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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4435/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Montclair, Parte_1 stato di New York, Cedar Avenue n.29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Gelpi (c.f.
), , e Stefano Dalle Donne (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 C.F._2 loro studio in Como, via Cinque Giornate n.61 (pec Email_1
. Email_2
-attrice-
CONTRO
(C.F. e P.I. I ) con sede in Appiano Gentile (CO) viale dello Sport in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Bertinelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Como via Bellini n. 14 (PEC: C.F._3
fax 031.243110) Email_3
-convenuta- Oggetto: contrattuale – inadempimento - risoluzione ex art. 1453 c.c. e ss.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18.11.2024, comunicata il 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
1 in principalità:
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di del contratto di cui in Controparte_1 narrativa concluso con la conferma d'ordine 3.12.2019;
- conseguentemente, condannare a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di USD 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuto recesso unilaterale ex art.1671 c.c. come da allegazione di parte convenuta, comunque condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di USD 100.000,00 o quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
per parte convenuta : Controparte_1
Nel merito:
- respingere le domande tutte formulate dalla società nei confronti di Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti e note di udienza Controparte_1 depositati da quest'ultima; in via di estremo subordine, dichiarare tenuta al Controparte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria o comunque ritenuta equa dal
Giudice, anche per effetto di compensazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa (ivi compreso 15% spese generali, 4% CPA e IVA).
In via istruttoria:
Si insiste perché venga disposta CTU tecnica avente ad oggetto la documentazione progettuale al fine di confermare la quantificazione:
- del corrispettivo per la progettazione effettuata da così come calcolato nella memoria ex Controparte_1 art. 183 VI c. n. 2 cpc;
- delle percentuali indicate nella medesima memoria per costi di sicurezza, spese generali e utile di impresa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 5.12.2022 , Parte_1 società di diritto statunitense, evocava in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione per Controparte_1 inadempimento di quest'ultima del contratto stipulato tra le parti il 3.12.3019 avente ad oggetto la fornitura ed installazione di un ascensore in un fabbricato in Bank Street (n.58), New York, e conseguentemente condannare a restituire all'attrice l'importo anticipato, pari a $ 100.000,00 (oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi) a fronte di un valore contrattuale di complessivi $ 255.000.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, il 2.3.2023, , contestando la ricostruzione Controparte_1 attorea, e rilevando l'assenza di motivi per ravvisare i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, tanto ex art. 1453 c.c. quanto ex art. 1455 c.c.
In prima udienza, tenutasi cartolarmente ex art. 127 ter cpc il 22 marzo 2023, il sottoscritto G.I, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, l'assenza di condizioni di procedibilità della domanda e la richiesta di concessione di termini da ambo le part, concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc.
2 Alla successiva udienza del 12 ottobre 2023, rigettava motivatamente le richieste istruttorie di parte convenuta, quanto alle prove testimoniale in difetto di indicazione dei i testi di cui alla capitolazione anticipata con comparsa di costituzione, e quanto alla ctu contabile richiesta, ritenuta superflua o esplorativa (per le ragioni ivi addotte), e pertanto, stante anche l'assenza di richieste istruttorie da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18 novembre 2024, previa declaratoria di tempestività della seconda memoria di parte convenuta, non anche della terza, depositata tardivamente (e con essa dei docc da 15 a 18); all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento (20.11.2024); nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
In prima udienza il G.I. ha riscontrato l'assenza di condizioni di procedibilità della domanda, e dunque la non necessità d'introduzione né della mediazione né della negoziazione assistita, in ragione, rispettivamente, della materia e del valore di causa.
III. Nel merito: sulla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
La delibazione sulla fondatezza o meno della domanda impone preliminarmente una ricostruzione degli snodi dell'accordo tra le parti funzionale alla fornitura ed installazione di un ascensore panoramico di non ordinaria fattura (in vetro, di particolari dimensioni e finiture) in un quartiere tra i più esclusivi del pianeta. Proprio la ricostruzione dei passaggi che hanno portato alla conclusione del contratto, e le caratteristiche dello stesso, consentono infatti di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione richiesta da parte attrice in via principale, o per il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c. invocato in via subordinata.
A fronte di una prima proposta di quotazione formulata da nel febbraio 2017 per $ 183.000 (dollari CP_1 statunitensi), trasporto e montaggio incluso, cui avevano fatto seguito diverse revisioni (doc.4 ), il CP_1
3.12.2019 sottoscriveva la conferma d'ordine (doc.4 attoreo, e doc.22, da pag. 42, per quanto CP_1 concerne la traduzione asseverata) al corrispettivo contrattuale di $ 255.000,00, di cui $ 20.000 erano stati nelle more già versati (nel novembre 2017 e luglio 2018, successivamente ai primi accordi raggiunti), ed il residuo sarebbe stato versato in tre rate di un terzo ciascuno, € 70.500 (a novembre 2019, dicembre 2019 e al momento della spedizione), al netto del 10% finale al momento del collaudo;
nel dicembre 2019 Parte_1 versava il secondo acconto da $ 20.000.
Secondo la ricostruzione attorea, il significativo aumento del corrispettivo della prestazione, da $ 183.000 a $
255.000 è da individuarsi nella necessità rappresentata da di avvalersi di un installatore Controparte_1 locale, dunque di un terzo la cui prestazione avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione ai fini del versamento del compenso, da detrarsi dal complessivo valore dell'operazione.
3 L'attività del terzo PH Elevators Inc. in qualità di rappresentante locale (“local rep.”), da contratto doveva essere funzionale a supervisionare le condizioni di fornitura (doc.4 attoreo pag.5) e a fornire le opportune indicazioni su determinati requisiti tecnici (“T.B.V. – acronimo di to be verificated – by PH”) quali le dimensioni interne della cabina, la luce di passasggio delle porte della cabina e delle porte di piano manuali al fine della conformità del manufatto alla normativa locale (ibidem, pag.3).
