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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1581/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FRANCIULLI LAURA ANNA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 07.11.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1456/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il ricorrente, invalido totale al 100% con necessità di assistenza continua, essendo egli impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi;
2) Condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente CP_1 domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome involutiva cerebrale senile. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Deambulazione e passaggi posturali non autonomi. Grave deficit visivo. Cardiopatia sclero - ipertensiva;
sindrome di Wolff -Parkinson - White trattata con ablazione cardiaca. Dislipidemia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di
“invalidità del 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua (indennità di accompagnamento), dal 14.10.2024.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
14.10.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Così deciso, Vallo della Lucania il 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1581/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FRANCIULLI LAURA ANNA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 07.11.2022 dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1456/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il ricorrente, invalido totale al 100% con necessità di assistenza continua, essendo egli impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( Leggi 18/80 e 508/88) a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto, con riconoscimento dei benefici connessi;
2) Condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente CP_1 domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 25.11.2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome involutiva cerebrale senile. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Deambulazione e passaggi posturali non autonomi. Grave deficit visivo. Cardiopatia sclero - ipertensiva;
sindrome di Wolff -Parkinson - White trattata con ablazione cardiaca. Dislipidemia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato di
“invalidità del 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua (indennità di accompagnamento), dal 14.10.2024.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1
14.10.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
Persona_1
Così deciso, Vallo della Lucania il 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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