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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.116/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni”,
tra
in qualità di titolare dell'omonima ditta, rapr. e dif. da avv. Pietro Giorgio Parte_1
Cicerone
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Nicola Grippa Appellato ON
Motivi della decisione
Con atto di appello depositato in Cancelleria in data 19 marzo 2020 nella spiegata Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 19 febbraio 2020 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo di € 500,00 in favore di ON
, suo dipendente, a titolo di retribuzione del mese di luglio 2017, rata scaturente dalla
[...] dilazione di pagamento oggetto di conciliazione giudiziale intervenuta fra le Parti il 29.9.2017, in particolare eccependo la compensazione del debito ingiunto con il credito di € 25.311,10, assertivamente scaturente dal danno di pari importo cagionatogli dal in relazione alla CP_1 sottrazione della somma contante di € 25.000,00 ed alle spese sostenute per acquistare un nuovo DVR.
Chiedeva in questa sede la riforma della sentenza, per vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie in primo grado. Si è costituito l'appellato, che ripercorrendo le risultanze testimoniali chiedeva rigettarsi l'appello con conferma piena della sentenza di primo grado. La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§--- La ricostruzione della vicenda oggetto del presente gravame non può prescindere dalla delibazione delle risultanze del giudizio di primo grado come esaminate dal Giudice a quo.
Il testimone particolarmente valorizzato da parte appellata, , entra in contraddizione Testimone_1 con quanto dichiarato in interrogatorio formale dall'appellante che ha dichiarato: Pt_1
verso le ore 9.30 del 25 settembre 2017 usciva dal retro, proprio dove insiste il mio CP_1 ufficio, con il DVR fra le mani”. Ebbene, mentre l'appellante dichiara che l'armadio in cui custodiva il danaro era chiuso con un lucchetto, il fa riferimento ad una cassaforte aperta;
manca inoltre, come il Giudice di primo Tes_1 grado ha rilevato, qualsiasi riferimento temporale ai fatti come dal teste narrati. Inoltre, esaminando le carte processuali, nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 28.11.2018, lo dichiarava (pag. 200,009 verbali d'udienza di primo grado) che “nell'armadio erano Pt_1 custodite soltanto banconote da 50 e 100 euro, in quanto quelle di taglio più basso venivano portate subito in banca o utilizzate per le spese ordinarie”, laddove il teste dichiarava Tes_1 all'udienza del 30.10 2019 di aver visto, nella stanza dell'agenzia ubicata sul retro, in mano ad un dipendente del quale non conosco il nominativo ma che riconosco nella persona di CP_1 presente il quale aveva delle banconote in mano di vario taglio, preciso delle mazzette di
[...] banconote da € 20,00, da € 50,00, da € 100,00; l'ufficio in questione si trovava nei pressi di una cassaforte aperta e lo stesso, appena mi vide, mise le banconote nel giubbino e andò via”; e di aver visto nelle mani del mazzette di banconote, in cui vi erano anche banconote da € CP_1
200,00 e mazzette di circa 70 banconote ciascuna. Ora, confrontando le dichiarazioni dell'appellante e del , secondo il primo le somme erano Tes_1 custodite in un armadio chiuso con lucchetto e le cui chiavi erano annesse al proprio mazzo di chiavi, talora lasciate sulla scrivania in quanto esso riponeva estrema fiducia nei confronti Pt_1 dei suoi dipendenti;
l'ufficio di assicurazioni ha una piccola cassaforte all'interno della quale sono custodite le chiavette per l'utilizzo dei conti correnti e temporaneamente somme di danaro contante versate dai clienti. Gli incassi dell'agenzia venivano da me trasferiti in un armadio con lucchetto situato nella stanza ingresso posteriore. Successivamente all'episodio per cui ho sporto denuncia, non aveva segni di scasso ed io l'ho trovato sempre chiuso con il lucchetto”. Quanto ad DVR, esso era custodito in una nicchia all'interno dell'agenzia insieme al Wi-Fi, in un armadio chiuso a chiave, quest'ultima riposta in un armadio dell'agenzia. Riferisce il teste , premesso di abitare in via Lazzaro nei pressi dell'uscita Testimone_2 posteriore dell'agenzia, che un mattino di settembre 2017 intorno alle 8,30, mentre accompagnava la figlia all'asilo, “notai che il usciva dall'ingresso del cancello posteriore portando CP_1 sotto il braccio un oggetto nero delle dimensioni e della forma di un computer portatile;
