TRIB
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Nicola Sinisi - Presidente rel.
Dott. Simone Medioli Devoto - Giudice
Dott. Paola Belvedere - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.Marcellina Dall'Asta, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dalle Avv.te G. Castelletti del foro di Verona e V. Migliardi, Parte_2 elettivamente domiciliata presso quest'ultim
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 22.02.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte debitamente sottoscritte. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.09.2023 la premesso di avere intrattenuto convivenza Parte_1 more uxorio dalla quale è nata, nel maggio 2010, la figlia , riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori (doc.2 ric.).
Il rapporto, in un primo tempo sereno, successivamente è diventato difficile;
e si è interrotto, quindi ha chiesto disciplinare il regime di affidamento della minore, collocazione e profilo economico del suo mantenimento.
pagina 1 di 6 Costituitosi, il resistente esposto una sua ricostruzione dei fatti ha rassegnato proprie conclusioni sulle questioni controverse.
Fissata dal Giudice del. ff.pp. udienza al 22.02.2024 al fine di procedere all'ascolto della minore, le parti sono comparse ed hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il Giudice rel ha rimesso alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispettose dei principi in materia di diritto alla bigenitorialità ed adeguate alle esigenze della minore (il cui ascolto si palesa ormai superfluo).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nei seguenti termini:
CONDIZIONI:
1) Affida la figlia minore a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_2
genitoriale in modo condiviso, con collocamento prevalente presso il padre sig. ; Parte_2
2) assegna la casa familiare sita in Salsomaggiore (PR), via Case Varanotti n. 94, al padre che la abiterà con la figlia;
entro settembre 2024 il sig. la figlia si trasferiranno a Garda, dove Pt_2 Persona_1
la minore inizierà il ciclo di studi superiori frequentando il liceo linguistico;
la sig.ra Parte_1
quanto prima e comunque entro il 31 marzo p.v., lascerà definitivamente la casa familiare per trasferirsi a Parma presso la casa dei genitori;
3) fino al termine del corrente anno scolastico (giugno 2024) la signora avrà il Parte_1
diritto dovere di tenere con sè la figlia minore quattro fine settimana al mese dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera prima di cena;
la signora si rende comunque disponibile a Parte_1
tenere la figlia con sé anche in giorni infrasettimanali qualora il sig. dovesse assentarsi da Pt_2
Salsomaggiore per recarsi a Garda e allestire la nuova abitazione in cui si trasferirà con la figlia e occuparsi di tutte le questioni relative al trasferimento. Successivamente al trasferimento a Garda, la madre avrà il diritto/dovere di tenere la figlia con sé quattro fine settimana al mese dal sabato mattina intorno alle 10, se non dovrà frequentare la scuola, e fino alla domenica pomeriggio Per_1
alle 18. Successivamente al trasferimento a Garda, i trasferimenti di dalla residenza Persona_1
paterna a quella materna saranno a carico del sig. salvo diversi accordi tra i genitori. Pt_2
4) Durante le vacanze scolastiche trascorrerà con la madre una settimana durante le Persona_1
vacanze natalizie (alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 compresi e quella dal 31 al 6
pagina 2 di 6 compresi) 3 giorni durante le vacanze pasquali e un mese durante l'estate anche non consecutivo concordando con il sig. periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_2
5) Alla luce dell'esiguo reddito percepito attualmente dalla signora il sig. si farà Parte_1 Pt_2
allo stato carico del mantenimento ordinario di . Persona_1
6) le spese accessorie/straordinarie al mantenimento della figlia saranno a carico del sig. ella Pt_2
misura dell'80% e della signora nella misura del 20%, secondo il protocollo in uso presso Parte_1
il Tribunale di Parma e precisamente:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la finzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00:
pagina 3 di 6 - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
pagina 4 di 6 - gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi-accordi.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
pagina 5 di 6 7) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito dal sig. nella misura Parte_2
del 100%.
8) Al momento del trasferimento a Parma, la sig.ra porterà con sé i cani e , Parte_1 Per_3 Per_4
mentre lascerà presso la casa di Salsomaggiore (PR) i due cavalli, che accudirà personalmente sostenendone anche le relative spese, finchè non saranno terminati i nuovi ricoveri dei cavalli presso la casa dei genitori a Parma. La signora dovrà comunque provvedere al trasferimento dei Parte_1
cavalli entro e non oltre il 6 giugno 2024 (termine dell'anno scolastico).
9) Spese legali compensate.
Parma, il 26.04.2024.
Il Presidente est.
Dr.Nicola Sinisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Nicola Sinisi - Presidente rel.
