TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1921/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1921/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Arco dei Parte_1
Veneziani n. 27, presso lo studio dell'Avv. Lanfranco Massimi, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Francario e dall'Avv. Giulio
Micioni del Foro di Roma, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento;
ATTORE
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Raffaella Durante, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 13.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota pagina 1 di 11 di trattazione scritta del 12.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data
24.11.2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - in via cautelare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta;
- nel merito: 1) accertare il diritto del GN alla spettanza del contributo Parte_1 percepito e, per l'effetto, l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dal
ovvero l'infondatezza del diritto alla restituzione del Controparte_1
contributo versato;
- 2) conseguentemente, disporre l'annullamento, la disapplicazione e/o la nullità dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nella nota prot. n. 0094825, emessa dal Comune il 26/10/2020, con CP_1
contestuale annullamento, disapplicazione e/o declaratoria di nullità del presupposto provvedimento di revoca del contributo erogato, contenuto nella medesima nota appena citata. Con condanna alla refusione del compenso e delle spese di lite, comprese quelle ex art. 2, II° comma, D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, nella misura di cui al richiamato D.M.”.
Il presente procedimento, inizialmente assegnato al dott. Christian Corbi, veniva assegnato allo scrivente, a seguito di rimessione al Presidente del
Tribunale per incompetenza tabellare, in data 10.12.2020.
Con provvedimento del 29.12.2020 veniva evidenziata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'ordinanza ingiunzione, nei termini di cui all'art. 5 d.lgs. n. 150/2011, per carenza del periculum, nonché differita la prima udienza al 15.03.2021.
In data 10.03.2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Tanto premsso, nel
[...] costituirsi e comparire il , ut supra rappresentato e difeso Controparte_3
pagina 2 di 11 conclude per il rigetto della domanda ex adversis proposta e, si opus esset, previe le opportune declaratorie, per la conferma dell' ingiunzione fiscale. Con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e rimborso oneri previdenziali 23,80% sostitutivi di IVA 22% e
CPA 4%”.
All'udienza di comparizione del 15.03.2021 veniva confermato il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterata dalla parte attrice, per insussistenza altresì del fumus boni iuris, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Alla successiva udienza del 29.11.2021, in assenza di istanze istruttorie delle parti e su richiesta congiunta delle medesime, veniva fissata l'udienza del 06.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 16.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di aver presentato, in data 14.12.2009, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, domanda di rilascio del contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dell'immobile sito in L'Aquila, via Caprini n. 6, identificato al NCEU del Comune di L'Aquila al Fg. 69, part.
n. 2245. Precisa, infatti, che sussistevano in capo al i presupposti Pt_1
richiesti dalla relativa normativa per ottenere detto contributo, costituita dall'art. 1, comma III, dell'O.P.C.M. n. 3779/2009 per la riparazione delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, atteso che l'unità immobiliare di via Caprini n. 6, al momento della domanda di rilascio del contributo, era di proprietà di il quale, dopo averla concessa sin Parte_2
dal 1965 al padre dell'odierno attore, che la abitava con la Persona_1
moglie e i figli, aveva successivamente trasmesso il relativo diritto reale di abitazione a tutti i membri della famiglia composta dalla moglie Pt_1
pagina 3 di 11 e dai figli e per tutta la Controparte_4 Parte_1 Persona_2
loro vita e a titolo gratuito.
Evidenzia che il contributo per la riparazione veniva effettivamente concesso con provvedimento n. 21443 del 15.07.2010, ma che trascorsi oltre 10 anni il avviava una procedura di riesame della pratica al Controparte_1
termine della quale, con provvedimento n. 94825 del 26.10.2020, notificato all'opponente in data 11.11.2020, veniva ravvisata la carenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3779/2009 e contestualmente ordinato al di restituire le somme percepite nella misura di € Pt_1
129.160,75 oltre interessi pari a € 12.916,07, per un totale di € 142.076,82, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepisce: a) la sussistenza in capo al dei presupposti richiesti dalla normativa speciale per poter beneficiare Pt_1
del contributo economico di riparazione della sua abitazione principale di via
Caprini n. 6; b) l'illegittimità del provvedimento di revoca e contestuale ingiunzione fiscale, in quanto emessi in violazione dei termini previsti per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21nonies l .n. 241/90 ed in spregio al legittimo affidamento ingenerato in capo al destinatario per effetto del comportamento della pubblica amministrazione.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, rilevando, da un lato, l'insussistenza dei presupposti in capo all'attore per poter beneficiare del contributo economico previsto dall'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3779/2009, dall'altro, la piena legittimità dell'operato dell'Ente, che a seguito dei controlli postumi sulla pratica amministrativa doveva necessariamente procedere alla revoca del contributo per insussistenza dei presupposti e, in seguito, emettere l'ingiunzione fiscale per il recupero delle somme ingiustamente incamerate dal beneficiario.
2. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il secondo motivo di censura avanzato dall'attore, relativo alla illegittimità del provvedimento di revoca e della successiva ingiunzione di pagamento per violazione dei termini di cui all'art. 21nonies l .n. 241/90 ed in spregio al legittimo affidamento ingenerato in capo al destinatario.
pagina 4 di 11 L'eccezione non coglie nel segno. Al riguardo, giova ricordare che nella materia delle agevolazioni pubbliche, il provvedimento definitivo sulla domanda di contributo consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria, in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In questo caso, infatti, si è in presenza di un atto dovuto della P.A. e di una revoca a carattere latamente “sanzionatorio”, in cui la declaratoria di decadenza dai benefici economici indebitamente percepiti costituisce l'unica strada per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici, e ciò sia quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario, sia quando emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge (cfr. Trib.
Palermo, Sez. V, 23.07.2019, n. 3621).
L'atto in questione si configura, pertanto, come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito, come si evince chiaramente dal tenore dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: ”Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Da ciò consegue, inoltre, che se in via ordinaria il superamento di un arco temporale “ragionevole” non inficia la legittimità dell'atto di revoca di cui all'art. 21quinquies l.n. 241/90, avente natura massimamente discrezionale già nell'an, a maggior ragione il limite cronologico non può incidere in alcun modo laddove, come nella fattispecie in esame, la revoca sia “doverosa” o “dovuta”, cioè una scelta, di fatto, obbligata pagina 5 di 11 per la Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Molise - Campobasso, Sez. I,
29.01.2008, n. 40).
Dunque, sia che il provvedimento di annullamento del contributo prot. n.
94825 del 26.10.2020 venga qualificato come atto di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21quinquies o annullamento ex art. art. 21nonies l.n. 241/90, sia che venga inquadrato quale atto di decadenza del beneficiario per la mancanza dei requisiti richiesti per la concessione dell'agevolazione, esso è comunque pienamente legittimo e non viola in alcun modo l'eventuale affidamento del privato al mantenimento del contributo indebitamente ottenuto.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere applicabile il termine di cui all'art. 21nonies l.n. 241/90, la parte convenuta ha dedotto di essere venuta a conoscenza della falsità della dichiarazione del solo al momento in cui Pt_1
gli eredi di depositarono presso il Comune le sentenze di Parte_2
proscioglimento in relazione ad un giudizio rispetto al quale il era CP_1 rimasto del tutto estraneo, in cui sono stati prosciolti dall'incolpazione di danno erariale mossa nei confronti del loro dante causa dalla procura erariale, in relazione ad altro contributo, oggetto del distinto procedimento avente R.G. n.
1983/2020. Tale circostanza non risulta contestata nei successivi scritti difensivi dall'attore, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., atteso che il principio in parola opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016,
n. 8647), sicché la revoca disposta in data 26.10.2020 deve considerarsi comunque tempestiva.
Infatti, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.05.2024, n.
12362; Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n. 23603).
3.1 Passando al primo motivo di censura, il diritto reclamato dall'attore trova astratto fondamento nell'art. 3, comma I, del d.l n. 39/2009 e nella pagina 6 di 11 normativa emergenziale di cui all'art. 1, comma III dell'O.P.C.M. n.
