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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGINELLI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GYULAI ALBERTO,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1013/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
07/06/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello ; disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
CP_2 previe le declaratorie del caso;
1) in via del tutto pregiudiziale (difetto assoluto di giurisdizione)
In accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano dovendo essere la controversia dedotta in giudizio devoluta alla esclusiva competenza del Giudice francese per i motivi tutti esposti in primo grado
e compiutamente formulati con il primo motivo di appello.
Con il favore delle competenze e spese del giudizio anche di primo grado.
2) in via subordinata alla suesposta eccezione (errata declaratoria di tardività della opposizione)
Per la denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione relativa alla giurisdizione, e salvo gravame, in riforma della impugnata sentenza, ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la tempestività della proposta opposizione al
Decreto Ingiuntivo Europeo e conseguentemente riformare la declaratoria di definitività dell'ingiunzione di pagamento, correttamente opposta.
Con il favore delle competenze e spese del giudizio anche di primo grado.
Disporre, ove ritenuto il caso, rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, affinché quest'ultima si pronunci sull'interpretazione e la corretta applicazione dell'articolo 7, punti 1 e 2, del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, con particolare riferimento ai casi in cui, come è quello che ci impegna, l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto la stampa, in un Paese membro, di volumi destinati ad un altro Paese membro nel quale avvengono tanto la consegna quanto la diffusione e la distribuzione.
Disporre inoltre, ove ritenuto il caso, rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, affinché quest'ultima si pronunci sull'interpretazione e la corretta applicazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896/2006 concernente l'invio della opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo anche a mezzo posta, non gravando l'opponente delle tempistiche, dotate di potenziale incertezza, dei Servizi Postali.
Conseguentemente all'accoglimento del secondo motivo di appello ed all'accertamento della tempestività della dispiegata opposizione, si ripropongono le conclusioni di cui in primo grado
2 si è chiesto l'accoglimento e che qui si reiterano:
NEL MERITO.
In principalità: accertare e dichiarare che nella corrispondenza intercorsa tra le parti la società opponente non ha effettuato alcuna ricognizione di debito e/o promessa di pagamento, ma, al più, una proposta di transazione cui non ha fatto seguito alcun accordo transattivo debitamente sottoscritto e/o ratificato.
In via di subordine: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nella produzione dei libri di CP_1 cui alle azionate fatture e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo Europeo opposto.
In via ulteriormente subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dei volumi per l'inadempimento contrattale nella produzione degli stessi o in subordine la riduzione dell'importo richiesto, limitandolo al valore dei volumi effettivamente esenti da vizi. in via istruttoria: oltre alla svolta produzione dei documenti, si reitera espressamente la richiesta di ammissione della prova per testi ed all'uopo si richiamano i capi di prova per testi come indicati e tenorizzati in memoria integrativa di primo grado e da ritenersi preceduti dal rituale “vero che”. A teste, salvo altri, il sig. residente in [...]. Testimone_1
3) In via del tutto subordinata al mancato accoglimento delle suddette conclusioni: difetto di autorizzazione del G.D.
Per la denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori conclusioni, e salvo gravame, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la carenza assoluta della autorizzazione del Giudice Delegato alla iniziativa processuale del , con ogni relativa conseguenza sul giudizio. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite oltre agli onorari, IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per parte appellata
“voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, sulla scorta di quanto dedotto ed argomentato, in fatto ed in diritto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, in via preliminare:
1. confermare l'esecutività della sentenza n. 1013/2023 depositata dal Tribunale di Treviso
Giudice Dr. Deli Luca il 7.6.2023; in via pregiudiziale:
3
2. confermare, per i motivi esposti, la ricorrenza della giurisdizione del Giudice Italiano relativamente alla controversia oggetto del presente giudizio;
3. confermare, per i motivi esposti, la declaratoria di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo europeo proposta da Parte_2 nel merito, in via principale:
4. per l'effetto, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte da Parte_1
confermando sui capi oggetto d'impugnazione, l'impugnata sentenza n. 1013/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Treviso - Giudice Dr. Deli Luca il 7.6.2023; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare la tempestività dell'opposizione ad ingiunzione europea proposta da Parte_1
[...]
5. accertare che ha riconosciuto in molteplici occasioni per iscritto, sia nei Parte_1 confronti della società in bonis, sia nei confronti della Curatela fallimentare, di essere debitrice di per l'importo di € 22.500,00; CP_1
6. confermare, per l'effetto, l'ingiunzione europea n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Treviso il 9.2.2022;
7. condannare, in ogni caso, al pagamento nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € Controparte_1
22.500,00, ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta comunque dovuta, oltre interessi di mora dal 16.4.2013 al saldo;
8. dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda volta a far accertare e dichiarare che nella corrispondenza intercorsa tra le parti la società opponente non ha effettuato alcuna ricognizione di debito e/o promessa di pagamento, ma al più, una proposta di transazione cui non ha fatto seguito alcun accordo transattivo debitamente sottoscritto e/o ratificato, in quanto tardiva;
9. dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda volta a far accertare e dichiarare la carenza assoluta dell'autorizzazione del Giudice Delegato ad agire in giudizio nei confronti di in quanto formulata per la prima volta in appello;
Parte_1 in ogni caso:
10. con rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Si ribadisce l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto irrilevanti e, pertanto, inammissibili.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La presente controversia trae origine dal ricorso monitorio per decreto ingiuntivo europeo con il quale il (di CP_1 Controparte_1
seguito anche “ ”) ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della Controparte_1
somma di euro 22.500,00, oltre spese della procedura monitoria, nei confronti della società
francese , alla medesima notificata in data 08/04/2022 nella persona del Parte_1
legale rappresentante (doc. 1 di parte attrice). Parte_1
2. Pervenuta in Tribunale opposizione all'ingiunzione di pagamento in data 11/05/2022 da parte di (doc. 1 di parte convenuta), il Tribunale di Treviso ha fissato Parte_1
udienza di comparizione delle parti, assegnando termine all'ingiungente per l'introduzione della causa con memoria avente il contenuto dell'atto di citazione e termine all'ingiunto per la sua costituzione in giudizio (doc. 10 di parte attrice).
3. Con citazione ritualmente notificata, quindi, il ha convenuto in giudizio Controparte_1
per la data di udienza fissata dal Giudice nel decreto del 16/05/2022, Parte_1
chiedendo il pagamento della somma di euro 22.500,00, quale minor somma concordata tra le parti in sede di transazione e comunque riconosciuta come dovuta dalla Pt_1 Parte_1
per la fornitura di libri rilegati del valore di euro 32,175,87 (cfr. fatture n. 30 del 22/02/2013 e n.
46 del 20/03/2013 emesse da ancora in bonis, doc. 5 di parte attrice). In via preliminare, il CP_1
ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta, essendo intercorsi più di 30 Controparte_1
giorni tra la ricezione da parte di dell'ingiunzione di pagamento, Parte_1
notificatagli in data 08/04/2022 ed il pervenimento presso il Tribunale adito dell'opposizione
5 all'ingiunzione, depositata in data 11/05/2022.
4. Con comparsa di risposta si è costituita la società , eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, trattandosi di un contratto di compravendita e non di una prestazione di servizi e,
comunque, contestando l'eccezione di tardività, sul presupposto che doveva considerarsi tempestivo l'invio dell'atto di opposizione in quanto la spedizione era stata effettuata il
03/05/2022, cioè entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 08/04/2022.
Ha poi sostenuto, nel merito, che mai un accordo era stato raggiunto sulla somma ingiunta e che non c'era stato alcun riconoscimento di debito. In via subordinata, ha eccepito la presenza di vizi nei libri forniti, chiedendo la risoluzione del contratto e, in ulteriore subordine, la riduzione del prezzo.
5. Con la sentenza n. 1013/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale
di Treviso ha dichiarato fondata e assorbente la questione pregiudiziale di tardività
dell'opposizione al decreto ingiuntivo europeo, accertando che la stessa era stata depositata dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
In particolare, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di alcuna delle ragioni eccezionali che ammettono un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 20 del Regolamento CE n.
1896 del 2006 (mancata prova del ricevimento della notifica, forza maggiore o caso fortuito,
manifesta erroneità dell'ingiunzione). Ha aderito all'orientamento delle Sezioni Unite n.
10799/2015, le quali da un lato hanno escluso che l'eccezione di difetto di giurisdizione possa integrare un'ipotesi di manifesta erroneità dell'ingiunzione in grado di legittimare
6 un'opposizione tardiva, dall'altro hanno ritenuto di poter estendere l'applicabilità del principio
(proprio della lex fori) della preclusione pro iudicato anche al decreto ingiuntivo europeo non opposto, con delimitazione dell'efficacia preclusiva alla situazione giuridica azionata in sede monitoria.
