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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
Tribunale di Taranto sez. civile
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. AR GI, con P.IVA_1
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AR GI parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
CICCOPIEDI AL, con elezione di domicilio in VIA DELLA
BALDUINA, 289 00136 ROMA, presso il difensore avv. CICCOPIEDI
AL parte terza chiamata
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_3
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N. 66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI
Tribunale di Taranto sez. civile
parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_4
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N.66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_5
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N.66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. e GIGANTE Controparte_6
SS ) VIA PLINIO 74121 TARANTO;
C.F._6
parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. BONDANESE Controparte_7
PASQUALE, con elezione di domicilio in VIA M. CAPECELATRO 58
TARANTO, presso il difensore avv. BONDANESE PASQUALE parte terza intervenuta
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/01/2021, gli eredi del signor
[...]
citavano in giudizio la Pt_6 Controparte_8
, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte
[...]
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del proprio congiunto, il quale, ricoverato presso la clinica per l'impianto di un peacemaker, era deceduto in seguito alle complicanze dell'intervento.
L'azione era stata incardinata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., mentre, in via preventiva, si era già instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n. RG 88/2020, nell'ambito del quale era stata disposta c.t.u, successivamente acquisita agli atti del presente procedimento.
Per quel che attiene alla ricostruzione dei fatti così come prospettati da parte attrice, nell'atto di citazione si rappresenta che il giorno 29 giugno 2015 il signor si era sottoposto a visita cardiologica di routine, durante la Pt_2
quale, preso atto delle buone condizioni di salute generali ma della presenza di
“cardiopatia ipocinetica dilatativa con blocco di branca sinistra e BPCO”, era stata consigliato l'impianto di un peacemaker. Per aderire senza indugio all'indicazione del curante, il 4 luglio 2015 il si era presentato presso Pt_2
la per il ricovero programmato, ed il successivo 6 Controparte_1
luglio era stato eseguito l'intervento. Durante la procedura, tuttavia, uno dei sanitari aveva causato una puntura pleurica, con conseguente insorgere di pneumotorace nella regione polmonare sinistra. Si era pertanto reso necessario l'intervento dello pneumologo, dott. che aveva posizionato Per_1
un drenaggio pleurico, rinviando i controlli al mattino seguente. Nelle ore successive all'impianto, il paziente aveva manifestato grave dispnea con marcata difficoltà respiratoria, per cui si era proceduto a somministrare ossigenoterapia.
Il 7 luglio 2015, all'esito del controllo pneumologico, si era evidenziato un aggravamento clinico correlato al malfunzionamento del drenaggio;
il dott.
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aveva quindi sostituito l'annessa valvola di Heimlich. Poche ore dopo, Per_1
un ulteriore malfunzionamento del sistema di drenaggio aveva determinato nuova agitazione e dispnea nel paziente, per cui il personale di turno aveva disposto l'intubazione e la ventilazione meccanica, rinviando l'estubazione appena le condizioni lo avessero consentito.
La mattina dell'8 luglio 2015, alle ore 8:56 circa, una nuova radiografia del torace aveva documentato il persistere di problematiche a carico dei campi polmonari;
a fronte di tale quadro si era impostata terapia simpaticomimetica e diuretica. Nonostante ciò, il decorso era rimasto critico.
Il 9 luglio 2015 una successiva radiografia aveva segnalato la presenza di una formazione rotondeggiante che aveva occupato gran parte della regione sovraclaveare destra. Tale immagine, però, non era stata visionata dal dott.
il quale alle ore 13:30 aveva preso in considerazione soltanto la Per_1
radiografia eseguita il giorno precedente e, sulla base di quella, aveva chiuso il drenaggio pleurico, rinviando ogni ulteriore controllo al giorno seguente. A causa dell'evoluzione clinica che ne era derivata, non si era potuta praticare l'estubazione; si era quindi proceduto alla sospensione della dopamina e alla somministrazione di adrenalina. Poco dopo, l'insufficienza cardio-respiratoria si era aggravata irreversibilmente, fino al sopraggiungere dell'arresto cardiaco, con decesso alle ore 21:15 del 9 luglio 2015.
Sulla scorta della documentazione clinica richiesta ed acquisita dalla casa di cura, il dott. , quale consulente di parte, aveva redatto una perizia Persona_2
medico-legale, sostenendo l'esistenza di una evidente sequenza causale che aveva condotto al decesso del la quale aveva trovato il proprio incipit Pt_2
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nella puntura pleurica occorsa durante l'intervento, passando per i malfunzionamenti del drenaggio e le scelte gestionali, sino alla chiusura del drenaggio del 9 luglio alle ore 13:30 senza aver preso visione dell'ultima radiografia, condotta evidentemente tacciabile di grave imprudenza.
Sotto il profilo risarcitorio, era stato chiesto il ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali, sia iure proprio sia iure hereditatis. Con riguardo alla perdita parentale, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma
(aggiornamento 2019) con le personalizzazioni in base a età, grado di parentela e convivenza, l'importo si era attestato in euro 304.007,70 per la coniuge, signora ed euro 254.974,20 per ciascuno dei Parte_1
figli , e , per un totale di euro Parte_2 Pt_4 Pt_3 Pt_5
1.323.904,50. A ciò si era sommato il danno non patrimoniale terminale, stimato in euro 30.000,00 per i tre giorni compresi tra il 6 e il 9 luglio 2015, da ripartire tra gli eredi secondo le rispettive quote, onde un totale dei non patrimoniali di euro 1.353.904,50, oltre interessi fino al soddisfo. Sul versante patrimoniale, si erano richiesti euro 1.830,00 per la perizia medico-legale ed euro 2.025,00 per l'assistenza legale stragiudiziale (totale euro 3.855,00), oltre alle spese della procedura ex art. 696 bis c.p.c., quantificate in euro 9.252,12 da porre a carico della resistente. In via indicativa, il quantum complessivo era stato stimato in circa euro 1.357.759,50, salva diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria.
La costituitasi Controparte_1
tempestivamente in giudizio, aveva confutato in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto da parte attrice, facendo rilevare, tuttavia, che la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. non si era ancora
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conclusa, così riservando, all'esito, ulteriori controdeduzioni. In via preliminare, inoltre, la convenuta aveva evidenziato di essere assicurata con la compagnia LOs di Londra - polizza n. 10450955Y – ed aveva dunque chiesto al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa della società assicuratrice, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, o, in subordine, di ridurre la richiesta risarcitoria, eventualmente riconoscendo la manleva in capo all'assicuratore. si era costituita in giudizio quale terza Parte_7
chiamata in causa, confermando di avere assunto il rischio di cui alla polizza n. 10450955Y, subentrando ai membri del mercato LOs a decorrere dal 1° gennaio 2021, in forza del provvedimento della High Court of Justice del 25 novembre 2020. Aveva chiarito che la garanzia assicurativa era stata prestata con clausola claims made, operativa per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza, dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017. Aveva inoltre precisato che il massimale per sinistro era stato fissato in euro 500.000,00, con massimale aggregato di euro 1.500.000,00 e franchigia di euro 350.000,00 per ogni sinistro mortale, sicché l'eventuale obbligazione di manleva sarebbe stata limitata agli importi eccedenti detta franchigia e entro il tetto del massimale pattuito.
In diritto, LOs aveva eccepito l'inapplicabilità della legge 24/2017 (c.d.
) ratione temporis, poiché i fatti risalivano al luglio 2015, epoca CP_9
anteriore alla sua entrata in vigore, e comunque aveva rilevato che l'azione diretta contro l'assicuratore prevista dall'art. 12 della medesima legge non era ancora operativa per mancanza dei decreti attuativi, conseguentemente dichiarando improponibile ogni domanda avanzata dai ricorrenti nei suoi
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confronti. Aveva inoltre sostenuto l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., ritenendo che la complessità della controversia e la necessità di approfondita istruttoria non consentissero una decisione con istruzione sommaria.
Sul piano processuale, LOs aveva contestato l'utilizzabilità delle risultanze dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., evidenziando che la consulenza tecnica preventiva era finalizzata esclusivamente al tentativo di conciliazione e non poteva costituire prova nel giudizio di merito. Aveva quindi riservato ogni ulteriore deduzione all'esito dell'esame della relazione peritale definitiva, contestando recisamente le deduzioni attoree fondate sull'elaborato del CTU.
Quanto al merito, LOs aveva negato che potesse ritenersi provata la responsabilità della per il decesso del sig. Controparte_1 [...]
sottolineando che la domanda risarcitoria era stata improntata Pt_6
acriticamente sulle valutazioni del perito di parte. Aveva inoltre eccepito che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti avesse natura aquiliana e non contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c. e relativo regime probatorio, gravante integralmente sugli attori.