La partecipazione all'operazione da parte di PH, o quantomeno con un “installatore statunitense (vds mail del 11.3.2020, doc.14). era divenuta elemento essenziale da parte attrice, ed espressamente richiesta nel periodo, risalente al primo trimestre 2020, in cui l'iter di produzione del macchinario aveva superato la fase della definizione delle tavole progettuali, ma non ancora la messa in produzione. Secondo la ricostruzione attorea le mail del 28.1.2020 e del 25.2.2020 (rispettivamente docc 6 e 11) proverebbero la necessità della contrattualizzazione da parte di con PH, CP_1
A seguito della comunicazione di , con mail del 12.3.2020 (doc.15) di aver raggiunto accordo con CP_1
PH, confermata il giorno successivo (doc.16), veniva richiesto da parte convenuta il pagamento della
“seconda rata di 80.000,00 USD tramite bonifico bancario entro questa settimana”, dopo che l'attrice aveva provveduto a corrispondere a dicembre 2019 la prima tranche da $ 80.000, per complessivi $ 100.000.
rappresentava il 12.3.2020 (doc 22 pag.29) la mancata intenzione di versare ulteriori $ 80.000 Parte_1 oltre ai già corrisposti fin quando l'ascensore non sarebbe stato pronto per la spedizione, ritenendo l'importo già corrisposto “più che sufficiente per fabbricare l'ascensore e versare un anticipo del 10% ad PH”. Maspero il giorno seguente rigettava la proposta sul presupposto dell'intervenuta stipula delle condizioni contrattuali di pagamento e dell'avvenuto “raggiunto accordo con il subappaltatore come da tua richiesta”.
Il 19.3.2020 (doc.17) chiosava di aver verificato se era stato effettivamente stipulato contratto da Parte_1 parte di con PH, con risposta negativa e, ripercorrendo gli ultimi mesi di trattative e le CP_1 inadempienze poste in essere da nell'esecuzione della prestazione, dal mancato accordo con PH, CP_1 invece due volte sbandierato, ai ritardi nella consegna dell'ascensore –di cui non era iniziata nemmeno la produzione- inizialmente per fine febbraio e non assicurato nemmeno per la fine di marzo, concedeva Pt_2 un termine finale fino al 23.3.2020 per avere prova dell'intervenuto perfezionamento di accordo contrattuale con PH in difetto specificando che avrebbe considerato inadempiente, con Controparte_1 consequenziale richiesta di restituzione integrale del versato.
Il 6.4.2020 (doc.19) richiedeva nuovamente a la prova dell'intervenuta Parte_1 Controparte_1 investitura formale di PH, o di altro rappresentante locale, in difetto ritenendo configurarsi gli estremi per la risoluzione del contratto e, conseguentemente, degli effetti restitutori.
A tale missiva replicava tre giorni più tardi parte convenuta, contestando il carattere essenziale della presenza di installatore in loco, non essendo stata specificata nel contratto (doc.20 attoreo); parte attrice contrapponeva, nuovamente, il 15.4.2020, il carattere essenziale
Questi, in sintesi, i fatti, dalla cui valutazione in diritto dipende la decisione della vertenza, di carattere prettamente documentale.
IV. Sulle ragioni della fondatezza della domanda: inadempimento di . Controparte_1
IV.I - Elemento dirimente è la verifica dell'esistenza o meno di un effettivo inadempimento in capo al fornitore
, poiché dall'esistenza e dalla gravità dello stesso dipende la statuizione in ordine alla risoluzione (o CP_1 alla legittimità del recesso) da cui discendono gli effetti restitutori invocati da una parte ed avversati dall'altra.
4 Parte attrice ravvisa l'inadempimento di controparte da un lato nei significati ritardi nella data di consegna presunta, dall'altro nell'assenza di fornita prova, alla data in cui l'ascensore avrebbe dovuto essere installato, di individuazione e perfezionamento di accordo con il soggetto installatore e supervisore responsabile in loco, negli Stati Uniti.
Occorre pertanto indagare, anzitutto, se la presenza di un rappresentante locale oltreoceano in veste di installatore e supervisore costituisca elemento essenziale del contratto, e se pertanto la reiterata mancata stipula di tale rapporto contrattuale da parte di pur millantata, costituisca inadempimento Controparte_1 contrattuale nei rapporti con di rilievo esiziale;
come, parallelamente, se il ritardo di Parte_1 CP_1 sussistesse e, soprattutto, se fosse rilevante.
IV.II - sostiene che il mancato raggiungimento di un'intesa cristallizzata Controparte_1 contrattualmente da PH dipese dall'improvviso cambiamento del comportamento posto in essere da quest'ultima, che il 15.3.2020 avrebbe modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, in senso notevolmente peggiorativo per , ciò che rese necessaria un'ulteriore appendice di trattative, poi di CP_1 fatto definitivamente incagliatesi a seguito delle determinazioni, anche in questo caso unilateralmente assunta, da . Parte_1
In relazione al secondo punto, rileva che il trascorrere del tempo rispetto a quello inizialmente preventivato non è stato determinato da propria inerzia, quanto piuttosto dalle numerose varianti richieste contestualmente alla conferma d'ordine del 03.12.2019 nonché delle successive revisioni agli elaborati progettuali, necessarie stante l'evoluzione subita dal progetto.
IV.III - Osserva il Tribunale come entrambe le obiezioni appaiano inconferenti.
Dalla lettura della conferma d'ordine del 3.12.2019, l'individuazione e presenza di un installatore in loco risulta essenziale, essendo ad esso demandata la supervisione dell'intera installazione nonché la collaborazione di alcuni aspetti progettuali ed esecutivi di carattere non secondario stante la riconosciuta –da entrambe le parti- peculiarità dell'opera da realizzarsi.
Si richiami, all'uopo, il riferimento, ripetuto, all'attività dell'installatore, che (vds doc 4, e doc.22 nella versione tradotta) viene indicato quale soggetto verificatore (“da verificarsi da parte di PH”), come già evidenziato
(§.III) in relazione a svariati profili, fra cui la c.d. “fossa”, le dimensioni interne della cabina (doc 4 pag.2), i pannelli di apertura della cabina, la luce di passaggio delle porte della cabina e delle porte di piano manuali al fine della conformità del manufatto alla normativa locale (ibidem pag.3) e più in generale per tutto quanto concerne la supervisione al momento della consegna dell'apparecchiatura (ibidem, pag.5).
Ne consegue, e parte convenuta non è stata in grado di provare il contrario, che l'ingaggio di PH Elevators, o eventualmente di un diverso installatore, fosse circostanza fondamentale ed imprescindibile per il compimento dell'opera e dunque la mancata realizzazione di tale presupposto, specie se rapportato alla tempistica dello stesso (marzo 2020) rispetto a quella della consegna dell'opera, abbia precluso inevitabilmente ed irrimediabilmente la corretta esecuzione del contratto.
