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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2565 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Minauro, Parte_1 CodiceFiscale_1 come da procura allegata all'atto di citazione presso il quale elettivamente domicilia;
-attore-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincentis, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale elettivamente domicilia;
-convenuto con domanda riconvenzionale-
NONCHE'
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Di Giacomo, CP_2 C.F._3
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale elettivamente domicilia;
-convenuta con domanda riconvenzionale-
E
( nata a [...] il [...]), ( nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4
11.4.1981) e ( nato a [...] il [...]); Controparte_5
-convenuti contumaci-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4 dicembre 2024 i difensori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva di essere proprietario della Parte_1
porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di Solopaca, identificata in catasto al foglio 13 part.lle 575/6 e 575/7, nonché del confinante appezzamento di terreno identificato in catasto al medesimo f. 13 part.lla 55, per averlo acquistato con atto di compravendita per Notar
[...]
del 28/10/1977. Per_1
L'attore asseriva che, con atto di donazione per Notar del 23/12/2020 (Rep. n. 37266 – Per_2
Racc. n. 20022), tali beni immobili erano stati trasferiti dai coniugi e Controparte_1 [...]
ai loro tre figli , e , con riserva in proprio favore di CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 usufrutto vitalizio e diritto reciproco di accrescimento;
che nell'atto di donazione i donanti avevano dichiarato di avere usucapito i beni oggetto di donazione, sebbene avvertiti dal notaio rogante circa i rischi inerenti al trasferimento di immobili pervenuti per usucapione non accertata giudizialmente.
L'attore sosteneva che quanto dichiarato in tale atto dai coniugi e Controparte_1 [...]
non corrispondesse assolutamente al vero ed era da ritenersi del tutto falso atteso che CP_2 costoro, lungi dall'esercitare un possesso utile all'usucapione sull'anzidetto fabbricato urbano di proprietà dell'istante, lo avevano in realtà semplicemente detenuto sin dall'anno 1978, in forza di una molteplicità di contratti di locazione succedutisi nel tempo che egli aveva stipulato con in data 07/01/1978, 04/12/1996, e, da ultimo, in data 03/01/2000. Controparte_1
In citazione si deduceva, inoltre, che l'adiacente appezzamento di terreno identificato in catasto al foglio 13 part.lla 55 era stato, invece, detenuto e coltivato a vigneto, sin dal lontano 1996 e sino ad oggi, dalla Cooperativa a.r.l. “L'aquilone”, già conduttrice del confinante complesso immobiliare di sua proprietà (censito in catasto al foglio 13 part.lle 575/2, 403 e 56), adibito a struttura per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.
L'attore sosteneva che il predetto di donazione per Notar del 23/12/2020 fosse totalmente Per_2
nullo, ai sensi degli artt. 769, 1325 e 1418, secondo comma, c.c., siccome privo di causa e, pertanto, fosse tutto illegittima l'attuale occupazione e/o utilizzazione dei suddetti beni immobili di sua proprietà, sia da parte dei coniugi e quali presunti usufruttuari, e Controparte_1 CP_2
sia da parte dei loro tre figli, , e , quali presunti proprietari Controparte_3 CP_4 CP_5
dei medesimi beni.
L'attore, quindi, invocava il proprio diritto di ottenere dai convenuti l'immediata restituzione di tali beni immobili, non potendo, peraltro, il convenuto continuare a detenere Controparte_1
l'anzidetta porzione di fabbricato urbano in forza del contratto di locazione con quest'ultimo stipulato in data 03/01/2000, stante la sopravvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
2 In merito l'attore asseriva che l'illecito comportamento tenuto dal durante la Controparte_1 conduzione dell'immobile locato – costituito dal mancato pagamento di tutti i canoni di locazione e dall'aver illegittimamente donato tale immobile ai propri figli, dichiarando falsamente di averlo usucapito aveva, senz'altro, determinato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento, risultando violati gli obblighi del conduttore sanciti dall'art. 1587 c.c. ed il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, con conseguente sorgere dell'obbligo, a carico di , di riconsegnare l'immobile locato, di pagare i canoni Controparte_1 non corrisposti quantomeno per gli ultimi cinque anni e per il complessivo importo di €. 2.500,00
(€.500,00 all'anno, come da contratto) e di risarcire all'attore il danno, per l'importo di € 1000,00, rappresentato dalla mancata percezione dei canoni sino alla scadenza naturale del contratto di locazione.
Tanto premesso conveniva in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
a) - dichiararsi, ai sensi degli artt. 769, 1325 e 1418, secondo comma, c.c., nullo e privo di effetti l'atto di donazione rogato dal notaio in data 23/12/2020 (Rep. n. 37266– Racc. n. Persona_3
20022), per mancanza di causa;
b) - per l'effetto, ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
c) - condannarsi i convenuti all'immediata restituzione, in favore dell'attore, della porzione di fabbricato urbano, sita nel Comune di Solopaca e riportata in cat. al f. 13 part.lle 575/6 e 575/7, nonché del confinante appezzamento di terreno rip. in cat. al medesimo f. 13 part.lla 55;
d) - dichiararsi, altresì, la risoluzione del contratto di locazione stipulato dall'attore, in data
03/01/2000, con il convenuto sig. per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, ossia per violazione, da parte dello stesso, degli obblighi del conduttore sanciti dall'art. 1587 c.c. e del principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto;
e) - condannarsi, quindi, in ogni caso, il convenuto sig. a riconsegnare Controparte_1 all'istante l'immobile locato, libero e vuoto di persone e cose, nonché a pagare allo stesso i canoni scaduti e non corrisposti negli ultimi cinque anni, nella misura di €. 2.500,00 (€. 500,00 all'anno, come da contratto), ed a risarcirgli, nella misura di ulteriori €. 1.000,00, il danno il danno rappresentato dalla mancata percezione dei canoni cui avrebbe avuto diritto sino alla scadenza naturale del contratto di locazione (03/01/2022 p.v.), con gli interessi legali dalla maturazione dei rispettivi diritti e la rivalutazione monetaria, se dovuta.