Circa la quantificazione del danno, LOs aveva contestato la richiesta risarcitoria, rilevando la mancanza di prova sulla convivenza con il de cuius, la necessità di considerare il pregresso stato di salute del paziente e la ridotta aspettativa di vita, nonché l'obbligo di ripartire eventuali somme iure hereditatis secondo le quote di legittima. Aveva inoltre evidenziato che le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale reclamate richiedevano puntuale dimostrazione, allo stato non fornita.
**************
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La domanda spiegata dagli attori è fondata e merita accoglimento.
Questioni preliminari
In via preliminare, si rileva che appaiono del tutto inconferenti le censure poste da LOs con riferimento alla presunta inammissibilità dell'introduzione del giudizio mediante rito sommario, circa l'inutilizzabilità delle risultanze della procedura di a.t.p., nonché all'inammissibilità dell'azione diretta nei propri confronti.
1) In ordine alla prima questione va rammentato che, avuto riguardo al contesto normativo di riferimento, nelle controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, in ipotesi di svolgimento preventivo del procedimento di mediazione, il successivo giudizio di merito può essere indifferentemente introdotto sia con atto di citazione, che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., senza la necessità che venga rispettato il limite legale dei 90 giorni. Del resto, è appena il caso di evidenziare che la questione è già stata affrontata nel corso dell'istruttoria e che la stessa è stata compiutamente definita con l'ordinanza resa in data 7/04/2022, avverso la quale non risulta essere stato proposto reclamo.
2) Quanto, poi, alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze della procedura di a.t.p., si rileva che, a mente di giurisprudenza ormai consolidata, “la relazione conclusiva di accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione [come nel caso che qui occupa], entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (così, Cass. Civ. Sez.
3, sent. n. 8496/2023).
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3) Con riferimento, infine, alla terza questione prospettata, è sufficiente evidenziare che gli odierni attorni non hanno mai inteso spiegare azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che è stata, invece, semplicemente chiamata in causa dalla convenuta in qualità di soggetto terzo, al fine di essere manlevata dall'obbligazione risarcitoria nascente dall'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna.
4) Natura altresì preliminare deve essere riconosciuta all'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata, nella prima udienza utile, da
[...] nei confronti degli interventori volontari Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e CP_6 Controparte_10 Controparte_11
Sul punto, va innanzitutto rammentato che, a fronte di un intervento in giudizio – che può avvenire sino a che la causa non venga trattenuta in decisione dal giudicante e soggiace alle preclusioni istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega - controparte ha facoltà, nel primo atto successivo, di spiegare compiute difese, potendo, per quel che qui ci riguarda, in particolare formulare eccezione di prescrizione del diritto dall'interveniente fatto valere con la sua costituzione in giudizio (cfr. Cass. civ. 315/2012).
Ebbene, l'eccezione, tempestivamente spiegata – con le precisazioni di cui infra – in occasione del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione delle udienze calendarizzate in momento immediatamente successivo rispetto a quello in cui gli interventori si sono costituiti, è fondata, non rinvenendosi atti interruttivi della prescrizione da parte dei degli interventori diversi e precedenti alla costituzione in giudizio, avvenuta a distanza di oltre cinque anni dell'evento produttivo del danno.
In particolare, per quel che attiene alla tempestività dell'eccezione, v'è da dire che l'intervento volontario di Controparte_3 CP_4
, e è
[...] Controparte_5 Controparte_11 Controparte_10 formalmente avvenuto in occasione dell'udienza del 27/11/2022, durante
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la quale parte convenuta e parte chiamata hanno chiesto un termine per poter visionare gli atti di intervento al fine di poter controdedurre ed il giudicante ha disposto in conformità, rinviando all'udienza del
7/04/2022. Nelle more, in data 3/03/2022, era stata altresì depositato l'atto di intervento volontario da parte di Controparte_6
In occasione del deposito di note scritte effettuato in vista della predetta udienza, tuttavia, solo la chiamata ha tempestivamente CP_12 formulato le proprie eccezioni nei confronti di tutti gli interventori sopra menzionati, mentre la convenuta nell'articolare le proprie CP_1 difese, nulla ha eccepito in relazione alla posizione di CP_6
nei confronti della quale, dunque, la parte non potrà far valere
[...] alcuna pretesa in ordine alla invocata prescrizione del diritto.
Tanto specularmente rispetto a quanto accaduto in relazione all'intervento volontario da ultimo spiegato dall'erede in data Controparte_13
7/01/2025. Con riferimento alla posizione di quest'ultimo, infatti, parte convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in occasione della prima difesa utile (udienza del 16/10/2025), mentre la compagnia assicuratrice nulla ha dedotto in merito a tale posizione, con le conseguenze di cui sopra.
Venendo ora al merito dell'eccezione, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interventori, la richiesta di risarcimento del danno patito iure proprio dagli stretti congiunti di un paziente per perdita del rapporto parentale, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 4644/2025).
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Nel caso di specie, dunque, avendo gli interventori fatto valere un diritto proprio al risarcimento dei danni iure proprio, sebbene nascente dal medesimo evento lesivo azionato dagli attori originari, il loro intervento - sicuramente adesivo rispetto alla domanda principale - non può qualificarsi come “dipendente”, poiché tale tipo di intervento presuppone, al contrario, l'assenza di richieste in nome ed a titolo proprio.
Del resto, parimenti infondate appaiono le deduzioni spiegate dagli interventori in ordine al dies a quo della prescrizione del diritto, asseritamente coincidente con il deposito della consulenza resa in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, tanto in ossequio al noto orientamento giurisprudenziale a mente del quale, ai sensi degli artt.
2935 e 2947 c.c., "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e "il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", con la conseguenza che non può essere fatto valere un diritto risarcitorio prima della conoscenza (o conoscibilità) da parte del danneggiato del fatto illecito generatore del danno, e quindi della sussistenza del rapporto causale tra evento dannoso e comportamento doloso o colposo del terzo (cfr. Cass. Sez. U. n.
576/2008).
Nel caso di specie, avuto riguardo agli elementi di fatto dedotti ed allegati negli scritti prodotti dalle parti, appare del tutto illogico ritenere che, sulla scorta del criterio dell'ordinaria diligenza dell'uomo comune più volte citato in seno alle massime richiamate, la conoscenza della riferibilità causale dell'evento lesivo in oggetto possa essere fatta coincidere con il deposito della consulenza resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c.
È oltremodo agevole osservare, infatti, che gli odierni attori, già nei giorni immediatamente successivi al decesso del loro congiunto, avevano provveduto ad inoltrare richiesta di accesso alla documentazione sanitaria in possesso della clinica e, una volta ottenutala, avevano commissionato
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ad un loro consulente di parte, il dott. la redazione di una Per_2 consulenza, da cui erano emersi, in buona sostanza, i medesimi riscontri poi successivamente confermati dai consulenti nominati dal Tribunale nel procedimento per a.t.p., tanto che la prima richiesta di risarcimento inoltrata dagli attori all'indirizzo della struttura sanitaria reca la data del
30/03/2016.
La domanda risarcitoria spiegata ex art. 105 c.p.c. con intervento adesivo autonomo da , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e va
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_7 pertanto dichiarata prescritta nei confronti della , Controparte_1 con esclusione della posizione di Parimenti, la Controparte_6 domanda va dichiarata prescritta nei confronti di Controparte_2 con riferimento alle posizioni di
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_10 CP_11
e con esclusione della posizione di
[...] Controparte_6
Controparte_7
Il merito della domanda
Venendo ora all'esame del merito della domanda, appare opportuno rimarcare le coordinate ermeneutiche di riferimento, entro il cui ambito deve essere perimetrata l'opera dell'interprete.
5) La responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002;
Cass. S.U. 577/2008). Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria. In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione
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principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo. Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un
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inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito
(cfr. Cass. S.U. n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente. Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17,
Cass. n. 29315/17, Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n.
19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico
è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere, pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova: della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
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Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza, appunto, che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176
c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
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inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre
2017, n. 50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota.
Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o
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l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
6) Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, è emersa la prova del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo.
La perizia redatta dai dott.ri e nel parallelo Per_3 Parte_8 procedimento per a.t.p., acquisita agli atti e pienamente utilizzabile per le ragioni sopra già espresse, ha infatti evidenziato come il decesso del sia stato conseguenza della condotta imprudente dello Pt_2 pneumologo operante all'interno della struttura sanitaria convenuta.
In particolare, si legge nelle conclusioni dell'elaborato: “Al momento del ricovero presso la convenuta struttura sanitaria il sig. era affetto da Pt_2 cardiopatia dilatativa ipocinetica (EF 20%) e broncopatia cronica enfisematosa.
La durata del ricovero è stata di giorni sei.
La causa del decesso è stata uno shock cardiogeno con dissociazione elettromeccanica.
Avuto riguardo alle patologie da cui il sig. era affetto, la sua primaria Pt_2 esigenza assistenziale era una adeguata conoscenza, da parte del cardiologo che ha impiantato il defibrillatore automatico, delle complicanze di tale procedura, in modo da garantirgli un'ottimale stratificazione del rischio pre-impianto nonché un pronto e precoce riconoscimento delle complicanze con un adeguato trattamento delle stesse.