IV.IV - Né d'altra parte può sottacersi la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (in essere con ) da parte convenuta. Parte_1
Da quanto precede risulta di palmare evidenza come parte attrice facesse affidamento sulla collaborazione dell'installatore con in tutte le fasi (progettuali ed esecutive) fino alla posa dell'ascensore; e CP_1
l'esistenza di tale rapporto era stata assicurata, da parte di , nel trimestre successivo alla conferma CP_1
d'ordine (inverno 2020).
5 La circostanza è pacifica, riconosciuta anche dalla stessa parte convenuta, che riconosce (vds comparsa di risposta) che un installatore, nella figura di PH Elevator, nel gennaio 2020 si era recato sul posto in
Manhattan per gli opportuni rilievi (vds anche doc. 17 attrice), le cui risultanze erano state trasposte anche in alcuni elaborati progettuali (revisione n.9,doc. 4 : “after dimensional survey”). CP_1
Ma la partnership con PH, millantata da con nel febbraio 2020 e nella prima decade di CP_1 Parte_1 marzo, in realtà era tutt'altro che stata raggiunta, poiché, come risultante dalla documentazione in atti, di provenienza della stessa convenuta (vds doc.11) –quindi pienamente valorizzabile contra se- in quei mesi erano parallelamente in corso le trattative, in itinere ma non ancora raggiunte per distanza di posizioni rispetto al corrispettivo di PH, rispetto cui chiedeva un significativo sconto (vds pag.7, mail 31.1.2020: “we CP_1 kindly ask you to revise your price with a discount of about 30%”)), solo parzialmente concesso (ibidem, pag.6, mail pari data di PH: “I'm willing to reduce the cost by 7%”), e rispetto cui le posizioni si avvicinavano nel mese di febbraio (rispettivamente 20% e 9%), sostanzialmente esitando in un'intesa prevedente sconto del 9% ma primo versamento (“deposit”) al 10%, rispetto cui il 12 PH riscontrava che tali condizioni Pt_3 sarebbero state accettabili (“will be acceptable” (ibidem pag.3), salvo poi tre giorni dopo dichiarare che, non essendo stato ancora raggiunto l'accordo e ricevuto il primo versamento PH non era più disposta ad accettare tergiversamenti da controparte, non avrebbe potuto accettare un versamento iniziale inferiore al
40%, essendo mutate le circostanze che avevano condotto alla quotazione di febbraio.
Osserva il Tribunale come, alla luce di quanto precede, non risulti condivisibile la ricostruzione prospettata da parte convenuta, non potendo inferire dalle trattative documentali in atti che abbia subito il CP_1 comportamento di PH come contrario a buona fede nelle trattative;
quel che invece emerge è che le parti, nel pieno esercizio delle facoltà loro spettantigli in sede di trattative, non siano riuscite a raggiungere un'intesa: deve infatti osservarsi che PH non ha revocato una determinazione già assunta né violato un'intesa sottoscritta, ma dissentito rispetto alle condizioni contrattuali da controparte proposte in ragione di motivate circostanze, che peraltro trovano riscontro documentale: mancata sottoscrizione dell'accordo a distanza di due mesi dal primo sopralluogo, non di secondario rilievo specie se rapportata ai termini che l'impresa fornitrice dell'ascensore avrebbe dovuto rispettare con il cliente.
Che non vi fosse un accordo cristallizzato tra ed PH risulta, indirettamente, anche dalla risposta CP_1 fornita da PH a il 12.3.2020 (pag.24 doc.22), con cui PH riscontrava (alle 9.23 fuso locale) di Parte_1 non avere ancora una proposta/offerta sottoscritta né un acconto (“to date, I don't have a signed proposal or deposit”; l'orario della risposta risulta illuminante, se confrontato con la risposta succitata data, il medesimo giorno ma ad ore 8.02 (dunque 80 minuti prima) dalla stessa PH, nella medesima persona del presidente Mr. CP_
, a (10% will be acceptable): risulta evidente che PH fosse ancora nella fase delle Parte_4 CP_1 trattative precontrattuali, e dunque è impropria la ricostruzione fornita da , e non veritiera la risposta CP_1 data (in quei minuti) da a in ordine all'intervenuto raggiunto accodo (ore 8.48: “we came CP_1 Parte_1 to an agreement with […] PH”), risposta confermata il giorno seguente (vds pag.26 doc.22: “we have reached an agreement with subcontractor as per your request”)
Oltre al fatto che nessun accordo era stato cristallizzato tra ed PH, e che dunque non si possa CP_1 inferire ad PH un addebito a riguardo, ciò che in ogni caso rileva è la non imputabilità a soggetto terzo – rispetto a quel rapporto contrattuale- del mancato raggiungimento di un'intesa. In altri termini, non poteva ricadere su il rischio, assunto da e proprio delle trattative contrattuali e dell'attività Parte_1 CP_1 imprenditoriale lato sensu, di non raggiungere un'intesa con l'installatore; ove anche un'intesa di massima con l'installatore prevedesse il versamento iniziale del 10%, e questo poi fosse stato alzato al 40%, non costituisce elemento che le cui conseguenze in termini di nocumento (nelle tempistiche di consegna del prodotto) possa essere sopportato dal cliente terzo;
di converso, non avere reperito tempestivamente un installatore, che esso
6 fosse PH o un'alternativa, costituisce profilo impattante sul rispetto delle condizioni contrattuali nei confronti di rispetto cui non può dolersi con nessuno se non con se stessa e con le Parte_1 CP_1 proprie scelte di strategia nella scelta del proprio partner installatore.