Con separati atti si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2
3 contestava le domande avanzate dall'attore e sosteneva di avere posto in essere Controparte_1
una regolare donazione in quanto, avendo posseduto i beni immobili donati ai propri figli in maniera pubblica, continuata, ininterrotta, pacifica ed indisturbata, sin dagli inizi degli anni “1970”, compiendo uti domini tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la tenuta e la manutenzione dei detti beni, ne aveva acquistato la proprietà per usucapione ed era, pertanto, legittimato a disporre il trasferimento degli immobili nonostante la invocata usucapione non era stata accertata giudizialmente.
Il , inoltre, disconosceva il contenuto e la sottoscrizione a suo nome dei tre contratti di CP_6 locazione prodotti dall'attore.
In merito al contenuto del contratto di locazione del 7.1.1978 eccepiva che detto contratto era riferito ad un immobile diverso da quello di cui è causa sito in Solopaca alla via Petrara e non alla via Bebiana.
In merito al contratto di locazione del 4.12.2006 il convenuto eccepiva che in tale atto non vi era alcun riferimento ai dati catastali dell'immobile locato, la cui descrizione non coincideva affatto con lo stato della porzione di fabbricato oggetto dell'atto di donazione di cui è causa.
Infine il convenuto, riguardo al contratto di locazione del 3.1.2020, evidenziava che anch'esso era privo di riferimenti dei dati catastali idonei all'esatta e certa identificazione dell'immobile locato e che, elemento presuntivo della non veridicità del contratto, era che l'importo del canone di locazione era fissato in euro, nonostante alla data di stipula del contratto la moneta circolante in
Italia era la lira.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda dell'attore; chiedeva Controparte_1
“nella eventualità” accogliersi le domande riconvenzionali da egli proposte per sentirsi “dichiarato unico ed esclusivo proprietario a titolo originario per usucapione degli immobili siti nel comune di
Solopaca alla Via Bebiana n. 91 ed identificati al catasto al foglio 13 particella n. 55, n. 575 sub. 6
e n. 575 sub. 7”; “in subordine, sia statuito in suo favore il rimborso delle migliorie tutte dallo stesso apportate ai detti immobili, nell'ammontare che sarà quantificato ed accertato in corso di causa, subordinando l'eventuale rilascio all'effettivo pagamento della somma che sarà come innanzi determinata”, con vittoria di spese processuali.
La convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda di nullità dell'atto di CP_2 donazione per OT del 23/12/2020 e anch'ella proponeva domanda riconvenzionale di Per_2 accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dei predetti immobili per averli posseduti uti dominus, unitamente a suo marito da oltre 50 anni e, in via subordinata, di Persona_4 condanna dell'attore al pagamento di un equo indennizzo per le migliorie che ella aveva apportato
4 negli anni ai predetti immobili, nell'ammontare da quantificare in corso di causa, subordinando l'eventuale rilascio dell'immobile al pagamento della somma di denaro dovuta a tale titolo, con vittoria di spese.
I convenuti donatari , e , benchè Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano e, pertanto, se ne dichiarava la contumacia.
A fronte del disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione dei contratti di locazione da parte del convenuto alla I udienza di trattazione, l'attore avanzava Controparte_1 Parte_1
istanza di verificazione dei contratti disconosciuti e, pertanto, chiedeva disporsi consulenza grafologica producendo scritture di comparazione.
Espletata la CTU grafologica e respinte le altre richieste istruttorie dei convenuti, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda dell'attore è fondata.
Dai documenti prodotti in giudizio emerge che le unità immobiliari oggetto di causa, sito in
Solopaca alla via Bebiana, oggi identificato in catasto al foglio 13 particelle 576 sub 6 e 576 sub 7 e il terreno adiacente identificato alla particella 55, venne acquistato in proprietà dall'attore Pt_1
con atto di compravendita per OT del 28.10.1977, registrato in data 11.11.1977.