Nel caso di specie, invece, nelle manovre di inserimento del defibrillatore, in data
6.7.2015, alle ore 8.00, di fatto, si è verificata una puntura accidentale della pleura, con conseguente sviluppo di uno pneumotorace massivo a sinistra, in ogni caso prontamente riconosciuto e trattato con posizionamento di drenaggio pleurico.
Tale complicanza, però, causata da un errore invero non fatale, e seguita da due malfunzionamenti della valvola poi risolti, NON È STATA
DOVEROSAMENTE TRATTATA COME IL CASO SPECIFICO
RICHIEDEVA.
Lo pneumologo, infatti, dopo aver posizionato il drenaggio (uno di calibro maggiore sarebbe stato ben più opportuno) in data 6.7.2015, alle ore 13.40, ben avrebbe potuto prescrivere una TAC urgente per meglio vedere la posizione del drenaggio, eventuali
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inginocchiamenti o lateralizzazioni, non visibili alla comune radiografia standard del torace. Detto specialista, invece, ha prescritto l'esecuzione di un rx torace standard, ma per il mattino successivo!! Una TAC urgente, invece, o almeno un rx torace dopo alcune ore, avrebbero di certo impedito il primo aggravamento dello pneumotorace.
In data 7.7.2015, alle ore 9.39, per peggioramento dello pneumotorace, con descrizione di enfisema sottocutaneo alla radiografia, è stata sostituita la valvola di drenaggio da parte dello pneumologo, con conseguente lieve miglioramento.
Già nella mattina del 7.7.2015 sarebbe stata doverosa l'esecuzione di una TAC torace, considerato che l'enfisema sottocutaneo era più marcato e che le ipotesi potevano essere un dislocamento più laterale e posteriore del drenaggio o un inginocchiamento dello stesso.
Intubazione alle ore 00.30 del 8.7.2015 seguita dalla descrizione di “polmone apparentemente a parete” alla radiografia eseguita e da “reperti invariati” a quella delle ore 16.46 eseguita in pari data.
In data 9.7.2015, alle ore 10.17, evidenza di una “formazione rotondeggiante che occupa la regione sovraclaveare destra” alla radiografia eseguita.
Il 9.7.2015, alle ore 13.30, lo pneumologo, prima della chiusura del drenaggio, avrebbe dovuto far eseguire una TAC, anche per escludere eventuali rotture di bolle pleuriche considerate le condizioni polmonari e cardiache di partenza del complesso quadro morbose del paziente. Le stesse manovre di intubazione, infatti, come la ventilazione meccanica, avrebbero potuto determinare la rottura di bolle pleuriche non visibili in una comune radiografia del torace.
Egli, invece, non solo non ha eseguito la TAC, ma ha chiuso il drenaggio pleurico, senza aver visionato la radiografia eseguita poche ore prima, che dimostrava il preoccupante aggravamento dell'enfisema sottocutaneo, ed ha prescritto l'esecuzione di una nuova radiografia per il giorno successivo!”
I periti hanno dunque concluso che “Risultano, pertanto, provate le condotte omissive e commissive imputate ai sanitari della convenuta struttura sanitaria. Gli aggravamenti delle patologie di base e l'insorgenza di nuove patologie (pneumotorace ed enfisema sottocutaneo) sono direttamente ascrivibili alla già dette condotte omissive e
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commissive e sono in rapporto di causalità adeguata (secondo il principio altrimenti detto del “più probabile che non”) con il verificarsi del decesso del paziente.”
Tali conclusioni, del resto, non sono state in alcun modo scalfite dalle controdeduzioni trasmesse dai consulenti delle convenute, fermo restando che le stesse, come correttamente evidenziato, attengono in particolar modo al computo dell'aspettativa di vita del paziente, tema che, avuto riguardo al fatto che il fosse un soggetto sano, sebbene in età Pt_2 avanzata, esulano dall'ambito del presente giudizio, il cui petitum è costituito dalla richiesta di risarcimento del danno subìto dai familiari dei de cuius per la perdita del proprio congiunto (v. infra).
Le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto:
a) le risposte rese dai consulenti appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica;
b) i c.t.u. hanno basato il loro convincimento sulla documentazione sanitaria versata in atti;
c) i c.t.u. hanno risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Il quantum delle statuizioni risarcitorie e le voci di danno
Così positivamente vagliato l'an della domanda risarcitoria, occorre a questo punto prendere in considerazione, ai fini della definizione del quantum, le singole posizioni dei richiedenti, da identificarsi nelle figure degli attori, nonché degli interventori volontari che hanno altresì preso parte al presente giudizio.
7) Sul punto, in via preliminare, è bene sgombrare il campo da dubbi in ordine alla natura del danno risarcibile ed ai criteri sottesi al suo computo.
La Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 2023) ha, infatti,
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stabilito che il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza. È dunque evidente che, nel presente giudizio, in cui la domanda introdotta dagli attori non ha mai coinvolto profili attinenti al danno da perdita di chances, ma si è limitata ad invocare il ristoro del patimento subito dai familiari in seguito alla repentina ed improvvisa perdita del proprio congiunto, ogni deduzione addotta dalle controparti sul tema sia del tutto ultronea e inconferente.
La vicenda de qua involge, al contrario, l'esame del c.d. “danno non patrimoniale da perdita del congiunto", derivante dalla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari. L'incommensurabile privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il proprio congiunto e le sofferenze morali che a tale condizione di perdita si accompagnano costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto, id est dell'interesse all'integrità degli affetti famigliari e dell'integrità morale, tutelati dagli artt.
2, 29 e 30 della Costituzione. La liquidazione della voce di danno de qua dovrà necessariamente avvenire in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto di vari fattori ed in specie: dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3, 06/09/2012
n. 14931). Poiché trattasi di pregiudizio che si proietta nel futuro, la prova
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potrà essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit.
All'uopo, nell'estimazione dell'entità del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti, verrà ad assumere rilievo la particolare intensità del vincolo parentale che intercorreva tra le vittime primarie e le vittime secondarie, essendo i ricorrenti rispettivamente la coniuge, i figli e due nipoti della vittima primaria. Del resto, che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto possa essere comprovato per la via necessariamente presuntiva, in particolare in ipotesi affini a quella qui prospettata, è assunto che rinviene un supporto innegabile nel consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come confermato, ex multiis, dalla recente
Cassazione civile sez. III - 11/11/2024, n. 29009, che ha confermato
Cass. n. 21640/2023, foriera dei seguenti principi: "... spetta agli odierni appellanti, jure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, figura elaborata a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 26972/08. Il diritto al risarcimento del danno in questione rinviene il proprio fondamento negli artt. 2, 29 e 30 Cost., dal momento che gli interessi fatti valere in giudizio sono quelli costituzionalmente protetti all'intangibilità della sfera degli affetti, alla solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia ed alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona. Esso va ristorato attraverso
l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. IV, 9.05.2011, n. 10107) e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale.
La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n.
19816/2010; Cass. civ. n. 2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'avvenimento luttuoso (qualificabile in termini di "cd. danno morale in senso
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stretto") sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari
(qualificabile come "pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia"), anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni
(cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. civ. n. 1072/2011), ma neanche riduzioni (Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7272).
Provato il fatto - base della sussistenza del rapporto di filiazione e di parentela tra fratelli, è, allora, da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni sia sull'assetto dei rapporti interni al nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi all'esterno.
8) Il quantum del risarcimento va determinato avuto riguardo alla intensità del rapporto familiare venuto meno con la morte della vittima dell'illecito (cfr. ex multiis Cass. Civ. n. 9231/2013), dovendosi presumere che la sofferenza del familiare per la perdita del congiunto sia tanto più intensa quanto più sia stata significativa la relazione che lo legava allo stesso. Risponde infatti a regole di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore (v. Cass. n. 15568/04), mentre - e per converso - la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire, nella condivisione, quella sofferenza, nei limiti di quanto possibile in eventi di tale portata come quello di specie.
Nel conteggio per mezzo del sistema a punti (Tabelle di Milano da ultimo aggiornate al 2024) assumeranno rilievo i seguenti fattori: l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, il tipo di vincolo parentale, la convivenza, il numero dei sopravvissuti.
Parte convenuta, che ne era onerata, in forza del granitico insegnamento giurisprudenziale, non solo non ha provato, ma neppure nemmeno allegato circostanze atte a scalfire la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in capo agli stretti congiunti della vittima primaria (id est coniuge e figli), con la conseguenza che la prova presuntiva ben potrà operare nella sua pienezza.