IV.V - Rispetto a tale evidente inadempimento –di per sé configurabile come mancato rispetto di requisito essenziale del contratto- Three Pillars, che non più tardi di un mese prima aveva provveduto a versare $ 80.000 in esecuzione del contratto reagiva chiedendo (in pari data, 12.3.2020) una diversa rimodulazione delle rate residue (al netto della ritenuta del 10%) rispetto a quelli inizialmente concordati e precisamente lo spostamento al momento antecedente alla spedizione, della rata di ulteriori $ 80.000, inizialmente prevista a dicembre 2019, e di quella successiva, di % 70.000, prevista “prima della spedizione”, al momento della
“ricezione dei materiali”
La richiesta dell'attore deve considerarsi congrua, in quanto funzionale a riportare in equilibrio un sinallagma contrattuale che aveva fino a quel momento visto disattendere gli impegni contrattuali assunti, come CP_1 desumibile da tecnicismi presenti nello scambio di corrispondenza tra le odierne parti costituite, laddove
[...] Tes_
, direttamente (mail 25.2.2020 – doc.11) o tramite professionista incaricato (Arch mail del Pt_1
28.1.2020 – doc.6) evidenziava l'impossibilità di procedere con i passaggi funzionali alla tempestiva consegna e installazione dell'ascensore in assenza dell'individuazione e contrattualizzazione dell'installatore
(rispettivamente: “Senza un accordo con PH […] non sarete in grado di selezionare determinati dettagli al codice USA per la cabina ed altri componenti che devono essere accettabili per l'installazione in USA” e
“ , abbiamo bisogno di PH o non si fa nulla”. Per_1 CP_1
Il comportamento contrattuale di va pertanto considerato come un tentativo di evitare la Parte_1 risoluzione del contratto, quindi come reazione a fronte dell'evidente e grave inadempimento di controparte, proponendo la variazione di alcuni profili contrattuali in proprio favore;
e non, come sostenuto da parte convenuta, di proprio inadempimento.
Il mancato raggiungimento di un'intesa, stante il rifiuto di , ha di fatto determinato la perdita di ogni CP_1 interesse alla conservazione del rapporto da parte attrice, così giustificando il rimedio risolutorio che, pur non operando di diritto ex art. 1457 cc quale valorizzazione del mancato rispetto del termine essenziale, risulta in ogni caso integrato ex art. 1453 cc sotto forma di risoluzione giudiziale.
V. Sugli effetti dell'accertanda risoluzione e sull'inammissibilità dell'eccezione di parte convenuta.
V.I. - Conseguenza della presente pronuncia dichiarativa è la condanna di parte convenuta, inadempiente, alla restituzione a parte attrice del corrispettivo versato per la prestazione, complessivamente pari a $ 100.000, oltre interessi e rivalutazione.
Gli effetti restitutori, nondimeno, sono reciproci, e dunque, alla luce della risoluzione, potrebbe essere riconosciuta la rivendicata da parte convenuta attività di progettazione svolta nei mesi, sufficientemente documentata, ed indicata in dieci revisioni.
Ai fini della quantificazione di tale importo, con seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, ritenuta tempestiva – nonostante eccezione contraria, con terza memoria- per le ragioni di cui all'ordinanza del 11.11.2023 (che si richiama integralmente), parte convenuta eccepiva pertanto una significa riduzione della pretesa restitutoria quantificandola nel costo di almeno € 60,00/h per un disegnatore progettista e 8 ore di lavoro/giorno e dunque
(24 giorni x 8 ore = 192 ore x € 60,00) in complessivi € 11.520,00; a tale costo riteneva inoltre dovere
“aggiungersi anche, analogamente a quanto previsto per gli appalti pubblici, il 3% per costi di sicurezza, il 15%
7 per spese generali e il 30% come utile di impresa (il T.U. prevede una percentuale di partenza di almeno il
10%)” e chiedeva ctu a riguardo.
Osserva il Tribunale come tale domanda, da considerarsi subordinata, non possa trovare accoglimento, poiché inammissibile in quanto tardivamente articolata, in elusione delle preclusioni assertive.
In comparsa di costituzione, parte convenuta concludeva (pag. 6) chiedendo “in via di in estremo subordine dichiarare tenuta al pagamento della minor soma che dovesse risultare a seguito Controparte_1 dell'esperenda istruttoria, anche per effetto di compensazione”, ma l'individuazione di tale somma –né delle modalità di calcolo o di ragionamento attraverso cui desumerla- non veniva dedotta nel medesimo atto
(neppure in parte motiva, ove soltanto a pag.6 figurava un generico richiamo al “conseguente obbligo di
[...]
di tenere indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”) Pt_1 Controparte_1 né con la prima memoria ex art. 183 co.VI cpc, ultimo momento processuale prima dello sbarramento previsto dal codice di rito.
Si rammenta, a riguardo, che:
- le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa, e dunque, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.);
- le deduzioni successive a detto termine, sono inammissibili, in quanto tardive;
- “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”(Cass.
7270/2018): risulta pertanto irrilevante, la mancata specifica eccezione di tardività di parte attrice;
Di conseguenza, seppur i calcoli svolti con seconda memoria non siano stati espressamente contestati da parte attrice –che ha invece contestato tout court la tempestività del deposito della memoria, ritenuta positivamente vagliata invece dal Giudice-, gli stessi non possono essere posti a base della presente pronuncia poiché tardivi, essendo stati sottoposti al contraddittorio soltanto con seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, funzionale invece a “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”, laddove le “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” trovano cittadinanza al più tardi in prima memoria, non depositata da parte convenuta.
Per tale ragione la collegata richiesta di ctu risulta del tutto esplorativa e pertanto non ammessa (come da ordinanza del 11.11.2023), sul presupposto della “mancata specificazione”.
V.II - Rispetto alla somma oggetto di restituzione, non è dovuta rivalutazione ma i soli interessi: l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004, Cass. Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
Gli interessi sono dovuti “dalla data del versamento”, avendo gli stessi “natura compensativa perché servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa e sono perciò dovuti in aggiunta al risarcimento del danno” (Cass. 447/1991).
8 VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate tra i minimi e i medi, ai minimi con riferimento alla fase di trattazione (stante l'assenza di istruttoria) secondo il valore di causa ($ 100.000), utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 essendo l'intera attività svolta successivamente al 23.10.2022; importi ridotti ex artt. 4
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 25% alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta e, soprattutto, della posizione dell'importo oggetto di causa rispetto allo scaglione (€ 52.000 -€ 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
Accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato inter partes il 3.12.2019.
Condanna alla restituzione, in favore di dell'importo di $ Controparte_1 Parte_1
100.000 (centomila/00 dollari statunitensi) –o corrispettivo in euro al tasso di cambio vigente il giorno della restituzione-, oltre interessi decorrenti dalla data di versamento del suddetto importo.
Condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., che quantifica in complessivi € 7.050,00 (settemilacinquanta/00), Parte_1 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), e C.U. per € 759,00, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Montclair, Parte_1 stato di New York, Cedar Avenue n.29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Gelpi (c.f.
