Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22501 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11214/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11214 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Fabio Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'esito – pubblicato il 4.7.2022 – dell'esame di Stato 2021/2022 conclusivo del secondo ciclo di istruzione “scientifico – opzione scienze applicate”, nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente il voto di 98/100;
- delle schede di valutazione compilate dalla Sottocommissione, con particolare riferimento alle griglie di valutazione della seconda prova scritta (voto 7,5/10) e della prova orale (voto 22/25);
- di tutti i verbali della Sottocommissione d'esame, e dei relativi allegati, con particolare riferimento al verbale n. 6 del 21.6.2022 di elaborazione dei criteri, n. 12 del 25.6.2022 con le griglie allegate, nn. 15 e 16 del 29.6.2022 e n. 25 del 4.7.2022 di attribuzione alla ricorrente del voto finale;
- della “scheda del candidato”, di riepilogo dati di presentazione e valutazione;
- della nota prot. -OMISSIS- del 27.08.2022 a firma del Dirigente Scolastico, con la quale il Liceo Scientifico -OMISSIS- ha riscontrato e respinto l'istanza di autotutela prot. -OMISSIS- presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- per l'annullamento e conseguente rettifica del provvedimento di assegnazione del voto assegnato per l'esame di Stato 2021/2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compreso, quanto alla griglia di valutazione utilizzata per la seconda prova scritta, il non conosciuto verbale del 15.5.2022 e relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla valutazione del proprio esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, sostenuto presso il Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-. La ricorrente ha riportato un punteggio finale pari a 98/100, derivante dalla somma di 50 punti di credito scolastico, 15/15 nella prima prova scritta, 7,5/10 nella seconda prova scritta, 22/25 nel colloquio orale, e 3/5 come punteggio integrativo (c.d. “bonus”).
1.1. In particolare, l’interessata contesta la legittimità della valutazione ricevuta, ritenendo che vi siano stati molteplici vizi di legittimità e profili di irragionevolezza nell’operato della Commissione esaminatrice, tali da averla ingiustamente privata dell’attribuzione del punteggio massimo (100/100) o, quantomeno, di una più favorevole valutazione complessiva.
2. La ricorrente ha articolato le proprie doglianze su cinque distinti profili. In primo luogo, lamenta che nella valutazione della seconda prova scritta di matematica la Commissione avrebbe utilizzato una griglia di valutazione non conforme a quella predisposta dal Ministero dell’Istruzione con il D.M. 769/2018 e, in particolare, con l’allegato A, che stabilisce i criteri per la correzione della prova e la struttura della griglia ufficiale. In luogo di tale modello, la Commissione avrebbe adottato una griglia redatta su base centesimale, procedendo solo successivamente alla conversione dei punteggi in ventesimi. Tale scelta, a dire della ricorrente, violerebbe il principio di tipicità e rigidità delle fonti in materia di valutazione dell’esame di Stato, con conseguente vizio della procedura.
Secondo la prospettazione difensiva, l’adozione di una griglia centesimale, in luogo di quella ufficiale ministeriale espressa in ventesimi, avrebbe consentito alla Commissione l’attribuzione di punteggi intermedi non previsti e una valutazione più dettagliata ma potenzialmente lesiva per la candidata, priva di base normativa. In particolare, si deduce che una corretta applicazione della griglia ministeriale avrebbe potuto condurre all’attribuzione di punteggi più elevati su alcuni indicatori, con conseguente incidenza positiva sul voto finale. A ciò si aggiunge la doglianza circa l’errata o comunque non chiara conversione dei punteggi intermedi nel voto espresso in decimi, che si sarebbe tradotta nella attribuzione di una votazione finale ritenuta incongruo rispetto alla prestazione resa.
3. Sempre in riferimento alla seconda prova, la ricorrente contesta anche la scheda individuale di valutazione, nella quale il punteggio “23” è riportato in corrispondenza della fascia “25–30”, che, in tesi, genererebbe ambiguità sull’effettiva volontà della Commissione e farebbe presumere un errore nella trascrizione o nella conversione del punteggio. La stessa si duole del fatto che il numero “23” risulti, a suo dire, formalmente incompatibile con la collocazione nella griglia grafica, e ciò renderebbe opaca e incerta la valutazione ricevuta.