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Pertanto, con specifico riferimento alle voci di danno invocate iure proprio, avuto riguardo a tutto quanto sopra esposto ed escluse le posizioni degli interventori nei confronti dei quali deve essere accolta la spiegata eccezione di prescrizione, vanno riconosciuti i seguenti importi:
• Alla coniuge (di anni 74 al momento del fatto): Parte_1
€ 273.770,00;
• Alla figlia (di anni 52 al momento del fatto): € Parte_2
175.995,00;
• Alla figlia (di anni 43 al momento del fatto): € Parte_3
183.817,00;
• Al figlio (di anni 48 al momento del fatto): € Parte_4
183.817,00;
• Al figlio (di anni 41 al momento del fatto): € Parte_5
183.817,00;
• Alla figlia (di anni 55 al momento del fatto): € Controparte_6
175.995,00;
9) Non può, invece, accogliersi la domanda risarcitoria spiegata con riferimento al riconoscimento del danno tanatologico o, in subordine di quello catastrofale.
Com'è noto il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute tuttavia meritevole di tutela
Costituzionale ex art. 2 sebbene non espressamente menzionato nella nostra Carta Fondamentale.
In ordine alla risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico deve richiamarsi quanto insegnato da Cass. civ. Sezioni Unite con sentenza del
22 luglio 2015 n. 15350, le quali hanno affermato che presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la "capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente" (ex art. 2, comma 1, c.c.) e che per tale
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via, il danno da morte sarebbe entità in sè non risarcibile in quanto in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero
– nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".
Per supplire alla non risarcibilità del c.d. danno tanatologico, la giurisprudenza ha elaborato, negli anni, la categoria del c.d. danno biologico terminale. Esso consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Tale voce di risarcimento si produce, quindi, a differenza del danno tanatologico, nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, condizione necessaria per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo.
Affinché sussista lo spazio intertemporale richiesto dalla giurisprudenza
(v. ad es. Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9959 e Cass. civ., 22 marzo 2007, n.
6946) occorre una netta separazione temporale fra i due eventi, di tal che sia possibile distinguere la loro verificazione nel tempo.
Nel caso in cui la morte sia conseguenza immediata delle lesioni, la giurisprudenza costantemente esclude la risarcibilità del danno biologico terminale, giacché, se la morte avviene in un tempo eccessivamente breve, non è possibile accertare la maturazione del danno alla salute.
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Medesime considerazioni vanno richiamate con riferimento al c.d. danno catastrofale, pure evidentemente richiesto dagli originari attori, e costituito dal danno morale che il soggetto patisca prima della morte.
Si tratta dei sentimenti negativi a vario titolo provati dalla vittima, che vengono tradizionalmente ricondotti alla cd. “formido mortis” (paura di morire), ma che possono includere diverse sfumature di angoscia e sofferenza, connesse sia al dolore fisico per le lesioni che condurranno al decesso, sia alla disperazione di abbandonare le persone care e tutti i beni della vita.
È chiaro, dunque, che per poter dire configurata questa componente morale del danno terminale è necessario che la vittima sia cosciente, poiché non si può soffrire, né provare dolore, né comprendere che la propria fine sia imminente, se non si abbia consapevolezza di sé.
Diversamente da quanto accade per il danno biologico terminale (che, di regola, non può essere risarcito se la sopravvivenza è inferiore alle 24 ore), il danno morale terminale (o "catastrofale") non postula una soglia minima di durata della sopravvivenza, in quanto sorge nel momento in cui la vittima acquisisca consapevolezza della propria fine imminente ed è quindi configurabile se essa sia stata cosciente della propria morte per un lasso di tempo anche brevissimo. Così, ad esempio, la Suprema Corte ha riconosciuto la necessità di risarcire il danno morale terminale ad un ciclista sopravvissuto per due ore e mezza dal momento in cui era stato investito da una autovettura, restando sveglio e sofferente sino alla morte, poiché negare detto risarcimento non sarebbe stato rispettoso del diritto alla dignità della persona umana di cui all'art. 2 Cost. (cfr. Cass. III,
23/10/2018, n. 26727).
Nel caso di specie, richiamati i principi di diritto sopra enunciati, il compendio istruttorio acquisito al procedimento non consente di ravvisare i presupposti per il riconoscimento delle suddette voci di danno.
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Se è vero, infatti, che il decesso è avvenuto a distanza di circa tre giorni dall'operazione chirurgica programmata, è altrettanto vero che l'evento nefasto si è appalesato come improvviso e non preventivabile nella prospettiva del paziente, il quale, al momento del fatto, stava indubbiamente vivendo le conseguenze negative delle complicanze determinate dall'errore umano, ma non certo la lucida prospettiva di un imminente decesso. Tant'è che, come più volte efficacemente evidenziato dai periti, l'imperita condotta che aveva determinato l'insorgere dello pneumotorace deve considerarsi alla stregua del mero incipit della sequenza causale, mentre l'evento conclusivo e dirompente va ravvisato nella condotta imprudente dello pneumologo che, prescrivendo radiografie eccessivamente distanziate nel tempo e, soprattutto, omettendo di visionare l'ultima lastra effettuata, aveva rimosso la valvola precedentemente installata, così determinando il rapidissimo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e, a quel punto, il suo inevitabile decesso.
10) Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n. 18028; Cass. civ., 26.10.04, n.
20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 1-1-2017(data dell'evento lesivo ovverosia momento in cui si è verificato il danno anossico) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del
02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto
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somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
11) Con riferimento, ora, ai danni patrimoniali emergenti, i ricorrenti hanno dedotto che, “a causa degli eventi narrati e direttamente derivati dalla condotta tenuta da parte resistente, hanno anche dovuto far fronte ad esborsi per la necessitata assistenza tecnico legale e medico-legale in sede stragiudiziale, rispettivamente per €
1.830,00 per perizia medico-legale e € 2.025,00 per assistenza legale stragiudiziale, per un totale di € 3.855,00”. Dette somme, in assenza di contestazione da parte delle controparti, potranno dunque essere riconosciute in favore degli attori.
La manleva da parte di Controparte_2
12) I rapporti contrattuali tra parte convenuta e parte chiamata non costituiscono oggetto di contestazione. Come asserito dalla CP_1 provato dal contratto versato in atti (cfr. Polizza n. 10450955y) e, per l'appunto, incontestato, la predetta struttura sanitaria ha diritto ad essere garantita da LOs fino alla concorrenza del Controparte_2 massimale pattuito nella misura di € 500.000,00 per sinistro e con una franchigia di € 350.000,00 per ogni sinistro mortale.
Con la conseguenza per cui, avuto riguardo a tutto quanto finora esposto, la compagnia assicuratrice sarà tenuta a manlevare la propria assicurata esclusivamente per gli importi eccedenti detta franchigia di € 350.000,00 ed entro il limite del suddetto massimale di € 500.000,00
Le spese legali
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Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite, di CTU, nonché a quelle relative alla procedura esperita ex art. 696 bis c.p.c., liquidate come da dispositivo.
Si precisa, sul punto, che avuto riguardo alla ritenuta prescrizione delle azioni spiegate dagli interventori , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e nei confronti della Controparte_5 Controparte_10 Controparte_11 convenuta e della terza chiamata, le prime sono da ritenersi soccombenti nei confronti di queste ultime. Non così avuto riguardo alle singole posizioni di soccombente nei soli confronti di Controparte_6 Parte_7
CP_ e vittoriosa avverso la nonché di
[...] CP_1 CP_7
soccombente nei soli confronti della convenuta e non anche della
[...] terza chiamata. In quest'ultimo caso, considerata la peculiarità delle posizioni ed i conseguenti risvolti sul piano risarcitorio, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
• in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna
[...]
al pagamento in favore di: Controparte_1
- della somma di € 273.770,00; Parte_1
- della somma di € 175.995,00; Parte_2
- della somma di € 183.817,00; Parte_3
- della somma di € 183.817,00; Parte_4
- della somma di € 183.817,00; Parte_5
- della somma di € 175.995,00; Controparte_6
oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino alla data della presente sentenza, nonché al pagamento degli interessi compensativi calcolati
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anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla data del fatto fino al saldo effettivo;
• rigetta la domanda spiegata dagli interventori volontari CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_10
, e in quanto prescritta
[...] Controparte_11 Controparte_7 nei confronti della convenuta;
• condanna a tenere indenne la Parte_7 convenuta nei limiti e Controparte_1 nei termini di cui alla polizza assicurativa, come accertato in motivazione;
• condanna le soccombenti Controparte_1
e in solido, al pagamento
[...] Parte_7 delle spese di lite sopportate dalle parti attrici, che si liquidano, nella misura di € 21.720,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
• condanna le soccombenti, altresì in solido, al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dagli attori per un totale di € 3.855,00, nonché
a quelle di CTU e relative alla procedura esperita ex art. 696 bis c.p.c.;
• dispone la compensazione delle spese di lite in relazione alle posizioni di e Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Taranto, in data 29/10/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
Tribunale di Taranto sez. civile
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5
dell'avv. FEDERICO ANGELA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. FEDERICO ANGELA parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. AR GI, con P.IVA_1
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AR GI parte convenuta
e nei confronti di
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
CICCOPIEDI AL, con elezione di domicilio in VIA DELLA
BALDUINA, 289 00136 ROMA, presso il difensore avv. CICCOPIEDI
AL parte terza chiamata
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_3
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N. 66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI
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parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_4
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N.66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. PONTRELLI Controparte_5
GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA LUCANIA N.66
TARANTO, presso il difensore avv. PONTRELLI GIOVANNI parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. e GIGANTE Controparte_6
SS ) VIA PLINIO 74121 TARANTO;
C.F._6
parte terza intervenuta
, con il patrocinio dell'avv. BONDANESE Controparte_7
PASQUALE, con elezione di domicilio in VIA M. CAPECELATRO 58
TARANTO, presso il difensore avv. BONDANESE PASQUALE parte terza intervenuta
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/01/2021, gli eredi del signor
[...]
citavano in giudizio la Pt_6 Controparte_8
, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte
[...]
