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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco, presso il cui studio in Napoli, alla via Principe di Napoli, n. 21, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente dominciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelino Bianchino e Domenico Sica, presso il cui studio in Vallo della Lucania, alla via Ottavio Valiante, n. 30, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto in data 4.05.2023 atto di precetto di pagamento per € 3.030,33 da parte dell'odierna opposta, si opponeva a tale precetto eccependo la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, c.p.c.
1 L'opponente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto per i motivi esposti e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 13.11.2023, si costituiva la società deducendo Controparte_1 che il giorno successivo alla notifica della citazione aveva comunicato al difensore della controparte l'espressa volontà di rinunciare al precetto e che non avrebbe intrapreso azioni esecutive prima della notifica del titolo esecutivo. Deduceva altresì che nessuna azione esecutiva veniva intrapresa nel termine di 90 giorni di efficacia del precetto e che la rinuncia interveniva prima dell'iscrizione a ruolo della causa. Per quanto esposto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7.11.2024, dopo la concessione dei termini di cui ai novellati artt. 281 quinquies, primo comma, e 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
In limine litis, ed in punto di qualificazione giuridica della domanda, va rilevato che il motivo di opposizione formulato dall'opponente afferendo alla mancata notifica del titolo esecutivo costituisce una fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. tempestivamente proposta (così Cass. 24812/2005).
È pacifico tra le parti che il titolo esecutivo non è stato notificato alla parte opponente prima o contestualmente al precetto, essendo lo stesso stato notificato solo ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello. Invero, la notifica al difensore costituito per il decorso del termine breve per l'impugnazione è diversa dalla notifica del titolo alla parte “personalmente” ai fini della preparazione all'esecuzione, non essendo idonea la prima ai fini della seconda, e viceversa.
Ne deriva che l'atto di precetto è da considerarsi invalido in quanto l'omessa notificazione del titolo comporta l'invalidità derivata dell'atto di precetto.
Passando all'esame delle eccezioni formulate da parte opposta, preme rilevare che con email pec in atti dell'11 maggio 2023 (il giorno successivo alla notifica della presente opposizione), il difensore della parte opposta ha inviato la seguente missiva al difensore della parte opponente: “Gentile collega, la presente quale riscontro all'atto di opposizione a precetto notificato via pec il giorno 10 maggio 2023. Si evidenzia che per mero refuso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.595/2022 veniva notificata esclusivamente ai fini della decorrenza del termine breve al difensore costituito, omettendo la notifica personale del titolo alla parte. Resta inteso che per tali ragioni non si procederà all'esecuzione forzata prima di aver nuovamente notificato il titolo esecutivo alla parte. Per tali motivi si chiede di non proseguire con l'azione intrapresa”.
2 Secondo la parte opposta, in tal modo, essa ha rinunciato al precetto opposto. Sugli ulteriori presupposti che nessuna azione esecutiva veniva intrapresa nel termine di 90 giorni di efficacia del precetto e che la rinuncia interveniva prima dell'iscrizione a ruolo della causa, l'opposta chiedeva al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
La missiva inviata al legale della parte opposta è idonea, per le espressioni usate (in part. “non si procederà all'esecuzione forzata”), ad integrare una rinuncia al precetto e comporta la cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, la richiesta di compensazione delle spese di lite di parte opposta non può essere accolta non solo perché, come affermato dalla Suprema Corte, “In pendenza di opposizione all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte opponente ma non esclude, in mancanza di rinuncia di quest'ultima al giudizio d'opposizione, il permanere del contrasto per le spese processuali, che va risolto in base al criterio della soccombenza” (Cass. 1985/1990) ma anche perché la rinuncia è intervenuta successivamente alla notifica della citazione e dell'iscrizione a ruolo della causa, quando già la parte opponente aveva già predisposto e notificato la citazione e sostenuto le spese per l'iscrizione a ruolo, mentre il termine di 90 giorni di efficacia del precetto è sospeso in caso di opposizione (art. 481, secondo comma, c.p.c.).
L'invalidità derivata del precetto per il motivo di opposizione proposto da parte opponente comporta la soccombenza virtuale della parte opposta.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto del basso grado di difficoltà della causa, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 2895/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 125,00 per esborsi, 852,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Arnaldo Todisco.
