Decreto presidenziale 2 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21195 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13489 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Cosentino, Bonaventura Lo Duca e Mariaconcetta Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura – CSM, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 2 agosto 2022 e della delibera del 27 luglio 2022, contenente la graduatoria finale della procedura per l'individuazione dei giudici onorari da nominare e confermare, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020;
ove occorra, nella misura in cui dovesse essere ritenuto lesivo della posizione del ricorrente, del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario in composizione togata presso la Corte d'Appello di Caltanissetta del 9 marzo 2022;
degli eventuali provvedimenti, ancorché non conosciuti, a mezzo dei quali la dott.ssa Fisicaro non è stata inclusa nell'elenco dei giudici onorari confermati per il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta per il triennio 2023-2025;
delle schede ed atti di valutazione della domanda della ricorrente, in relazione all'ammissibilità della domanda di partecipazione, ancorché non conosciuti;
di tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla procedura per la conferma e la nomina dei giudici onorari minorili presso il Tribunale minorile di Caltanissetta per il triennio 2023-2025, per quanto di interesse;
di ogni altro atto, provvedimento e/o verbale, anche di natura istruttoria, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 1/12/2022:
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2022, relativa alla procedura per l'individuazione dei giudici onorari da nominare e confermare, ai sensi della circolare consiliare prot. P-15705/2020 del 13 novembre 2020,
della nota prot. 21288/2022 del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 novembre 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura – CSM e di Ministero della Giustizia;
Vista la dichiarazione del 13 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. IN SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha proposto la presente impugnazione, affidata a ricorso e successivi motivi aggiunti, al fine di ottenere la conferma nell’incarico di giudice onorario minorile per il triennio 2023-2025, contestando sotto diversi profili gli atti con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ne ha disciplinato presupposti e procedimento.
Successivamente, la stessa parte, con nota versata in atti il 13 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO SE, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
IN SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SI | RO SE |
IL SEGRETARIO