[...] Per_1
Le particelle 575 sub 6 e 575 sub 7 traggono origine dal frazionamento del 1991 in due parti dell'originaria part.lla 55, della quale è fatta espressa menzione nell'atto di acquisto per OT
, delle quali una, divenuta 575, è stata poi suddivisa in più subalterni. Per_1
In atti risulta che le planimetrie dei subalterni 6 e 7 (cfr quelle allegate alla donazione per OT
del 23.12.2020) vennero presentate al catasto da in data 10.9.1992. Per_2 Parte_1
Come già evidenziato, nell'atto pubblico per OT del 23.12.2020 con il quale i coniugi Per_2
e avevano donato la proprietà delle suddette unità immobiliari e Controparte_1 CP_2 dell'adiacente terreno ai propri figli ( riservandosi su di essi l'usufrutto vitalizio e diritto reciproco di accrescimento), la parte donante aveva dichiarato che i beni gli erano pervenuti “per acquisto a titolo originario per usucapione non accertata giudizialmente, per esserne stata ed essendone tutt'oggi nel possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre un ventennio da alcun atto idoneo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165, 1167 e 2043 c.c.”
Orbene la domanda avanzata dall'attore di accertamento della nullità del predetto atto di donazione
è strettamente correlata all'eccepito acquisto per usucapione ventennale vantato dai convenuti donanti e i quali hanno dedotto, come in precedenza detto, di Controparte_1 CP_2
avere donato legittimamente le unità immobiliari e il terreno adiacente ai loro figli in quanto ne erano divenuti proprietari per averli posseduti uti dominus, pacificamente e senza interruzioni da
5 oltre un ventennio. I convenuti con la domanda riconvenzionale hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che ne erano divenuti proprietari per usucapione maturata già prima della donazione.
Si osserva che in tema di possesso, l'animus possidenti valido ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus" possessionis - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Nell'ordinamento vigente, infatti, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. animus rem sibi habendi (ossia, l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Ad avviso del Tribunale, non è stata fornita la prova rigorosa che i coniugi e Controparte_1
abbiano posseduto le porzioni fabbricato e il terreno oggetto di causa uti dominus CP_2
per oltre un ventennio, tanto da esserne divenuti proprietari per usucapione, come invece dichiarato nell'atto di donazione per OT del 23.12.2020. Per_2
A tale fine sarebbe stata necessario fornire, da parte dei convenuti, la prova di un possesso idoneo all'acquisto per usucapione risalente almeno al dicembre 2000 e protrattosi ininterrottamente sino al
2020.
Il Tribunale evidenzia che l'attore sin dall'atto introduttivo ha evidenziato che Controparte_1
aveva detenuto gli immobili di cui si è causa in virtù di tre contratti di locazione, che si erano succeduti nel tempo, per cui era da escludere l'esercizio di un possesso idoneo all'acquisto della proprietà per usucapione.
I contratti di locazione prodotti dall'attore sono stati disconosciuti dal convenuto CP_1
ma la consulenza grafologica ha verificato che le firme a nome di sui
[...] Controparte_1
predetti contratti sono riconducibili alla sua mano.
Gli accertamenti grafologici del CTU, effettuati tramite la comparazione delle firme in verifica con quelle di certa provenienza agli atti di causa e con il saggio grafico acquisito in sede di operazioni peritali, sono stati espletati sulla base del metodo grafologico morettiano, che consiste – secondo le
“Best Practice ENFSI” internazionali recepite dal “Protocollo AGI/ENFSI”, aggiornato al 2022 – nell'analizzare tracciati grafici oggetto verifica per stabilirne, ove sia possibile o con giudizi più
6 diversificati, la riconducibilità o meno alle scritture in comparazione. Tale processo avviene attraverso un procedimento standardizzato al fine di rendere la procedura ripetibile, agilmente comprensibile agli addetti ai lavori e non inficiato da valutazione soggettiva. Esso consiste a) nell'osservazione preliminare della scrittura per recepirne la struttura in un insieme organico di
“movimento e forma”; b) nell'analisi della scrittura in verifica per ricercare e quantificare i segni grafologici;
c) nell'individuare le ipotesi di lavoro;
d) nell'analisi di tracciati comparativi;
e) nel confronto per rispondere al quesito di attribuzione o non attribuzione con i gradi di confidenza che consistono nella “impossibilità”, “possibilità”, “probabilità” o “certezza”.
Pertanto, le risultanze degli accertamenti del CTU, proprio in ragione della loro completezza e del metodo scientifico utilizzato, devono essere posta alla base della presente decisione.
In merito alla eccepita non rilevanza dei contratti di locazione in quanto non avrebbero ad oggetto gli immobili di cui è causa, si rileva che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra l'attore e il convenuto del 4.12.1996 esplicitamente indica che oggetto del Controparte_1 contratto è una unità immobiliare sita in Solopaca alla via Bebiana al piano terra, composto da “due camere, camerette, cucina abitabile, bagno e spazio sottostante l'appartamento”.
Anche il contratto del 3.1.2000 è riferito ad un'unità immobiliare sita alla via Bebiana al piano terra.
Si osserva che l'immobile locato è stato compiutamente individuato e descritto in entrambi i contratti di locazione e non ha alcuna rilevanza che in questi due atti non vi è il riferimento ai dati catastali dell'unità immobiliare locata.
I convenuti solo in modo del tutto generico affermano che questi contratti avrebbero ad oggetto altre unità immobiliari di proprietà di diverse da quelle da loro usucapite, ma tale Parte_1
eccezione risulta alquanto generica atteso che i coniugi non hanno in alcun modo Persona_5
precisato le modalità con cui sarebbero entrate nel possesso delle unità immobiliari usucapite, le quali sarebbero diverse da quelle detenute in locazione.