con tale oggetto il entrò nella sua vettura ed andò via. Di questo fatto non parlai a nessuno, CP_1 fino a quando mi trovai a parlare con lo del fatto che vi era stato un furto in agenzia. In Pt_1 ragione di ciò, riferii allo quello che avevo visto”, Pt_1 riferisce la teste dipendente dello nell'ambito di una corposa Testimone_3 Pt_1 testimonianza, di non sapere dove all'epoca dei fatti fosse ubicato il DVR: “a dire dello si Pt_1 trovava nello stesso luogo dove è stato installato quello attualmente in uso, ovvero all'interno di una cavità del muro chiusa da una porta situata all'interno dell'ufficio, subito dopo l'ingresso a sinistra. La porta di detta cavità è chiusa a chiave, alcune volte la chiave è lasciata nella serratura, altre volte è detenuta dallo . Pt_1
Queste le risultanze istruttorie, che hanno condotto il Giudice di primo grado a ravvisare contraddittorietà e un quadro definito “nebuloso” che non consente di ritenere adeguatamente provata la vicenda della sottrazione di somme di danaro e del DVD.
--§§ooo§§---
Ciò posto osserva questa Corte che le testimonianze tutte valutate consentano di pervenire ad una soluzione diversa da quella cui pervenne il primo Giudice. Sia che si consideri la circostanza dell'armadio solitamente chiuso a chiave ma le cui chiavi erano spesso sulla scrivania dello sia che si consideri la circostanza della cassaforte aperta, non vi Pt_1 sono a giudizio di questa Corte elementi che – evidenziati dal Giudice di prime cure – possano far dubitare delle dichiarazioni rese al teste , il quale è stato chiarissimo nel riferire di aver visto Tes_1 il – riconosciuto in udienza – con le mazzette di danaro in mano in zona attigua alla CP_1 cassaforte aperta, che infilava nel proprio giubbino;
e ad esse si collegano le dichiarazioni rese dallo il quale si avvedeva, pochi giorni dopo le dimissioni del della mancanza Pt_1 CP_1 di € 25.000,00. Nessuna testimonianza di segno contrario è stata acquisita;
ritiene pertanto questa Corte che sia scrivibile, proprio perché sostenuta da compendio probatorio non nebuloso, la sottrazione della somma.
Interrogarsi poi del perchè la denuncia non sia stata sporta immediatamente è questione che, a fronte dei fatti che possono ritenersi provati, non ha alcun pratico rilievo. E ritenere che l'intera vicenda sia stata orchestrata dallo al solo scopo di giustificare ed Pt_1 evitare il mancato pagamento della retribuzione di € 500,00 del luglio 2017 ha tratti quasi inverosmili.
Deve dunque ritenersi a giudizio della Corte provata la sottrazione da parte del della CP_1 somma di € 25,000,00. Non altrettanto può affermarsi per la assertivamente avvenuta sottrazione del DVR, essendosi il teste a riferire di aver visto il un mattino del 2017 uscire dall'ufficio Testimone_4 CP_1 recando un oggetto simile ad un computer: la prova è in questo caso assolutamente insufficiente. La sentenza di primo grado va dunque riformata limitatamente alla somma di € 25,311,10 (per effetto della compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2017, rimanendo intatto il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, non essendone stata provata la corresponsione da parte dello . Pt_1
La domanda va invece rigettata relativamente alla questione del DVD.
Indimostrati restano i danni morali, non esplicitamente indicati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e l'appellante va condannato al pagamento delle spese di primo e di secondo grado.
p.q.m.
In riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'appello avanzato da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore dello al ON Pt_1 pagamento della somma di € 25,311,10 oltre danno da svalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 1.500,00 per il giudizio di promo grado, ed € 2.000,00 per questa fase di appello, oltre accessori di legge.
