto attiene alla seconda intimazione, vanno esaminate le eccezioni formali sollevate in ricorso, le quali, però, risultano infondate.
La notificazione dell'avviso di addebito da parte dell' non è soggetta ai termini CP_2 decadenziali di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, come ritenuto dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. lav. 29/04/2021, n. 11348: “L'interpretazione complessiva della normativa attualmente vigente conduce a ritenere che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali destinatari di una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”; Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2014, n. 12631: “In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge
31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo
I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti
e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”).
L'eccezione in esame è, dunque, priva di pregio, così come quella inerente alla pretesa illegittimità della notificazione dell'intimazione anzidetta.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento
5 postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile,
10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte d'appello di Roma, sez. lav.,
09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
Non v'è dubbio che identiche modalità di notificazione siano consentite per l'intimazione di pagamento, come espressamente stabilito dall'art. 50 co. 2 D.P.R.
602/1973, che appunto richiama il succitato art. 26.
Di conseguenza, l'eccezione di nullità della notificazione, evidentemente basata su una interpretazione normativa fuorviante da parte della ricorrente, è infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di omessa allegazione delle copie dei titoli esecutivi, giacché è finanche noto che l'ente riscossore ha sì l'obbligo di menzionare e fare riferimento all'atto che sottende all'intimazione, ma non ha l'obbligo di allegarlo
(Cassazione civile, 11.4.2022, n. 11285: “Gli atti del Fisco devono essere compiutamente motivati, ex art. 7 delle Legge n. 212/2000, ma che non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato”; Cassazione civile, 4.7.2022, n. 21065: “È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa”).
Infine, è presente, nella seconda intimazione, l'indicazione dell'Autorità contro cui è possibile ricorrere (in calce alla pag. 1).
4. Passando all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, va per prima scrutinata la sollevata questione dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, al fine di accertare la natura recuperatoria dell'azione rispetto alle tutele di merito ex art. 24 D.
Lgs. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato entro il termine perentorio di 40
6 giorni dalle notificazioni.
Nella fattispecie, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni opposte.
L'osservanza del termine detto rende ammissibile la contestazione delle notificazioni dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., appunto in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere ragioni attinenti al merito della pretesa, tra cui l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo ovvero il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione deve, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta Cassazione civile, sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
In specie, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
7 D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente ha sollevato sia motivi d'opposizione attinenti al merito delle pretese di pagamento, sostenendo di non aver svolto attività agricola nel periodo di riferimento (2015 – 2017), sia l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, proprio a fronte della natura recuperatoria dell'azione, in ipotesi di verifica d'assenza o irregolarità della notificazione dei titoli, va esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
5. Ciò chiarito, l' ha prodotto prova della notificazione dell'avviso di CP_2 addebito n. 31220160002165065000, esitata con restituzione al mittente per compiuta giacenza addì 23.12.2016. Tale notificazione non può ritenersi validamente eseguita.
Si è già osservato che, allorquando la modalità di notificazione utilizzata dall'agente della riscossione sia quella dell'invio postale ordinario, la notifica della cartella dovrà intendersi avvenuta regolarmente anche in caso di consegna a persona diversa dal destinatario (ma abilitata alla ricezione), non trovando applicazione, in tale ipotesi, le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. e di cui all'art. 7 co. 5 L. 890/1982.
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav., 19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito
8 dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R.
n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n.
2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074:
“…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Nella fattispecie, la prova della notificazione non è corredata dalla comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, eseguito dopo che l'agente postale, recatosi presso il domicilio della ricorrente, non ha ivi rinvenuto alcuna persona a cui consegnare l'atto, con ciò integrandosi una ipotesi di irreperibilità relativa tale da imporre l'avviso di deposito detto, incombente però non attestato nell'avviso di ricevimento in esame.
Per l'avviso di addebito n. 31220180001922726000, di cui alla seconda intimazione di pagamento, l' non ha fornito prova alcuna della notificazione. CP_2
Per quanto attiene, invece, all'avviso di addebito n. 31220170001939424000,
9 dall'avviso di ricevimento della relativa spedizione postale, prodotto in atti dall' risulta che l'agente postale ha attestato il rifiuto della consegna del plico CP_2 da parte della ricorrente in data 4.1.2018, con successiva restituzione al mittente.
Pertanto, tale notificazione è da reputarsi validamente eseguita.
Difatti, se a rifiutare la notifica è il soggetto destinatario, la notifica si considera come avvenuta, sicché l'atto produrrà tutti i suoi tipici effetti, al pari di quanto si verifica in ipotesi di consegna nelle mani del destinatario.
Ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 138 co. 2 c.p.c., applicabile in base alle previsioni dello stesso art. 26 D.P.R. 602/1973, che, per tutti i casi ivi non disciplinati, tra cui il rifiuto della notificazione, richiama l'art. 60 D.P.R. 600/1973, norma la quale dispone l'applicazione, per l'appunto, degli artt. 137 e ss. c.p.c.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto emerge dal predetto avviso di ricevimento,
l'agente postale vi ha annotato la provenienza del rifiuto da parte della sig.ra il che impone di applicare la norma codicistica succitata. Parte_1
Né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni sul punto, non avendo, ad esempio dedotto che il rifiuto era invece stato opposto da altro soggetto, con conseguente inapplicabilità dell'art. 138 co. 2 citato.