3779/2009, il quale dispone la spettanza del contributo di ricostruzione per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 in relazione a
“l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. A sua volta, la normativa richiamata specifica che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ne consegue che il contributo economico per la riparazione può essere concesso alla duplice condizione che il richiedente possieda l'abitazione a titolo di proprietà o altro diritto reale e che lo stesso dimorava effettivamente – alla data del sisma – nell'immobile in questione.
La circostanza che dimorava effettivamente nell'immobile Parte_1
di via Caprini n. 6 alla data del 06.04.2009 appare sufficientemente dimostrato
– e per vero nemmeno contestato dal Comune convenuto – dai certificati di residenza della sua famiglia (cfr. doc. n. 7 fascicolo attore).
3.2 Per quanto riguarda il secondo presupposto, dall'esame della documentazione versata in atti non è possibile accertare che Parte_1 risiedesse nell'immobile oggetto di causa sulla base di un titolo idoneo, così come richiesto dall'art. 8, comma II del D.lgs. n. 504/1992.
L'attore ha infatti indicato, nella domanda di contributo del 14.12.2009, di essere titolare, sull'immobile in questione, di un “DIRITTO ABITAZIONE
GRATUITO” (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
In particolare, deduce di aver allegato alla domanda di contributo, a riprova dell'esistenza del proprio diritto, auto dichiarazione del proprietario Pt_2
, con cui certificava che il e la madre
[...] Pt_1 Controparte_4
godevano del diritto di abitazione sin dal 1965, evidenziando come le stesse
“risposte a quesiti dei cittadini concordate tra e Controparte_5 [...]
” consentivano di dimostrare il diritto di abitazione da parte del CP_3 proprietario “in caso di distruzione o smarrimento dell'atto di trasferimento del citato diritto” (cfr. doc. n. 8 e 9 fascicolo attore).
Pur volendo prescindere dal valore da attribuire alle c.d. FAQ, diversi elementi depongono per l'inesistenza della scrittura privata menzionata pagina 7 di 11 dall'attore nell'atto di citazione. In primo luogo, sia il che il Pt_1 proprietario dell'immobile non hanno fatto alcuna menzione Parte_2
dello smarrimento o distruzione della scrittura privata con cui era stato concesso il diritto di abitazione nella domanda di contributo e nell'autocertificazione allegata. Inoltre, il proprietario dichiara espressamente che il diritto sussiste dal 1965, sebbene l'attore abbia dedotto in citazione che lo stesso era stato originariamente concesso “a tutti i membri della famiglia
(composta dal sig. – padre -, dalla sig.ra Pt_1 Persona_1 [...]
- madre -, e dai figli e , per CP_4 Parte_1 Persona_2 tutta la loro vita natural durante e a titolo gratuito”, per poi precisare, in sede di prima memorai istruttoria, che “il custode della proprietà dell'Avv. Pt_2
è stato, dalla metà degli anni '60, il padre dell'odierno istante, GN
[...]
(e non certo l'attore, nato nel 1967), il quale abitava l'immobile Persona_1
de quo con la moglie e i figli. Successivamente – consolidatosi nei decenni il rapporto con l'intera famiglia – per gratitudine nei confronti dell'ex Pt_1 fidato custode, l'Avv. aveva concesso a titolo gratuito il diritto Parte_2
reale di abitazione, ex art. 1022 cod. civ., sulla casa di via Caprini n. 6 a tutti i membri della famiglia del GN (poi deceduto nel 2005), Persona_1
composta dalla moglie, GNa , e dai figli Controparte_4 Per_2 ed . L'attore, dunque, nemmeno indica con
[...] Parte_1
precisione il momento cui sarebbe stato formalizzato per iscritto il diritto reale in parola a tutti i membri della famiglia, anche in considerazione del fatto che ha lasciato l'immobile di via Caprini n. 6 sin dal Persona_2
02.02.1985.
In secondo luogo, il Comune ha documentato che il medesimo Pt_2
, in data 7 marzo 2014, vendette alla propria figlia la piena e libera
[...] Per_3 proprietà dell'abitazione sita in L'Aquila, via Caprini n. 6, fol. 69, part. 2245, senza alcuna menzione del diritto reale di abitazione ad uso gratuito insistente sull'immobile (cfr. allegato fascicolo . Sul punto, non Controparte_1
appare credibile la versione offerta dal secondo cui lo stesso aveva già Pt_1
implicitamente rinunciato al diritto – concesso vita natural durante – a seguito del decesso della madre, avvenuto in data 06.10.2013, trasferendosi presso l'abitazione del fratello Per_2
pagina 8 di 11 Ad ogni buon conto, anche se il diritto reale di abitazione fosse stato concesso dal proprietario a mezzo di scrittura privata non autenticata, tale forma non sarebbe comunque sufficiente al fine di ottenere il beneficio per la riparazione dell'immobile, secondo la disciplina speciale post sisma del 2009.
A tal riguardo è opportuno considerare, in punto di diritto, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1350, comma I n. 4 e 2643, comma I, n. 4
c.c., devono essere trascritti i contratti che costituiscono il diritto di abitazione su beni immobili. Considerando che sono soggetti a trascrizione solo gli atti muniti di pubblica fede, ovvero atto pubblico e scrittura privata autenticata, ne consegue che la scrittura privata semplice non può ritenersi atto idoneo ai fini dell'opponibilità a terzi del diritto di abitazione. Quest'ultimo, dunque, diversamente dal presupposto della dimora abituale alla data del sisma, non può essere dimostrato mediante la documentazione prodotta dall'attore in quanto soggiace esclusivamente alla disciplina codicistica prevista per i diritti reali, non riscontrandosi nella normativa emergenziale alcuna disposizione di segno contrario.
Tale assunto, d'altronde, appare confermato dalla perfetta simmetria tra le previsioni della Legge ICI (D. Lgs. 504/1992) e quelle delle norme post- sismiche (art. 3 D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 78/2009 e art. 1 OPCM
3779/2009), dato che le condizioni per l'esenzione da ICI dell'abitazione principale sono le medesime per l'ammissione a contributo degli alloggi danneggiati dal terremoto, sicché così come deve risultare in maniera idonea – atto scritto e registrato – la ricorrenza per l'esenzione da ICI dell'immobile in cui il contribuente abita, allo stesso modo deve essere documentata la sussistenza delle condizioni per conseguire il contributo di ricostruzione della medesima abitazione.
Sotto altro profilo, non pare potersi revocare in dubbio la natura di “terzo” cui il diritto potrebbe essere opposto in capo al la Controparte_1 necessità di considerare l'Amministrazione comunale titolare della potestà di erogazione di contributi pubblici quale soggetto cui il diritto reale deve risultare opponibile, mediante la trascrizione nei registri della Conservatoria, costituisce una garanzia ed una normale conseguenza dalla stringente normativa post pagina 9 di 11 sisma, al fine di evitare la percezione di cospicui contributi per la ricostruzione che altrimenti non spetterebbero.
In materia si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che la scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione che non sia stata registrata (l'atto costitutivo del diritto di abitazione è soggetto alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e al pagamento dell'imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986) priva di data certa, non è opponibile al che può validamente e legittimamente disconoscerne l'efficacia ex art CP_1
2704 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 05.03.2021, n. 6159, fattispecie relativa al pagamento dell'I.M.U.).
Da ultimo, si osserva che nessuna rilevanza può essere desunta, a beneficio della prospettazione attorea, dalla sopravvenuta archiviazione per i reati di falso contestati al in sede penale, nei quali rileva ai fini della consumazione Pt_1
del reato – a differenza che nel presente giudizio civilistico – anche l'elemento soggettivo (cfr. Corte App. Catanzaro, Sez. II, 07.05.2019, n. 981).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, non possono ritenersi integrati i presupposti per l'ottenimento del contributo di riparazione per l'abitazione principale da parte di , di talché il Parte_1 CP_1
ha correttamente disposto la revoca e la seguente ingiunzione di
[...]
pagamento con provvedimento n. 94825 del 26.10.2020. Di conseguenza, le domande formulate dall'attore dovranno essere integralmente rigettate.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1921/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
pagina 10 di 11 di L'Aquila;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 del che liquida complessivamente in € 8.433,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1921/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Arco dei Parte_1
Veneziani n. 27, presso lo studio dell'Avv. Lanfranco Massimi, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Francario e dall'Avv. Giulio
Micioni del Foro di Roma, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento;
ATTORE
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Domenico de Nardis e dall'Avv. Raffaella Durante, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 13.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota pagina 1 di 11 di trattazione scritta del 12.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data
24.11.2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - in via cautelare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta;
- nel merito: 1) accertare il diritto del GN alla spettanza del contributo Parte_1 percepito e, per l'effetto, l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dal
ovvero l'infondatezza del diritto alla restituzione del Controparte_1
contributo versato;
- 2) conseguentemente, disporre l'annullamento, la disapplicazione e/o la nullità dell'ordinanza-ingiunzione contenuta nella nota prot. n. 0094825, emessa dal Comune il 26/10/2020, con CP_1
contestuale annullamento, disapplicazione e/o declaratoria di nullità del presupposto provvedimento di revoca del contributo erogato, contenuto nella medesima nota appena citata. Con condanna alla refusione del compenso e delle spese di lite, comprese quelle ex art. 2, II° comma, D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, nella misura di cui al richiamato D.M.”.
Il presente procedimento, inizialmente assegnato al dott. Christian Corbi, veniva assegnato allo scrivente, a seguito di rimessione al Presidente del
Tribunale per incompetenza tabellare, in data 10.12.2020.
Con provvedimento del 29.12.2020 veniva evidenziata l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'ordinanza ingiunzione, nei termini di cui all'art. 5 d.lgs. n. 150/2011, per carenza del periculum, nonché differita la prima udienza al 15.03.2021.
In data 10.03.2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Tanto premsso, nel
[...] costituirsi e comparire il , ut supra rappresentato e difeso Controparte_3
pagina 2 di 11 conclude per il rigetto della domanda ex adversis proposta e, si opus esset, previe le opportune declaratorie, per la conferma dell' ingiunzione fiscale. Con vittoria di spese e competenze del grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% e rimborso oneri previdenziali 23,80% sostitutivi di IVA 22% e
CPA 4%”.
All'udienza di comparizione del 15.03.2021 veniva confermato il rigetto dell'istanza di sospensione, reiterata dalla parte attrice, per insussistenza altresì del fumus boni iuris, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Alla successiva udienza del 29.11.2021, in assenza di istanze istruttorie delle parti e su richiesta congiunta delle medesime, veniva fissata l'udienza del 06.06.2023 per la precisazione delle conclusioni, successivamente differita al 16.09.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di aver presentato, in data 14.12.2009, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3779/2009, domanda di rilascio del contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dell'immobile sito in L'Aquila, via Caprini n. 6, identificato al NCEU del Comune di L'Aquila al Fg. 69, part.
n. 2245. Precisa, infatti, che sussistevano in capo al i presupposti Pt_1
richiesti dalla relativa normativa per ottenere detto contributo, costituita dall'art. 1, comma III, dell'O.P.C.M. n. 3779/2009 per la riparazione delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, atteso che l'unità immobiliare di via Caprini n. 6, al momento della domanda di rilascio del contributo, era di proprietà di il quale, dopo averla concessa sin Parte_2
dal 1965 al padre dell'odierno attore, che la abitava con la Persona_1
moglie e i figli, aveva successivamente trasmesso il relativo diritto reale di abitazione a tutti i membri della famiglia composta dalla moglie Pt_1
pagina 3 di 11 e dai figli e per tutta la Controparte_4 Parte_1 Persona_2
loro vita e a titolo gratuito.