Di conseguenza, il Tribunale ha statuito la definitività della stessa ingiunzione europea di pagamento, confermando la condanna della al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 22.500,00, oltre interessi moratori dal Parte_3 Controparte_1
16/04/2014 al saldo, disponendo, altresì, la condanna della stessa al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 10/07/2023 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui non ha riconosciuto il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, per omesso esame della relativa eccezione e per omessa motivazione sul punto. In particolare, l'appellante ha nuovamente contestato la prospettazione avversaria secondo cui a fondamento della domanda di pagamento vi era non tanto il rapporto originario (comunque qualificato compravendita o prestazione di servizi), quanto le ricognizioni di debito emergenti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nelle date del 16/04/2014, del 05/05/2014 e del
06/08/2014. In particolare, ad avviso dell'appellante, non vi era stato alcun riconoscimento di debito, ma solo la formulazione di una proposta di transazione, a scopo di definizione del contenzioso in essere sulle fatture non ancora saldate, che prevedeva il pagamento del minor
7 importo di euro 22.500,00 alle luce dei vizi riscontrati sui libri forniti. Tuttavia, tale proposta transattiva non era mai accettata dalla controparte la quale, sebbene tendenzialmente CP_1
concorde sull'importo, con la mail delle 16:21 del 06/08/2014, aveva emendato la proposta individuando un termine di pagamento diverso e più stringente (“però entro questa settimana”,
cfr. doc. 4 1° grado) rispetto a quello propostole da con Controparte_1 Parte_1
la raccomandata a/r dello stesso 06/08/2014 (“pagamento tra il primo e il 15 ottobre 2014”, cfr.
doc. 2 1° grado). Riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, Controparte_1
l'appellante ha ribadito che il contratto in essere tra le parti era da qualificare come compravendita. Ha sostenuto che, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza comunitaria,
occorre inquadrare come compravendita il contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni senza fornitura, da parte dell'acquirente, di alcun materiale necessario alla produzione. Stante la natura di compravendita, il giudice adito avrebbe dovuto essere quello francese, sulla base del criterio del luogo di esecuzione del contratto (cfr. art. 7, lett. b, punto primo, Regolamento UE n. 1215
del 2012), da intendersi come luogo di esecuzione della prestazione principale, ossia la consegna dei libri stampati e rilegati, da effettuarsi presso la sede del cliente in Francia. Quand'anche il contratto fosse stato qualificabile come prestazione di servizi, ha sostenuto che la giurisdizione sarebbe comunque spettata al giudice francese, in quanto la Francia era il luogo in cui i servizi dovevano essere prestati secondo il contratto (cfr. art. 7, lett. b, punto secondo, Regolamento UE
n. 1215 del 2012).
6.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata Parte_1
declaratoria di tardività della opposizione al decreto ingiuntivo europeo, la quale invece avrebbe dovuto considerarsi tempestiva. Secondo l'appellante, l'art. 16, par. 2, del Regolamento CE n.
8 1896 del 2006 afferma chiaramente che il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'ingiunzione, opera per l'invio dell'opposizione e non invece per il deposito della stessa presso il Tribunale. In tal senso depone anche l'art. 18 del medesimo regolamento, ove stabilisce che si tenga “conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda arrivi a destinazione”.
Nel caso di specie, posto che l'ingiunzione di pagamento europea n. 337/2022 contro la
[...]
, emessa dal Tribunale di Treviso in data 09/02/2022 (R.G. 610/2022), era stata Parte_1
alla medesima notificata in data 08/04/2022, l'opposizione era stata inviata tempestivamente il
03/05/2022, con la consegna dell'apposito modulo al centro postale di Sallanches (Francia) per la spedizione. Il fatto che l'opposizione fosse pervenuta in Tribunale in data 11/05/2022 era da considerarsi non determinante.
6.2.1. L'appellante ha reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Parte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE affinché quest'ultima si pronunciasse sull'interpretazione e sulla corretta applicazione dell'articolo 7, punti 1 e 2, del Regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale e ha avanzato istanza di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione e sulla corretta applicazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896/2006, concernente l'invio della opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo anche a mezzo posta, non gravando l'opponente delle tempistiche, dotate di potenziale incertezza, dei Servizi Postali.
6.2.2. Conseguentemente all'accoglimento del secondo motivo di appello, l'appellante
[...]
ha riproposto le domande come formulate in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1
in primo grado e, quindi, quella di accertamento negativo della ricognizione di debito e, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di nella produzione dei libri di CP_1
9 cui alle fatture. In via ulteriormente subordinata ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e, in subordine a tale rimedio, la riduzione del prezzo alla luce dei vizi alle opere eseguite.
6.3 Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'assenza di previa Parte_1
autorizzazione da parte del Giudice Delegato all'iniziativa della curatela fallimentare di in CP_1
sede di ricorso monitorio e del successivo giudizio a cognizione piena, con violazione dell'art. 25, comma 1, n. 6, della Legge Fallimentare. Con il medesimo motivo ha formulato domanda di accertamento della carenza assoluta di autorizzazione preventiva. In particolare, secondo l'appellante, dopo una prima richiesta di autorizzazione avanzata il 14/09/2021 ma rigettata, il curatore fallimentare aveva depositato una nuova richiesta il 21/03/2022, quest'ultima invece accolta in pari data. In ogni caso, tale autorizzazione era pervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo europeo, effettuata il 03/03/2021.
7. Si è costituita in giudizio la parte appellata Controparte_1
, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
di primo grado.
7.1. Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellato ha affermato che il Controparte_1
Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, così da non poter nemmeno esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione. In ogni caso, ad avviso dell'appellato, la giurisdizione spettava al giudice italiano in quanto, in base all'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di denaro dedotta in giudizio era l'Italia. Infatti, la richiesta di ingiunzione europea si riferiva alla somma risultante dal
10 contratto di transazione conclusosi per corrispondenza il 06/08/2014. , Parte_1
infatti, con raccomandata del 25/03/2016 si era opposto alla rinnovata diffida di pagamento dell'importo di euro 32.175,87 di cui alle fatture non pagate ed aveva richiamato il perfezionamento di un accordo per la minor somma di euro 22.500,00. La mancata formazione del consenso su modalità e tempi di esecuzione del pagamento non aveva impedito la conclusione dell'accordo transattivo, in quanto i profili di divergenza investivano elementi meramente accessori. Anche a non voler ritenere conclusa la transazione, il credito azionato in via monitoria trovava riscontro nelle ricognizioni di debito effettuate da Parte_1
in quella stessa corrispondenza del 2014. Sul punto, l'appellata ha dedotto la tardività della domanda di accertamento incidentale dell'inesistenza di alcuna ricognizione di debito, in quanto avanzata da soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e Parte_1
ha chiesto di dichiararne l'inammissibilità.
Dunque, secondo l'appellato, la causa rientrava nella giurisdizione del giudice italiano sulla base del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di cui alla transazione o al riconoscimento di debito. In ogni caso, la conclusione non sarebbe stata diversa anche a voler ritenere che la questione di giurisdizione dovesse essere decisa in base al negozio originario. Infatti, ove qualificato come compravendita, difettava la prova che le parti avessero pattuito la consegna dei beni in Francia, mentre, ove inquadrato come prestazione di servizi, il luogo di svolgimento dell'attività di stampa e rilegatura era certamente da ricondursi alla sede di a Dosson di Casier (TV) e quindi in Italia. CP_1
7.2. Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la Controparte_1
tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta dopo il decorso del termine di
11 trenta giorni. La sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto determinante il momento in cui l'opposizione era giunta a conoscenza del Tribunale adito. L'allora opponente
[...]
aveva depositato l'opposizione in data 11/05/2022, a fronte della notifica Parte_1
dell'ingiunzione ricevuta il giorno 08/04/2022 e, quindi, non aveva rispettato il termine finale del
09/05/2022 (primo giorno lavorativo successivo alla teorica scadenza di domenica 08/05/2022).
7.2.1. Con riguardo ad entrambe le istanze di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il CP_1
ha eccepito il difetto di rilevanza delle prospettate questioni rispetto all'esito della
[...]
controversia. Quanto alla prima, l'irrilevanza scaturiva dal fatto che il titolo del credito fatto valere in giudizio non era né una compravendita né una prestazione di servizi. Quanto alla seconda, dovendosi applicare, ai sensi del Regolamento CE n. 1182/1971, la normativa francese,
quale ordinamento del soggetto notificante, non aveva provato di aver Parte_1
agito tempestivamente secondo il diritto francese.
7.3. Con riguardo al terzo motivo di appello, ha eccepito la novità e Controparte_1
conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di accertamento della carenza assoluta di autorizzazione del Giudice Delegato all'iniziativa processuale del , Controparte_1
in quanto avanzata dall'appellante per la prima volta in secondo grado.