Peraltro, una siffatta contestazione, contrastando con quanto attestato dall'agente postale, avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso, giacché la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale stesso non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio, le cui dichiarazioni sono assistite dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. (Cass. civ., sez. II, n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
6. Ricapitolando, dei tre titoli esecutivi indicati nelle due intimazioni impugnate, solo l'avviso di addebito n. 31220170001939424000 risulta regolarmente notificato.
Per gli altri due, invece, occorre procedere all'esame di merito circa l'eccepita prescrizione, con decorrenza sin dalla data di scadenza dei contributi, e circa la contestata sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Tale ultima questione assume valenza assorbente, quale ragione più liquida ai fini del decidere, specie considerando le difese sul punto mosse dall' che nulla ha CP_2 dedotto né osservato in ordine alla permanenza dell'esercizio dell'attività di coltivatrice diretta da parte di nelle annualità contributive di riferimento Parte_1 degli avvisi di addebito n. 31220160002165065000 e n. 31220180001922726000
(anno 2015 e anno 2017), neppure a fronte delle specifiche contestazioni sollevate.
Sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va condiviso quanto già statuito
10 dalla sentenza n. 138/2023, pronunciata dall'intestato Tribunale, in persona della dott.ssa d'Agostino, e pubblicata addì 22.2.2023, in cui, tra l'altro, si legge quanto segue: “Parte ricorrente rileva che motivo dell'opposizione è la carenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo di cui si tratta, avendo la ricorrente con lettera raccomandata del 17.10.2001 CP_ comunicato all' la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti. Preliminarmente, si osserva che sia l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'elenco dei lavoro agricoli avviene sulla base all'autocertificazione dell'interessato, che è tenuto a dichiarare eventuali mutamenti o il venir meno dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo di iscrizione. In secondo luogo, in presenza di una formale domanda di cancellazione dall'albo dei datori di lavoro agricoli, è onere dell'intimante opposto, che – come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo – riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata, qualora il ricorrente deduca l'insussistenza della pretesa creditoria per aver cessato l'attività lavorativa. … La Cassazione con ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30859 ha precisato che dalla iscrizione dell'interessato negli elenchi dei coltivatori diretti che pacificamente discende il diritto alle prestazioni previdenziali, ed egualmente dalla medesima deriva il corrispondente obbligo contributivo. Orbene, nella fattispecie in esame risulta dagli atti che la ricorrente ha inoltrato all' domanda di cancellazione dall'albo dei CP_2 lavoratori autonomi agricoli, in data 02 luglio 2004, protocollo 0800.02/07/2004.0040117. La CP_2 ricorrente ha fornito la prova della cessazione dell'attività rilevante depositando il certificato del
Comune di Avella del 15.06.2004 che attesta l'assenza di terreni nel territorio del Comune di Avella.
Parte resistente non ha fornito la prova circa la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione dei lavoratori agricoli, una volta che lo stesso ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione;
al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti”.
Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nel presente giudizio, non avendo l' CP_2 dimostrato, com'era in suo onere ex art. 2697 c.c. (trattandosi di elemento costitutivo del credito contributivo), la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo nell'anno 2015 e nell'anno 2017, ed in specie né l'iscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli, né l'effettivo esercizio di un'impresa agricola, né l'espletamento di una qualunque attività di lavoro in agricoltura da parte della ricorrente stessa.
Di conseguenza, va pronunciata l'insussistenza del correlato obbligo contributivo e l'infondatezza della pretesa di pagamento contenuta nei due avvisi di addebito in esame, con contestuale annullamento integrale dell'intimazione di pagamento n.
01220239001073003000 (avviso di addebito n. 31220180001922726000) e annullamento parziale di quella n. 01220239002471639000 (limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220160002165065000).
7. Quanto all'avviso di addebito regolarmente notificato (n.
31220170001939424000), deve ritenersi prodotto l'effetto della cristallizzazione dei crediti in questione, oramai irretrattabili e non più contestabili nel merito, con delimitazione delle contestazioni al solo profilo della prescrizione eventualmente
11 maturata nel periodo successivo alla notificazione del 4.1.2018, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli.
Invero, per i contributi dell'anno 2016 ed i relativi accessori, di cui al predetto avviso, la pretesa creditoria è ormai cristallizzata ed irretrattabile nella sua interezza, in forza del loro consolidamento in titoli esecutivi stragiudiziali, sicché la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 c.p.c., in cui parte ricorrente
è legittimata ad opporre unicamente fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, da individuarsi nella sola eccezione di prescrizione estintiva, il cui termine decorre dal 41° giorno successivo alla notificazione del titolo esecutivo stesso (Corte
d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs.
n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
In punto di prescrizione dei contributi di previdenza, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, pacificamente applicabile anche ai contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. e somme aggiuntive (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n.