Tribunale di Taranto sez. civile
del proprio congiunto, il quale, ricoverato presso la clinica per l'impianto di un peacemaker, era deceduto in seguito alle complicanze dell'intervento.
L'azione era stata incardinata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., mentre, in via preventiva, si era già instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n. RG 88/2020, nell'ambito del quale era stata disposta c.t.u, successivamente acquisita agli atti del presente procedimento.
Per quel che attiene alla ricostruzione dei fatti così come prospettati da parte attrice, nell'atto di citazione si rappresenta che il giorno 29 giugno 2015 il signor si era sottoposto a visita cardiologica di routine, durante la Pt_2
quale, preso atto delle buone condizioni di salute generali ma della presenza di
“cardiopatia ipocinetica dilatativa con blocco di branca sinistra e BPCO”, era stata consigliato l'impianto di un peacemaker. Per aderire senza indugio all'indicazione del curante, il 4 luglio 2015 il si era presentato presso Pt_2
la per il ricovero programmato, ed il successivo 6 Controparte_1
luglio era stato eseguito l'intervento. Durante la procedura, tuttavia, uno dei sanitari aveva causato una puntura pleurica, con conseguente insorgere di pneumotorace nella regione polmonare sinistra. Si era pertanto reso necessario l'intervento dello pneumologo, dott. che aveva posizionato Per_1
un drenaggio pleurico, rinviando i controlli al mattino seguente. Nelle ore successive all'impianto, il paziente aveva manifestato grave dispnea con marcata difficoltà respiratoria, per cui si era proceduto a somministrare ossigenoterapia.
Il 7 luglio 2015, all'esito del controllo pneumologico, si era evidenziato un aggravamento clinico correlato al malfunzionamento del drenaggio;
il dott.
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aveva quindi sostituito l'annessa valvola di Heimlich. Poche ore dopo, Per_1
un ulteriore malfunzionamento del sistema di drenaggio aveva determinato nuova agitazione e dispnea nel paziente, per cui il personale di turno aveva disposto l'intubazione e la ventilazione meccanica, rinviando l'estubazione appena le condizioni lo avessero consentito.
La mattina dell'8 luglio 2015, alle ore 8:56 circa, una nuova radiografia del torace aveva documentato il persistere di problematiche a carico dei campi polmonari;
a fronte di tale quadro si era impostata terapia simpaticomimetica e diuretica. Nonostante ciò, il decorso era rimasto critico.
Il 9 luglio 2015 una successiva radiografia aveva segnalato la presenza di una formazione rotondeggiante che aveva occupato gran parte della regione sovraclaveare destra. Tale immagine, però, non era stata visionata dal dott.
il quale alle ore 13:30 aveva preso in considerazione soltanto la Per_1
radiografia eseguita il giorno precedente e, sulla base di quella, aveva chiuso il drenaggio pleurico, rinviando ogni ulteriore controllo al giorno seguente. A causa dell'evoluzione clinica che ne era derivata, non si era potuta praticare l'estubazione; si era quindi proceduto alla sospensione della dopamina e alla somministrazione di adrenalina. Poco dopo, l'insufficienza cardio-respiratoria si era aggravata irreversibilmente, fino al sopraggiungere dell'arresto cardiaco, con decesso alle ore 21:15 del 9 luglio 2015.
Sulla scorta della documentazione clinica richiesta ed acquisita dalla casa di cura, il dott. , quale consulente di parte, aveva redatto una perizia Persona_2
medico-legale, sostenendo l'esistenza di una evidente sequenza causale che aveva condotto al decesso del la quale aveva trovato il proprio incipit Pt_2
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nella puntura pleurica occorsa durante l'intervento, passando per i malfunzionamenti del drenaggio e le scelte gestionali, sino alla chiusura del drenaggio del 9 luglio alle ore 13:30 senza aver preso visione dell'ultima radiografia, condotta evidentemente tacciabile di grave imprudenza.
Sotto il profilo risarcitorio, era stato chiesto il ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali, sia iure proprio sia iure hereditatis. Con riguardo alla perdita parentale, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma
(aggiornamento 2019) con le personalizzazioni in base a età, grado di parentela e convivenza, l'importo si era attestato in euro 304.007,70 per la coniuge, signora ed euro 254.974,20 per ciascuno dei Parte_1
figli , e , per un totale di euro Parte_2 Pt_4 Pt_3 Pt_5
1.323.904,50. A ciò si era sommato il danno non patrimoniale terminale, stimato in euro 30.000,00 per i tre giorni compresi tra il 6 e il 9 luglio 2015, da ripartire tra gli eredi secondo le rispettive quote, onde un totale dei non patrimoniali di euro 1.353.904,50, oltre interessi fino al soddisfo. Sul versante patrimoniale, si erano richiesti euro 1.830,00 per la perizia medico-legale ed euro 2.025,00 per l'assistenza legale stragiudiziale (totale euro 3.855,00), oltre alle spese della procedura ex art. 696 bis c.p.c., quantificate in euro 9.252,12 da porre a carico della resistente. In via indicativa, il quantum complessivo era stato stimato in circa euro 1.357.759,50, salva diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria.
La costituitasi Controparte_1
tempestivamente in giudizio, aveva confutato in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto da parte attrice, facendo rilevare, tuttavia, che la procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. non si era ancora
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conclusa, così riservando, all'esito, ulteriori controdeduzioni. In via preliminare, inoltre, la convenuta aveva evidenziato di essere assicurata con la compagnia LOs di Londra - polizza n. 10450955Y – ed aveva dunque chiesto al Tribunale di autorizzare la chiamata in causa della società assicuratrice, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, o, in subordine, di ridurre la richiesta risarcitoria, eventualmente riconoscendo la manleva in capo all'assicuratore. si era costituita in giudizio quale terza Parte_7
chiamata in causa, confermando di avere assunto il rischio di cui alla polizza n. 10450955Y, subentrando ai membri del mercato LOs a decorrere dal 1° gennaio 2021, in forza del provvedimento della High Court of Justice del 25 novembre 2020. Aveva chiarito che la garanzia assicurativa era stata prestata con clausola claims made, operativa per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza, dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017. Aveva inoltre precisato che il massimale per sinistro era stato fissato in euro 500.000,00, con massimale aggregato di euro 1.500.000,00 e franchigia di euro 350.000,00 per ogni sinistro mortale, sicché l'eventuale obbligazione di manleva sarebbe stata limitata agli importi eccedenti detta franchigia e entro il tetto del massimale pattuito.
In diritto, LOs aveva eccepito l'inapplicabilità della legge 24/2017 (c.d.
) ratione temporis, poiché i fatti risalivano al luglio 2015, epoca CP_9
anteriore alla sua entrata in vigore, e comunque aveva rilevato che l'azione diretta contro l'assicuratore prevista dall'art. 12 della medesima legge non era ancora operativa per mancanza dei decreti attuativi, conseguentemente dichiarando improponibile ogni domanda avanzata dai ricorrenti nei suoi
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confronti. Aveva inoltre sostenuto l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., ritenendo che la complessità della controversia e la necessità di approfondita istruttoria non consentissero una decisione con istruzione sommaria.
Sul piano processuale, LOs aveva contestato l'utilizzabilità delle risultanze dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., evidenziando che la consulenza tecnica preventiva era finalizzata esclusivamente al tentativo di conciliazione e non poteva costituire prova nel giudizio di merito. Aveva quindi riservato ogni ulteriore deduzione all'esito dell'esame della relazione peritale definitiva, contestando recisamente le deduzioni attoree fondate sull'elaborato del CTU.
Quanto al merito, LOs aveva negato che potesse ritenersi provata la responsabilità della per il decesso del sig. Controparte_1 [...]
sottolineando che la domanda risarcitoria era stata improntata Pt_6
acriticamente sulle valutazioni del perito di parte. Aveva inoltre eccepito che il pregiudizio lamentato dai ricorrenti avesse natura aquiliana e non contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c. e relativo regime probatorio, gravante integralmente sugli attori.