Giova osservare che l'atto di donazione del 23.12.2020 ha ad oggetto unità immobiliari site a
Solopaca alla via Bebiana al piano terra, per cui risulta la coincidenza tra le unità immobiliari detenute in locazione per uso abitativo da e sua moglie e le unità immobiliari Controparte_7
oggetto della donazione del 23.12.2020.
E' significativo altresì che nel 1996 ottenne dal Comune di Solopaca concessione Parte_1
edilizia in sanatoria n. 343 del 12.9.1996 di un fabbricato per civile abitazione sito alla via Bebiana.
Dal documento di concessione in sanatoria risulta che presentò la domanda di Parte_1 concessione edilizia in sanatoria quale proprietario dell'immobile in data 29.3.1986.
7 Tale circostanza fornisce la prova che negli anni “80” esercitasse sull'immobile di via Parte_1
Bebiana le facoltà del proprietario. Ciò si pone in contrasto con il vantato esercizio di un possesso esclusivo sull'immobile da parte dei convenuti utile per l'usucapione.
In conclusione, le risultanze processuali non hanno provato il maturarsi dell'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per usucapione in capo ai convenuti e Controparte_1 [...]
ragion per cui la donazione da loro posta in essere in favore dei figli , CP_2 Controparte_3
e deve ritenersi nulla, posto che si verte nell'ipotesi della donazione di cosa CP_4 CP_5
altrui.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione sezioni unite n. 5068/2016)
“elementi costitutivi della donazione sono l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che, va ravvisato "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).
Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto”.
La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui nè il donante nè il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 c.c.. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771 c.c., comma 1, la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).
La mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui, dunque, non può di per sè valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi ad oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto
8 di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto;
e che
l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.
Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.
La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, nè potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.
La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perchè la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sè, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo”.
Nel caso di specie, nell'atto di donazione i donanti si sono dichiarati proprietari del bene donato per acquisto per usucapione per cui manca nell'atto una espressa apposita affermazione dalla quale risulti la consapevolezza dell'altruità del bene donato da parte del donante, ragione per cui la donazione è affetta da nullità.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto della donazione per OT del Per_2
23.12.2020 è da respingere e deve affermarsi che tale donazione, in quanto nulla, non ha prodotto tra le parti alcun effetto traslativo della proprietà.
9 Ai sensi dell'art. 2655 c.c. va ordinata l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020. Per_2
Procedendo all'esame delle altre domande avanzate dall'attore, si osserva che nella Parte_1
qualità di locatore delle unità immobiliari di cui è causa, ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione stipulato con per inadempimento del conduttore stante il mancato Controparte_1 pagamento dei canoni e la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il Tribunale osserva che il contratto di locazione del 3.1.2000 stipulato tra le parti è stato registrato in data 29 maggio 2009.
La domanda di risoluzione del contratto va accolta atteso che, a fronte della doglianza del locatore del mancato pagamento dei canoni di locazione, il conduttore non ha né Controparte_1
contestato la morosità nè fornito la prova del proprio adempimento.
Il mancato pagamento dei canoni, in violazione dell'art. 1587 c.c., costituisce un grave inadempimento del conduttore che determina uno squilibrio del sinallagma contrattuale per cui la domanda di risoluzione del contratto va accolta. Stante la morosità non contestata, il conduttore va condannato al pagamento in favore del locatore dei canoni di Controparte_1 Parte_1
locazione non corrisposti negli ultimi cinque anni, a decorrere a ritroso dalla proposizione della domanda giudiziale, per l'importo di € 500,00 annui come da contratto, per l'importo complessivo di € 2500,00, oltre quelli successivi dall'anno 2022 sino all'attualità, maggiorati per interessi legali dalla scadenza di ciascun canone sino al soddisfo.
Dal contenuto dell'atto di donazione del 23.12.2020 emerge che i coniugi e Controparte_1
continuano ad avere la disponibilità degli immobili di cui è causa, ragione per cui, CP_2
risolto il contratto, sono questi ultimi a dovere essere condannati al rilascio degli immobili.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi tabellari di cui al D.M.
147/2022, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento-I sezione civile-in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato il 25 maggio Parte_1
2021, e sulle domande riconvenzionali dei convenuti e ogni Controparte_1 CP_2
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020 (rep. n. Persona_3
37266-racc. 2022), registrato a Benevento il 5.1.2021 e trascritto il 7.1.2021 R.G. n. 86 e R.P. 77;
10 -letto l'art. 2655 c.c. ordina l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020 (rep. n. 37266-racc. 2022); Per_2
-risolve per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra e Parte_1 CP_1
stipulato in data 3.1.2000 e registrato in data 29 maggio 2009;
[...]
