Sentenza 10 febbraio 2017
Massime • 1
La competenza a conoscere delle controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartiene al tribunale e non alla corte d'appello, come previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto citato.
Commentario • 1
- 1. Vincolo di inedificabilità: Cassazione e Consiglio di StatoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2017, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2017 |
Testo completo
3609. 17 RE P U B B L I C A I TA L IANA Vincoli inedificabilità Reiterazione. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Indennizzo ex art. 39 d. P. R. n. 327/2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Pietro CAMPANILE Cons. Rel. Cron. 3609 Rep. C.
1. Dott. Maria Rosa DI VIRGILIO - Consigliere Consigliere Dott. M. Giovanna SAMBITO Reg.G.18524/2012 Dott. Antonio VALITUTTI - Consigliere ha pronunciato la seguente: Ud. 29.9.2016 SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LB Elett. domiciliato in Roma, via Maria Cristina, n. 2, nello studio dell'avv. Giovanni Corbyons;
rap- presentato e difeso dall'avv. Francesca Mazzonetto, giusta procura speciale a margine del ricorso. ricorrente contro 8 2 CONSORZIO TRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE 15 6 1 0 2 1 DELL'AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA DEL BASSO POLESINE Elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalo- nieri, n. 5, nello studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luigi Migliorini, giusta procura speciale a margine del controricorso. controricorrente nonché sul ricorso proposto in via incidentale da CONSORZIO TRA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA DEL BASSO POLESINE come sopra rappresentato ricorrente in via incidentale
contro
CH LB come sopra rappresentato controricorrente a ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Vene- zia, n. 1094, depositata in data 10 maggio 2012; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 29 settembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito l'avv. Mazzonetto per il ricorrente;
sentito per il controricorrente l'avv. Luigi Albi- ni, munito di delega;
2 udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Celeste Alberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, e per il rigetto dell'incidentale. Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2009 OC LB conveniva davanti alla Cor- te di appello di Venezia il Consorzio tra gli enti locali per la realizzazione dell'area industriale del SS LE (d'ora in avanti, per brevità, chiedendo, ai sensi dell'art. 39 delA. I.A.) d. P. R. n. 327 del 2001, l'attribuzione con de-dell'indennità relativa alla reiterazione, libere adottate a partire dal 1985, di vincoli espropriativi imposti su terreni di sua proprietà siti nel Comune di Loreo con il piano per gli in- sediamenti produttivi.
2. Nel contraddittorio dell'ente convenuto, che contestava la fondatezza della pretesa, non senza eccepire la nullità dell'atto di citazione, l'incompetenza della Corte di appello, la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la Corte distrettuale, con la decisione indicata in epigra- 3 fe, accolta l'eccezione relativa alla propria in- competenza per il periodo anteriore all'apposizione del vincolo in data 20 maggio 2008 -- rimanendo così assorbita la questione in merito alla dedotta pre- scrizione ha rigettato la domanda.
3. E' stato rilevato, in particolare, che l'area di proprietà del OC, che in precedenza aveva destinazione agricola, con il suo inserimento nel P. I. P. aveva assunto le qualificazioni in parte D1 (aree produttive da completare) e in parte D2 (aree produttive di nuovo impianto). Tanto premesso, si è osservato che tali previsioni non consentivano il riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dei principi distintamente richia- mati affermati al riguardo dalla Corte Costitu- zionale, in quanto in base alle suddette destina- zioni erano consentite costruzioni di insediamenti produttivi e di fabbricati da adibire ad abitazione del custode senza esclusione dell'iniziativa pri- vata o promiscua pubblico - privata, la cui realiz- necessariamente zazione, pertanto, non richiedeva ہے l'ablazione del terreno.