Taranto, 12 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni”,
tra
in qualità di titolare dell'omonima ditta, rapr. e dif. da avv. Pietro Giorgio Parte_1
Cicerone
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Nicola Grippa Appellato ON
Motivi della decisione
Con atto di appello depositato in Cancelleria in data 19 marzo 2020 nella spiegata Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 19 febbraio 2020 con cui il Giudice del lavoro di Taranto aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo di € 500,00 in favore di ON
, suo dipendente, a titolo di retribuzione del mese di luglio 2017, rata scaturente dalla
[...] dilazione di pagamento oggetto di conciliazione giudiziale intervenuta fra le Parti il 29.9.2017, in particolare eccependo la compensazione del debito ingiunto con il credito di € 25.311,10, assertivamente scaturente dal danno di pari importo cagionatogli dal in relazione alla CP_1 sottrazione della somma contante di € 25.000,00 ed alle spese sostenute per acquistare un nuovo DVR.
Chiedeva in questa sede la riforma della sentenza, per vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie in primo grado. Si è costituito l'appellato, che ripercorrendo le risultanze testimoniali chiedeva rigettarsi l'appello con conferma piena della sentenza di primo grado. La causa, all'udienza del 12 febbraio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§--- La ricostruzione della vicenda oggetto del presente gravame non può prescindere dalla delibazione delle risultanze del giudizio di primo grado come esaminate dal Giudice a quo.
Il testimone particolarmente valorizzato da parte appellata, , entra in contraddizione Testimone_1 con quanto dichiarato in interrogatorio formale dall'appellante che ha dichiarato: Pt_1
verso le ore 9.30 del 25 settembre 2017 usciva dal retro, proprio dove insiste il mio CP_1 ufficio, con il DVR fra le mani”. Ebbene, mentre l'appellante dichiara che l'armadio in cui custodiva il danaro era chiuso con un lucchetto, il fa riferimento ad una cassaforte aperta;
manca inoltre, come il Giudice di primo Tes_1 grado ha rilevato, qualsiasi riferimento temporale ai fatti come dal teste narrati. Inoltre, esaminando le carte processuali, nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 28.11.2018, lo dichiarava (pag. 200,009 verbali d'udienza di primo grado) che “nell'armadio erano Pt_1 custodite soltanto banconote da 50 e 100 euro, in quanto quelle di taglio più basso venivano portate subito in banca o utilizzate per le spese ordinarie”, laddove il teste dichiarava Tes_1 all'udienza del 30.10 2019 di aver visto, nella stanza dell'agenzia ubicata sul retro, in mano ad un dipendente del quale non conosco il nominativo ma che riconosco nella persona di CP_1 presente il quale aveva delle banconote in mano di vario taglio, preciso delle mazzette di
[...] banconote da € 20,00, da € 50,00, da € 100,00; l'ufficio in questione si trovava nei pressi di una cassaforte aperta e lo stesso, appena mi vide, mise le banconote nel giubbino e andò via”; e di aver visto nelle mani del mazzette di banconote, in cui vi erano anche banconote da € CP_1
200,00 e mazzette di circa 70 banconote ciascuna. Ora, confrontando le dichiarazioni dell'appellante e del , secondo il primo le somme erano Tes_1 custodite in un armadio chiuso con lucchetto e le cui chiavi erano annesse al proprio mazzo di chiavi, talora lasciate sulla scrivania in quanto esso riponeva estrema fiducia nei confronti Pt_1 dei suoi dipendenti;
l'ufficio di assicurazioni ha una piccola cassaforte all'interno della quale sono custodite le chiavette per l'utilizzo dei conti correnti e temporaneamente somme di danaro contante versate dai clienti. Gli incassi dell'agenzia venivano da me trasferiti in un armadio con lucchetto situato nella stanza ingresso posteriore. Successivamente all'episodio per cui ho sporto denuncia, non aveva segni di scasso ed io l'ho trovato sempre chiuso con il lucchetto”. Quanto ad DVR, esso era custodito in una nicchia all'interno dell'agenzia insieme al Wi-Fi, in un armadio chiuso a chiave, quest'ultima riposta in un armadio dell'agenzia. Riferisce il teste , premesso di abitare in via Lazzaro nei pressi dell'uscita Testimone_2 posteriore dell'agenzia, che un mattino di settembre 2017 intorno alle 8,30, mentre accompagnava la figlia all'asilo, “notai che il usciva dall'ingresso del cancello posteriore portando CP_1 sotto il braccio un oggetto nero delle dimensioni e della forma di un computer portatile;