-condanna al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 2500,00 oltre ai Controparte_1 canoni scaduti a decorrere dall'anno 2022 sino all'attualità per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone sino al soddisfo;
-condanna e al rilascio delle unità immobiliari site in Solopaca, Controparte_1 CP_2
identificate in catasto al foglio 3 particelle 575 sub 6 e 575 sub 7, libere da persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 30 settembre 2025;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 598,25 per esborsi ed € 7616,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Giovanni Minauro ex art. 93 c.p.c; pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Benevento 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2565 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Minauro, Parte_1 CodiceFiscale_1 come da procura allegata all'atto di citazione presso il quale elettivamente domicilia;
-attore-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vincentis, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale elettivamente domicilia;
-convenuto con domanda riconvenzionale-
NONCHE'
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Di Giacomo, CP_2 C.F._3
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale elettivamente domicilia;
-convenuta con domanda riconvenzionale-
E
( nata a [...] il [...]), ( nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4
11.4.1981) e ( nato a [...] il [...]); Controparte_5
-convenuti contumaci-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 4 dicembre 2024 i difensori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva di essere proprietario della Parte_1
porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di Solopaca, identificata in catasto al foglio 13 part.lle 575/6 e 575/7, nonché del confinante appezzamento di terreno identificato in catasto al medesimo f. 13 part.lla 55, per averlo acquistato con atto di compravendita per Notar
[...]
del 28/10/1977. Per_1
L'attore asseriva che, con atto di donazione per Notar del 23/12/2020 (Rep. n. 37266 – Per_2
Racc. n. 20022), tali beni immobili erano stati trasferiti dai coniugi e Controparte_1 [...]
ai loro tre figli , e , con riserva in proprio favore di CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 usufrutto vitalizio e diritto reciproco di accrescimento;
che nell'atto di donazione i donanti avevano dichiarato di avere usucapito i beni oggetto di donazione, sebbene avvertiti dal notaio rogante circa i rischi inerenti al trasferimento di immobili pervenuti per usucapione non accertata giudizialmente.
L'attore sosteneva che quanto dichiarato in tale atto dai coniugi e Controparte_1 [...]
non corrispondesse assolutamente al vero ed era da ritenersi del tutto falso atteso che CP_2 costoro, lungi dall'esercitare un possesso utile all'usucapione sull'anzidetto fabbricato urbano di proprietà dell'istante, lo avevano in realtà semplicemente detenuto sin dall'anno 1978, in forza di una molteplicità di contratti di locazione succedutisi nel tempo che egli aveva stipulato con in data 07/01/1978, 04/12/1996, e, da ultimo, in data 03/01/2000. Controparte_1
In citazione si deduceva, inoltre, che l'adiacente appezzamento di terreno identificato in catasto al foglio 13 part.lla 55 era stato, invece, detenuto e coltivato a vigneto, sin dal lontano 1996 e sino ad oggi, dalla Cooperativa a.r.l. “L'aquilone”, già conduttrice del confinante complesso immobiliare di sua proprietà (censito in catasto al foglio 13 part.lle 575/2, 403 e 56), adibito a struttura per l'erogazione di servizi socio-assistenziali.
L'attore sosteneva che il predetto di donazione per Notar del 23/12/2020 fosse totalmente Per_2
nullo, ai sensi degli artt. 769, 1325 e 1418, secondo comma, c.c., siccome privo di causa e, pertanto, fosse tutto illegittima l'attuale occupazione e/o utilizzazione dei suddetti beni immobili di sua proprietà, sia da parte dei coniugi e quali presunti usufruttuari, e Controparte_1 CP_2
sia da parte dei loro tre figli, , e , quali presunti proprietari Controparte_3 CP_4 CP_5
dei medesimi beni.
L'attore, quindi, invocava il proprio diritto di ottenere dai convenuti l'immediata restituzione di tali beni immobili, non potendo, peraltro, il convenuto continuare a detenere Controparte_1
l'anzidetta porzione di fabbricato urbano in forza del contratto di locazione con quest'ultimo stipulato in data 03/01/2000, stante la sopravvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
2 In merito l'attore asseriva che l'illecito comportamento tenuto dal durante la Controparte_1 conduzione dell'immobile locato – costituito dal mancato pagamento di tutti i canoni di locazione e dall'aver illegittimamente donato tale immobile ai propri figli, dichiarando falsamente di averlo usucapito aveva, senz'altro, determinato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento, risultando violati gli obblighi del conduttore sanciti dall'art. 1587 c.c. ed il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, con conseguente sorgere dell'obbligo, a carico di , di riconsegnare l'immobile locato, di pagare i canoni Controparte_1 non corrisposti quantomeno per gli ultimi cinque anni e per il complessivo importo di €. 2.500,00
(€.500,00 all'anno, come da contratto) e di risarcire all'attore il danno, per l'importo di € 1000,00, rappresentato dalla mancata percezione dei canoni sino alla scadenza naturale del contratto di locazione.
Tanto premesso conveniva in giudizio i convenuti per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
a) - dichiararsi, ai sensi degli artt. 769, 1325 e 1418, secondo comma, c.c., nullo e privo di effetti l'atto di donazione rogato dal notaio in data 23/12/2020 (Rep. n. 37266– Racc. n. Persona_3
20022), per mancanza di causa;
b) - per l'effetto, ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
c) - condannarsi i convenuti all'immediata restituzione, in favore dell'attore, della porzione di fabbricato urbano, sita nel Comune di Solopaca e riportata in cat. al f. 13 part.lle 575/6 e 575/7, nonché del confinante appezzamento di terreno rip. in cat. al medesimo f. 13 part.lla 55;
d) - dichiararsi, altresì, la risoluzione del contratto di locazione stipulato dall'attore, in data
03/01/2000, con il convenuto sig. per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultimo, ossia per violazione, da parte dello stesso, degli obblighi del conduttore sanciti dall'art. 1587 c.c. e del principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto;
e) - condannarsi, quindi, in ogni caso, il convenuto sig. a riconsegnare Controparte_1 all'istante l'immobile locato, libero e vuoto di persone e cose, nonché a pagare allo stesso i canoni scaduti e non corrisposti negli ultimi cinque anni, nella misura di €. 2.500,00 (€. 500,00 all'anno, come da contratto), ed a risarcirgli, nella misura di ulteriori €. 1.000,00, il danno il danno rappresentato dalla mancata percezione dei canoni cui avrebbe avuto diritto sino alla scadenza naturale del contratto di locazione (03/01/2022 p.v.), con gli interessi legali dalla maturazione dei rispettivi diritti e la rivalutazione monetaria, se dovuta.