4. Un’ulteriore censura è rivolta al punteggio attribuito al colloquio orale. La ricorrente afferma di aver ottenuto risultati scolastici eccellenti in tutte le discipline oggetto dell’esame, con voti finali pari a 10 in matematica, fisica, scienze naturali e inglese, e 9 in italiano e storia. Ritiene quindi che il punteggio ricevuto nel colloquio (22/25) non sia coerente con tale profilo e sia frutto di una sottovalutazione ingiustificata della propria preparazione. A sostegno di ciò, richiama l’assenza di motivazione specifica e la mancata indicazione, nel verbale, delle ragioni della scelta valutativa operata dalla Commissione.
5. La ricorrente muove poi una censura articolata in relazione all’attribuzione del punteggio integrativo di cui all’art. 18, comma 5, del D.Lgs. 62/2017 e all’O.M. n. 65/2022. In primo luogo, contesta la legittimità dei criteri fissati dalla Commissione nel verbale n. 6 del 21 giugno 2022, nella parte in cui condizionano l’attribuzione del bonus esclusivamente alla valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, senza considerare il percorso scolastico complessivo del candidato. Secondo la prospettazione attorea, tali criteri si porrebbero in contrasto con la normativa ministeriale, che impone una valutazione globale dello studente, comprensiva sia dei risultati delle prove d’esame sia della carriera scolastica.
5.1. In ogni caso, la ricorrente ritiene che anche l’applicazione concreta dei criteri deliberati dalla Commissione risulti viziata. A suo dire, alla luce del massimo punteggio di credito scolastico conseguito (50/50), del risultato pieno nella prima prova scritta (15/15) e dei punteggi elevati ottenuti nella seconda prova e nel colloquio, avrebbe avuto diritto ad almeno 4 punti su 5 a titolo di punteggio integrativo, e non ai soli 3 attribuiti. Lamenta, inoltre, che tale decisione non sia stata motivata in modo puntuale negli atti della Commissione e che altri studenti dell’Istituto, pur con un curriculum scolastico inferiore, avrebbero ricevuto il punteggio massimo, con conseguente disparità di trattamento.
6. Infine, sotto un profilo generale, la ricorrente contesta la coerenza e la trasparenza dell’intera operazione valutativa condotta dalla Commissione. Lamenta che gli atti non offrano un’adeguata motivazione delle singole valutazioni, né consentano di ricostruire in modo chiaro i criteri di giudizio effettivamente applicati. Chiede quindi l’annullamento degli atti impugnati, con riedizione della valutazione della seconda prova ad opera di una Commissione in diversa composizione, l’assegnazione del punteggio integrativo non riconosciuto e, in subordine, il riconoscimento del punteggio finale di 100/100, con eventuale attribuzione della lode.
7. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria formale senza svolgere attività difensiva.
8. All’udienza straordinaria del 17 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
10. In via preliminare si rileva che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, le valutazioni espresse dalle commissioni in sede di esami scolastici, comprese quelle relative all’attribuzione dei punteggi nelle singole prove e al punteggio integrativo, costituiscono espressione di una discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione. Tale discrezionalità è sindacabile solo nei casi in cui risultino manifeste illogicità, errori materiali, violazione delle norme che regolano il procedimento valutativo o travisamenti dei fatti, essendo invece precluso al giudice ogni sindacato di merito sull’opportunità delle scelte effettuate dalla Commissione o sulla valutazione tecnica in sé.
10.1. Alla luce di questo principio, devono essere esaminate le censure formulate dalla ricorrente, a partire da quella concernente la griglia di valutazione utilizzata per la seconda prova scritta.
11. Secondo la prospettazione attorea, la Commissione avrebbe utilizzato, per la valutazione della seconda prova scritta articolata su base centesimale, anziché in ventesimi, come invece previsto dal D.M. 769/2018 e dal relativo allegato A. La candidata contesta che tale scelta, non accompagnata da adeguata motivazione, abbia introdotto un sistema valutativo non conforme alle prescrizioni ministeriali, con un conseguente effetto distorsivo nella successiva conversione del punteggio.
11.1. Tali rilievi, tuttavia, non si rivelano fondati. Dalla documentazione agli atti risulta che la griglia adottata dalla Commissione è stata articolata su base centesimale e successivamente convertita in ventesimi per ciascun indicatore, secondo un modello che, pur discostandosi formalmente da quello ministeriale, ha mantenuto sostanzialmente inalterati i criteri valutativi, coerenti con quelli indicati nell’allegato A del D.M. 769/2018. L’uso di una scala centesimale, ove correttamente tradotta nella valutazione in ventesimi prevista dalla normativa vigente, non determina di per sé un vizio della procedura, né è emerso, nel caso di specie, un effetto pregiudizievole concreto sulla posizione della candidata. In mancanza di un’effettiva alterazione dell’equilibrio valutativo, o di una concreta dimostrazione del pregiudizio subito, la doglianza non può trovare accoglimento.