In ogni caso, l'originaria mancanza di autorizzazione era stata sanata con effetti retroattivi dalla successiva autorizzazione intervenuta in corso di giudizio, che aveva preso atto della finalità
dell'iniziativa processuale nell'interesse esclusivo del . CP_1
7.4. Con riguardo alle ulteriori domande riproposte dall'appellante, l'appellato Controparte_1
ha dedotto: - l'inammissibilità, e comunque, l'infondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di attesa l'irrilevanza del contratto originario ai fini CP_1
12 della presente controversia;
- l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, attesa la genericità delle allegazioni e la mancata prova della sussistenza di vizi lamentati da . Parte_1
8. Con istanza ex art. 283 c.p.c. l'appellante ha chiesto la Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con ordinanza del 19/12/2023, è
stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 12/05/2025, da celebrarsi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa al Collegio.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 12/05/2025 la causa è
stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., con ordinanza del
22/05/2025, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1. Il secondo motivo di impugnazione, riguardante la tardività dell'opposizione, deve essere esaminato per primo, in quanto correttamente ritenuto assorbente dal Giudice di primo grado e preliminare ai fini dell'esame di tutte le ulteriori questioni di rito e di merito.
Il motivo è fondato.
Il secondo paragrafo dell'art. 16 Regolamento CE n. 1896 del 2006 afferma testualmente che “Il
termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui
l'ingiunzione è stata notificata al convenuto”.
Dal tenore letterale si evince univocamente che il termine in esame deve essere riferito all'invio dell'opposizione da parte dell'ingiunto e non invece al deposito dell'opposizione presso il
13 Tribunale. In altri termini, l'opponente propone un'opposizione tempestiva laddove l'invio della stessa sia effettuato entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, quand'anche il successivo deposito si perfezioni oltre i 30 giorni.
Inoltre, ad una lettura costituzionalmente e comunitariamente orientata della disposizione citata,
il termine di decadenza per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, sebbene abbia natura perentoria per ragioni di certezza del diritto connesse al consolidamento del diritto di credito oggetto del provvedimento monitorio, riveste una funzione di garanzia per il soggetto ingiunto.
Egli, infatti, deve essere messo nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla tutela giurisdizionale a cognizione piena (e a contraddittorio pieno) per far valere le ragioni a sostegno dell'inesistenza o della minor consistenza quantitativa della propria corrispondente situazione debitoria. Ne consegue la necessità di interpretare la previsione di un termine perentorio, come quello in esame, in modo favorevole all'ingiunto/opponente, nell'ottica di un'effettività della tutela giurisdizionale, non potendo essergli addossate le conseguenze delle tempistiche richieste per il perfezionamento del deposito dell'opposizione a mezzo posta, che invece dipendono esclusivamente dal servizio postale.
Da ultimo, a favore di questa ricostruzione interpretativa, è di sostegno anche una lettura combinata con l'art. 18 del medesimo regolamento europeo, nella parte in cui dispone che la tardività dell'opposizione, che dà adito alla declaratoria di esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea, si valuta “tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda
di opposizione arrivi a destinazione”. Dalla disposizione citata si evince il principio per cui,
dopo l'invio dell'opposizione, il periodo di tempo naturalmente necessario per l'arrivo della stessa a destinazione non può nuocere all'opponente.
14 Dunque, alla luce dei criteri ermeneutici testuale, teleologico e sistematico, deve concludersi nel senso che l'odierno appellante, allora opponente, si è opposto tempestivamente al decreto ingiuntivo europeo emesso nei suoi confronti, avendo inviato l'atto di opposizione in data
03/05/2022 a fronte della notifica ricevuta in data 08/04/2022, quindi nel rispetto del termine di trenta giorni normativamente previsto.
9.2. Accertata la tempestività dell'opposizione, occorre seguire l'orientamento affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio,
abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di
appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato
e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione
appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato
oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla
questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque
manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda
principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione,
pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i
casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. n. 927/2022).
Nel caso di specie, va dato atto che l'impugnazione proposta da non si è Parte_1
limitata a sollecitare un riesame della sola questione di rito appena decisa, ma è stata esplicitamente rivolta anche alle altre questioni di rito e di merito relative al diritto azionato dal
. Controparte_1
Tanto premesso, occorre esaminare il primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha
15 riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la controversia presenta un evidente elemento di transnazionalità, in quanto le parti sono persone giuridiche aventi sede in due diversi Stati membri dell'Unione Europea. Al fine di individuare il Giudice munito di giurisdizione si rende necessario individuare la fonte, ossia il titolo, del credito azionato in sede monitoria ed oggetto del decreto ingiuntivo.
La disciplina in materia di controversie civili e commerciali tra soggetti domiciliati in Stati
membri diversi ha come referente normativo il Regolamento europeo 1215 del 2012. I principi rilevanti sono condensati nella formula di cui al Considerando 15: “È opportuno che le norme
sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale
della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio
dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la
materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.
Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da
aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza”. Dunque, se è
vero che la regola generale in punto di giurisdizione è quella del foro di domicilio del convenuto,
tuttavia essa soffre alcune eccezioni. Tra queste, l'art. 7 contempla la possibilità di citare il convenuto “1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di
esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” (lett. a), precisando che “ai fini
dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione
dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato
in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al
16 contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
…” (lett. b). La
successiva lettera c) specifica che il criterio del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si applica ai casi non rientranti nella compravendita e nella prestazione di servizi.
Alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, si deve ritenere che, nei contratti con pluralità di obbligazioni, il luogo di esecuzione, ai fini dell'individuazione del foro munito di potestà giurisdizionale, sia quello dell'obbligazione caratterizzante il contratto: “20. In caso di
più obbligazioni contrattuali, occorre determinare l'obbligazione caratteristica del contratto in
questione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, , C-249/16, EU:C:2017:472, Per_1
punto 40)” (cfr. CGUE C-526/23).
Tanto premesso il contratto originario tra le parti aveva un'evidente natura sinallagmatica e prevedeva una pluralità di obbligazioni, la stampa e rilegatura dei libri destinati alla Pt_1
dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Di conseguenza, il luogo di esecuzione
[...]
della prestazione principale e caratterizzante il rapporto negoziale in esame, ossia la rilegatura e stampa dei libri, qualificata da entrambe le parti nella documentazione afferente come prestazione di servizi e da effettuarsi presso la sede di a Dosson di Casier (TV), cioè in CP_1
Italia, sarebbe di per sé astrattamente idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano.
Tuttavia, nel caso di specie, la fonte del credito fatto valere in giudizio deve individuarsi, non nel rapporto contrattuale originario, bensì nell'accordo contenuto nella corrispondenza del
16/04/2014, del 05/05/2014 e del 06/08/2014 (cfr. docc. 2 e 4 , 1° grado). Controparte_1
Infatti, la domanda di pagamento esercitata in via monitoria non aveva ad oggetto la somma di euro 32.175,87, di cui alle fatture emesse nell'ambito del contratto originario, bensì la diversa e
17 minor somma di euro 22.500,00, risultante dalle interlocuzioni svoltesi tra le parti a seguito di alcune contestazioni sollevate da in relazione ai vizi dei libri forniti. In Parte_1
particolare, nella lettera raccomandata del 16/04/2014 la società francese affermava: “Stimo che
l'importo dovuto a sia di € 29.020,00, dal quale intendo dedurre i danni subiti a causa CP_1
della scarsa qualità delle opere consegnate da Le propongo una composizione bonaria CP_1
della controversia con il versamento di un importo di € 22.500,00 a saldo e stralcio di ogni
pretesa.”. Di identico contenuto la raccomandata del 05/05/2014. Con la raccomandata del
06/08/2014 la società francese proponeva di “saldare i conti della verso Pt_1 Parte_1
la società nei termini seguenti: pagamento tra il primo ed il 15 Ottobre 2014 di € CP_1
22500,00 a saldo e stralcio delle fatture ancora in essere.”. In pari data alle ore 16:21 CP_1
rispondeva alle proposte di definizione della controversia con una mail del seguente tenore: “in
risposta alla Vs. lettera, comunichiamo di accettare l'importo di € 22.500,00 da Voi proposto
però entro questa settimana. Se entro venerdì non riceveremo la suddetta somma, valuteremo il
da farsi.”, indicando contestualmente le coordinate bancarie a cui effettuare il bonifico.
Dall'analisi della corrispondenza sopra riportata, non è possibile ritenere che le parti abbiano concluso un contratto di transazione. A ben vedere, la proposta formulata da Parte_1
è stata accettata da solo in parte, cioè limitatamente all'importo da pagare. Al
[...] CP_1
contrario, non è stato accettato il termine di pagamento individuato dal proponente, ma ne è stato individuato uno diverso e più breve. Sebbene, in linea generale, il termine possa considerarsi un elemento accidentale del contratto, il termine di pagamento della somma di denaro assume un peso specifico maggiore nell'economia di un accordo transattivo. Stante la divergenza tra le parti in punto di modalità temporali di esecuzione del pagamento, ai sensi dell'art. 1326 ultimo
18 comma c.c. occorre inquadrare la risposta di come una mera controproposta, con CP_1
conseguente esclusione del perfezionamento della transazione.