Con separati atti si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 CP_2
3 contestava le domande avanzate dall'attore e sosteneva di avere posto in essere Controparte_1
una regolare donazione in quanto, avendo posseduto i beni immobili donati ai propri figli in maniera pubblica, continuata, ininterrotta, pacifica ed indisturbata, sin dagli inizi degli anni “1970”, compiendo uti domini tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la tenuta e la manutenzione dei detti beni, ne aveva acquistato la proprietà per usucapione ed era, pertanto, legittimato a disporre il trasferimento degli immobili nonostante la invocata usucapione non era stata accertata giudizialmente.
Il , inoltre, disconosceva il contenuto e la sottoscrizione a suo nome dei tre contratti di CP_6 locazione prodotti dall'attore.
In merito al contenuto del contratto di locazione del 7.1.1978 eccepiva che detto contratto era riferito ad un immobile diverso da quello di cui è causa sito in Solopaca alla via Petrara e non alla via Bebiana.
In merito al contratto di locazione del 4.12.2006 il convenuto eccepiva che in tale atto non vi era alcun riferimento ai dati catastali dell'immobile locato, la cui descrizione non coincideva affatto con lo stato della porzione di fabbricato oggetto dell'atto di donazione di cui è causa.
Infine il convenuto, riguardo al contratto di locazione del 3.1.2020, evidenziava che anch'esso era privo di riferimenti dei dati catastali idonei all'esatta e certa identificazione dell'immobile locato e che, elemento presuntivo della non veridicità del contratto, era che l'importo del canone di locazione era fissato in euro, nonostante alla data di stipula del contratto la moneta circolante in
Italia era la lira.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda dell'attore; chiedeva Controparte_1
“nella eventualità” accogliersi le domande riconvenzionali da egli proposte per sentirsi “dichiarato unico ed esclusivo proprietario a titolo originario per usucapione degli immobili siti nel comune di
Solopaca alla Via Bebiana n. 91 ed identificati al catasto al foglio 13 particella n. 55, n. 575 sub. 6
e n. 575 sub. 7”; “in subordine, sia statuito in suo favore il rimborso delle migliorie tutte dallo stesso apportate ai detti immobili, nell'ammontare che sarà quantificato ed accertato in corso di causa, subordinando l'eventuale rilascio all'effettivo pagamento della somma che sarà come innanzi determinata”, con vittoria di spese processuali.
La convenuta contestava la fondatezza dell'avversa domanda di nullità dell'atto di CP_2 donazione per OT del 23/12/2020 e anch'ella proponeva domanda riconvenzionale di Per_2 accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dei predetti immobili per averli posseduti uti dominus, unitamente a suo marito da oltre 50 anni e, in via subordinata, di Persona_4 condanna dell'attore al pagamento di un equo indennizzo per le migliorie che ella aveva apportato
4 negli anni ai predetti immobili, nell'ammontare da quantificare in corso di causa, subordinando l'eventuale rilascio dell'immobile al pagamento della somma di denaro dovuta a tale titolo, con vittoria di spese.
I convenuti donatari , e , benchè Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente convenuti in giudizio, non si costituivano e, pertanto, se ne dichiarava la contumacia.
A fronte del disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione dei contratti di locazione da parte del convenuto alla I udienza di trattazione, l'attore avanzava Controparte_1 Parte_1
istanza di verificazione dei contratti disconosciuti e, pertanto, chiedeva disporsi consulenza grafologica producendo scritture di comparazione.
Espletata la CTU grafologica e respinte le altre richieste istruttorie dei convenuti, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda dell'attore è fondata.
Dai documenti prodotti in giudizio emerge che le unità immobiliari oggetto di causa, sito in
Solopaca alla via Bebiana, oggi identificato in catasto al foglio 13 particelle 576 sub 6 e 576 sub 7 e il terreno adiacente identificato alla particella 55, venne acquistato in proprietà dall'attore Pt_1
con atto di compravendita per OT del 28.10.1977, registrato in data 11.11.1977.
