Art. 5.
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco
ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;
d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.
Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati.
Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco
ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;
d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.
Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati.
Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.