3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS
(invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez.
III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a
12 trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale, con dies a quo individuabile addì 13.2.2018.
Il termine avrebbe trovato naturale scadenza addì 13.2.2023.
Senonché, ai fini del computo, occorre considerare le disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) e nel D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), con cui il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
13 sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione si compia nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Qualora il nuovo termine quinquennale di prescrizione attraversi il periodo tra il
31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L.183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni.
Nella fattispecie, il termine quinquennale attraversa entrambi i periodi di sospensione, sicché esso è stato sospeso per gli interi periodi di cui all'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e all'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni), per complessivi 311 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine quinquennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Ciò comporta che il dies ad quem del termine di prescrizione quinquennale, per effetto delle sospensioni, cada addì 21.12.2023.
Dunque, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000 opposta ne ha validamente interrotto il decorso, essendo stata pacificamente notificata alla ricorrente in data 9.8.2023, con decorrenza di un nuovo termine quinquennale.
Pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito n. 31220170001939424000 (contributi
I.V.S. ed accessori per l'anno 2016) non era prescritto al momento della notifica dell'intimazione opposta.
8. Per tale residuo credito, resta da esaminare la doglianza inerente all'omessa ostensione dei criteri di determinazione degli interessi di mora, esaminabile nonostante l'irretrattabilità del titolo esecutivo, trattandosi di questione che attiene a poste creditorie formatesi successivamente alla sua notificazione.
Tale motivo d'impugnazione va rigettato, poiché la pretesa violazione dell'onere di specificazione del calcolo degli interessi di mora è stata dedotta in maniera generica.
Ritiene questo giudicante che la ricorrente non possa astrattamente dolersi dell'omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi, tale da pregiudicare l'onere motivazionale ed impedire di verificarne la corretta applicazione.
Di contro, si reputa necessario che il contribuente specifichi con la dovuta accuratezza quali siano le somme calcolabili a titolo di interessi, trattandosi di mere operazioni aritmetiche fondate su criteri legali prestabiliti, pienamente accessibili, conoscibili ed
14 utilizzabili da un soggetto mediamente diligente.
Il contribuente, a fronte dei conoscibili criteri di determinazione degli interessi, avrebbe dovuto effettuare ogni opportuno controllo sulla misura applicata dall'agente della riscossione e riscontrare specificamente eventuali incongruità.
Un siffatto onere di allegazione potrebbe ritenersi soddisfatto già con la sola indicazione del tasso effettivamente applicato e della sua misura, che pure il contribuente può ricostruire con un mero conteggio aritmetico, evidenziandone l'eventuale eccessività rispetto alle soglie di legge.
Diversamente opinando, si finirebbe per riversare l'onere probatorio, in maniera inammissibilmente esplorativa, sull'organo giurisdizionale, che d'ufficio dovrebbe procedere al calcolo degli interessi secondo le norme vigenti ed al raffronto del risultato con gli importi per tale titolo addebitati dall'agente della riscossione, e ciò sulla scorta di una deduzione generica, come quella mossa dalla ricorrente.
In ogni caso, quanto all'onere motivazionale dell'atto impugnato, la nomofilassi della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 14/07/2022, n. 22281), investita della questione della motivazione degli atti d'esazione in punto d'interessi di mora, ha affermato quanto segue: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
È agevole, dunque, rilevare che l'intimazione di pagamento, per cui è causa, è atto successivo rispetto all'avviso di addebito n. 31220170001939424000 in essa richiamato e da cui è stato preceduto.
Dunque, l'obbligo motivazionale riscontrabile a carico di in riferimento CP_4 all'indicazione della natura, della misura e della modalità di calcolo degli interessi di mora, risulta soddisfatto dal mero richiamo agli atti presupposti, trattandosi di semplice attualizzazione di criteri già evidenziati al contribuente.
Ove, poi, i titoli esecutivi siano in sé stessi carenti in parte qua, è onere della parte che ne abbia ricevuto la notificazione (nel caso di specie, regolarmente effettuata), impugnarli tempestivamente, eccependo siffatta lacuna, a pena di subire gli effetti della
15 cristallizzazione e dell'irretrattabilità dei crediti anche nella parte relativa agli interessi.
In conclusione, va confermata ogni posta creditoria attinente all'avviso di addebito n.
31220170001939424000, anche per gli accessori di legge maturati successivamente alla sua notificazione.
Per tale segmento creditorio, dunque, l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 va confermata in parte qua. Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
2) annulla integralmente l'intimazione di pagamento n. 01220239001073003000, relativa all'avviso di addebito n. 31220180001922726000, per assenza di prova dell'obbligo contributivo;
3) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220239002471639000 limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31220160002165065000, per assenza di prova dell'obbligo contributivo;
4) rigetta per il resto il ricorso e conferma l'intimazione di pagamento n.
01220239002471639000 limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
31220170001939424000;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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