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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7066/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Della Conca Di AG E Dei Bacini Fle - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8909/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230084830273000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5221/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7066/2024, il CONSORZIO DI BONIFICA DELL CA DI NO E DEI
AC EG appellava la sentenza della CTP di Napoli n. 338/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120230084830273000, emessa e notificata dall' agenzia delle entrate-servizi riscossione spa, con cui veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica di € 2157,10 per l'anno 2023, gravante sulla proprietà immobiliare del contribuente stesso, costituita da due unità immobiliari site nel territorio del Comune di Napoli-AG in Indirizzo_1 (foglio Dati Catastali)
Proponeva ricorso la contribuente sostenendo la carenza di benefici dalle opere consortili e la mancanza di prove da parte del Consorzio
Si era costituito in giudizio il Consorzio illustrando i presupposti impositivi degli oneri consortili ed il riparto dell'onere probatorio in materia.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia di I grado, giudice monocratico ha accolto il ricorso, affermando la non debenza di quanto richiesta per essere rimaste prive di contestazione le affermazioni del contribuente, qualificando erroneamente come non costituito il Consorzio.
Con l'appello in esame il Consorzio lamenta in primis il vizio di ultra petizione, atteso che risulta annullata anche la parte per quota fissa, non oggetto di ricorso, e nel resto la erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio sulla debenza del contributo, osservando che l'atto impositivo non deve dar conto dei volumi d'acqua consumati ma unicamente dell'indice di beneficio concretamente applicato, desunto sulla base delle risultanze del vigente Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli Impianti Irrigui
Consortili nonché del vigente Piano di classifica, che il contribuente ha l'onere di contestare specificamente per incrinare la presunzione di sussistenza del presupposto impositivo;
veniva altresì richiesta una diversa regolamentazione delle spese con attribuzione.
Si è costituito il contribuente il quale richiama il disposto del nuovo art. 58 sulla produzione documentale in secondo grado, e nel merito ribadisce di non ricevere alcun beneficio, peraltro non provato da parte del
Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”. Nella fattispecie concreta non è controverso che le due unità immobiliari site nel territorio del Comune di
Napoli-AG in Indirizzo_1 (foglio Dati Catastali ), dettagliatamente indicata nell'atto impugnato rientrino nel Comprensorio del Consorzio di AG, e nel
Perimetro di contribuenza consortile, corrispondente alla zona di intervento del Consorzio, né risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Spese e competenze del primo grado compensate in ragione delle esistenza, all'interno della Corte di
Giustizia di primo grado di differenti orientamenti sul tema;
poste a carico del contribuente per il II grado, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per il I grado,e poste a carico del contribuente per il II grado, liquidate in Euro 410,00 oltre accessori, con distrazione
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7066/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Della Conca Di AG E Dei Bacini Fle - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8909/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230084830273000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5221/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7066/2024, il CONSORZIO DI BONIFICA DELL CA DI NO E DEI
AC EG appellava la sentenza della CTP di Napoli n. 338/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120230084830273000, emessa e notificata dall' agenzia delle entrate-servizi riscossione spa, con cui veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica di € 2157,10 per l'anno 2023, gravante sulla proprietà immobiliare del contribuente stesso, costituita da due unità immobiliari site nel territorio del Comune di Napoli-AG in Indirizzo_1 (foglio Dati Catastali)
Proponeva ricorso la contribuente sostenendo la carenza di benefici dalle opere consortili e la mancanza di prove da parte del Consorzio
Si era costituito in giudizio il Consorzio illustrando i presupposti impositivi degli oneri consortili ed il riparto dell'onere probatorio in materia.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia di I grado, giudice monocratico ha accolto il ricorso, affermando la non debenza di quanto richiesta per essere rimaste prive di contestazione le affermazioni del contribuente, qualificando erroneamente come non costituito il Consorzio.
Con l'appello in esame il Consorzio lamenta in primis il vizio di ultra petizione, atteso che risulta annullata anche la parte per quota fissa, non oggetto di ricorso, e nel resto la erronea applicazione dei principi in tema di onere probatorio sulla debenza del contributo, osservando che l'atto impositivo non deve dar conto dei volumi d'acqua consumati ma unicamente dell'indice di beneficio concretamente applicato, desunto sulla base delle risultanze del vigente Regolamento per la Gestione e la Conservazione degli Impianti Irrigui
Consortili nonché del vigente Piano di classifica, che il contribuente ha l'onere di contestare specificamente per incrinare la presunzione di sussistenza del presupposto impositivo;
veniva altresì richiesta una diversa regolamentazione delle spese con attribuzione.
Si è costituito il contribuente il quale richiama il disposto del nuovo art. 58 sulla produzione documentale in secondo grado, e nel merito ribadisce di non ricevere alcun beneficio, peraltro non provato da parte del
Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica, ove la quota variabile trova i suoi presupposti nelle colture, fatta sempre salva la possibilità di fornire prova contraria. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”. Nella fattispecie concreta non è controverso che le due unità immobiliari site nel territorio del Comune di
Napoli-AG in Indirizzo_1 (foglio Dati Catastali ), dettagliatamente indicata nell'atto impugnato rientrino nel Comprensorio del Consorzio di AG, e nel
Perimetro di contribuenza consortile, corrispondente alla zona di intervento del Consorzio, né risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio.
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Spese e competenze del primo grado compensate in ragione delle esistenza, all'interno della Corte di
Giustizia di primo grado di differenti orientamenti sul tema;
poste a carico del contribuente per il II grado, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta l'originario ricorso. Spese e competenze compensate per il I grado,e poste a carico del contribuente per il II grado, liquidate in Euro 410,00 oltre accessori, con distrazione