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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 342/2024 RGA, avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 396/2022, resa e pubblicata in data
6.12.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10.7.2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Pacitti, del foro di Isernia, elett.te domiciliato presso lo studio legale Zauli in Forlì (FC) Via Biondini n. 1, come da procura in atti;
- Appellante -
(C.F. Controparte_1
- P.IV , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
pag. 1 di 6 tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci, 6, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Vestini e Maria Giuseppina Lupoli, giusta procura generale alle liti in atti;
- Appellato
***
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10.7.2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha proposto opposizione avverso 3 Avvisi di Parte_1
Addebito (n. 34520140000785514000; n. 34520150000480314000; n.
34520160000331590000) posti a fondamento e richiamati nella Comunicazione
Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 04576202200000732000 recapitatagli da il 29.07.2022, eccependo l'omessa o comunque irregolare notifica degli CP_2
AVA, l'insussistenza del credito vantato da , comunque l'intervenuta CP_1
decadenza dell'azione recuperatoria e, comunque, la maturata prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato da sia antecedentemente che CP_1
successivamente alla notifica degli atti esecutivi.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza della sola , decideva in via CP_1 documentale la causa con rigetto delle domande attoree rilevando come l'opponente, pur avendo ricevuto gli AVA (come da documentazione in atti), non avesse proposto opposizione ed anzi avesse, per tutti e tre gli avvisi, presentato istanza di rateizzazione del proprio debito iscritto a ruolo, con successivi parziali pagamenti;
riteneva, quindi, infondate le questioni dedotte di decadenza e prescrizione, in particolare valorizzando - con riguardo a tale ultimo tema - la
pag. 2 di 6 rilevanza della domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ancorché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso. Nel rigettare l'opposizione, poneva le spese di a carico dell'opponente, nei termini indicati in dispositivo. CP_1
La parte soccombente in I grado proponeva appello avverso la sentenza definitoria del giudizio di I grado, formulando 2 motivi:
- con il I motivo si impugna la sentenza laddove attribuisce valenza interruttiva alle istanze di rateizzazione;
al fine di dare sostegno giuridico al proprio asserto, l'appellante richiama un precedente del Tribunale di
Siracusa (sent. n.522 del 2022) in cui si affermerebbe il contrario, comunque sostenendo che la presentazione della rateizzazione non comporterebbe rinuncia all'impugnazione;
- con il II motivo si impugna il capo condannatorio relativo alle spese di lite;
l'appellante invoca la compensazione, facendo leva sul precedente di merito richiamato con riguardo al tema della rateizzazione, affermando che ciò potrebbe portare a ritenere come non unanime l'orientamento giurisprudenziale circa la valenza interruttiva delle istanze di rateizzazione.
Tanto premesso, la Corte, ricostituito il contraddittorio con , ritiene che CP_1
– in base agli atti e documenti già agli atti - l'appello sia infondato con riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
Preliminarmente si intende prendere posizione sulla questione di carenza di legittimazione passiva di , reiterata in tale sede dall . CP_1 CP_1
La questione è infondata – dovendosi con ciò integrare la motivazione della sentenza gravata che sul punto non ha preso posizione - non sussistendo il dedotto difetto di legittimazione passiva dell , posto che le doglianze CP_1
sollevate dall'allora opponente, al dì là della loro infondatezza, attengono proprio alla posizione dell e non di venendo in considerazione: CP_1 CP_2
pag. 3 di 6 - l'omessa od irregolare notifica degli avvisi di addebito, quali atti presupposti della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
04576202200000732000 recapitata il 29.07.2022;
- l'insussistenza del credito vantato da;
CP_1
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dello stesso credito sia antecedentemente che successivamente alla notifica degli atti esecutivi.
Tanto precisato, quanto al I motivo di appello come sopra sintetizzato, se ne deve ritenere l'infondatezza ritenendo che il Giudice di prime cure, laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da attribuendo CP_1
valenza interruttiva alle istanze di rateizzazione pacificamente presentate dal contribuente con riguardo a tutti e tre di AVA, abbia dato piena attuazione al principio in tal senso affermato solidamente dalla Suprema Corte di Cassazione e puntualmente richiamato in sentenza gravata laddove si legge: “ […] come ormai pacificamente affermato dalla unanime giurisprudenza, “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimento di debito, come tale interruttivo della prescrizione”
(così Cass., 11.5.2022, n. 14991, la quale fa richiamo a Cass. 26 aprile 2017, n.
10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall'art. 1, comma 2ter
d.l. 78/1998, conv. con mod. in l. 176/1998)”.
In tal senso si veda anche - con ciò integrandosi la motivazione della sentenza gravata alla luce dell'orientamento consolidato della Cassazione, a cui si è dato attuazione - Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 16.06.2022, n. 19401, nella parte di interesse: “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.
2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri
pag. 4 di 6 della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5,
3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ” (quanto, poi, alla natura del riconoscimento dell'altrui diritto quale atto non negoziale bensì quale atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo la manifestazione - anche implicita - della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà dell'atto: cfr. tra le recenti Sez. 3-, Ordinanza n.
22948 del 20/08/2024).
Parimenti infondato è anche il II motivo di impugnazione come sopra sintetizzato, rilevandosi che la presenza, nel panorama giurisprudenziale, di un precedente di merito contrario al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la valenza interruttiva delle istanze di rateizzazione, non può certo ritenersi sufficiente per ottenere la compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Alla luce di quanto esposto si perviene, pertanto, all'integrale rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
pag. 5 di 6 Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; segue, quindi, la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 216/2023 del Tribunale di Forlì,
Sezione Lavoro, resa e pubblicata in data 6.12.2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata, liquidate in € 1700,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R.
n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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