Dott. Simone Medioli Devoto - Giudice
Dott. Paola Belvedere - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.Marcellina Dall'Asta, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dalle Avv.te G. Castelletti del foro di Verona e V. Migliardi, Parte_2 elettivamente domiciliata presso quest'ultim
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 22.02.2024 hanno rassegnato conclusioni congiunte debitamente sottoscritte. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.09.2023 la premesso di avere intrattenuto convivenza Parte_1 more uxorio dalla quale è nata, nel maggio 2010, la figlia , riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori (doc.2 ric.).
Il rapporto, in un primo tempo sereno, successivamente è diventato difficile;
e si è interrotto, quindi ha chiesto disciplinare il regime di affidamento della minore, collocazione e profilo economico del suo mantenimento.
pagina 1 di 6 Costituitosi, il resistente esposto una sua ricostruzione dei fatti ha rassegnato proprie conclusioni sulle questioni controverse.
Fissata dal Giudice del. ff.pp. udienza al 22.02.2024 al fine di procedere all'ascolto della minore, le parti sono comparse ed hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il Giudice rel ha rimesso alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, siano rispettose dei principi in materia di diritto alla bigenitorialità ed adeguate alle esigenze della minore (il cui ascolto si palesa ormai superfluo).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nei seguenti termini:
CONDIZIONI:
1) Affida la figlia minore a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_2
genitoriale in modo condiviso, con collocamento prevalente presso il padre sig. ; Parte_2
2) assegna la casa familiare sita in Salsomaggiore (PR), via Case Varanotti n. 94, al padre che la abiterà con la figlia;
entro settembre 2024 il sig. la figlia si trasferiranno a Garda, dove Pt_2 Persona_1
la minore inizierà il ciclo di studi superiori frequentando il liceo linguistico;
la sig.ra Parte_1
quanto prima e comunque entro il 31 marzo p.v., lascerà definitivamente la casa familiare per trasferirsi a Parma presso la casa dei genitori;
3) fino al termine del corrente anno scolastico (giugno 2024) la signora avrà il Parte_1
diritto dovere di tenere con sè la figlia minore quattro fine settimana al mese dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera prima di cena;
la signora si rende comunque disponibile a Parte_1
tenere la figlia con sé anche in giorni infrasettimanali qualora il sig. dovesse assentarsi da Pt_2
Salsomaggiore per recarsi a Garda e allestire la nuova abitazione in cui si trasferirà con la figlia e occuparsi di tutte le questioni relative al trasferimento. Successivamente al trasferimento a Garda, la madre avrà il diritto/dovere di tenere la figlia con sé quattro fine settimana al mese dal sabato mattina intorno alle 10, se non dovrà frequentare la scuola, e fino alla domenica pomeriggio Per_1
alle 18. Successivamente al trasferimento a Garda, i trasferimenti di dalla residenza Persona_1
paterna a quella materna saranno a carico del sig. salvo diversi accordi tra i genitori. Pt_2
4) Durante le vacanze scolastiche trascorrerà con la madre una settimana durante le Persona_1
vacanze natalizie (alternando di anno in anno la settimana dal 23 al 30 compresi e quella dal 31 al 6
pagina 2 di 6 compresi) 3 giorni durante le vacanze pasquali e un mese durante l'estate anche non consecutivo concordando con il sig. periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_2
5) Alla luce dell'esiguo reddito percepito attualmente dalla signora il sig. si farà Parte_1 Pt_2
allo stato carico del mantenimento ordinario di . Persona_1
6) le spese accessorie/straordinarie al mantenimento della figlia saranno a carico del sig. ella Pt_2
misura dell'80% e della signora nella misura del 20%, secondo il protocollo in uso presso Parte_1
il Tribunale di Parma e precisamente:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la finzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00:
pagina 3 di 6 - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
pagina 4 di 6 - gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi-accordi.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
pagina 5 di 6 7) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito dal sig. nella misura Parte_2
del 100%.
8) Al momento del trasferimento a Parma, la sig.ra porterà con sé i cani e , Parte_1 Per_3 Per_4
mentre lascerà presso la casa di Salsomaggiore (PR) i due cavalli, che accudirà personalmente sostenendone anche le relative spese, finchè non saranno terminati i nuovi ricoveri dei cavalli presso la casa dei genitori a Parma. La signora dovrà comunque provvedere al trasferimento dei Parte_1
cavalli entro e non oltre il 6 giugno 2024 (termine dell'anno scolastico).
9) Spese legali compensate.
Parma, il 26.04.2024.
Il Presidente est.
Dr.Nicola Sinisi
pagina 6 di 6