), , e Stefano Dalle Donne (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 C.F._2 loro studio in Como, via Cinque Giornate n.61 (pec Email_1
. Email_2
-attrice-
CONTRO
(C.F. e P.I. I ) con sede in Appiano Gentile (CO) viale dello Sport in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Bertinelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Como via Bellini n. 14 (PEC: C.F._3
fax 031.243110) Email_3
-convenuta- Oggetto: contrattuale – inadempimento - risoluzione ex art. 1453 c.c. e ss.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18.11.2024, comunicata il 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali (decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria) sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
1 in principalità:
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di del contratto di cui in Controparte_1 narrativa concluso con la conferma d'ordine 3.12.2019;
- conseguentemente, condannare a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di USD 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuto recesso unilaterale ex art.1671 c.c. come da allegazione di parte convenuta, comunque condannare a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di USD 100.000,00 o quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
per parte convenuta : Controparte_1
Nel merito:
- respingere le domande tutte formulate dalla società nei confronti di Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti e note di udienza Controparte_1 depositati da quest'ultima; in via di estremo subordine, dichiarare tenuta al Controparte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria o comunque ritenuta equa dal
Giudice, anche per effetto di compensazione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa (ivi compreso 15% spese generali, 4% CPA e IVA).
In via istruttoria:
Si insiste perché venga disposta CTU tecnica avente ad oggetto la documentazione progettuale al fine di confermare la quantificazione:
- del corrispettivo per la progettazione effettuata da così come calcolato nella memoria ex Controparte_1 art. 183 VI c. n. 2 cpc;
- delle percentuali indicate nella medesima memoria per costi di sicurezza, spese generali e utile di impresa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 5.12.2022 , Parte_1 società di diritto statunitense, evocava in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione per Controparte_1 inadempimento di quest'ultima del contratto stipulato tra le parti il 3.12.3019 avente ad oggetto la fornitura ed installazione di un ascensore in un fabbricato in Bank Street (n.58), New York, e conseguentemente condannare a restituire all'attrice l'importo anticipato, pari a $ 100.000,00 (oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi) a fronte di un valore contrattuale di complessivi $ 255.000.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, il 2.3.2023, , contestando la ricostruzione Controparte_1 attorea, e rilevando l'assenza di motivi per ravvisare i presupposti per la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, tanto ex art. 1453 c.c. quanto ex art. 1455 c.c.
In prima udienza, tenutasi cartolarmente ex art. 127 ter cpc il 22 marzo 2023, il sottoscritto G.I, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, l'assenza di condizioni di procedibilità della domanda e la richiesta di concessione di termini da ambo le part, concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc.
2 Alla successiva udienza del 12 ottobre 2023, rigettava motivatamente le richieste istruttorie di parte convenuta, quanto alle prove testimoniale in difetto di indicazione dei i testi di cui alla capitolazione anticipata con comparsa di costituzione, e quanto alla ctu contabile richiesta, ritenuta superflua o esplorativa (per le ragioni ivi addotte), e pertanto, stante anche l'assenza di richieste istruttorie da parte attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18 novembre 2024, previa declaratoria di tempestività della seconda memoria di parte convenuta, non anche della terza, depositata tardivamente (e con essa dei docc da 15 a 18); all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento (20.11.2024); nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta depositavano tempestivamente tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire, quanto la legittimazione ad causam, attiva e passiva, quanto la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
In prima udienza il G.I. ha riscontrato l'assenza di condizioni di procedibilità della domanda, e dunque la non necessità d'introduzione né della mediazione né della negoziazione assistita, in ragione, rispettivamente, della materia e del valore di causa.
III. Nel merito: sulla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
La delibazione sulla fondatezza o meno della domanda impone preliminarmente una ricostruzione degli snodi dell'accordo tra le parti funzionale alla fornitura ed installazione di un ascensore panoramico di non ordinaria fattura (in vetro, di particolari dimensioni e finiture) in un quartiere tra i più esclusivi del pianeta. Proprio la ricostruzione dei passaggi che hanno portato alla conclusione del contratto, e le caratteristiche dello stesso, consentono infatti di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione richiesta da parte attrice in via principale, o per il recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c. invocato in via subordinata.
A fronte di una prima proposta di quotazione formulata da nel febbraio 2017 per $ 183.000 (dollari CP_1 statunitensi), trasporto e montaggio incluso, cui avevano fatto seguito diverse revisioni (doc.4 ), il CP_1
3.12.2019 sottoscriveva la conferma d'ordine (doc.4 attoreo, e doc.22, da pag. 42, per quanto CP_1 concerne la traduzione asseverata) al corrispettivo contrattuale di $ 255.000,00, di cui $ 20.000 erano stati nelle more già versati (nel novembre 2017 e luglio 2018, successivamente ai primi accordi raggiunti), ed il residuo sarebbe stato versato in tre rate di un terzo ciascuno, € 70.500 (a novembre 2019, dicembre 2019 e al momento della spedizione), al netto del 10% finale al momento del collaudo;
nel dicembre 2019 Parte_1 versava il secondo acconto da $ 20.000.
Secondo la ricostruzione attorea, il significativo aumento del corrispettivo della prestazione, da $ 183.000 a $
255.000 è da individuarsi nella necessità rappresentata da di avvalersi di un installatore Controparte_1 locale, dunque di un terzo la cui prestazione avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione ai fini del versamento del compenso, da detrarsi dal complessivo valore dell'operazione.
3 L'attività del terzo PH Elevators Inc. in qualità di rappresentante locale (“local rep.”), da contratto doveva essere funzionale a supervisionare le condizioni di fornitura (doc.4 attoreo pag.5) e a fornire le opportune indicazioni su determinati requisiti tecnici (“T.B.V. – acronimo di to be verificated – by PH”) quali le dimensioni interne della cabina, la luce di passasggio delle porte della cabina e delle porte di piano manuali al fine della conformità del manufatto alla normativa locale (ibidem, pag.3).