In realtà, deve però ritenersi che la proposta di quale atto unilaterale, contenesse Parte_1
una ricognizione di debito. Infatti, dall'insieme delle raccomandate ed e-mail sopra riportate, si evince in modo univoco il riconoscimento di debito da parte di nei confronti di Parte_1
Nelle prime due lettere raccomandate la società francese affermava di stimare che CP_1
l'importo dovuto a fosse di euro 29.020,00 ma di essere disposta a pagare la minor somma CP_1
di euro 22.500,00 in ragione della presenza di vizi sui libri che le erano stati forniti e a cui si riferivano le fatture invocate da Deve, dunque, ritenersi che ha CP_1 Parte_1
riconosciuto a la spettanza di un importo almeno pari ad euro 22.500,00. In altri termini, CP_1
la società francese ha dichiarato che il suo debito nei confronti di al netto dei vizi CP_1
lamentati, era di € 22.500,00. Di ciò si trae conferma da un ulteriore dato documentale (docc. 5 e
6 1° grado). Infatti, in data 25/03/2016 replicava alla Controparte_1 Parte_1
diffida ad adempiere inviatale dal il 09/03/2016, affermando che la proposta di Controparte_1
pagare 22.500,00 euro era stata accettata con mail del 06/08/2014. Tale elemento, se non è
sufficiente a ritenere concluso un contratto di transazione, è comunque sintomatico, quantomeno,
del riconoscimento della predetta posizione debitoria in capo a . Dunque, Parte_1
acclarato che il titolo del credito azionato dal è costituito dal riconoscimento di Controparte_1
debito, deve riaffermarsi la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, alla luce del già menzionato criterio della prestazione caratterizzante, nel caso di specie deve aversi riguardo al luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di denaro, da individuarsi, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c., nel domicilio del creditore, avente sede in Italia.
19 9.3. Entrambe le istanze di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevate dall'appellante non possono essere accolte.
Anzitutto, la disposizione citata prevede che il rinvio pregiudiziale rappresenta una facoltà per il giudice nazionale non di ultima istanza, qual è l'intestata Corte d'Appello. Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria, tra i requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale figura quello della rilevanza. La Corte di Lussemburgo può essere adita soltanto qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente davanti al giudice a quo, non invece nei casi in cui l'interpretazione o l'accertamento della validità della disposizione di diritto europeo derivato non aggiungerebbe alcun elemento di valutazione ai fini della decisione interna.
Quanto alla prima questione, concernente l'interpretazione dell'art. 7 punti 1 e 2 del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 in punto di giurisdizione, difetta il requisito della rilevanza,
dal momento che nel caso di specie il titolo all'origine del credito azionato non è il contratto originario di compravendita o prestazione di servizi (cui si riferisce la disposizione citata), bensì
il riconoscimento di debito.
La seconda questione, relativa all'interpretazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896
del 2006 sul termine per l'opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo, è superata alla luce dell'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente conforme effettuata nell'esame del secondo motivo di appello (sub 9.1.).
9.4. Quanto alle domande riproposte dall'appellante per l'ipotesi di Parte_1
accoglimento del secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
9.4.1. La domanda principale di accertamento dell'inesistenza di alcuna ricognizione di debito è
20 tardiva e comunque infondata.
La tardività discende dalla circostanza per cui la dedotta assenza di riconoscimento di debito,
dapprima prospettata da in via di eccezione, è stata per la prima volta Parte_1
posta come domanda di accertamento incidentale in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto
premesso, la domanda in esame è stata comunque esaminata e rigettata in sede di trattazione del primo motivo di appello (sub 9.2), dove, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione,
si è accertato che aveva riconosciuto di avere un debito (almeno) di euro Pt_1 Parte_1
22.500,00 nei confronti del . Controparte_1
9.4.2. La domanda di mero accertamento dell'inadempimento contrattuale di formulata in CP_1
via subordinata da , è infondata. Parte_1
A fronte di un riconoscimento di debito, l'art. 1988 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, facendo gravare sul debitore ricognitore il compito di dimostrare l'inesistenza del rapporto giuridico fondamentale e del proprio debito. Nel caso di specie, Parte_1
non ha assolto all'onere di specifica allegazione e di prova dell'esistenza dei vizi rispetto alla prestazione di servizi resa, né ha allegato specificamente l'inadempimento agli obblighi scaturenti dal rapporto giuridico fondamentale, non avendo mai circostanziato, nei suoi atti difensivi in primo grado e nel presente grado di appello, i supposti vizi dei libri forniti, né offerto elementi documentali a supporto della esistenza e consistenza di eventuali difetti. Il generico richiamo presente nella corrispondenza intercorsa durante le trattative per la transazione nel 2014
non costituisce un elemento sufficiente a considerare assolti gli oneri di allegazione e prova.
9.4.3. La domanda costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento di e la CP_1
domanda ulteriormente subordinata di riduzione del corrispettivo per vizi dei libri forniti sono
21 infondate.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 11748/2019 hanno affermato che “In materia di garanzia
per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di
risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato
dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”. Dunque, con riguardo alle azioni edilizie esperibili in caso di vizi della cosa nella compravendita (figura contrattuale invocata da
[...]
nel caso di specie), l'onere della prova della sussistenza dei vizi ricade sul Parte_1
compratore, quale parte contrattuale che di tali beni ha la disponibilità e può percepire i difetti.
Nel caso di specie, nei suoi atti difensivi in primo grado e nel presente grado di appello,
[...]
non ha mai allegato in modo specifico né provato l'esistenza ed entità dei vizi Parte_1
lamentati. Come già evidenziato, l'unica allegazione è il richiamo presente nella corrispondenza intercorsa durante le trattative per la transazione nel 2014, richiamo che non costituisce un elemento sufficiente a considerare assolti gli oneri di allegazione e prova.
9.5. Il terzo motivo di impugnazione, con cui ha lamentato la carenza Parte_1
assoluta di autorizzazione del Giudice Delegato all'iniziativa processuale della curatela del
Fallimento è infondato. CP_1
In primo luogo, la questione è stata posta da sotto forma di domanda di Parte_1
mero accertamento per la prima volta in appello e dunque, in quanto tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In ogni caso, anche a ritenerla ammissibile come mera eccezione o come questione rilevabile d'ufficio, il supposto difetto originario di autorizzazione è stato sanato con effetto retroattivo.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la mancanza di autorizzazione del giudice
22 delegato al curatore ad intraprendere un giudizio, nella misura in cui costituisce un'attività
rivolta all'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex
tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (cfr. Cass. n. 12252/2020).
Nel caso di specie, risulta che il , con la comparsa conclusionale di primo Controparte_1
grado, ha depositato: - il provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione a proporre decreto ingiuntivo europeo contro datato 21/03/2022 (doc. 12 Parte_1 CP_1
1° grado); - il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a costituirsi nel
[...]
giudizio di opposizione all'ingiunzione europea datato 03/06/2022 (doc. 13 1° Controparte_1
grado). Dall'esame del fascicolo di primo grado non si evince alcun accertamento in punto di carenza originaria di autorizzazione, né alcuna declaratoria di inefficacia degli atti processuali.
In ogni caso, la costituzione del nel giudizio di primo grado a cognizione Controparte_1
piena, avvenuta in data 13/06/2022 e quindi successivamente al provvedimento autorizzatorio del Giudice Delegato, ha sanato retroattivamente il difetto originario di autorizzazione.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, rigettato l'appello, con diversa motivazione, in quanto l'esclusione della tardività dell'opposizione non incide sulla decisione sostanziale di condanna della Pt_1
al pagamento della somma oggetto di riconoscimento di debito, condanna già pronunciata
[...]
dal Giudice di prime cure, condanna che, con il rigetto dell'appello, viene quindi confermata.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante , Parte_1
prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum per le fasi
23 di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase di trattazione, in considerazione dell'assenza di istruttoria e della trattazione della sola istanza ex art. 283 c.p.c..
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGINELLI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GYULAI ALBERTO,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1013/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
07/06/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello ; disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
CP_2 previe le declaratorie del caso;
1) in via del tutto pregiudiziale (difetto assoluto di giurisdizione)
In accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano dovendo essere la controversia dedotta in giudizio devoluta alla esclusiva competenza del Giudice francese per i motivi tutti esposti in primo grado
e compiutamente formulati con il primo motivo di appello.
