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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2940/2023 R.G. sul ricorso depositato il 16/06/2023 proposto da nella qualità di erede della sig.ra (difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Morello Caterina) nei confronti di (avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) CP_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“Dichiara la cessazione della materia del contendere .Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare il diritto alla percezione della disoccupazione agricola relativamente all' P.IVA_1 CP_ anno 2021 e, conseguentemente ordinare all' la liquidazione dell'importo spettante a titolo di disoccupazione ( domanda già accolta dall'Ente) pari ad euro 2.890,00, da pagare a favore del sig.
erede della sig.ra con interessi legali e rivalutazione Parte_1 Parte_2 monetaria ex art. 16, c.6, L.30.12.1991;
Parte resistente si costituiva evidenziando, si era provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione oggetto e chiedeva a dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere . La causa concerne la pretesa all'indennità di disoccupazione agricola anno 2021 .
CP_ Risulta che vi era stata comunicazione dell' che riconosceva il diritto nella misura di euro 2.890,00, ma veniva posto il pagamento di 0,00 euro, in quanto l'importo a dire dell'
[...]
era stato richiesto da terzi . CP_2
CP_ Era onere dell' provare in giudizio la ragione che aveva impedito il pagamento all'erede .
1 CP_ L' costituendosi dà atto solo del sopravvenuto pagamento ma non delle ragioni di diniego in sede amministrativa . Parte ricorrente aderisce .
Sussiste, pertanto , la cessazione della materia del contendere. CP_ Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza( l' non prova le ragioni del diniego della prestazione in sede stragiudiziale ) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali, tenuto conto pure della definizione bonaria in CP_ autotutela dell' .
Reggio Calabria 11.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2940/2023 R.G. sul ricorso depositato il 16/06/2023 proposto da nella qualità di erede della sig.ra (difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Morello Caterina) nei confronti di (avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) CP_1 dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“Dichiara la cessazione della materia del contendere .Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare il diritto alla percezione della disoccupazione agricola relativamente all' P.IVA_1 CP_ anno 2021 e, conseguentemente ordinare all' la liquidazione dell'importo spettante a titolo di disoccupazione ( domanda già accolta dall'Ente) pari ad euro 2.890,00, da pagare a favore del sig.
erede della sig.ra con interessi legali e rivalutazione Parte_1 Parte_2 monetaria ex art. 16, c.6, L.30.12.1991;
Parte resistente si costituiva evidenziando, si era provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione oggetto e chiedeva a dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere . La causa concerne la pretesa all'indennità di disoccupazione agricola anno 2021 .
CP_ Risulta che vi era stata comunicazione dell' che riconosceva il diritto nella misura di euro 2.890,00, ma veniva posto il pagamento di 0,00 euro, in quanto l'importo a dire dell'
[...]
era stato richiesto da terzi . CP_2
CP_ Era onere dell' provare in giudizio la ragione che aveva impedito il pagamento all'erede .
1 CP_ L' costituendosi dà atto solo del sopravvenuto pagamento ma non delle ragioni di diniego in sede amministrativa . Parte ricorrente aderisce .
Sussiste, pertanto , la cessazione della materia del contendere. CP_ Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza( l' non prova le ragioni del diniego della prestazione in sede stragiudiziale ) e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali, tenuto conto pure della definizione bonaria in CP_ autotutela dell' .
Reggio Calabria 11.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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