Nola, 11 gennaio 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco, presso il cui studio in Napoli, alla via Principe di Napoli, n. 21, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente dominciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelino Bianchino e Domenico Sica, presso il cui studio in Vallo della Lucania, alla via Ottavio Valiante, n. 30, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 189 co. 1 n. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente, premesso di aver ricevuto in data 4.05.2023 atto di precetto di pagamento per € 3.030,33 da parte dell'odierna opposta, si opponeva a tale precetto eccependo la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo in violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, c.p.c.
1 L'opponente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto per i motivi esposti e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 13.11.2023, si costituiva la società deducendo Controparte_1 che il giorno successivo alla notifica della citazione aveva comunicato al difensore della controparte l'espressa volontà di rinunciare al precetto e che non avrebbe intrapreso azioni esecutive prima della notifica del titolo esecutivo. Deduceva altresì che nessuna azione esecutiva veniva intrapresa nel termine di 90 giorni di efficacia del precetto e che la rinuncia interveniva prima dell'iscrizione a ruolo della causa. Per quanto esposto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 7.11.2024, dopo la concessione dei termini di cui ai novellati artt. 281 quinquies, primo comma, e 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
In limine litis, ed in punto di qualificazione giuridica della domanda, va rilevato che il motivo di opposizione formulato dall'opponente afferendo alla mancata notifica del titolo esecutivo costituisce una fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. tempestivamente proposta (così Cass. 24812/2005).
È pacifico tra le parti che il titolo esecutivo non è stato notificato alla parte opponente prima o contestualmente al precetto, essendo lo stesso stato notificato solo ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello. Invero, la notifica al difensore costituito per il decorso del termine breve per l'impugnazione è diversa dalla notifica del titolo alla parte “personalmente” ai fini della preparazione all'esecuzione, non essendo idonea la prima ai fini della seconda, e viceversa.
Ne deriva che l'atto di precetto è da considerarsi invalido in quanto l'omessa notificazione del titolo comporta l'invalidità derivata dell'atto di precetto.
Passando all'esame delle eccezioni formulate da parte opposta, preme rilevare che con email pec in atti dell'11 maggio 2023 (il giorno successivo alla notifica della presente opposizione), il difensore della parte opposta ha inviato la seguente missiva al difensore della parte opponente: “Gentile collega, la presente quale riscontro all'atto di opposizione a precetto notificato via pec il giorno 10 maggio 2023. Si evidenzia che per mero refuso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.595/2022 veniva notificata esclusivamente ai fini della decorrenza del termine breve al difensore costituito, omettendo la notifica personale del titolo alla parte. Resta inteso che per tali ragioni non si procederà all'esecuzione forzata prima di aver nuovamente notificato il titolo esecutivo alla parte. Per tali motivi si chiede di non proseguire con l'azione intrapresa”.
2 Secondo la parte opposta, in tal modo, essa ha rinunciato al precetto opposto. Sugli ulteriori presupposti che nessuna azione esecutiva veniva intrapresa nel termine di 90 giorni di efficacia del precetto e che la rinuncia interveniva prima dell'iscrizione a ruolo della causa, l'opposta chiedeva al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
La missiva inviata al legale della parte opposta è idonea, per le espressioni usate (in part. “non si procederà all'esecuzione forzata”), ad integrare una rinuncia al precetto e comporta la cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, la richiesta di compensazione delle spese di lite di parte opposta non può essere accolta non solo perché, come affermato dalla Suprema Corte, “In pendenza di opposizione all'esecuzione la rinuncia al precetto, che pone in essere un negozio abdicativo unilaterale, non richiede l'accettazione della parte opponente ma non esclude, in mancanza di rinuncia di quest'ultima al giudizio d'opposizione, il permanere del contrasto per le spese processuali, che va risolto in base al criterio della soccombenza” (Cass. 1985/1990) ma anche perché la rinuncia è intervenuta successivamente alla notifica della citazione e dell'iscrizione a ruolo della causa, quando già la parte opponente aveva già predisposto e notificato la citazione e sostenuto le spese per l'iscrizione a ruolo, mentre il termine di 90 giorni di efficacia del precetto è sospeso in caso di opposizione (art. 481, secondo comma, c.p.c.).
L'invalidità derivata del precetto per il motivo di opposizione proposto da parte opponente comporta la soccombenza virtuale della parte opposta.
Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto del basso grado di difficoltà della causa, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 2895/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in € 125,00 per esborsi, 852,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Arnaldo Todisco.
Nola, 11 gennaio 2025 il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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