Con il favore delle competenze e spese del giudizio anche di primo grado.
2) in via subordinata alla suesposta eccezione (errata declaratoria di tardività della opposizione)
Per la denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione relativa alla giurisdizione, e salvo gravame, in riforma della impugnata sentenza, ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la tempestività della proposta opposizione al
Decreto Ingiuntivo Europeo e conseguentemente riformare la declaratoria di definitività dell'ingiunzione di pagamento, correttamente opposta.
Con il favore delle competenze e spese del giudizio anche di primo grado.
Disporre, ove ritenuto il caso, rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, affinché quest'ultima si pronunci sull'interpretazione e la corretta applicazione dell'articolo 7, punti 1 e 2, del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, con particolare riferimento ai casi in cui, come è quello che ci impegna, l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto la stampa, in un Paese membro, di volumi destinati ad un altro Paese membro nel quale avvengono tanto la consegna quanto la diffusione e la distribuzione.
Disporre inoltre, ove ritenuto il caso, rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, affinché quest'ultima si pronunci sull'interpretazione e la corretta applicazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896/2006 concernente l'invio della opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo anche a mezzo posta, non gravando l'opponente delle tempistiche, dotate di potenziale incertezza, dei Servizi Postali.
Conseguentemente all'accoglimento del secondo motivo di appello ed all'accertamento della tempestività della dispiegata opposizione, si ripropongono le conclusioni di cui in primo grado
2 si è chiesto l'accoglimento e che qui si reiterano:
NEL MERITO.
In principalità: accertare e dichiarare che nella corrispondenza intercorsa tra le parti la società opponente non ha effettuato alcuna ricognizione di debito e/o promessa di pagamento, ma, al più, una proposta di transazione cui non ha fatto seguito alcun accordo transattivo debitamente sottoscritto e/o ratificato.
In via di subordine: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nella produzione dei libri di CP_1 cui alle azionate fatture e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo Europeo opposto.
In via ulteriormente subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dei volumi per l'inadempimento contrattale nella produzione degli stessi o in subordine la riduzione dell'importo richiesto, limitandolo al valore dei volumi effettivamente esenti da vizi. in via istruttoria: oltre alla svolta produzione dei documenti, si reitera espressamente la richiesta di ammissione della prova per testi ed all'uopo si richiamano i capi di prova per testi come indicati e tenorizzati in memoria integrativa di primo grado e da ritenersi preceduti dal rituale “vero che”. A teste, salvo altri, il sig. residente in [...]. Testimone_1
3) In via del tutto subordinata al mancato accoglimento delle suddette conclusioni: difetto di autorizzazione del G.D.
Per la denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori conclusioni, e salvo gravame, in riforma della impugnata sentenza e in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la carenza assoluta della autorizzazione del Giudice Delegato alla iniziativa processuale del , con ogni relativa conseguenza sul giudizio. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite oltre agli onorari, IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per parte appellata
“voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, sulla scorta di quanto dedotto ed argomentato, in fatto ed in diritto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, in via preliminare:
1. confermare l'esecutività della sentenza n. 1013/2023 depositata dal Tribunale di Treviso
Giudice Dr. Deli Luca il 7.6.2023; in via pregiudiziale:
3
2. confermare, per i motivi esposti, la ricorrenza della giurisdizione del Giudice Italiano relativamente alla controversia oggetto del presente giudizio;
3. confermare, per i motivi esposti, la declaratoria di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo europeo proposta da Parte_2 nel merito, in via principale:
4. per l'effetto, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte da Parte_1
confermando sui capi oggetto d'impugnazione, l'impugnata sentenza n. 1013/2023 emessa
[...] dal Tribunale di Treviso - Giudice Dr. Deli Luca il 7.6.2023; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare la tempestività dell'opposizione ad ingiunzione europea proposta da Parte_1
[...]
5. accertare che ha riconosciuto in molteplici occasioni per iscritto, sia nei Parte_1 confronti della società in bonis, sia nei confronti della Curatela fallimentare, di essere debitrice di per l'importo di € 22.500,00; CP_1
6. confermare, per l'effetto, l'ingiunzione europea n. 337/2022 emessa dal Tribunale di Treviso il 9.2.2022;
7. condannare, in ogni caso, al pagamento nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € Controparte_1
22.500,00, ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta comunque dovuta, oltre interessi di mora dal 16.4.2013 al saldo;
8. dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda volta a far accertare e dichiarare che nella corrispondenza intercorsa tra le parti la società opponente non ha effettuato alcuna ricognizione di debito e/o promessa di pagamento, ma al più, una proposta di transazione cui non ha fatto seguito alcun accordo transattivo debitamente sottoscritto e/o ratificato, in quanto tardiva;
9. dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda volta a far accertare e dichiarare la carenza assoluta dell'autorizzazione del Giudice Delegato ad agire in giudizio nei confronti di in quanto formulata per la prima volta in appello;
Parte_1 in ogni caso:
10. con rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Si ribadisce l'opposizione a tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto irrilevanti e, pertanto, inammissibili.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. La presente controversia trae origine dal ricorso monitorio per decreto ingiuntivo europeo con il quale il (di CP_1 Controparte_1
seguito anche “ ”) ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento della Controparte_1
somma di euro 22.500,00, oltre spese della procedura monitoria, nei confronti della società
francese , alla medesima notificata in data 08/04/2022 nella persona del Parte_1
legale rappresentante (doc. 1 di parte attrice). Parte_1
2. Pervenuta in Tribunale opposizione all'ingiunzione di pagamento in data 11/05/2022 da parte di (doc. 1 di parte convenuta), il Tribunale di Treviso ha fissato Parte_1
udienza di comparizione delle parti, assegnando termine all'ingiungente per l'introduzione della causa con memoria avente il contenuto dell'atto di citazione e termine all'ingiunto per la sua costituzione in giudizio (doc. 10 di parte attrice).
3. Con citazione ritualmente notificata, quindi, il ha convenuto in giudizio Controparte_1
per la data di udienza fissata dal Giudice nel decreto del 16/05/2022, Parte_1
chiedendo il pagamento della somma di euro 22.500,00, quale minor somma concordata tra le parti in sede di transazione e comunque riconosciuta come dovuta dalla Pt_1 Parte_1
per la fornitura di libri rilegati del valore di euro 32,175,87 (cfr. fatture n. 30 del 22/02/2013 e n.
46 del 20/03/2013 emesse da ancora in bonis, doc. 5 di parte attrice). In via preliminare, il CP_1
ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta, essendo intercorsi più di 30 Controparte_1
giorni tra la ricezione da parte di dell'ingiunzione di pagamento, Parte_1
notificatagli in data 08/04/2022 ed il pervenimento presso il Tribunale adito dell'opposizione
5 all'ingiunzione, depositata in data 11/05/2022.
4. Con comparsa di risposta si è costituita la società , eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, trattandosi di un contratto di compravendita e non di una prestazione di servizi e,
comunque, contestando l'eccezione di tardività, sul presupposto che doveva considerarsi tempestivo l'invio dell'atto di opposizione in quanto la spedizione era stata effettuata il
03/05/2022, cioè entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 08/04/2022.
Ha poi sostenuto, nel merito, che mai un accordo era stato raggiunto sulla somma ingiunta e che non c'era stato alcun riconoscimento di debito. In via subordinata, ha eccepito la presenza di vizi nei libri forniti, chiedendo la risoluzione del contratto e, in ulteriore subordine, la riduzione del prezzo.
5. Con la sentenza n. 1013/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale
di Treviso ha dichiarato fondata e assorbente la questione pregiudiziale di tardività
dell'opposizione al decreto ingiuntivo europeo, accertando che la stessa era stata depositata dopo il decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
In particolare, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di alcuna delle ragioni eccezionali che ammettono un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 20 del Regolamento CE n.
1896 del 2006 (mancata prova del ricevimento della notifica, forza maggiore o caso fortuito,
manifesta erroneità dell'ingiunzione). Ha aderito all'orientamento delle Sezioni Unite n.
10799/2015, le quali da un lato hanno escluso che l'eccezione di difetto di giurisdizione possa integrare un'ipotesi di manifesta erroneità dell'ingiunzione in grado di legittimare
6 un'opposizione tardiva, dall'altro hanno ritenuto di poter estendere l'applicabilità del principio
(proprio della lex fori) della preclusione pro iudicato anche al decreto ingiuntivo europeo non opposto, con delimitazione dell'efficacia preclusiva alla situazione giuridica azionata in sede monitoria.
Di conseguenza, il Tribunale ha statuito la definitività della stessa ingiunzione europea di pagamento, confermando la condanna della al pagamento in favore della Parte_1
della somma di euro 22.500,00, oltre interessi moratori dal Parte_3 Controparte_1
16/04/2014 al saldo, disponendo, altresì, la condanna della stessa al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello notificato in data 10/07/2023 ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui non ha riconosciuto il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, per omesso esame della relativa eccezione e per omessa motivazione sul punto. In particolare, l'appellante ha nuovamente contestato la prospettazione avversaria secondo cui a fondamento della domanda di pagamento vi era non tanto il rapporto originario (comunque qualificato compravendita o prestazione di servizi), quanto le ricognizioni di debito emergenti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nelle date del 16/04/2014, del 05/05/2014 e del
06/08/2014. In particolare, ad avviso dell'appellante, non vi era stato alcun riconoscimento di debito, ma solo la formulazione di una proposta di transazione, a scopo di definizione del contenzioso in essere sulle fatture non ancora saldate, che prevedeva il pagamento del minor
7 importo di euro 22.500,00 alle luce dei vizi riscontrati sui libri forniti. Tuttavia, tale proposta transattiva non era mai accettata dalla controparte la quale, sebbene tendenzialmente CP_1
concorde sull'importo, con la mail delle 16:21 del 06/08/2014, aveva emendato la proposta individuando un termine di pagamento diverso e più stringente (“però entro questa settimana”,
cfr. doc. 4 1° grado) rispetto a quello propostole da con Controparte_1 Parte_1
la raccomandata a/r dello stesso 06/08/2014 (“pagamento tra il primo e il 15 ottobre 2014”, cfr.
doc. 2 1° grado). Riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado, Controparte_1
l'appellante ha ribadito che il contratto in essere tra le parti era da qualificare come compravendita. Ha sostenuto che, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza comunitaria,
occorre inquadrare come compravendita il contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni senza fornitura, da parte dell'acquirente, di alcun materiale necessario alla produzione. Stante la natura di compravendita, il giudice adito avrebbe dovuto essere quello francese, sulla base del criterio del luogo di esecuzione del contratto (cfr. art. 7, lett. b, punto primo, Regolamento UE n. 1215
del 2012), da intendersi come luogo di esecuzione della prestazione principale, ossia la consegna dei libri stampati e rilegati, da effettuarsi presso la sede del cliente in Francia. Quand'anche il contratto fosse stato qualificabile come prestazione di servizi, ha sostenuto che la giurisdizione sarebbe comunque spettata al giudice francese, in quanto la Francia era il luogo in cui i servizi dovevano essere prestati secondo il contratto (cfr. art. 7, lett. b, punto secondo, Regolamento UE
n. 1215 del 2012).
6.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata Parte_1
declaratoria di tardività della opposizione al decreto ingiuntivo europeo, la quale invece avrebbe dovuto considerarsi tempestiva. Secondo l'appellante, l'art. 16, par. 2, del Regolamento CE n.
8 1896 del 2006 afferma chiaramente che il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'ingiunzione, opera per l'invio dell'opposizione e non invece per il deposito della stessa presso il Tribunale. In tal senso depone anche l'art. 18 del medesimo regolamento, ove stabilisce che si tenga “conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda arrivi a destinazione”.
Nel caso di specie, posto che l'ingiunzione di pagamento europea n. 337/2022 contro la
[...]
, emessa dal Tribunale di Treviso in data 09/02/2022 (R.G. 610/2022), era stata Parte_1
alla medesima notificata in data 08/04/2022, l'opposizione era stata inviata tempestivamente il
03/05/2022, con la consegna dell'apposito modulo al centro postale di Sallanches (Francia) per la spedizione. Il fatto che l'opposizione fosse pervenuta in Tribunale in data 11/05/2022 era da considerarsi non determinante.
6.2.1. L'appellante ha reiterato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Parte_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE affinché quest'ultima si pronunciasse sull'interpretazione e sulla corretta applicazione dell'articolo 7, punti 1 e 2, del Regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale e ha avanzato istanza di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione e sulla corretta applicazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896/2006, concernente l'invio della opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo anche a mezzo posta, non gravando l'opponente delle tempistiche, dotate di potenziale incertezza, dei Servizi Postali.
6.2.2. Conseguentemente all'accoglimento del secondo motivo di appello, l'appellante
[...]
ha riproposto le domande come formulate in sede di precisazione delle conclusioni Parte_1
in primo grado e, quindi, quella di accertamento negativo della ricognizione di debito e, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di nella produzione dei libri di CP_1
9 cui alle fatture. In via ulteriormente subordinata ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e, in subordine a tale rimedio, la riduzione del prezzo alla luce dei vizi alle opere eseguite.
6.3 Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'assenza di previa Parte_1
autorizzazione da parte del Giudice Delegato all'iniziativa della curatela fallimentare di in CP_1
sede di ricorso monitorio e del successivo giudizio a cognizione piena, con violazione dell'art. 25, comma 1, n. 6, della Legge Fallimentare. Con il medesimo motivo ha formulato domanda di accertamento della carenza assoluta di autorizzazione preventiva. In particolare, secondo l'appellante, dopo una prima richiesta di autorizzazione avanzata il 14/09/2021 ma rigettata, il curatore fallimentare aveva depositato una nuova richiesta il 21/03/2022, quest'ultima invece accolta in pari data. In ogni caso, tale autorizzazione era pervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo europeo, effettuata il 03/03/2021.
7. Si è costituita in giudizio la parte appellata Controparte_1
, la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
di primo grado.
7.1. Con riguardo al primo motivo di appello, l'appellato ha affermato che il Controparte_1
Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto fondata ed assorbente l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, così da non poter nemmeno esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione. In ogni caso, ad avviso dell'appellato, la giurisdizione spettava al giudice italiano in quanto, in base all'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, il luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di denaro dedotta in giudizio era l'Italia. Infatti, la richiesta di ingiunzione europea si riferiva alla somma risultante dal
10 contratto di transazione conclusosi per corrispondenza il 06/08/2014. , Parte_1
infatti, con raccomandata del 25/03/2016 si era opposto alla rinnovata diffida di pagamento dell'importo di euro 32.175,87 di cui alle fatture non pagate ed aveva richiamato il perfezionamento di un accordo per la minor somma di euro 22.500,00. La mancata formazione del consenso su modalità e tempi di esecuzione del pagamento non aveva impedito la conclusione dell'accordo transattivo, in quanto i profili di divergenza investivano elementi meramente accessori. Anche a non voler ritenere conclusa la transazione, il credito azionato in via monitoria trovava riscontro nelle ricognizioni di debito effettuate da Parte_1
in quella stessa corrispondenza del 2014. Sul punto, l'appellata ha dedotto la tardività della domanda di accertamento incidentale dell'inesistenza di alcuna ricognizione di debito, in quanto avanzata da soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e Parte_1
ha chiesto di dichiararne l'inammissibilità.
Dunque, secondo l'appellato, la causa rientrava nella giurisdizione del giudice italiano sulla base del criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di cui alla transazione o al riconoscimento di debito. In ogni caso, la conclusione non sarebbe stata diversa anche a voler ritenere che la questione di giurisdizione dovesse essere decisa in base al negozio originario. Infatti, ove qualificato come compravendita, difettava la prova che le parti avessero pattuito la consegna dei beni in Francia, mentre, ove inquadrato come prestazione di servizi, il luogo di svolgimento dell'attività di stampa e rilegatura era certamente da ricondursi alla sede di a Dosson di Casier (TV) e quindi in Italia. CP_1
7.2. Con riguardo al secondo motivo di appello, l'appellato ha ribadito la Controparte_1
tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta dopo il decorso del termine di
11 trenta giorni. La sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto determinante il momento in cui l'opposizione era giunta a conoscenza del Tribunale adito. L'allora opponente
[...]
aveva depositato l'opposizione in data 11/05/2022, a fronte della notifica Parte_1
dell'ingiunzione ricevuta il giorno 08/04/2022 e, quindi, non aveva rispettato il termine finale del
09/05/2022 (primo giorno lavorativo successivo alla teorica scadenza di domenica 08/05/2022).
7.2.1. Con riguardo ad entrambe le istanze di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il CP_1
ha eccepito il difetto di rilevanza delle prospettate questioni rispetto all'esito della
[...]
controversia. Quanto alla prima, l'irrilevanza scaturiva dal fatto che il titolo del credito fatto valere in giudizio non era né una compravendita né una prestazione di servizi. Quanto alla seconda, dovendosi applicare, ai sensi del Regolamento CE n. 1182/1971, la normativa francese,
quale ordinamento del soggetto notificante, non aveva provato di aver Parte_1
agito tempestivamente secondo il diritto francese.
7.3. Con riguardo al terzo motivo di appello, ha eccepito la novità e Controparte_1
conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di accertamento della carenza assoluta di autorizzazione del Giudice Delegato all'iniziativa processuale del , Controparte_1
in quanto avanzata dall'appellante per la prima volta in secondo grado.