Circa la quantificazione del danno, LOs aveva contestato la richiesta risarcitoria, rilevando la mancanza di prova sulla convivenza con il de cuius, la necessità di considerare il pregresso stato di salute del paziente e la ridotta aspettativa di vita, nonché l'obbligo di ripartire eventuali somme iure hereditatis secondo le quote di legittima. Aveva inoltre evidenziato che le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale reclamate richiedevano puntuale dimostrazione, allo stato non fornita.
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La domanda spiegata dagli attori è fondata e merita accoglimento.
Questioni preliminari
In via preliminare, si rileva che appaiono del tutto inconferenti le censure poste da LOs con riferimento alla presunta inammissibilità dell'introduzione del giudizio mediante rito sommario, circa l'inutilizzabilità delle risultanze della procedura di a.t.p., nonché all'inammissibilità dell'azione diretta nei propri confronti.
1) In ordine alla prima questione va rammentato che, avuto riguardo al contesto normativo di riferimento, nelle controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, in ipotesi di svolgimento preventivo del procedimento di mediazione, il successivo giudizio di merito può essere indifferentemente introdotto sia con atto di citazione, che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., senza la necessità che venga rispettato il limite legale dei 90 giorni. Del resto, è appena il caso di evidenziare che la questione è già stata affrontata nel corso dell'istruttoria e che la stessa è stata compiutamente definita con l'ordinanza resa in data 7/04/2022, avverso la quale non risulta essere stato proposto reclamo.
2) Quanto, poi, alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze della procedura di a.t.p., si rileva che, a mente di giurisprudenza ormai consolidata, “la relazione conclusiva di accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione [come nel caso che qui occupa], entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (così, Cass. Civ. Sez.
3, sent. n. 8496/2023).
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3) Con riferimento, infine, alla terza questione prospettata, è sufficiente evidenziare che gli odierni attorni non hanno mai inteso spiegare azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che è stata, invece, semplicemente chiamata in causa dalla convenuta in qualità di soggetto terzo, al fine di essere manlevata dall'obbligazione risarcitoria nascente dall'eventuale pronuncia di una sentenza di condanna.
4) Natura altresì preliminare deve essere riconosciuta all'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata, nella prima udienza utile, da
[...] nei confronti degli interventori volontari Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e CP_6 Controparte_10 Controparte_11
Sul punto, va innanzitutto rammentato che, a fronte di un intervento in giudizio – che può avvenire sino a che la causa non venga trattenuta in decisione dal giudicante e soggiace alle preclusioni istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega - controparte ha facoltà, nel primo atto successivo, di spiegare compiute difese, potendo, per quel che qui ci riguarda, in particolare formulare eccezione di prescrizione del diritto dall'interveniente fatto valere con la sua costituzione in giudizio (cfr. Cass. civ. 315/2012).
Ebbene, l'eccezione, tempestivamente spiegata – con le precisazioni di cui infra – in occasione del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione delle udienze calendarizzate in momento immediatamente successivo rispetto a quello in cui gli interventori si sono costituiti, è fondata, non rinvenendosi atti interruttivi della prescrizione da parte dei degli interventori diversi e precedenti alla costituzione in giudizio, avvenuta a distanza di oltre cinque anni dell'evento produttivo del danno.
In particolare, per quel che attiene alla tempestività dell'eccezione, v'è da dire che l'intervento volontario di Controparte_3 CP_4
, e è
[...] Controparte_5 Controparte_11 Controparte_10 formalmente avvenuto in occasione dell'udienza del 27/11/2022, durante
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la quale parte convenuta e parte chiamata hanno chiesto un termine per poter visionare gli atti di intervento al fine di poter controdedurre ed il giudicante ha disposto in conformità, rinviando all'udienza del
7/04/2022. Nelle more, in data 3/03/2022, era stata altresì depositato l'atto di intervento volontario da parte di Controparte_6
In occasione del deposito di note scritte effettuato in vista della predetta udienza, tuttavia, solo la chiamata ha tempestivamente CP_12 formulato le proprie eccezioni nei confronti di tutti gli interventori sopra menzionati, mentre la convenuta nell'articolare le proprie CP_1 difese, nulla ha eccepito in relazione alla posizione di CP_6
nei confronti della quale, dunque, la parte non potrà far valere
[...] alcuna pretesa in ordine alla invocata prescrizione del diritto.
Tanto specularmente rispetto a quanto accaduto in relazione all'intervento volontario da ultimo spiegato dall'erede in data Controparte_13
7/01/2025. Con riferimento alla posizione di quest'ultimo, infatti, parte convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione in occasione della prima difesa utile (udienza del 16/10/2025), mentre la compagnia assicuratrice nulla ha dedotto in merito a tale posizione, con le conseguenze di cui sopra.
Venendo ora al merito dell'eccezione, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interventori, la richiesta di risarcimento del danno patito iure proprio dagli stretti congiunti di un paziente per perdita del rapporto parentale, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente
(cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 4644/2025).
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Nel caso di specie, dunque, avendo gli interventori fatto valere un diritto proprio al risarcimento dei danni iure proprio, sebbene nascente dal medesimo evento lesivo azionato dagli attori originari, il loro intervento - sicuramente adesivo rispetto alla domanda principale - non può qualificarsi come “dipendente”, poiché tale tipo di intervento presuppone, al contrario, l'assenza di richieste in nome ed a titolo proprio.
Del resto, parimenti infondate appaiono le deduzioni spiegate dagli interventori in ordine al dies a quo della prescrizione del diritto, asseritamente coincidente con il deposito della consulenza resa in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo, tanto in ossequio al noto orientamento giurisprudenziale a mente del quale, ai sensi degli artt.
2935 e 2947 c.c., "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e "il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", con la conseguenza che non può essere fatto valere un diritto risarcitorio prima della conoscenza (o conoscibilità) da parte del danneggiato del fatto illecito generatore del danno, e quindi della sussistenza del rapporto causale tra evento dannoso e comportamento doloso o colposo del terzo (cfr. Cass. Sez. U. n.
576/2008).
Nel caso di specie, avuto riguardo agli elementi di fatto dedotti ed allegati negli scritti prodotti dalle parti, appare del tutto illogico ritenere che, sulla scorta del criterio dell'ordinaria diligenza dell'uomo comune più volte citato in seno alle massime richiamate, la conoscenza della riferibilità causale dell'evento lesivo in oggetto possa essere fatta coincidere con il deposito della consulenza resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c.
È oltremodo agevole osservare, infatti, che gli odierni attori, già nei giorni immediatamente successivi al decesso del loro congiunto, avevano provveduto ad inoltrare richiesta di accesso alla documentazione sanitaria in possesso della clinica e, una volta ottenutala, avevano commissionato
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ad un loro consulente di parte, il dott. la redazione di una Per_2 consulenza, da cui erano emersi, in buona sostanza, i medesimi riscontri poi successivamente confermati dai consulenti nominati dal Tribunale nel procedimento per a.t.p., tanto che la prima richiesta di risarcimento inoltrata dagli attori all'indirizzo della struttura sanitaria reca la data del
30/03/2016.
La domanda risarcitoria spiegata ex art. 105 c.p.c. con intervento adesivo autonomo da , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e va
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_7 pertanto dichiarata prescritta nei confronti della , Controparte_1 con esclusione della posizione di Parimenti, la Controparte_6 domanda va dichiarata prescritta nei confronti di Controparte_2 con riferimento alle posizioni di
[...] Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_10 CP_11
e con esclusione della posizione di
[...] Controparte_6
Controparte_7
Il merito della domanda
Venendo ora all'esame del merito della domanda, appare opportuno rimarcare le coordinate ermeneutiche di riferimento, entro il cui ambito deve essere perimetrata l'opera dell'interprete.
5) La responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002;
Cass. S.U. 577/2008). Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria. In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione
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principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo. Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un
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inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito
(cfr. Cass. S.U. n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente. Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17,
Cass. n. 29315/17, Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n.
19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico
è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere, pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova: della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
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Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza, appunto, che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176
c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi, l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed
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inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre
2017, n. 50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota.
Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o
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l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
6) Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, è emersa la prova del nesso causale tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo.
La perizia redatta dai dott.ri e nel parallelo Per_3 Parte_8 procedimento per a.t.p., acquisita agli atti e pienamente utilizzabile per le ragioni sopra già espresse, ha infatti evidenziato come il decesso del sia stato conseguenza della condotta imprudente dello Pt_2 pneumologo operante all'interno della struttura sanitaria convenuta.
In particolare, si legge nelle conclusioni dell'elaborato: “Al momento del ricovero presso la convenuta struttura sanitaria il sig. era affetto da Pt_2 cardiopatia dilatativa ipocinetica (EF 20%) e broncopatia cronica enfisematosa.
La durata del ricovero è stata di giorni sei.
La causa del decesso è stata uno shock cardiogeno con dissociazione elettromeccanica.