4. Per la cassazione di tale decisione la parte proprietaria propone ricorso, affidato a tre moti- 4 vi, illustrati da memoria, cui il Consorzio A.I.A. resiste con controricorso, interponendo ricorso in- cidentale condizionato, con unico motivo, resistito da controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 57 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si sostiene che la Corte di appello, malamente interpretando la sentenza della Corte costituzionale 179 del 1999 e la giuri- n. sprudenza di legittimità, avrebbe erroneamente af- fermato la propria incompetenza in relazione alla reiterazione del vincolo antecedente all'entrata in vigore del citato d. P. R. n. 327 del 2001, art. 39, in quanto tale norma avrebbe affermato in via gene- rale la competenza funzionale della corte di appel- lo in merito all'indennizzo in esame, dovendosi an- che considerare che l'ultima reiterazione del vin- colo era intervenuta nell'anno 2008. 2. La doglianza è infondata. La statuizione in esame è conforme al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la com- petenza a conoscere delle controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta 5 sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999, appartiene al Tribunale e non alla Corte d'appello, come previsto dall'art. 39 del d. P.R. n. 327 del 2001, quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giu- gno 2003, data di entrata in vigore del decreto ci- tato (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1741). Il Collegio condivide tale indirizzo, al quale in- tende dare continuità, in considerazione della nor- mativa transitoria e del carattere non retroattivo contenuta nell'art. 39 deldella disposizione d. P. R. n. 327 del 2001, con conseguente piena ope- ratività del criterio, sancito dall'art. 9, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui, in assenza di specifiche attribuzioni ad altro giudice, deve ri- tenersi sussistente la competenza del tribunale. Né può condividersi l'assunto fondato sulla ricon- ducibilità dell'ultima reiterazione del vincolo nella vigenza del citato d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto, trattandosi di distinte domande di inden- nizzo per ogni reiterazione del vincolo, delle qua- li soltanto l'ultima appartenente alla competenza funzionale della Corte d'appello, non può ritenersi consentita una deroga in virtù della connessione 6 (Cass., 5 agosto 2015, n. 16545; Cass., 18 aprile 2013, n. 9447; Cass., 7 luglio 2011, n. 15052; Cass., 22 aprile 2008, n. 10384).
3. Il secondo mezzo si riferisce al rigetto della domanda di indennizzo per il periodo successivo al 29 maggio 2008: si denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 27 della 1. 22 ottobre 1971, n. 865 e degli artt. 3 e 5 della 1. della Regione Veneto 22 aprile 1977, n. 33, affermandosi, in so- stanza, l'erroneità dell'affermazione secondo cui il piano per gli investimenti produttivi imprima ai terreni in esso compresi una destinazione edifica- toria realizzabile anche da parte del privato. In realtà, in virtù della normativa sopra indicata, la realizzazione del P.I.P. può avvenire solo attra- verso l'espropriazione delle aree in esso comprese da parte dei comuni e dei loro consorzi, ragion per cui il riconoscimento delle caratteristiche di area industriale sarebbe in ogni caso frustrato dal fat- to che la relativa attuazione può essere attuata soltanto dalla pubblica amministrazione attraverso l'esercizio del potere di espropriazione.