In ogni caso, l'originaria mancanza di autorizzazione era stata sanata con effetti retroattivi dalla successiva autorizzazione intervenuta in corso di giudizio, che aveva preso atto della finalità
dell'iniziativa processuale nell'interesse esclusivo del . CP_1
7.4. Con riguardo alle ulteriori domande riproposte dall'appellante, l'appellato Controparte_1
ha dedotto: - l'inammissibilità, e comunque, l'infondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di attesa l'irrilevanza del contratto originario ai fini CP_1
12 della presente controversia;
- l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, attesa la genericità delle allegazioni e la mancata prova della sussistenza di vizi lamentati da . Parte_1
8. Con istanza ex art. 283 c.p.c. l'appellante ha chiesto la Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con ordinanza del 19/12/2023, è
stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 12/05/2025, da celebrarsi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa al Collegio.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'esito dell'udienza del 12/05/2025 la causa è
stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., con ordinanza del
22/05/2025, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1. Il secondo motivo di impugnazione, riguardante la tardività dell'opposizione, deve essere esaminato per primo, in quanto correttamente ritenuto assorbente dal Giudice di primo grado e preliminare ai fini dell'esame di tutte le ulteriori questioni di rito e di merito.
Il motivo è fondato.
Il secondo paragrafo dell'art. 16 Regolamento CE n. 1896 del 2006 afferma testualmente che “Il
termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui
l'ingiunzione è stata notificata al convenuto”.
Dal tenore letterale si evince univocamente che il termine in esame deve essere riferito all'invio dell'opposizione da parte dell'ingiunto e non invece al deposito dell'opposizione presso il
13 Tribunale. In altri termini, l'opponente propone un'opposizione tempestiva laddove l'invio della stessa sia effettuato entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, quand'anche il successivo deposito si perfezioni oltre i 30 giorni.
Inoltre, ad una lettura costituzionalmente e comunitariamente orientata della disposizione citata,
il termine di decadenza per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, sebbene abbia natura perentoria per ragioni di certezza del diritto connesse al consolidamento del diritto di credito oggetto del provvedimento monitorio, riveste una funzione di garanzia per il soggetto ingiunto.
Egli, infatti, deve essere messo nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla tutela giurisdizionale a cognizione piena (e a contraddittorio pieno) per far valere le ragioni a sostegno dell'inesistenza o della minor consistenza quantitativa della propria corrispondente situazione debitoria. Ne consegue la necessità di interpretare la previsione di un termine perentorio, come quello in esame, in modo favorevole all'ingiunto/opponente, nell'ottica di un'effettività della tutela giurisdizionale, non potendo essergli addossate le conseguenze delle tempistiche richieste per il perfezionamento del deposito dell'opposizione a mezzo posta, che invece dipendono esclusivamente dal servizio postale.
Da ultimo, a favore di questa ricostruzione interpretativa, è di sostegno anche una lettura combinata con l'art. 18 del medesimo regolamento europeo, nella parte in cui dispone che la tardività dell'opposizione, che dà adito alla declaratoria di esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea, si valuta “tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda
di opposizione arrivi a destinazione”. Dalla disposizione citata si evince il principio per cui,
dopo l'invio dell'opposizione, il periodo di tempo naturalmente necessario per l'arrivo della stessa a destinazione non può nuocere all'opponente.
14 Dunque, alla luce dei criteri ermeneutici testuale, teleologico e sistematico, deve concludersi nel senso che l'odierno appellante, allora opponente, si è opposto tempestivamente al decreto ingiuntivo europeo emesso nei suoi confronti, avendo inviato l'atto di opposizione in data
03/05/2022 a fronte della notifica ricevuta in data 08/04/2022, quindi nel rispetto del termine di trenta giorni normativamente previsto.
9.2. Accertata la tempestività dell'opposizione, occorre seguire l'orientamento affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio,
abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di
appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato
e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione
appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato
oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla
questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque
manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda
principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione,
pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i
casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” (Cass. n. 927/2022).
Nel caso di specie, va dato atto che l'impugnazione proposta da non si è Parte_1
limitata a sollecitare un riesame della sola questione di rito appena decisa, ma è stata esplicitamente rivolta anche alle altre questioni di rito e di merito relative al diritto azionato dal
. Controparte_1
Tanto premesso, occorre esaminare il primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha
15 riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, la controversia presenta un evidente elemento di transnazionalità, in quanto le parti sono persone giuridiche aventi sede in due diversi Stati membri dell'Unione Europea. Al fine di individuare il Giudice munito di giurisdizione si rende necessario individuare la fonte, ossia il titolo, del credito azionato in sede monitoria ed oggetto del decreto ingiuntivo.
La disciplina in materia di controversie civili e commerciali tra soggetti domiciliati in Stati
membri diversi ha come referente normativo il Regolamento europeo 1215 del 2012. I principi rilevanti sono condensati nella formula di cui al Considerando 15: “È opportuno che le norme
sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale
della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio
dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la
materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento.
Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da
aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza”. Dunque, se è
vero che la regola generale in punto di giurisdizione è quella del foro di domicilio del convenuto,
tuttavia essa soffre alcune eccezioni. Tra queste, l'art. 7 contempla la possibilità di citare il convenuto “1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di
esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” (lett. a), precisando che “ai fini
dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione
dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato
in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al
16 contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
…” (lett. b). La
successiva lettera c) specifica che il criterio del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio si applica ai casi non rientranti nella compravendita e nella prestazione di servizi.
Alla luce della recente giurisprudenza comunitaria, si deve ritenere che, nei contratti con pluralità di obbligazioni, il luogo di esecuzione, ai fini dell'individuazione del foro munito di potestà giurisdizionale, sia quello dell'obbligazione caratterizzante il contratto: “20. In caso di
più obbligazioni contrattuali, occorre determinare l'obbligazione caratteristica del contratto in
questione (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, , C-249/16, EU:C:2017:472, Per_1
punto 40)” (cfr. CGUE C-526/23).
Tanto premesso il contratto originario tra le parti aveva un'evidente natura sinallagmatica e prevedeva una pluralità di obbligazioni, la stampa e rilegatura dei libri destinati alla Pt_1
dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Di conseguenza, il luogo di esecuzione
[...]
della prestazione principale e caratterizzante il rapporto negoziale in esame, ossia la rilegatura e stampa dei libri, qualificata da entrambe le parti nella documentazione afferente come prestazione di servizi e da effettuarsi presso la sede di a Dosson di Casier (TV), cioè in CP_1
Italia, sarebbe di per sé astrattamente idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano.
Tuttavia, nel caso di specie, la fonte del credito fatto valere in giudizio deve individuarsi, non nel rapporto contrattuale originario, bensì nell'accordo contenuto nella corrispondenza del
16/04/2014, del 05/05/2014 e del 06/08/2014 (cfr. docc. 2 e 4 , 1° grado). Controparte_1
Infatti, la domanda di pagamento esercitata in via monitoria non aveva ad oggetto la somma di euro 32.175,87, di cui alle fatture emesse nell'ambito del contratto originario, bensì la diversa e
17 minor somma di euro 22.500,00, risultante dalle interlocuzioni svoltesi tra le parti a seguito di alcune contestazioni sollevate da in relazione ai vizi dei libri forniti. In Parte_1
particolare, nella lettera raccomandata del 16/04/2014 la società francese affermava: “Stimo che
l'importo dovuto a sia di € 29.020,00, dal quale intendo dedurre i danni subiti a causa CP_1
della scarsa qualità delle opere consegnate da Le propongo una composizione bonaria CP_1
della controversia con il versamento di un importo di € 22.500,00 a saldo e stralcio di ogni
pretesa.”. Di identico contenuto la raccomandata del 05/05/2014. Con la raccomandata del
06/08/2014 la società francese proponeva di “saldare i conti della verso Pt_1 Parte_1
la società nei termini seguenti: pagamento tra il primo ed il 15 Ottobre 2014 di € CP_1
22500,00 a saldo e stralcio delle fatture ancora in essere.”. In pari data alle ore 16:21 CP_1
rispondeva alle proposte di definizione della controversia con una mail del seguente tenore: “in
risposta alla Vs. lettera, comunichiamo di accettare l'importo di € 22.500,00 da Voi proposto
però entro questa settimana. Se entro venerdì non riceveremo la suddetta somma, valuteremo il
da farsi.”, indicando contestualmente le coordinate bancarie a cui effettuare il bonifico.