La partecipazione all'operazione da parte di PH, o quantomeno con un “installatore statunitense (vds mail del 11.3.2020, doc.14). era divenuta elemento essenziale da parte attrice, ed espressamente richiesta nel periodo, risalente al primo trimestre 2020, in cui l'iter di produzione del macchinario aveva superato la fase della definizione delle tavole progettuali, ma non ancora la messa in produzione. Secondo la ricostruzione attorea le mail del 28.1.2020 e del 25.2.2020 (rispettivamente docc 6 e 11) proverebbero la necessità della contrattualizzazione da parte di con PH, CP_1
A seguito della comunicazione di , con mail del 12.3.2020 (doc.15) di aver raggiunto accordo con CP_1
PH, confermata il giorno successivo (doc.16), veniva richiesto da parte convenuta il pagamento della
“seconda rata di 80.000,00 USD tramite bonifico bancario entro questa settimana”, dopo che l'attrice aveva provveduto a corrispondere a dicembre 2019 la prima tranche da $ 80.000, per complessivi $ 100.000.
rappresentava il 12.3.2020 (doc 22 pag.29) la mancata intenzione di versare ulteriori $ 80.000 Parte_1 oltre ai già corrisposti fin quando l'ascensore non sarebbe stato pronto per la spedizione, ritenendo l'importo già corrisposto “più che sufficiente per fabbricare l'ascensore e versare un anticipo del 10% ad PH”. Maspero il giorno seguente rigettava la proposta sul presupposto dell'intervenuta stipula delle condizioni contrattuali di pagamento e dell'avvenuto “raggiunto accordo con il subappaltatore come da tua richiesta”.
Il 19.3.2020 (doc.17) chiosava di aver verificato se era stato effettivamente stipulato contratto da Parte_1 parte di con PH, con risposta negativa e, ripercorrendo gli ultimi mesi di trattative e le CP_1 inadempienze poste in essere da nell'esecuzione della prestazione, dal mancato accordo con PH, CP_1 invece due volte sbandierato, ai ritardi nella consegna dell'ascensore –di cui non era iniziata nemmeno la produzione- inizialmente per fine febbraio e non assicurato nemmeno per la fine di marzo, concedeva Pt_2 un termine finale fino al 23.3.2020 per avere prova dell'intervenuto perfezionamento di accordo contrattuale con PH in difetto specificando che avrebbe considerato inadempiente, con Controparte_1 consequenziale richiesta di restituzione integrale del versato.
Il 6.4.2020 (doc.19) richiedeva nuovamente a la prova dell'intervenuta Parte_1 Controparte_1 investitura formale di PH, o di altro rappresentante locale, in difetto ritenendo configurarsi gli estremi per la risoluzione del contratto e, conseguentemente, degli effetti restitutori.
A tale missiva replicava tre giorni più tardi parte convenuta, contestando il carattere essenziale della presenza di installatore in loco, non essendo stata specificata nel contratto (doc.20 attoreo); parte attrice contrapponeva, nuovamente, il 15.4.2020, il carattere essenziale
Questi, in sintesi, i fatti, dalla cui valutazione in diritto dipende la decisione della vertenza, di carattere prettamente documentale.
IV. Sulle ragioni della fondatezza della domanda: inadempimento di . Controparte_1
IV.I - Elemento dirimente è la verifica dell'esistenza o meno di un effettivo inadempimento in capo al fornitore
, poiché dall'esistenza e dalla gravità dello stesso dipende la statuizione in ordine alla risoluzione (o CP_1 alla legittimità del recesso) da cui discendono gli effetti restitutori invocati da una parte ed avversati dall'altra.
4 Parte attrice ravvisa l'inadempimento di controparte da un lato nei significati ritardi nella data di consegna presunta, dall'altro nell'assenza di fornita prova, alla data in cui l'ascensore avrebbe dovuto essere installato, di individuazione e perfezionamento di accordo con il soggetto installatore e supervisore responsabile in loco, negli Stati Uniti.
Occorre pertanto indagare, anzitutto, se la presenza di un rappresentante locale oltreoceano in veste di installatore e supervisore costituisca elemento essenziale del contratto, e se pertanto la reiterata mancata stipula di tale rapporto contrattuale da parte di pur millantata, costituisca inadempimento Controparte_1 contrattuale nei rapporti con di rilievo esiziale;
come, parallelamente, se il ritardo di Parte_1 CP_1 sussistesse e, soprattutto, se fosse rilevante.
IV.II - sostiene che il mancato raggiungimento di un'intesa cristallizzata Controparte_1 contrattualmente da PH dipese dall'improvviso cambiamento del comportamento posto in essere da quest'ultima, che il 15.3.2020 avrebbe modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, in senso notevolmente peggiorativo per , ciò che rese necessaria un'ulteriore appendice di trattative, poi di CP_1 fatto definitivamente incagliatesi a seguito delle determinazioni, anche in questo caso unilateralmente assunta, da . Parte_1
In relazione al secondo punto, rileva che il trascorrere del tempo rispetto a quello inizialmente preventivato non è stato determinato da propria inerzia, quanto piuttosto dalle numerose varianti richieste contestualmente alla conferma d'ordine del 03.12.2019 nonché delle successive revisioni agli elaborati progettuali, necessarie stante l'evoluzione subita dal progetto.
IV.III - Osserva il Tribunale come entrambe le obiezioni appaiano inconferenti.
Dalla lettura della conferma d'ordine del 3.12.2019, l'individuazione e presenza di un installatore in loco risulta essenziale, essendo ad esso demandata la supervisione dell'intera installazione nonché la collaborazione di alcuni aspetti progettuali ed esecutivi di carattere non secondario stante la riconosciuta –da entrambe le parti- peculiarità dell'opera da realizzarsi.
Si richiami, all'uopo, il riferimento, ripetuto, all'attività dell'installatore, che (vds doc 4, e doc.22 nella versione tradotta) viene indicato quale soggetto verificatore (“da verificarsi da parte di PH”), come già evidenziato
(§.III) in relazione a svariati profili, fra cui la c.d. “fossa”, le dimensioni interne della cabina (doc 4 pag.2), i pannelli di apertura della cabina, la luce di passaggio delle porte della cabina e delle porte di piano manuali al fine della conformità del manufatto alla normativa locale (ibidem pag.3) e più in generale per tutto quanto concerne la supervisione al momento della consegna dell'apparecchiatura (ibidem, pag.5).
Ne consegue, e parte convenuta non è stata in grado di provare il contrario, che l'ingaggio di PH Elevators, o eventualmente di un diverso installatore, fosse circostanza fondamentale ed imprescindibile per il compimento dell'opera e dunque la mancata realizzazione di tale presupposto, specie se rapportato alla tempistica dello stesso (marzo 2020) rispetto a quella della consegna dell'opera, abbia precluso inevitabilmente ed irrimediabilmente la corretta esecuzione del contratto.