[...] Per_1
Le particelle 575 sub 6 e 575 sub 7 traggono origine dal frazionamento del 1991 in due parti dell'originaria part.lla 55, della quale è fatta espressa menzione nell'atto di acquisto per OT
, delle quali una, divenuta 575, è stata poi suddivisa in più subalterni. Per_1
In atti risulta che le planimetrie dei subalterni 6 e 7 (cfr quelle allegate alla donazione per OT
del 23.12.2020) vennero presentate al catasto da in data 10.9.1992. Per_2 Parte_1
Come già evidenziato, nell'atto pubblico per OT del 23.12.2020 con il quale i coniugi Per_2
e avevano donato la proprietà delle suddette unità immobiliari e Controparte_1 CP_2 dell'adiacente terreno ai propri figli ( riservandosi su di essi l'usufrutto vitalizio e diritto reciproco di accrescimento), la parte donante aveva dichiarato che i beni gli erano pervenuti “per acquisto a titolo originario per usucapione non accertata giudizialmente, per esserne stata ed essendone tutt'oggi nel possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre un ventennio da alcun atto idoneo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165, 1167 e 2043 c.c.”
Orbene la domanda avanzata dall'attore di accertamento della nullità del predetto atto di donazione
è strettamente correlata all'eccepito acquisto per usucapione ventennale vantato dai convenuti donanti e i quali hanno dedotto, come in precedenza detto, di Controparte_1 CP_2
avere donato legittimamente le unità immobiliari e il terreno adiacente ai loro figli in quanto ne erano divenuti proprietari per averli posseduti uti dominus, pacificamente e senza interruzioni da
5 oltre un ventennio. I convenuti con la domanda riconvenzionale hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che ne erano divenuti proprietari per usucapione maturata già prima della donazione.
Si osserva che in tema di possesso, l'animus possidenti valido ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus" possessionis - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Nell'ordinamento vigente, infatti, il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. animus rem sibi habendi (ossia, l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Ad avviso del Tribunale, non è stata fornita la prova rigorosa che i coniugi e Controparte_1
abbiano posseduto le porzioni fabbricato e il terreno oggetto di causa uti dominus CP_2
per oltre un ventennio, tanto da esserne divenuti proprietari per usucapione, come invece dichiarato nell'atto di donazione per OT del 23.12.2020. Per_2
A tale fine sarebbe stata necessario fornire, da parte dei convenuti, la prova di un possesso idoneo all'acquisto per usucapione risalente almeno al dicembre 2000 e protrattosi ininterrottamente sino al
2020.
Il Tribunale evidenzia che l'attore sin dall'atto introduttivo ha evidenziato che Controparte_1
aveva detenuto gli immobili di cui si è causa in virtù di tre contratti di locazione, che si erano succeduti nel tempo, per cui era da escludere l'esercizio di un possesso idoneo all'acquisto della proprietà per usucapione.
I contratti di locazione prodotti dall'attore sono stati disconosciuti dal convenuto CP_1
ma la consulenza grafologica ha verificato che le firme a nome di sui
[...] Controparte_1
predetti contratti sono riconducibili alla sua mano.
Gli accertamenti grafologici del CTU, effettuati tramite la comparazione delle firme in verifica con quelle di certa provenienza agli atti di causa e con il saggio grafico acquisito in sede di operazioni peritali, sono stati espletati sulla base del metodo grafologico morettiano, che consiste – secondo le
“Best Practice ENFSI” internazionali recepite dal “Protocollo AGI/ENFSI”, aggiornato al 2022 – nell'analizzare tracciati grafici oggetto verifica per stabilirne, ove sia possibile o con giudizi più
6 diversificati, la riconducibilità o meno alle scritture in comparazione. Tale processo avviene attraverso un procedimento standardizzato al fine di rendere la procedura ripetibile, agilmente comprensibile agli addetti ai lavori e non inficiato da valutazione soggettiva. Esso consiste a) nell'osservazione preliminare della scrittura per recepirne la struttura in un insieme organico di
“movimento e forma”; b) nell'analisi della scrittura in verifica per ricercare e quantificare i segni grafologici;
c) nell'individuare le ipotesi di lavoro;
d) nell'analisi di tracciati comparativi;
e) nel confronto per rispondere al quesito di attribuzione o non attribuzione con i gradi di confidenza che consistono nella “impossibilità”, “possibilità”, “probabilità” o “certezza”.
Pertanto, le risultanze degli accertamenti del CTU, proprio in ragione della loro completezza e del metodo scientifico utilizzato, devono essere posta alla base della presente decisione.
In merito alla eccepita non rilevanza dei contratti di locazione in quanto non avrebbero ad oggetto gli immobili di cui è causa, si rileva che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra l'attore e il convenuto del 4.12.1996 esplicitamente indica che oggetto del Controparte_1 contratto è una unità immobiliare sita in Solopaca alla via Bebiana al piano terra, composto da “due camere, camerette, cucina abitabile, bagno e spazio sottostante l'appartamento”.
Anche il contratto del 3.1.2000 è riferito ad un'unità immobiliare sita alla via Bebiana al piano terra.
Si osserva che l'immobile locato è stato compiutamente individuato e descritto in entrambi i contratti di locazione e non ha alcuna rilevanza che in questi due atti non vi è il riferimento ai dati catastali dell'unità immobiliare locata.
I convenuti solo in modo del tutto generico affermano che questi contratti avrebbero ad oggetto altre unità immobiliari di proprietà di diverse da quelle da loro usucapite, ma tale Parte_1
eccezione risulta alquanto generica atteso che i coniugi non hanno in alcun modo Persona_5
precisato le modalità con cui sarebbero entrate nel possesso delle unità immobiliari usucapite, le quali sarebbero diverse da quelle detenute in locazione.