Avuto riguardo alle patologie da cui il sig. era affetto, la sua primaria Pt_2 esigenza assistenziale era una adeguata conoscenza, da parte del cardiologo che ha impiantato il defibrillatore automatico, delle complicanze di tale procedura, in modo da garantirgli un'ottimale stratificazione del rischio pre-impianto nonché un pronto e precoce riconoscimento delle complicanze con un adeguato trattamento delle stesse.
Nel caso di specie, invece, nelle manovre di inserimento del defibrillatore, in data
6.7.2015, alle ore 8.00, di fatto, si è verificata una puntura accidentale della pleura, con conseguente sviluppo di uno pneumotorace massivo a sinistra, in ogni caso prontamente riconosciuto e trattato con posizionamento di drenaggio pleurico.
Tale complicanza, però, causata da un errore invero non fatale, e seguita da due malfunzionamenti della valvola poi risolti, NON È STATA
DOVEROSAMENTE TRATTATA COME IL CASO SPECIFICO
RICHIEDEVA.
Lo pneumologo, infatti, dopo aver posizionato il drenaggio (uno di calibro maggiore sarebbe stato ben più opportuno) in data 6.7.2015, alle ore 13.40, ben avrebbe potuto prescrivere una TAC urgente per meglio vedere la posizione del drenaggio, eventuali
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inginocchiamenti o lateralizzazioni, non visibili alla comune radiografia standard del torace. Detto specialista, invece, ha prescritto l'esecuzione di un rx torace standard, ma per il mattino successivo!! Una TAC urgente, invece, o almeno un rx torace dopo alcune ore, avrebbero di certo impedito il primo aggravamento dello pneumotorace.
In data 7.7.2015, alle ore 9.39, per peggioramento dello pneumotorace, con descrizione di enfisema sottocutaneo alla radiografia, è stata sostituita la valvola di drenaggio da parte dello pneumologo, con conseguente lieve miglioramento.
Già nella mattina del 7.7.2015 sarebbe stata doverosa l'esecuzione di una TAC torace, considerato che l'enfisema sottocutaneo era più marcato e che le ipotesi potevano essere un dislocamento più laterale e posteriore del drenaggio o un inginocchiamento dello stesso.
Intubazione alle ore 00.30 del 8.7.2015 seguita dalla descrizione di “polmone apparentemente a parete” alla radiografia eseguita e da “reperti invariati” a quella delle ore 16.46 eseguita in pari data.
In data 9.7.2015, alle ore 10.17, evidenza di una “formazione rotondeggiante che occupa la regione sovraclaveare destra” alla radiografia eseguita.
Il 9.7.2015, alle ore 13.30, lo pneumologo, prima della chiusura del drenaggio, avrebbe dovuto far eseguire una TAC, anche per escludere eventuali rotture di bolle pleuriche considerate le condizioni polmonari e cardiache di partenza del complesso quadro morbose del paziente. Le stesse manovre di intubazione, infatti, come la ventilazione meccanica, avrebbero potuto determinare la rottura di bolle pleuriche non visibili in una comune radiografia del torace.
Egli, invece, non solo non ha eseguito la TAC, ma ha chiuso il drenaggio pleurico, senza aver visionato la radiografia eseguita poche ore prima, che dimostrava il preoccupante aggravamento dell'enfisema sottocutaneo, ed ha prescritto l'esecuzione di una nuova radiografia per il giorno successivo!”
I periti hanno dunque concluso che “Risultano, pertanto, provate le condotte omissive e commissive imputate ai sanitari della convenuta struttura sanitaria. Gli aggravamenti delle patologie di base e l'insorgenza di nuove patologie (pneumotorace ed enfisema sottocutaneo) sono direttamente ascrivibili alla già dette condotte omissive e
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commissive e sono in rapporto di causalità adeguata (secondo il principio altrimenti detto del “più probabile che non”) con il verificarsi del decesso del paziente.”
Tali conclusioni, del resto, non sono state in alcun modo scalfite dalle controdeduzioni trasmesse dai consulenti delle convenute, fermo restando che le stesse, come correttamente evidenziato, attengono in particolar modo al computo dell'aspettativa di vita del paziente, tema che, avuto riguardo al fatto che il fosse un soggetto sano, sebbene in età Pt_2 avanzata, esulano dall'ambito del presente giudizio, il cui petitum è costituito dalla richiesta di risarcimento del danno subìto dai familiari dei de cuius per la perdita del proprio congiunto (v. infra).
Le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto:
a) le risposte rese dai consulenti appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica;
b) i c.t.u. hanno basato il loro convincimento sulla documentazione sanitaria versata in atti;
c) i c.t.u. hanno risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Il quantum delle statuizioni risarcitorie e le voci di danno
Così positivamente vagliato l'an della domanda risarcitoria, occorre a questo punto prendere in considerazione, ai fini della definizione del quantum, le singole posizioni dei richiedenti, da identificarsi nelle figure degli attori, nonché degli interventori volontari che hanno altresì preso parte al presente giudizio.
7) Sul punto, in via preliminare, è bene sgombrare il campo da dubbi in ordine alla natura del danno risarcibile ed ai criteri sottesi al suo computo.
La Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 2023) ha, infatti,
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stabilito che il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza. È dunque evidente che, nel presente giudizio, in cui la domanda introdotta dagli attori non ha mai coinvolto profili attinenti al danno da perdita di chances, ma si è limitata ad invocare il ristoro del patimento subito dai familiari in seguito alla repentina ed improvvisa perdita del proprio congiunto, ogni deduzione addotta dalle controparti sul tema sia del tutto ultronea e inconferente.
La vicenda de qua involge, al contrario, l'esame del c.d. “danno non patrimoniale da perdita del congiunto", derivante dalla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari. L'incommensurabile privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il proprio congiunto e le sofferenze morali che a tale condizione di perdita si accompagnano costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto, id est dell'interesse all'integrità degli affetti famigliari e dell'integrità morale, tutelati dagli artt.
2, 29 e 30 della Costituzione. La liquidazione della voce di danno de qua dovrà necessariamente avvenire in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto di vari fattori ed in specie: dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3, 06/09/2012
n. 14931). Poiché trattasi di pregiudizio che si proietta nel futuro, la prova
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potrà essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit.
All'uopo, nell'estimazione dell'entità del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti, verrà ad assumere rilievo la particolare intensità del vincolo parentale che intercorreva tra le vittime primarie e le vittime secondarie, essendo i ricorrenti rispettivamente la coniuge, i figli e due nipoti della vittima primaria. Del resto, che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto possa essere comprovato per la via necessariamente presuntiva, in particolare in ipotesi affini a quella qui prospettata, è assunto che rinviene un supporto innegabile nel consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come confermato, ex multiis, dalla recente
Cassazione civile sez. III - 11/11/2024, n. 29009, che ha confermato
Cass. n. 21640/2023, foriera dei seguenti principi: "... spetta agli odierni appellanti, jure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, figura elaborata a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 26972/08. Il diritto al risarcimento del danno in questione rinviene il proprio fondamento negli artt. 2, 29 e 30 Cost., dal momento che gli interessi fatti valere in giudizio sono quelli costituzionalmente protetti all'intangibilità della sfera degli affetti, alla solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia ed alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona. Esso va ristorato attraverso
l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. IV, 9.05.2011, n. 10107) e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale.
La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n.
19816/2010; Cass. civ. n. 2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'avvenimento luttuoso (qualificabile in termini di "cd. danno morale in senso
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stretto") sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari
(qualificabile come "pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia"), anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni
(cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. civ. n. 1072/2011), ma neanche riduzioni (Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7272).
Provato il fatto - base della sussistenza del rapporto di filiazione e di parentela tra fratelli, è, allora, da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni sia sull'assetto dei rapporti interni al nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi all'esterno.
8) Il quantum del risarcimento va determinato avuto riguardo alla intensità del rapporto familiare venuto meno con la morte della vittima dell'illecito (cfr. ex multiis Cass. Civ. n. 9231/2013), dovendosi presumere che la sofferenza del familiare per la perdita del congiunto sia tanto più intensa quanto più sia stata significativa la relazione che lo legava allo stesso. Risponde infatti a regole di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore (v. Cass. n. 15568/04), mentre - e per converso - la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire, nella condivisione, quella sofferenza, nei limiti di quanto possibile in eventi di tale portata come quello di specie.
Nel conteggio per mezzo del sistema a punti (Tabelle di Milano da ultimo aggiornate al 2024) assumeranno rilievo i seguenti fattori: l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, il tipo di vincolo parentale, la convivenza, il numero dei sopravvissuti.
Parte convenuta, che ne era onerata, in forza del granitico insegnamento giurisprudenziale, non solo non ha provato, ma neppure nemmeno allegato circostanze atte a scalfire la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in capo agli stretti congiunti della vittima primaria (id est coniuge e figli), con la conseguenza che la prova presuntiva ben potrà operare nella sua pienezza.