Evidenzia che il contributo per la riparazione veniva effettivamente concesso con provvedimento n. 21443 del 15.07.2010, ma che trascorsi oltre 10 anni il avviava una procedura di riesame della pratica al Controparte_1
termine della quale, con provvedimento n. 94825 del 26.10.2020, notificato all'opponente in data 11.11.2020, veniva ravvisata la carenza dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3779/2009 e contestualmente ordinato al di restituire le somme percepite nella misura di € Pt_1
129.160,75 oltre interessi pari a € 12.916,07, per un totale di € 142.076,82, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, l'attore eccepisce: a) la sussistenza in capo al dei presupposti richiesti dalla normativa speciale per poter beneficiare Pt_1
del contributo economico di riparazione della sua abitazione principale di via
Caprini n. 6; b) l'illegittimità del provvedimento di revoca e contestuale ingiunzione fiscale, in quanto emessi in violazione dei termini previsti per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21nonies l .n. 241/90 ed in spregio al legittimo affidamento ingenerato in capo al destinatario per effetto del comportamento della pubblica amministrazione.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione, rilevando, da un lato, l'insussistenza dei presupposti in capo all'attore per poter beneficiare del contributo economico previsto dall'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3779/2009, dall'altro, la piena legittimità dell'operato dell'Ente, che a seguito dei controlli postumi sulla pratica amministrativa doveva necessariamente procedere alla revoca del contributo per insussistenza dei presupposti e, in seguito, emettere l'ingiunzione fiscale per il recupero delle somme ingiustamente incamerate dal beneficiario.
2. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il secondo motivo di censura avanzato dall'attore, relativo alla illegittimità del provvedimento di revoca e della successiva ingiunzione di pagamento per violazione dei termini di cui all'art. 21nonies l .n. 241/90 ed in spregio al legittimo affidamento ingenerato in capo al destinatario.
pagina 4 di 11 L'eccezione non coglie nel segno. Al riguardo, giova ricordare che nella materia delle agevolazioni pubbliche, il provvedimento definitivo sulla domanda di contributo consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria, in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05).
In questo caso, infatti, si è in presenza di un atto dovuto della P.A. e di una revoca a carattere latamente “sanzionatorio”, in cui la declaratoria di decadenza dai benefici economici indebitamente percepiti costituisce l'unica strada per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici, e ciò sia quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario, sia quando emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge (cfr. Trib.
Palermo, Sez. V, 23.07.2019, n. 3621).
L'atto in questione si configura, pertanto, come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito, come si evince chiaramente dal tenore dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: ”Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Da ciò consegue, inoltre, che se in via ordinaria il superamento di un arco temporale “ragionevole” non inficia la legittimità dell'atto di revoca di cui all'art. 21quinquies l.n. 241/90, avente natura massimamente discrezionale già nell'an, a maggior ragione il limite cronologico non può incidere in alcun modo laddove, come nella fattispecie in esame, la revoca sia “doverosa” o “dovuta”, cioè una scelta, di fatto, obbligata pagina 5 di 11 per la Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Molise - Campobasso, Sez. I,
29.01.2008, n. 40).
Dunque, sia che il provvedimento di annullamento del contributo prot. n.
94825 del 26.10.2020 venga qualificato come atto di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21quinquies o annullamento ex art. art. 21nonies l.n. 241/90, sia che venga inquadrato quale atto di decadenza del beneficiario per la mancanza dei requisiti richiesti per la concessione dell'agevolazione, esso è comunque pienamente legittimo e non viola in alcun modo l'eventuale affidamento del privato al mantenimento del contributo indebitamente ottenuto.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere applicabile il termine di cui all'art. 21nonies l.n. 241/90, la parte convenuta ha dedotto di essere venuta a conoscenza della falsità della dichiarazione del solo al momento in cui Pt_1
gli eredi di depositarono presso il Comune le sentenze di Parte_2
proscioglimento in relazione ad un giudizio rispetto al quale il era CP_1 rimasto del tutto estraneo, in cui sono stati prosciolti dall'incolpazione di danno erariale mossa nei confronti del loro dante causa dalla procura erariale, in relazione ad altro contributo, oggetto del distinto procedimento avente R.G. n.
1983/2020. Tale circostanza non risulta contestata nei successivi scritti difensivi dall'attore, sicché deve ritenersi provata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., atteso che il principio in parola opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016,
n. 8647), sicché la revoca disposta in data 26.10.2020 deve considerarsi comunque tempestiva.
Infatti, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07.05.2024, n.
12362; Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n. 23603).
3.1 Passando al primo motivo di censura, il diritto reclamato dall'attore trova astratto fondamento nell'art. 3, comma I, del d.l n. 39/2009 e nella pagina 6 di 11 normativa emergenziale di cui all'art. 1, comma III dell'O.P.C.M. n.