Giova osservare che l'atto di donazione del 23.12.2020 ha ad oggetto unità immobiliari site a
Solopaca alla via Bebiana al piano terra, per cui risulta la coincidenza tra le unità immobiliari detenute in locazione per uso abitativo da e sua moglie e le unità immobiliari Controparte_7
oggetto della donazione del 23.12.2020.
E' significativo altresì che nel 1996 ottenne dal Comune di Solopaca concessione Parte_1
edilizia in sanatoria n. 343 del 12.9.1996 di un fabbricato per civile abitazione sito alla via Bebiana.
Dal documento di concessione in sanatoria risulta che presentò la domanda di Parte_1 concessione edilizia in sanatoria quale proprietario dell'immobile in data 29.3.1986.
7 Tale circostanza fornisce la prova che negli anni “80” esercitasse sull'immobile di via Parte_1
Bebiana le facoltà del proprietario. Ciò si pone in contrasto con il vantato esercizio di un possesso esclusivo sull'immobile da parte dei convenuti utile per l'usucapione.
In conclusione, le risultanze processuali non hanno provato il maturarsi dell'acquisto della proprietà dell'immobile per cui è causa per usucapione in capo ai convenuti e Controparte_1 [...]
ragion per cui la donazione da loro posta in essere in favore dei figli , CP_2 Controparte_3
e deve ritenersi nulla, posto che si verte nell'ipotesi della donazione di cosa CP_4 CP_5
altrui.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione sezioni unite n. 5068/2016)
“elementi costitutivi della donazione sono l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che, va ravvisato "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).
Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto”.
La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui nè il donante nè il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 c.c.. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771 c.c., comma 1, la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).
La mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui, dunque, non può di per sè valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi ad oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto
8 di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto;
e che
l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.
Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.
La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purchè l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, nè potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.
La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perchè la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sè, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo”.
Nel caso di specie, nell'atto di donazione i donanti si sono dichiarati proprietari del bene donato per acquisto per usucapione per cui manca nell'atto una espressa apposita affermazione dalla quale risulti la consapevolezza dell'altruità del bene donato da parte del donante, ragione per cui la donazione è affetta da nullità.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili oggetto della donazione per OT del Per_2
23.12.2020 è da respingere e deve affermarsi che tale donazione, in quanto nulla, non ha prodotto tra le parti alcun effetto traslativo della proprietà.
9 Ai sensi dell'art. 2655 c.c. va ordinata l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020. Per_2
Procedendo all'esame delle altre domande avanzate dall'attore, si osserva che nella Parte_1
qualità di locatore delle unità immobiliari di cui è causa, ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione stipulato con per inadempimento del conduttore stante il mancato Controparte_1 pagamento dei canoni e la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il Tribunale osserva che il contratto di locazione del 3.1.2000 stipulato tra le parti è stato registrato in data 29 maggio 2009.
La domanda di risoluzione del contratto va accolta atteso che, a fronte della doglianza del locatore del mancato pagamento dei canoni di locazione, il conduttore non ha né Controparte_1
contestato la morosità nè fornito la prova del proprio adempimento.
Il mancato pagamento dei canoni, in violazione dell'art. 1587 c.c., costituisce un grave inadempimento del conduttore che determina uno squilibrio del sinallagma contrattuale per cui la domanda di risoluzione del contratto va accolta. Stante la morosità non contestata, il conduttore va condannato al pagamento in favore del locatore dei canoni di Controparte_1 Parte_1
locazione non corrisposti negli ultimi cinque anni, a decorrere a ritroso dalla proposizione della domanda giudiziale, per l'importo di € 500,00 annui come da contratto, per l'importo complessivo di € 2500,00, oltre quelli successivi dall'anno 2022 sino all'attualità, maggiorati per interessi legali dalla scadenza di ciascun canone sino al soddisfo.
Dal contenuto dell'atto di donazione del 23.12.2020 emerge che i coniugi e Controparte_1
continuano ad avere la disponibilità degli immobili di cui è causa, ragione per cui, CP_2
risolto il contratto, sono questi ultimi a dovere essere condannati al rilascio degli immobili.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi tabellari di cui al D.M.
147/2022, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento-I sezione civile-in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato il 25 maggio Parte_1
2021, e sulle domande riconvenzionali dei convenuti e ogni Controparte_1 CP_2
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020 (rep. n. Persona_3
37266-racc. 2022), registrato a Benevento il 5.1.2021 e trascritto il 7.1.2021 R.G. n. 86 e R.P. 77;
10 -letto l'art. 2655 c.c. ordina l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione per OT del 23.12.2020 (rep. n. 37266-racc. 2022); Per_2
-risolve per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra e Parte_1 CP_1
stipulato in data 3.1.2000 e registrato in data 29 maggio 2009;
[...]
-condanna al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 2500,00 oltre ai Controparte_1 canoni scaduti a decorrere dall'anno 2022 sino all'attualità per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone sino al soddisfo;
-condanna e al rilascio delle unità immobiliari site in Solopaca, Controparte_1 CP_2
identificate in catasto al foglio 3 particelle 575 sub 6 e 575 sub 7, libere da persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 30 settembre 2025;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 598,25 per esborsi ed € 7616,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Giovanni Minauro ex art. 93 c.p.c; pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Benevento 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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