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Pertanto, con specifico riferimento alle voci di danno invocate iure proprio, avuto riguardo a tutto quanto sopra esposto ed escluse le posizioni degli interventori nei confronti dei quali deve essere accolta la spiegata eccezione di prescrizione, vanno riconosciuti i seguenti importi:
• Alla coniuge (di anni 74 al momento del fatto): Parte_1
€ 273.770,00;
• Alla figlia (di anni 52 al momento del fatto): € Parte_2
175.995,00;
• Alla figlia (di anni 43 al momento del fatto): € Parte_3
183.817,00;
• Al figlio (di anni 48 al momento del fatto): € Parte_4
183.817,00;
• Al figlio (di anni 41 al momento del fatto): € Parte_5
183.817,00;
• Alla figlia (di anni 55 al momento del fatto): € Controparte_6
175.995,00;
9) Non può, invece, accogliersi la domanda risarcitoria spiegata con riferimento al riconoscimento del danno tanatologico o, in subordine di quello catastrofale.
Com'è noto il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute tuttavia meritevole di tutela
Costituzionale ex art. 2 sebbene non espressamente menzionato nella nostra Carta Fondamentale.
In ordine alla risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico deve richiamarsi quanto insegnato da Cass. civ. Sezioni Unite con sentenza del
22 luglio 2015 n. 15350, le quali hanno affermato che presupposto per il risarcimento del danno da perdita della vita sarebbe la "capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente" (ex art. 2, comma 1, c.c.) e che per tale
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via, il danno da morte sarebbe entità in sè non risarcibile in quanto in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero
– nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".
Per supplire alla non risarcibilità del c.d. danno tanatologico, la giurisprudenza ha elaborato, negli anni, la categoria del c.d. danno biologico terminale. Esso consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Tale voce di risarcimento si produce, quindi, a differenza del danno tanatologico, nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, condizione necessaria per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo.
Affinché sussista lo spazio intertemporale richiesto dalla giurisprudenza
(v. ad es. Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9959 e Cass. civ., 22 marzo 2007, n.
6946) occorre una netta separazione temporale fra i due eventi, di tal che sia possibile distinguere la loro verificazione nel tempo.
Nel caso in cui la morte sia conseguenza immediata delle lesioni, la giurisprudenza costantemente esclude la risarcibilità del danno biologico terminale, giacché, se la morte avviene in un tempo eccessivamente breve, non è possibile accertare la maturazione del danno alla salute.
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Medesime considerazioni vanno richiamate con riferimento al c.d. danno catastrofale, pure evidentemente richiesto dagli originari attori, e costituito dal danno morale che il soggetto patisca prima della morte.
Si tratta dei sentimenti negativi a vario titolo provati dalla vittima, che vengono tradizionalmente ricondotti alla cd. “formido mortis” (paura di morire), ma che possono includere diverse sfumature di angoscia e sofferenza, connesse sia al dolore fisico per le lesioni che condurranno al decesso, sia alla disperazione di abbandonare le persone care e tutti i beni della vita.
È chiaro, dunque, che per poter dire configurata questa componente morale del danno terminale è necessario che la vittima sia cosciente, poiché non si può soffrire, né provare dolore, né comprendere che la propria fine sia imminente, se non si abbia consapevolezza di sé.
Diversamente da quanto accade per il danno biologico terminale (che, di regola, non può essere risarcito se la sopravvivenza è inferiore alle 24 ore), il danno morale terminale (o "catastrofale") non postula una soglia minima di durata della sopravvivenza, in quanto sorge nel momento in cui la vittima acquisisca consapevolezza della propria fine imminente ed è quindi configurabile se essa sia stata cosciente della propria morte per un lasso di tempo anche brevissimo. Così, ad esempio, la Suprema Corte ha riconosciuto la necessità di risarcire il danno morale terminale ad un ciclista sopravvissuto per due ore e mezza dal momento in cui era stato investito da una autovettura, restando sveglio e sofferente sino alla morte, poiché negare detto risarcimento non sarebbe stato rispettoso del diritto alla dignità della persona umana di cui all'art. 2 Cost. (cfr. Cass. III,
23/10/2018, n. 26727).
Nel caso di specie, richiamati i principi di diritto sopra enunciati, il compendio istruttorio acquisito al procedimento non consente di ravvisare i presupposti per il riconoscimento delle suddette voci di danno.
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Se è vero, infatti, che il decesso è avvenuto a distanza di circa tre giorni dall'operazione chirurgica programmata, è altrettanto vero che l'evento nefasto si è appalesato come improvviso e non preventivabile nella prospettiva del paziente, il quale, al momento del fatto, stava indubbiamente vivendo le conseguenze negative delle complicanze determinate dall'errore umano, ma non certo la lucida prospettiva di un imminente decesso. Tant'è che, come più volte efficacemente evidenziato dai periti, l'imperita condotta che aveva determinato l'insorgere dello pneumotorace deve considerarsi alla stregua del mero incipit della sequenza causale, mentre l'evento conclusivo e dirompente va ravvisato nella condotta imprudente dello pneumologo che, prescrivendo radiografie eccessivamente distanziate nel tempo e, soprattutto, omettendo di visionare l'ultima lastra effettuata, aveva rimosso la valvola precedentemente installata, così determinando il rapidissimo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente e, a quel punto, il suo inevitabile decesso.
10) Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n. 18028; Cass. civ., 26.10.04, n.
20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 1-1-2017(data dell'evento lesivo ovverosia momento in cui si è verificato il danno anossico) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del
02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto
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somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
11) Con riferimento, ora, ai danni patrimoniali emergenti, i ricorrenti hanno dedotto che, “a causa degli eventi narrati e direttamente derivati dalla condotta tenuta da parte resistente, hanno anche dovuto far fronte ad esborsi per la necessitata assistenza tecnico legale e medico-legale in sede stragiudiziale, rispettivamente per €
1.830,00 per perizia medico-legale e € 2.025,00 per assistenza legale stragiudiziale, per un totale di € 3.855,00”. Dette somme, in assenza di contestazione da parte delle controparti, potranno dunque essere riconosciute in favore degli attori.
La manleva da parte di Controparte_2
12) I rapporti contrattuali tra parte convenuta e parte chiamata non costituiscono oggetto di contestazione. Come asserito dalla CP_1 provato dal contratto versato in atti (cfr. Polizza n. 10450955y) e, per l'appunto, incontestato, la predetta struttura sanitaria ha diritto ad essere garantita da LOs fino alla concorrenza del Controparte_2 massimale pattuito nella misura di € 500.000,00 per sinistro e con una franchigia di € 350.000,00 per ogni sinistro mortale.
Con la conseguenza per cui, avuto riguardo a tutto quanto finora esposto, la compagnia assicuratrice sarà tenuta a manlevare la propria assicurata esclusivamente per gli importi eccedenti detta franchigia di € 350.000,00 ed entro il limite del suddetto massimale di € 500.000,00
Le spese legali
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Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite, di CTU, nonché a quelle relative alla procedura esperita ex art. 696 bis c.p.c., liquidate come da dispositivo.
Si precisa, sul punto, che avuto riguardo alla ritenuta prescrizione delle azioni spiegate dagli interventori , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, e nei confronti della Controparte_5 Controparte_10 Controparte_11 convenuta e della terza chiamata, le prime sono da ritenersi soccombenti nei confronti di queste ultime. Non così avuto riguardo alle singole posizioni di soccombente nei soli confronti di Controparte_6 Parte_7
CP_ e vittoriosa avverso la nonché di
[...] CP_1 CP_7
soccombente nei soli confronti della convenuta e non anche della
[...] terza chiamata. In quest'ultimo caso, considerata la peculiarità delle posizioni ed i conseguenti risvolti sul piano risarcitorio, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
• in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna
[...]
al pagamento in favore di: Controparte_1
- della somma di € 273.770,00; Parte_1
- della somma di € 175.995,00; Parte_2
- della somma di € 183.817,00; Parte_3
- della somma di € 183.817,00; Parte_4
- della somma di € 183.817,00; Parte_5
- della somma di € 175.995,00; Controparte_6
oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino alla data della presente sentenza, nonché al pagamento degli interessi compensativi calcolati
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anno per anno sulla somma via via rivalutata, dalla data del fatto fino al saldo effettivo;
• rigetta la domanda spiegata dagli interventori volontari CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_10
, e in quanto prescritta
[...] Controparte_11 Controparte_7 nei confronti della convenuta;
• condanna a tenere indenne la Parte_7 convenuta nei limiti e Controparte_1 nei termini di cui alla polizza assicurativa, come accertato in motivazione;
• condanna le soccombenti Controparte_1
e in solido, al pagamento
[...] Parte_7 delle spese di lite sopportate dalle parti attrici, che si liquidano, nella misura di € 21.720,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
• condanna le soccombenti, altresì in solido, al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dagli attori per un totale di € 3.855,00, nonché
a quelle di CTU e relative alla procedura esperita ex art. 696 bis c.p.c.;
• dispone la compensazione delle spese di lite in relazione alle posizioni di e Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Taranto, in data 29/10/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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