CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
AS GI, OR
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1800/2024 depositata il 17/05/2024
proposto da
Melanide S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maida - . 88025 Maida CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria - 03479720793
elettivamente domiciliato presso Loc Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 TASI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Melanide S.p.a., in persona le l.r.p.t., ha depositato la propria comparsa di costituzione in giudizio per opporsi al ricorso proposto contro la stessa Melanide S.p.a. e il Comune di Maida, in persona le l.r.p.t., dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, ATERP, in persona del l.r.p.t., avverso l'avviso di accertamento d'ufficio n. 000000504981-ACC-E834-2023 del 27 dicembre 2023, relativo ad omesso versamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2018 e 2019.
Il ricorso di cui sopra non risulta depositato.
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni appresso esposte.
L'art. 22 del d.l.vo n. 546/1992, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/2022, dispone che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”, aggiungendo che: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Ed invero, il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso notificato è perentorio e la sua violazione è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase del giudizio e detta violazione, essendo sufficiente da sola a sorreggere la decisione di inammissibilità, rende superfluo e irrilevante l'esame di qualsiasi altra doglianza, anche se potenzialmente fondata, posto che il deposito tardivo del ricorso costituisce una causa di inammissibilità che il giudice può
e deve rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del processo, configurando un vizio non sanabile nemmeno mediante la costituzione in giudizio della controparte (v. Cass., sez. 5, ord. n. 17840/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, dopo avere notificato il ricorso alla parte resistente in data
6 marzo 2024, non ha provveduto al deposito telematico del proprio ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua proposizione, conseguendone la declaratoria d'inammissibilità.
La risoluzione solo in via procedurale della presente controversia induce a compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 16 dicembre 2025
Il OR Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
AS GI, OR
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1800/2024 depositata il 17/05/2024
proposto da
Melanide S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maida - . 88025 Maida CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria - 03479720793
elettivamente domiciliato presso Loc Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000504981-ACC-E834-2023 TASI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Melanide S.p.a., in persona le l.r.p.t., ha depositato la propria comparsa di costituzione in giudizio per opporsi al ricorso proposto contro la stessa Melanide S.p.a. e il Comune di Maida, in persona le l.r.p.t., dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, ATERP, in persona del l.r.p.t., avverso l'avviso di accertamento d'ufficio n. 000000504981-ACC-E834-2023 del 27 dicembre 2023, relativo ad omesso versamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2018 e 2019.
Il ricorso di cui sopra non risulta depositato.
All'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni appresso esposte.
L'art. 22 del d.l.vo n. 546/1992, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/2022, dispone che: “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”, aggiungendo che: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”.
Ed invero, il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso notificato è perentorio e la sua violazione è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase del giudizio e detta violazione, essendo sufficiente da sola a sorreggere la decisione di inammissibilità, rende superfluo e irrilevante l'esame di qualsiasi altra doglianza, anche se potenzialmente fondata, posto che il deposito tardivo del ricorso costituisce una causa di inammissibilità che il giudice può
e deve rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del processo, configurando un vizio non sanabile nemmeno mediante la costituzione in giudizio della controparte (v. Cass., sez. 5, ord. n. 17840/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, dopo avere notificato il ricorso alla parte resistente in data
6 marzo 2024, non ha provveduto al deposito telematico del proprio ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua proposizione, conseguendone la declaratoria d'inammissibilità.
La risoluzione solo in via procedurale della presente controversia induce a compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 16 dicembre 2025
Il OR Il Presidente