12. Parimenti infondata è la censura con cui la ricorrente contesta la presunta incongruenza tra il punteggio numerico “23” riportato nella scheda individuale di valutazione e la fascia di riferimento grafico “25–30” in cui esso è inserito. La circostanza che il numero “23” sia riportato in modo esplicito e inequivoco consente di ritenere che esso rappresenti l’effettivo giudizio della Commissione, mentre la collocazione grafica all’interno della fascia superiore può ragionevolmente essere ricondotta a una mera svista di trascrizione, priva di portata lesiva. Né risulta che tale indicazione abbia prodotto effetti distorsivi nel calcolo finale del voto della prova o in quello complessivo dell’esame, che sono stati effettuati sulla base del punteggio numerico effettivamente assegnato. Anche sotto questo profilo, quindi, non si ravvisa un vizio invalidante.
13. Con riguardo alla valutazione del colloquio orale, la ricorrente lamenta che il punteggio di 22/25 non rispecchierebbe l’eccellenza dimostrata nel percorso scolastico, evidenziando i voti massimi conseguiti nelle discipline oggetto dell’esame. Tuttavia, la valutazione del colloquio non si esaurisce in una proiezione meccanica dei risultati scolastici pregressi, ma riflette la prestazione resa nella specifica sede dell’esame, con riferimento a capacità argomentative, rielaborazione critica, collegamenti pluridisciplinari e qualità espositiva. Il punteggio attribuito alla candidata è elevato e si colloca ai livelli alti della scala prevista, sicché non appare manifestamente illogico né sproporzionato rispetto alla complessiva performance. In assenza di verbali che denuncino irregolarità nella conduzione della prova o di indicazioni circa eventuali discrasie tra quanto detto e quanto valutato, la censura si risolve in una critica generica alla discrezionalità tecnica, che non può trovare accoglimento.
14. Neppure la censura relativa al punteggio integrativo può essere accolta. Quanto alla contestazione dei criteri stabiliti dalla Commissione, va rilevato che la scelta di valorizzare in misura prevalente le prove d’esame, pur potendo apparire selettiva, non si pone in contrasto con la normativa vigente, la quale affida alla Commissione piena discrezionalità nell'individuazione degli elementi da considerare per l’attribuzione del punteggio integrativo. Non è richiesto un meccanismo automatico né una ponderazione predeterminata tra prove e carriera scolastica; è invece rimessa alla Commissione una valutazione globale e sintetica del candidato, come anche confermato dalla giurisprudenza in materia. Dalla documentazione allegata non risulta che la Commissione si sia discostata in modo irragionevole da tale impostazione; al contrario, i verbali danno atto dell’avvenuta adozione di criteri generali e dell’applicazione uniforme degli stessi.
14.1. Con riferimento all’attribuzione concreta dei 3 punti su 5 alla ricorrente, si osserva che il punteggio assegnato si colloca nella fascia alta e riflette un giudizio positivo, espresso sulla base della valutazione complessiva delle prove e del profilo scolastico. La ricorrente ritiene di aver diritto ad almeno un punto in più in considerazione della sua carriera scolastica e delle prove d’esame, ma tale doglianza si risolve in una mera rivalutazione discrezionale del punteggio da parte del giudice, che non è consentita. Né la ricorrente ha fornito elementi documentali idonei a dimostrare che candidati con risultati oggettivamente inferiori abbiano ottenuto un punteggio più alto a titolo di bonus: la censura di disparità di trattamento, pertanto, resta priva di riscontri e non può trovare accoglimento.
15. In definitiva, la documentazione prodotta dalla ricorrente, valutata alla luce dei principi consolidati in materia, non consente di riscontrare elementi di manifesta illogicità, violazione delle norme procedurali o travisamenti di fatto idonei a inficiare la legittimità degli atti impugnati. L’operato della Commissione appare coerente con i poteri valutativi attribuiti dall’ordinamento scolastico e non risulta inficiato da irragionevolezza, contraddittorietà o violazione delle regole che presidiano lo svolgimento degli esami di Stato.
16. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
17. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia e della costituzione solo formale delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
AN TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | RI CO |
IL SEGRETARIO