3779/2009, il quale dispone la spettanza del contributo di ricostruzione per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 in relazione a
“l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. A sua volta, la normativa richiamata specifica che “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ne consegue che il contributo economico per la riparazione può essere concesso alla duplice condizione che il richiedente possieda l'abitazione a titolo di proprietà o altro diritto reale e che lo stesso dimorava effettivamente – alla data del sisma – nell'immobile in questione.
La circostanza che dimorava effettivamente nell'immobile Parte_1
di via Caprini n. 6 alla data del 06.04.2009 appare sufficientemente dimostrato
– e per vero nemmeno contestato dal Comune convenuto – dai certificati di residenza della sua famiglia (cfr. doc. n. 7 fascicolo attore).
3.2 Per quanto riguarda il secondo presupposto, dall'esame della documentazione versata in atti non è possibile accertare che Parte_1 risiedesse nell'immobile oggetto di causa sulla base di un titolo idoneo, così come richiesto dall'art. 8, comma II del D.lgs. n. 504/1992.
L'attore ha infatti indicato, nella domanda di contributo del 14.12.2009, di essere titolare, sull'immobile in questione, di un “DIRITTO ABITAZIONE
GRATUITO” (cfr. doc. n. 1 fascicolo attore).
In particolare, deduce di aver allegato alla domanda di contributo, a riprova dell'esistenza del proprio diritto, auto dichiarazione del proprietario Pt_2
, con cui certificava che il e la madre
[...] Pt_1 Controparte_4
godevano del diritto di abitazione sin dal 1965, evidenziando come le stesse
“risposte a quesiti dei cittadini concordate tra e Controparte_5 [...]
” consentivano di dimostrare il diritto di abitazione da parte del CP_3 proprietario “in caso di distruzione o smarrimento dell'atto di trasferimento del citato diritto” (cfr. doc. n. 8 e 9 fascicolo attore).
Pur volendo prescindere dal valore da attribuire alle c.d. FAQ, diversi elementi depongono per l'inesistenza della scrittura privata menzionata pagina 7 di 11 dall'attore nell'atto di citazione. In primo luogo, sia il che il Pt_1 proprietario dell'immobile non hanno fatto alcuna menzione Parte_2
dello smarrimento o distruzione della scrittura privata con cui era stato concesso il diritto di abitazione nella domanda di contributo e nell'autocertificazione allegata. Inoltre, il proprietario dichiara espressamente che il diritto sussiste dal 1965, sebbene l'attore abbia dedotto in citazione che lo stesso era stato originariamente concesso “a tutti i membri della famiglia
(composta dal sig. – padre -, dalla sig.ra Pt_1 Persona_1 [...]
- madre -, e dai figli e , per CP_4 Parte_1 Persona_2 tutta la loro vita natural durante e a titolo gratuito”, per poi precisare, in sede di prima memorai istruttoria, che “il custode della proprietà dell'Avv. Pt_2
è stato, dalla metà degli anni '60, il padre dell'odierno istante, GN
[...]
(e non certo l'attore, nato nel 1967), il quale abitava l'immobile Persona_1
de quo con la moglie e i figli. Successivamente – consolidatosi nei decenni il rapporto con l'intera famiglia – per gratitudine nei confronti dell'ex Pt_1 fidato custode, l'Avv. aveva concesso a titolo gratuito il diritto Parte_2
reale di abitazione, ex art. 1022 cod. civ., sulla casa di via Caprini n. 6 a tutti i membri della famiglia del GN (poi deceduto nel 2005), Persona_1
composta dalla moglie, GNa , e dai figli Controparte_4 Per_2 ed . L'attore, dunque, nemmeno indica con
[...] Parte_1
precisione il momento cui sarebbe stato formalizzato per iscritto il diritto reale in parola a tutti i membri della famiglia, anche in considerazione del fatto che ha lasciato l'immobile di via Caprini n. 6 sin dal Persona_2
02.02.1985.