IV.IV - Né d'altra parte può sottacersi la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (in essere con ) da parte convenuta. Parte_1
Da quanto precede risulta di palmare evidenza come parte attrice facesse affidamento sulla collaborazione dell'installatore con in tutte le fasi (progettuali ed esecutive) fino alla posa dell'ascensore; e CP_1
l'esistenza di tale rapporto era stata assicurata, da parte di , nel trimestre successivo alla conferma CP_1
d'ordine (inverno 2020).
5 La circostanza è pacifica, riconosciuta anche dalla stessa parte convenuta, che riconosce (vds comparsa di risposta) che un installatore, nella figura di PH Elevator, nel gennaio 2020 si era recato sul posto in
Manhattan per gli opportuni rilievi (vds anche doc. 17 attrice), le cui risultanze erano state trasposte anche in alcuni elaborati progettuali (revisione n.9,doc. 4 : “after dimensional survey”). CP_1
Ma la partnership con PH, millantata da con nel febbraio 2020 e nella prima decade di CP_1 Parte_1 marzo, in realtà era tutt'altro che stata raggiunta, poiché, come risultante dalla documentazione in atti, di provenienza della stessa convenuta (vds doc.11) –quindi pienamente valorizzabile contra se- in quei mesi erano parallelamente in corso le trattative, in itinere ma non ancora raggiunte per distanza di posizioni rispetto al corrispettivo di PH, rispetto cui chiedeva un significativo sconto (vds pag.7, mail 31.1.2020: “we CP_1 kindly ask you to revise your price with a discount of about 30%”)), solo parzialmente concesso (ibidem, pag.6, mail pari data di PH: “I'm willing to reduce the cost by 7%”), e rispetto cui le posizioni si avvicinavano nel mese di febbraio (rispettivamente 20% e 9%), sostanzialmente esitando in un'intesa prevedente sconto del 9% ma primo versamento (“deposit”) al 10%, rispetto cui il 12 PH riscontrava che tali condizioni Pt_3 sarebbero state accettabili (“will be acceptable” (ibidem pag.3), salvo poi tre giorni dopo dichiarare che, non essendo stato ancora raggiunto l'accordo e ricevuto il primo versamento PH non era più disposta ad accettare tergiversamenti da controparte, non avrebbe potuto accettare un versamento iniziale inferiore al
40%, essendo mutate le circostanze che avevano condotto alla quotazione di febbraio.
Osserva il Tribunale come, alla luce di quanto precede, non risulti condivisibile la ricostruzione prospettata da parte convenuta, non potendo inferire dalle trattative documentali in atti che abbia subito il CP_1 comportamento di PH come contrario a buona fede nelle trattative;
quel che invece emerge è che le parti, nel pieno esercizio delle facoltà loro spettantigli in sede di trattative, non siano riuscite a raggiungere un'intesa: deve infatti osservarsi che PH non ha revocato una determinazione già assunta né violato un'intesa sottoscritta, ma dissentito rispetto alle condizioni contrattuali da controparte proposte in ragione di motivate circostanze, che peraltro trovano riscontro documentale: mancata sottoscrizione dell'accordo a distanza di due mesi dal primo sopralluogo, non di secondario rilievo specie se rapportata ai termini che l'impresa fornitrice dell'ascensore avrebbe dovuto rispettare con il cliente.
Che non vi fosse un accordo cristallizzato tra ed PH risulta, indirettamente, anche dalla risposta CP_1 fornita da PH a il 12.3.2020 (pag.24 doc.22), con cui PH riscontrava (alle 9.23 fuso locale) di Parte_1 non avere ancora una proposta/offerta sottoscritta né un acconto (“to date, I don't have a signed proposal or deposit”; l'orario della risposta risulta illuminante, se confrontato con la risposta succitata data, il medesimo giorno ma ad ore 8.02 (dunque 80 minuti prima) dalla stessa PH, nella medesima persona del presidente Mr. CP_
, a (10% will be acceptable): risulta evidente che PH fosse ancora nella fase delle Parte_4 CP_1 trattative precontrattuali, e dunque è impropria la ricostruzione fornita da , e non veritiera la risposta CP_1 data (in quei minuti) da a in ordine all'intervenuto raggiunto accodo (ore 8.48: “we came CP_1 Parte_1 to an agreement with […] PH”), risposta confermata il giorno seguente (vds pag.26 doc.22: “we have reached an agreement with subcontractor as per your request”)
Oltre al fatto che nessun accordo era stato cristallizzato tra ed PH, e che dunque non si possa CP_1 inferire ad PH un addebito a riguardo, ciò che in ogni caso rileva è la non imputabilità a soggetto terzo – rispetto a quel rapporto contrattuale- del mancato raggiungimento di un'intesa. In altri termini, non poteva ricadere su il rischio, assunto da e proprio delle trattative contrattuali e dell'attività Parte_1 CP_1 imprenditoriale lato sensu, di non raggiungere un'intesa con l'installatore; ove anche un'intesa di massima con l'installatore prevedesse il versamento iniziale del 10%, e questo poi fosse stato alzato al 40%, non costituisce elemento che le cui conseguenze in termini di nocumento (nelle tempistiche di consegna del prodotto) possa essere sopportato dal cliente terzo;
di converso, non avere reperito tempestivamente un installatore, che esso
6 fosse PH o un'alternativa, costituisce profilo impattante sul rispetto delle condizioni contrattuali nei confronti di rispetto cui non può dolersi con nessuno se non con se stessa e con le Parte_1 CP_1 proprie scelte di strategia nella scelta del proprio partner installatore.