4. Il motivo è infondato. La tesi sostenuta dal ri- corrente si fonda sulla sostanziale equivalenza fra possibilità di realizzazione del piano per gli in- 7 sediamenti produttivi attraverso l'espropriazione e la natura, per l'appunto espropriativa, del relati- vo vincolo. Appare evidente come tale assunto costituisca il frutto di una inammissibile generalizzazione, che contrasta con l'elaborazione giurisprudenziale, poi confluita in una specifica previsione normativa, costituita dall'art. 39 del citato d. P.R. n. 327 del 2001. L'individuazione dell'ubi consistam del delvincolo esclusivamente nella realizzabilità piano soltanto attraverso l'ablazione dei terreni in esso ricompresi comporta la pretermissione di ogni distinzione fra vincolo conformativo ed espro- priativo, come elaborata, soprattutto dalla giuri- sprudenza costituzionale, anche, ma non soltanto, ai fini della indennizzabilità della c.d. espro- priazione di valore. Sotto tale profilo vale bene ricordare che l'indennizzo per i vincoli urbanisti- ci, come alternativa non eludibile al termine di efficacia posto dall'art. 2 1. 19 novembre 1968, n. 1187, è dovuto allorché la possibilità di reitera- zione del vincolo scaduto, riconosciuta all'Ammini- strazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporta che si superi la durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del 8 sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Non tutti i vincoli urbanistici, tuttavia, sono soggetti a decadenza, e conseguentemente alla pos- sibilità di indennizzo allorché reiterati, ma sol- tanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell'art. 42 Cost: in particolare non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbani- stici di tipo conformativo, noché i vincoli paesi- stici (Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179). Quanto ai vincoli di natura conformativa, costitui- sce ius receptum in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non di- pende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zo- nizzazione dell'intero territorio comunale di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferen- ziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragio- 9 ne delle sue caratteristiche intrinseche o del rap- porto, per lo più spaziale, con un'opera pubblica. Al contrario, il vincolo, se incide su beni deter- minati, in funzione non già di una generale desti- nazione di zona, ma della localizzazione di un'ope- ra pubblica, la cui realizzazione non può coesiste- re con la proprietà privata, deve essere qualifica- to come preordinato alla relativa espropriazione Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012 n.(cfr. 4321).
5. Con riferimento alle varianti che introducono una previsione urbanistica intesa alla edificabili- tà di una vasta area del territorio, sia per venire incontro alle esigenze abitative della popolazione, sia per promuovere lo sviluppo dell'attività pro- duttiva, le Sezioni unite di questa Corte, superan- do un precedente indirizzo fondato sulla natura espropriativa del relativo vincolo (0(Cass., 27 feb- braio 1989, n. 1067), con riferimento al P.E.E.P, affermarono che "i piani di edilizia economica e popolare costituiscono, come recita(P.e.e.p.) l'art. 2 della 1. 28 gennaio 1977, n. 10, dei veri e propri piani di zona e, quindi, piani urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati о di lottizzazione ex art. 28 10 della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della 1. 7 agosto 1967, n. 765. Inol- tre, non può esservi contrasto tra il P.e.e.p. ed il P.r..g. o il P.d.f. Infatti, in base all'art. 3 della 1. 18 aprile 1962 n. 167, che ha previsto i Piani di edilizia economica e popolare, gli stesso debbono di regola trovare insediamento nelle Zone previste come zone di espansione dell'aggregato ur- bano, ancorché non ancora edificate. Qualora, poi, la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia resi- denziale, come nel caso che essa avesse destinazio- ne agricola nel Piano regolatore generale, l'appro- vazione del P.e.e.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approva- zione di variante allo strumento urbanistico fonda- mentale o di secondo livello (Piano regolatore ge- nerale o Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello. Il P.e.e.p., quindi rientra in un disegno normativo volto ad consentire che l'acquisizione di aree fab- bricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, per cui non può essere in contrasto con un prece- dente piano urbanistico generale, di cui costitui- 11 sce pur sempre l'attuazione nella versione origina- ria о in quella modificata dal P.e.e.p. che del P.r.g. ha effetto di variante. I l fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.e.e.p ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.r.g. costituisce o attuazione o variante, è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno stesso, sia pure nei limiti che il P.e.e.p. consente" (Cass., Sez. U., 18 novembre 1997, n. 11433).
6. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (che ha posto in evidenza il carattere "programmatorio e conformati- vo" del piano suddetto: cfr., ad es. Cass., 17 set- tembre 2001, è n. 11621), stato successivamente esteso, per evidente analogia dei presupposti, non- ché delle conseguenze giuridiche e concrete, al piano per gli insediamenti produttivi, la cui natu- conformativa è stata ribadita in numerose pro- ra nunce (cfr., ex multis, Cass. 24 aprile 2007, n. 9891; Cass., 6 settembre 2006, n. 19128; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874).