Dall'analisi della corrispondenza sopra riportata, non è possibile ritenere che le parti abbiano concluso un contratto di transazione. A ben vedere, la proposta formulata da Parte_1
è stata accettata da solo in parte, cioè limitatamente all'importo da pagare. Al
[...] CP_1
contrario, non è stato accettato il termine di pagamento individuato dal proponente, ma ne è stato individuato uno diverso e più breve. Sebbene, in linea generale, il termine possa considerarsi un elemento accidentale del contratto, il termine di pagamento della somma di denaro assume un peso specifico maggiore nell'economia di un accordo transattivo. Stante la divergenza tra le parti in punto di modalità temporali di esecuzione del pagamento, ai sensi dell'art. 1326 ultimo
18 comma c.c. occorre inquadrare la risposta di come una mera controproposta, con CP_1
conseguente esclusione del perfezionamento della transazione.
In realtà, deve però ritenersi che la proposta di quale atto unilaterale, contenesse Parte_1
una ricognizione di debito. Infatti, dall'insieme delle raccomandate ed e-mail sopra riportate, si evince in modo univoco il riconoscimento di debito da parte di nei confronti di Parte_1
Nelle prime due lettere raccomandate la società francese affermava di stimare che CP_1
l'importo dovuto a fosse di euro 29.020,00 ma di essere disposta a pagare la minor somma CP_1
di euro 22.500,00 in ragione della presenza di vizi sui libri che le erano stati forniti e a cui si riferivano le fatture invocate da Deve, dunque, ritenersi che ha CP_1 Parte_1
riconosciuto a la spettanza di un importo almeno pari ad euro 22.500,00. In altri termini, CP_1
la società francese ha dichiarato che il suo debito nei confronti di al netto dei vizi CP_1
lamentati, era di € 22.500,00. Di ciò si trae conferma da un ulteriore dato documentale (docc. 5 e
6 1° grado). Infatti, in data 25/03/2016 replicava alla Controparte_1 Parte_1
diffida ad adempiere inviatale dal il 09/03/2016, affermando che la proposta di Controparte_1
pagare 22.500,00 euro era stata accettata con mail del 06/08/2014. Tale elemento, se non è
sufficiente a ritenere concluso un contratto di transazione, è comunque sintomatico, quantomeno,
del riconoscimento della predetta posizione debitoria in capo a . Dunque, Parte_1
acclarato che il titolo del credito azionato dal è costituito dal riconoscimento di Controparte_1
debito, deve riaffermarsi la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, alla luce del già menzionato criterio della prestazione caratterizzante, nel caso di specie deve aversi riguardo al luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento della somma di denaro, da individuarsi, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c., nel domicilio del creditore, avente sede in Italia.
19 9.3. Entrambe le istanze di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevate dall'appellante non possono essere accolte.
Anzitutto, la disposizione citata prevede che il rinvio pregiudiziale rappresenta una facoltà per il giudice nazionale non di ultima istanza, qual è l'intestata Corte d'Appello. Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria, tra i requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale figura quello della rilevanza. La Corte di Lussemburgo può essere adita soltanto qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente davanti al giudice a quo, non invece nei casi in cui l'interpretazione o l'accertamento della validità della disposizione di diritto europeo derivato non aggiungerebbe alcun elemento di valutazione ai fini della decisione interna.
Quanto alla prima questione, concernente l'interpretazione dell'art. 7 punti 1 e 2 del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 in punto di giurisdizione, difetta il requisito della rilevanza,
dal momento che nel caso di specie il titolo all'origine del credito azionato non è il contratto originario di compravendita o prestazione di servizi (cui si riferisce la disposizione citata), bensì
il riconoscimento di debito.
La seconda questione, relativa all'interpretazione dell'art. 16 Par. 2 del Regolamento CE n. 1896
del 2006 sul termine per l'opposizione a Decreto Ingiuntivo Europeo, è superata alla luce dell'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente conforme effettuata nell'esame del secondo motivo di appello (sub 9.1.).
9.4. Quanto alle domande riproposte dall'appellante per l'ipotesi di Parte_1
accoglimento del secondo motivo di appello, si osserva quanto segue.
9.4.1. La domanda principale di accertamento dell'inesistenza di alcuna ricognizione di debito è
20 tardiva e comunque infondata.
La tardività discende dalla circostanza per cui la dedotta assenza di riconoscimento di debito,
dapprima prospettata da in via di eccezione, è stata per la prima volta Parte_1
posta come domanda di accertamento incidentale in sede di precisazione delle conclusioni. Tanto
premesso, la domanda in esame è stata comunque esaminata e rigettata in sede di trattazione del primo motivo di appello (sub 9.2), dove, ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione,
si è accertato che aveva riconosciuto di avere un debito (almeno) di euro Pt_1 Parte_1
22.500,00 nei confronti del . Controparte_1
9.4.2. La domanda di mero accertamento dell'inadempimento contrattuale di formulata in CP_1
via subordinata da , è infondata. Parte_1
A fronte di un riconoscimento di debito, l'art. 1988 c.c. determina un'inversione dell'onere della prova, facendo gravare sul debitore ricognitore il compito di dimostrare l'inesistenza del rapporto giuridico fondamentale e del proprio debito. Nel caso di specie, Parte_1
non ha assolto all'onere di specifica allegazione e di prova dell'esistenza dei vizi rispetto alla prestazione di servizi resa, né ha allegato specificamente l'inadempimento agli obblighi scaturenti dal rapporto giuridico fondamentale, non avendo mai circostanziato, nei suoi atti difensivi in primo grado e nel presente grado di appello, i supposti vizi dei libri forniti, né offerto elementi documentali a supporto della esistenza e consistenza di eventuali difetti. Il generico richiamo presente nella corrispondenza intercorsa durante le trattative per la transazione nel 2014
non costituisce un elemento sufficiente a considerare assolti gli oneri di allegazione e prova.
9.4.3. La domanda costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento di e la CP_1
domanda ulteriormente subordinata di riduzione del corrispettivo per vizi dei libri forniti sono
21 infondate.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 11748/2019 hanno affermato che “In materia di garanzia
per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di
risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato
dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”. Dunque, con riguardo alle azioni edilizie esperibili in caso di vizi della cosa nella compravendita (figura contrattuale invocata da
[...]
nel caso di specie), l'onere della prova della sussistenza dei vizi ricade sul Parte_1
compratore, quale parte contrattuale che di tali beni ha la disponibilità e può percepire i difetti.
Nel caso di specie, nei suoi atti difensivi in primo grado e nel presente grado di appello,
[...]
non ha mai allegato in modo specifico né provato l'esistenza ed entità dei vizi Parte_1
lamentati. Come già evidenziato, l'unica allegazione è il richiamo presente nella corrispondenza intercorsa durante le trattative per la transazione nel 2014, richiamo che non costituisce un elemento sufficiente a considerare assolti gli oneri di allegazione e prova.
9.5. Il terzo motivo di impugnazione, con cui ha lamentato la carenza Parte_1
assoluta di autorizzazione del Giudice Delegato all'iniziativa processuale della curatela del
Fallimento è infondato. CP_1
In primo luogo, la questione è stata posta da sotto forma di domanda di Parte_1
mero accertamento per la prima volta in appello e dunque, in quanto tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In ogni caso, anche a ritenerla ammissibile come mera eccezione o come questione rilevabile d'ufficio, il supposto difetto originario di autorizzazione è stato sanato con effetto retroattivo.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la mancanza di autorizzazione del giudice
22 delegato al curatore ad intraprendere un giudizio, nella misura in cui costituisce un'attività
rivolta all'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex
tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice (cfr. Cass. n. 12252/2020).
Nel caso di specie, risulta che il , con la comparsa conclusionale di primo Controparte_1
grado, ha depositato: - il provvedimento del Giudice Delegato di autorizzazione a proporre decreto ingiuntivo europeo contro datato 21/03/2022 (doc. 12 Parte_1 CP_1
1° grado); - il provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato a costituirsi nel
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giudizio di opposizione all'ingiunzione europea datato 03/06/2022 (doc. 13 1° Controparte_1
grado). Dall'esame del fascicolo di primo grado non si evince alcun accertamento in punto di carenza originaria di autorizzazione, né alcuna declaratoria di inefficacia degli atti processuali.
In ogni caso, la costituzione del nel giudizio di primo grado a cognizione Controparte_1
piena, avvenuta in data 13/06/2022 e quindi successivamente al provvedimento autorizzatorio del Giudice Delegato, ha sanato retroattivamente il difetto originario di autorizzazione.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, rigettato l'appello, con diversa motivazione, in quanto l'esclusione della tardività dell'opposizione non incide sulla decisione sostanziale di condanna della Pt_1
al pagamento della somma oggetto di riconoscimento di debito, condanna già pronunciata
[...]
dal Giudice di prime cure, condanna che, con il rigetto dell'appello, viene quindi confermata.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante , Parte_1
prevalentemente soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum per le fasi
23 di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase di trattazione, in considerazione dell'assenza di istruttoria e della trattazione della sola istanza ex art. 283 c.p.c..
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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