IV.V - Rispetto a tale evidente inadempimento –di per sé configurabile come mancato rispetto di requisito essenziale del contratto- Three Pillars, che non più tardi di un mese prima aveva provveduto a versare $ 80.000 in esecuzione del contratto reagiva chiedendo (in pari data, 12.3.2020) una diversa rimodulazione delle rate residue (al netto della ritenuta del 10%) rispetto a quelli inizialmente concordati e precisamente lo spostamento al momento antecedente alla spedizione, della rata di ulteriori $ 80.000, inizialmente prevista a dicembre 2019, e di quella successiva, di % 70.000, prevista “prima della spedizione”, al momento della
“ricezione dei materiali”
La richiesta dell'attore deve considerarsi congrua, in quanto funzionale a riportare in equilibrio un sinallagma contrattuale che aveva fino a quel momento visto disattendere gli impegni contrattuali assunti, come CP_1 desumibile da tecnicismi presenti nello scambio di corrispondenza tra le odierne parti costituite, laddove
[...] Tes_
, direttamente (mail 25.2.2020 – doc.11) o tramite professionista incaricato (Arch mail del Pt_1
28.1.2020 – doc.6) evidenziava l'impossibilità di procedere con i passaggi funzionali alla tempestiva consegna e installazione dell'ascensore in assenza dell'individuazione e contrattualizzazione dell'installatore
(rispettivamente: “Senza un accordo con PH […] non sarete in grado di selezionare determinati dettagli al codice USA per la cabina ed altri componenti che devono essere accettabili per l'installazione in USA” e
“ , abbiamo bisogno di PH o non si fa nulla”. Per_1 CP_1
Il comportamento contrattuale di va pertanto considerato come un tentativo di evitare la Parte_1 risoluzione del contratto, quindi come reazione a fronte dell'evidente e grave inadempimento di controparte, proponendo la variazione di alcuni profili contrattuali in proprio favore;
e non, come sostenuto da parte convenuta, di proprio inadempimento.
Il mancato raggiungimento di un'intesa, stante il rifiuto di , ha di fatto determinato la perdita di ogni CP_1 interesse alla conservazione del rapporto da parte attrice, così giustificando il rimedio risolutorio che, pur non operando di diritto ex art. 1457 cc quale valorizzazione del mancato rispetto del termine essenziale, risulta in ogni caso integrato ex art. 1453 cc sotto forma di risoluzione giudiziale.
V. Sugli effetti dell'accertanda risoluzione e sull'inammissibilità dell'eccezione di parte convenuta.
V.I. - Conseguenza della presente pronuncia dichiarativa è la condanna di parte convenuta, inadempiente, alla restituzione a parte attrice del corrispettivo versato per la prestazione, complessivamente pari a $ 100.000, oltre interessi e rivalutazione.
Gli effetti restitutori, nondimeno, sono reciproci, e dunque, alla luce della risoluzione, potrebbe essere riconosciuta la rivendicata da parte convenuta attività di progettazione svolta nei mesi, sufficientemente documentata, ed indicata in dieci revisioni.
Ai fini della quantificazione di tale importo, con seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, ritenuta tempestiva – nonostante eccezione contraria, con terza memoria- per le ragioni di cui all'ordinanza del 11.11.2023 (che si richiama integralmente), parte convenuta eccepiva pertanto una significa riduzione della pretesa restitutoria quantificandola nel costo di almeno € 60,00/h per un disegnatore progettista e 8 ore di lavoro/giorno e dunque
(24 giorni x 8 ore = 192 ore x € 60,00) in complessivi € 11.520,00; a tale costo riteneva inoltre dovere
“aggiungersi anche, analogamente a quanto previsto per gli appalti pubblici, il 3% per costi di sicurezza, il 15%
7 per spese generali e il 30% come utile di impresa (il T.U. prevede una percentuale di partenza di almeno il
10%)” e chiedeva ctu a riguardo.
Osserva il Tribunale come tale domanda, da considerarsi subordinata, non possa trovare accoglimento, poiché inammissibile in quanto tardivamente articolata, in elusione delle preclusioni assertive.
In comparsa di costituzione, parte convenuta concludeva (pag. 6) chiedendo “in via di in estremo subordine dichiarare tenuta al pagamento della minor soma che dovesse risultare a seguito Controparte_1 dell'esperenda istruttoria, anche per effetto di compensazione”, ma l'individuazione di tale somma –né delle modalità di calcolo o di ragionamento attraverso cui desumerla- non veniva dedotta nel medesimo atto
(neppure in parte motiva, ove soltanto a pag.6 figurava un generico richiamo al “conseguente obbligo di
[...]
di tenere indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”) Pt_1 Controparte_1 né con la prima memoria ex art. 183 co.VI cpc, ultimo momento processuale prima dello sbarramento previsto dal codice di rito.
Si rammenta, a riguardo, che:
- le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa, e dunque, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.);
- le deduzioni successive a detto termine, sono inammissibili, in quanto tardive;
- “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene”(Cass.
7270/2018): risulta pertanto irrilevante, la mancata specifica eccezione di tardività di parte attrice;
Di conseguenza, seppur i calcoli svolti con seconda memoria non siano stati espressamente contestati da parte attrice –che ha invece contestato tout court la tempestività del deposito della memoria, ritenuta positivamente vagliata invece dal Giudice-, gli stessi non possono essere posti a base della presente pronuncia poiché tardivi, essendo stati sottoposti al contraddittorio soltanto con seconda memoria ex art. 183 co.VI cpc, funzionale invece a “replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”, laddove le “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” trovano cittadinanza al più tardi in prima memoria, non depositata da parte convenuta.
Per tale ragione la collegata richiesta di ctu risulta del tutto esplorativa e pertanto non ammessa (come da ordinanza del 11.11.2023), sul presupposto della “mancata specificazione”.
V.II - Rispetto alla somma oggetto di restituzione, non è dovuta rivalutazione ma i soli interessi: l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (conf. Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004, Cass. Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
Gli interessi sono dovuti “dalla data del versamento”, avendo gli stessi “natura compensativa perché servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa e sono perciò dovuti in aggiunta al risarcimento del danno” (Cass. 447/1991).
8 VI. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate tra i minimi e i medi, ai minimi con riferimento alla fase di trattazione (stante l'assenza di istruttoria) secondo il valore di causa ($ 100.000), utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 essendo l'intera attività svolta successivamente al 23.10.2022; importi ridotti ex artt. 4
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 25% alla luce dell'effettiva attività difensiva svolta e, soprattutto, della posizione dell'importo oggetto di causa rispetto allo scaglione (€ 52.000 -€ 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto:
Accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato inter partes il 3.12.2019.
Condanna alla restituzione, in favore di dell'importo di $ Controparte_1 Parte_1
100.000 (centomila/00 dollari statunitensi) –o corrispettivo in euro al tasso di cambio vigente il giorno della restituzione-, oltre interessi decorrenti dalla data di versamento del suddetto importo.
Condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., che quantifica in complessivi € 7.050,00 (settemilacinquanta/00), Parte_1 oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), e C.U. per € 759,00, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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