con tale oggetto il entrò nella sua vettura ed andò via. Di questo fatto non parlai a nessuno, CP_1 fino a quando mi trovai a parlare con lo del fatto che vi era stato un furto in agenzia. In Pt_1 ragione di ciò, riferii allo quello che avevo visto”, Pt_1 riferisce la teste dipendente dello nell'ambito di una corposa Testimone_3 Pt_1 testimonianza, di non sapere dove all'epoca dei fatti fosse ubicato il DVR: “a dire dello si Pt_1 trovava nello stesso luogo dove è stato installato quello attualmente in uso, ovvero all'interno di una cavità del muro chiusa da una porta situata all'interno dell'ufficio, subito dopo l'ingresso a sinistra. La porta di detta cavità è chiusa a chiave, alcune volte la chiave è lasciata nella serratura, altre volte è detenuta dallo . Pt_1
Queste le risultanze istruttorie, che hanno condotto il Giudice di primo grado a ravvisare contraddittorietà e un quadro definito “nebuloso” che non consente di ritenere adeguatamente provata la vicenda della sottrazione di somme di danaro e del DVD.
--§§ooo§§---
Ciò posto osserva questa Corte che le testimonianze tutte valutate consentano di pervenire ad una soluzione diversa da quella cui pervenne il primo Giudice. Sia che si consideri la circostanza dell'armadio solitamente chiuso a chiave ma le cui chiavi erano spesso sulla scrivania dello sia che si consideri la circostanza della cassaforte aperta, non vi Pt_1 sono a giudizio di questa Corte elementi che – evidenziati dal Giudice di prime cure – possano far dubitare delle dichiarazioni rese al teste , il quale è stato chiarissimo nel riferire di aver visto Tes_1 il – riconosciuto in udienza – con le mazzette di danaro in mano in zona attigua alla CP_1 cassaforte aperta, che infilava nel proprio giubbino;
e ad esse si collegano le dichiarazioni rese dallo il quale si avvedeva, pochi giorni dopo le dimissioni del della mancanza Pt_1 CP_1 di € 25.000,00. Nessuna testimonianza di segno contrario è stata acquisita;
ritiene pertanto questa Corte che sia scrivibile, proprio perché sostenuta da compendio probatorio non nebuloso, la sottrazione della somma.
Interrogarsi poi del perchè la denuncia non sia stata sporta immediatamente è questione che, a fronte dei fatti che possono ritenersi provati, non ha alcun pratico rilievo. E ritenere che l'intera vicenda sia stata orchestrata dallo al solo scopo di giustificare ed Pt_1 evitare il mancato pagamento della retribuzione di € 500,00 del luglio 2017 ha tratti quasi inverosmili.
Deve dunque ritenersi a giudizio della Corte provata la sottrazione da parte del della CP_1 somma di € 25,000,00. Non altrettanto può affermarsi per la assertivamente avvenuta sottrazione del DVR, essendosi il teste a riferire di aver visto il un mattino del 2017 uscire dall'ufficio Testimone_4 CP_1 recando un oggetto simile ad un computer: la prova è in questo caso assolutamente insufficiente. La sentenza di primo grado va dunque riformata limitatamente alla somma di € 25,311,10 (per effetto della compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2017, rimanendo intatto il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, non essendone stata provata la corresponsione da parte dello . Pt_1
La domanda va invece rigettata relativamente alla questione del DVD.
Indimostrati restano i danni morali, non esplicitamente indicati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e l'appellante va condannato al pagamento delle spese di primo e di secondo grado.
p.q.m.
In riforma dell'appellata sentenza, accoglie l'appello avanzato da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore dello al ON Pt_1 pagamento della somma di € 25,311,10 oltre danno da svalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 1.500,00 per il giudizio di promo grado, ed € 2.000,00 per questa fase di appello, oltre accessori di legge.
Taranto, 12 febbraio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella