CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nardo' - Piazza Cesare Battisti 73048 Nardo' LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.19L 10759 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.12.24 il Comune di Nardò notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 19L10759- prot. n.59626 relativo ad Imu per l'anno 2019 riguardante l'immobile ivi specificato (fg.29, partic. 993, cat.
A3, sub 1), con un importo totale di euro 1.382,00 comprensivo di sanzioni.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso, eccependo l'infondatezza della pretesa per mancanza del presupposto impositivo in quanto titolare di mera nuda proprietà dell' immobile in questione in forza di scrittura privata del 30.01.2001 costitutiva del diritto di abitazione in favore della madre sig.ra Nominativo_2 ed evidenziando che detta circostanza era di fatto a conoscenza del Comune a seguito della formulazione di precedente ricorso (n. 1565/09); concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Il Comune di Nardò si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato, peraltro avvalorato da precedenti pronunzie anche del giudice di legittimità; concludeva con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che nel caso di specie si è in presenza, quale atto costitutivo del diritto reale di abitazione, di una scrittura privata non autenticata, non registrata e non trascritta. Invero la trascrizione non costituisce un requisito imprescindibile in quanto implica l'opponibilità solo nei confronti di coloro che hanno acquisito un diritto reale immobiliare incompatibile ed abbiano già trascritto o iscritto il loro acquisto, trattandosi di pubblicità necessaria ai fini dell'opponibilità dell'atto a terzi che potrebbero vantare diritti reali sugli stessi immobili. Pertanto, ai fini impositivi, è irrilevante l'omessa trascrizione dell'atto costitutivo di un diritto reale in capo a terzi, dal momento che l'ente impositore non risulta tra i soggetti terzi tutelati dagli effetti della trascrizione in quanto non vanta alcun diritto reale sul bene, semprechè il contribuente offra comunque una prova scritta con data certa della perdita del diritto sul bene che ne determinava la qualità di soggetto passivo.
Ne deriva che, se la costituzione del diritto di abitazione è stata comunicata al Comune, questo Ente non può ignorare il mutamento del potenziale soggetto passivo del tributo: occorre però che ne venga informato in epoca antecedente all'annualità dell'accertamento sia pure con una scrittura privata non autentica e non trascritta, ma necessariamente registrata e quindi di data certa perchè solo così questo atto è idoneo ad esonerare il proprietario dall'obbligazione di pagamento dell'imposta, facendone divenire unico soggetto passivo il titolare del diritto di abitazione per la durata del diritto attribuitogli. In effetti, premesso che secondo la normativa tributaria nella nozione di terzo di cui all'art.2704 c.c. rientra anche l'Amministrazione finanziaria, - in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato in qualche modo al negozio oggetto del documento e pertanto suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (cfr. Cass.n.746/2024) -, è da rilevare che detta disposizione di legge prevede che la scrittura privata non autenticata sia opponibile ai terzi solo dal giorno in cui viene registrata ovvero quando venga dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza ed alla idoneità di tale fatto a stabilire la certezza della data deve fondarsi sulla non riconducibilità di esso al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla disponibilità di questi (cfr. Cass.
n.10870/2025): non si ritiene che il fatto richiamato a tal fine da parte ricorrente, vale a dire la proposizione del precedente ricorso n.1565/2009 R.G., rivesta tali connotazioni.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SARTORI ARTURO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nardo' - Piazza Cesare Battisti 73048 Nardo' LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.19L 10759 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.12.24 il Comune di Nardò notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 19L10759- prot. n.59626 relativo ad Imu per l'anno 2019 riguardante l'immobile ivi specificato (fg.29, partic. 993, cat.
A3, sub 1), con un importo totale di euro 1.382,00 comprensivo di sanzioni.
Il predetto contribuente, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso, eccependo l'infondatezza della pretesa per mancanza del presupposto impositivo in quanto titolare di mera nuda proprietà dell' immobile in questione in forza di scrittura privata del 30.01.2001 costitutiva del diritto di abitazione in favore della madre sig.ra Nominativo_2 ed evidenziando che detta circostanza era di fatto a conoscenza del Comune a seguito della formulazione di precedente ricorso (n. 1565/09); concludeva con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.
Il Comune di Nardò si costituiva in giudizio, ribadendo con controdeduzioni la legittimità e regolarità del proprio operato, peraltro avvalorato da precedenti pronunzie anche del giudice di legittimità; concludeva con richiesta di rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che nel caso di specie si è in presenza, quale atto costitutivo del diritto reale di abitazione, di una scrittura privata non autenticata, non registrata e non trascritta. Invero la trascrizione non costituisce un requisito imprescindibile in quanto implica l'opponibilità solo nei confronti di coloro che hanno acquisito un diritto reale immobiliare incompatibile ed abbiano già trascritto o iscritto il loro acquisto, trattandosi di pubblicità necessaria ai fini dell'opponibilità dell'atto a terzi che potrebbero vantare diritti reali sugli stessi immobili. Pertanto, ai fini impositivi, è irrilevante l'omessa trascrizione dell'atto costitutivo di un diritto reale in capo a terzi, dal momento che l'ente impositore non risulta tra i soggetti terzi tutelati dagli effetti della trascrizione in quanto non vanta alcun diritto reale sul bene, semprechè il contribuente offra comunque una prova scritta con data certa della perdita del diritto sul bene che ne determinava la qualità di soggetto passivo.
Ne deriva che, se la costituzione del diritto di abitazione è stata comunicata al Comune, questo Ente non può ignorare il mutamento del potenziale soggetto passivo del tributo: occorre però che ne venga informato in epoca antecedente all'annualità dell'accertamento sia pure con una scrittura privata non autentica e non trascritta, ma necessariamente registrata e quindi di data certa perchè solo così questo atto è idoneo ad esonerare il proprietario dall'obbligazione di pagamento dell'imposta, facendone divenire unico soggetto passivo il titolare del diritto di abitazione per la durata del diritto attribuitogli. In effetti, premesso che secondo la normativa tributaria nella nozione di terzo di cui all'art.2704 c.c. rientra anche l'Amministrazione finanziaria, - in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato in qualche modo al negozio oggetto del documento e pertanto suscettibile di pregiudizio per effetto di esso (cfr. Cass.n.746/2024) -, è da rilevare che detta disposizione di legge prevede che la scrittura privata non autenticata sia opponibile ai terzi solo dal giorno in cui viene registrata ovvero quando venga dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza ed alla idoneità di tale fatto a stabilire la certezza della data deve fondarsi sulla non riconducibilità di esso al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla disponibilità di questi (cfr. Cass.
n.10870/2025): non si ritiene che il fatto richiamato a tal fine da parte ricorrente, vale a dire la proposizione del precedente ricorso n.1565/2009 R.G., rivesta tali connotazioni.
Le suesposte valutazioni determinano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^, in composizione monocratica,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 11.02.2026
Il Giudice monocratico
Dott. Arturo Sartori