Articolo 5 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1951
Art. 5.
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco
ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;
d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.
Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati.
Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951