7. Appare del tutto evidente l'aporia che si deter- mina ove si aderisca alla tesi proposta dal ricor- rente per il vero confortata da alcune pronunce 12 di altra sezione di questa Corte (cfr. ad es., Cass., 21 dicembre 2011, n. 27902, non massimata) e della giurisprudenza amministrativa : il vinco- lo inerente al piano in esame avrebbe natura con- formativa e contemporaneamente determinerebbe l'indennizzabilità ai sensi dell'art. 39 del d. P. R. n. 327; la trasformazione, dovuta al suddetto ef- fetto conformativo, di un terreno agricolo in edi- ficabile, vale a dire il significativo incremento del suo valore di mercato, si tradurrebbe, per usa- re un'espressione solitamente ricorrente in tema di applicazione del suddetto art. 39 del d. P. R. n.327/2001, in un'espropriazione di valore.
8. Non può omettersi di considerare che, come emer- ge dalla sentenza impugnata, i terreni in questione sono stati classificati in parte come "aree produt- tive da completare" (D1) e in parte "aree produtti- ve di nuovo impianto" (D2), e che, quindi, l'allocazione del PIP in zona territoriale omogenea che, in base allo strumento generale di pianifica- zione, prevede il riconoscimento dell'edificabilità legale ai suoli in quale piano inclusi, esclude già in linea generale che il ricorrente sia stato at- tinti da previsioni urbanistiche di contenuto SO- stanzialmente espropriativo rispetto alle proprie 13 facoltà dominicali, e perciò suscettibili d'inden- nizzo ai sensi degli artt. 9 e 39 del citato T.U.. 9. In altri termini, né l'art. 39 T.U., né le deci- sioni nel tempo rese sul tema dalla Corte Costitu- zionale hanno mai posto l'equazione fra i vincoli di inedificabilità e l'indennizzo, postulando, al contrario, la ricorrenza di una delle due fattispe- cie individuate dalla norma, le quali da un lato presuppongono che l'imposizione (come recita l'art. 39 del T.U. citato, che prevede che il vincolo in- cida su "particolari aree") non abbia carattere generale (che può ritenersi proprio anche del PIP), dall'altro hanno come funzione la preordinazione all'espropriazione. Quest'ultimo requisito ipotizzabile soltanto nell'ambito delle imposizioni a titolo particolare, e non anche nella contrapposta categoria dei vinco- li conformativi. 10. Giova evidenziare che di recente anche il Con- siglio di Stato, alla luce degli artt. 8, 9, 10 e 12, comma 1, lett. a) del T.U. di cui alart. n. 327 del 2001, ha affermato che il PIP D. P.R. previsto dalla 1. n. 865 del 1971, art. 27, non in- tegra un vincolo preordinato all'esproprio (Cons. St., 11 giugno 2015, n. 2878). 14 11. Non può escludersi, per altro, che, in relazio- ne a determinati beni ricompresi nel piano vengano imposti, per la realizzazione di opere specifiche (ad es, di natura infrastrutturale), dei vincoli particolari, che rientrano nel paradigma tracciato dalla Corte costituzionale, come sopra richiamato. Nel caso di specie, tuttavia, tale ipotesi non ri- sulta né dedotta, né allegata, discendendo la do- manda di indennizzo, come emerge anche dalle argo- mentazioni difensive sviluppate in questa sede, dalla mera approvazione del piano per gli insedia- menti produttivi. 12. Rimangono assorbiti il terzo motivo del ricorso in esame, attinente al regolamento delle spese, nonché l'incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del principale. 13. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna il ricorrente al pagamen- to delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 15 7.200,00, di cui euro 7000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del- la Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cas- sazione, il 29 settembre 2016. Il Cons:Autorfordost. Il presidente Depositato, or Cancelleria FUNZIONARIO C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC Franda Caldarola il 10/FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Franca Caldarola 16