In secondo luogo, il Comune ha documentato che il medesimo Pt_2
, in data 7 marzo 2014, vendette alla propria figlia la piena e libera
[...] Per_3 proprietà dell'abitazione sita in L'Aquila, via Caprini n. 6, fol. 69, part. 2245, senza alcuna menzione del diritto reale di abitazione ad uso gratuito insistente sull'immobile (cfr. allegato fascicolo . Sul punto, non Controparte_1
appare credibile la versione offerta dal secondo cui lo stesso aveva già Pt_1
implicitamente rinunciato al diritto – concesso vita natural durante – a seguito del decesso della madre, avvenuto in data 06.10.2013, trasferendosi presso l'abitazione del fratello Per_2
pagina 8 di 11 Ad ogni buon conto, anche se il diritto reale di abitazione fosse stato concesso dal proprietario a mezzo di scrittura privata non autenticata, tale forma non sarebbe comunque sufficiente al fine di ottenere il beneficio per la riparazione dell'immobile, secondo la disciplina speciale post sisma del 2009.
A tal riguardo è opportuno considerare, in punto di diritto, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1350, comma I n. 4 e 2643, comma I, n. 4
c.c., devono essere trascritti i contratti che costituiscono il diritto di abitazione su beni immobili. Considerando che sono soggetti a trascrizione solo gli atti muniti di pubblica fede, ovvero atto pubblico e scrittura privata autenticata, ne consegue che la scrittura privata semplice non può ritenersi atto idoneo ai fini dell'opponibilità a terzi del diritto di abitazione. Quest'ultimo, dunque, diversamente dal presupposto della dimora abituale alla data del sisma, non può essere dimostrato mediante la documentazione prodotta dall'attore in quanto soggiace esclusivamente alla disciplina codicistica prevista per i diritti reali, non riscontrandosi nella normativa emergenziale alcuna disposizione di segno contrario.
Tale assunto, d'altronde, appare confermato dalla perfetta simmetria tra le previsioni della Legge ICI (D. Lgs. 504/1992) e quelle delle norme post- sismiche (art. 3 D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 78/2009 e art. 1 OPCM
3779/2009), dato che le condizioni per l'esenzione da ICI dell'abitazione principale sono le medesime per l'ammissione a contributo degli alloggi danneggiati dal terremoto, sicché così come deve risultare in maniera idonea – atto scritto e registrato – la ricorrenza per l'esenzione da ICI dell'immobile in cui il contribuente abita, allo stesso modo deve essere documentata la sussistenza delle condizioni per conseguire il contributo di ricostruzione della medesima abitazione.
Sotto altro profilo, non pare potersi revocare in dubbio la natura di “terzo” cui il diritto potrebbe essere opposto in capo al la Controparte_1 necessità di considerare l'Amministrazione comunale titolare della potestà di erogazione di contributi pubblici quale soggetto cui il diritto reale deve risultare opponibile, mediante la trascrizione nei registri della Conservatoria, costituisce una garanzia ed una normale conseguenza dalla stringente normativa post pagina 9 di 11 sisma, al fine di evitare la percezione di cospicui contributi per la ricostruzione che altrimenti non spetterebbero.
In materia si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che la scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione che non sia stata registrata (l'atto costitutivo del diritto di abitazione è soggetto alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e al pagamento dell'imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986) priva di data certa, non è opponibile al che può validamente e legittimamente disconoscerne l'efficacia ex art CP_1
2704 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 05.03.2021, n. 6159, fattispecie relativa al pagamento dell'I.M.U.).
Da ultimo, si osserva che nessuna rilevanza può essere desunta, a beneficio della prospettazione attorea, dalla sopravvenuta archiviazione per i reati di falso contestati al in sede penale, nei quali rileva ai fini della consumazione Pt_1
del reato – a differenza che nel presente giudizio civilistico – anche l'elemento soggettivo (cfr. Corte App. Catanzaro, Sez. II, 07.05.2019, n. 981).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, non possono ritenersi integrati i presupposti per l'ottenimento del contributo di riparazione per l'abitazione principale da parte di , di talché il Parte_1 CP_1
ha correttamente disposto la revoca e la seguente ingiunzione di
[...]
pagamento con provvedimento n. 94825 del 26.10.2020. Di conseguenza, le domande formulate dall'attore dovranno essere integralmente rigettate.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1921/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
pagina 10 di 11 di L'Aquila;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 del che liquida complessivamente in € 8.433,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11