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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di appello iscritto al n. 1515 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. MANNINI JESSICA
- APPELLANTE –
CONTRO Controparte_1
: Avv. ANGELI CAROLINA
[...]
- APPELLATO -
avente a oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lucca 154/2024
CONCLUSIONI
➢ Appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in memoria di costituzione del seguente tenore letterale:
“Voglia l'on Giudice di pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titolari del buono fruttifero postale A TERMINE emesso presso l'ufficio postale di MO o di SA (PI) in data 22.12.2001 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio generalizzato Controparte_1 in atti nei confronti di . Con vittoria di spese e onorari. Parte_1
1 Nel merito: In via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio Controparte_1 generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa. Con vittoria di spese e onorari. b) “Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 condannare il Sig. meglio generalizzato in atti alla restituzione di Controparte_1 quanto percepito da in esecuzione della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec Parte_1 in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 condannare il Sig. meglio generalizzato in atti al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari».
➢ Appellato:
“Respinta ogni contraria istanza:
1) In via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto da perché tardivo e Pt_1 Parte_1 privo dei requisiti di forma;
2) Nel merito di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante alle spese come da nota in atti o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 154/2024 del 26.2.2024, il Giudice di Pace di Lucca, adito da , condannò a pagare Controparte_1 Parte_1
in favore dell'attore la somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali frattanto maturati sulla sorte capitale, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Assunse il primo giudice che l'attore aveva acquistato un buono postale fruttifero di durata ventennale, del valore di € 1.000,00, emesso dalla filiale di
MOo di SA (PI) di in data 22.12.2001; che l'attore, nel Parte_1
marzo 2022, si era visto negare il rimborso del buono, risultando prescritto, a dire
2 dell'emittente, a far tempo dal 23.12.2018; che il buono non recava alcuna indicazione in ordine alla serie di emissione, alla scadenza, ovvero alla tipologia di rendimento, recando soltanto la dicitura di buono postale fruttifero a termine;
che il buono apparteneva alla categoria AA3, con rendimento del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che dall'istruttoria era emerso che l'emittente, al momento del collocamento, non aveva consegnato al risparmiatore il foglio informativo analitico – la cui consegna era obbligatoria in base all'art. 3 D.M. 19.12.2000 – che avrebbe consentito di conoscere la scadenza del titolo e, di riflesso, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso;
che, pertanto, il termine di prescrizione non era decorso.
§1.1 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a due motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito , chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
§1.3 – All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt.
281-sexies, 350-bis c.p.c.
§2. – Con il primo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2020, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che in base al disposto del decreto ministeriale da ultimo richiamato e della serie di emissione (AA3, istituita con D.M. 17.10.2001) alla quale appartiene, il diritto al rimborso del buono si prescriveva decorsi 10 anni dalla data di scadenza, coincidente con lo spirare del settimo anno dall'emissione, cioè a dirsi in data
22.12.2008, di tal che il termine di prescrizione era decorso già in data 23.12.2018.
Sulla base di tali coordinate, la prescrizione non poteva essere esclusa per supposte inadempienze informative di e doveva decorrere dalla data di Parte_1
scadenza del titolo, comunque risultante dal Foglio Informativo consegnato alla cliente risparmiatrice, alla cui esclusiva inerzia era imputabile l'estinzione del diritto.
3 §3. – Con il secondo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 d.m.
19 dicembre 2020, poiché la sentenza impugnata era incorsa in errore per non aver tenuto conto che i buoni fruttiferi integravano documenti di legittimazione, ma il rapporto con il cliente stipulante era regolato dal contratto, assoggettato all'eterointegrazione prevista dall'art. 1339 c.c. e, precipuamente con il rinvio ai decreti ministeriali regolativi di ciascuna serie, decreti che quindi il singolo cliente era tenuto a conoscere o che comunque erano conoscibili, di tal che la decorrenza del termine di prescrizione, a norma dell'art. 2935 c.c., non poteva essere ostacolata da impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza del titolare in ordine all'esistenza del diritto al rimborso, sicché l'eventuale indisponibilità del Foglio Informativo a beneficio della cliente non costituiva ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione. Del resto, a tutto concedere alla tesi dell'omessa consegna del foglio informativo analitico, a venire in considerazione sarebbe stata una responsabilità contrattuale dell'emittente, con il conseguente obbligo risarcitorio, fattispecie tuttavia non dedotta nel giudizio di primo grado e, rispetto alla quale, era parimenti decorso inutilmente il termine di prescrizione.
§4. – Su conforme eccezione dell'appellato, l'appello va dichiarato inammissibile siccome tardivo.
§5. – A norma dell'art. 325 c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni.
L'art. 326 c.p.c. stabilisce che tale termine decorre dalla notificazione della sentenza. In mancanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., l'appello non può comunque proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
§6. – A norma dell'art. 285 c.p.c., la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., cioè a dirsi al procuratore costituito per il giudizio di primo grado.
4 §6.1 – L'istanza di parte è elemento indispensabile affinché la notificazione produca i suoi effetti, ancorché è sufficiente che l'istante sia desumibile dal contenuto dell'atto (Cass. n. 18705 del 2012; n. 15500 del 2005; n. 9749 del 2004; n.
12538 del 2000).
§6.2 – Per “parte” deve intendersi la parte stessa o il suo difensore (Cass. n.
12538 del 2000), in virtù dei poteri di rappresentanza processuale che a quest'ultimo derivano dalla procura, potendo, in virtù di questa, compiere nell'interesse della parte assistita tutti i poteri spettanti a quest'ultima, che ad essa non siano espressamente riservati dalla legge (Cass. n. 548 del 1996; n. 4846 del
1981).
§7. – Orbene, non è vero, come assume l'appellante, che la sentenza sia stata semplicemente comunicata dalla cancelleria del giudice di pace.
Essa, invece, è stata notificata, su istanza del procuratore dell'odierno appellato, come si desume dal messaggio di posta elettronica certificata recante la busta di avvenuta consegna della notificazione della sentenza all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore dell'odierna appellante (doc. 3 fasc. appellato).
§7.1 – A tanto, il procuratore dell'appellato – che, dal corpo del messaggio e dalla relata di notifica, figura come “istante” – era certamente abilitato a norma dell'art. 84 c.p.c., norma che legittima il difensore a compiere, nell'interesse della parte, l'istanza di notifica della sentenza. Ed infatti, dalla procura alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado consta anche il rilascio per ogni successiva fase e grado del giudizio ed anche in fase di gravame.
§7.2 – In secondo luogo, la sentenza notificata reca l'attestazione di conformità del difensore nella relata di notifica, a norma degli artt. 196-octies, 196-undecies, 3° comma, disp. att. c.p.c., per quanto vada da sé che, quand'anche notificata in copia semplice, cioè non munita di attestazione di conformità, la notificazione ex art. 285
c.p.c. sarebbe risultata idonea ad indurre la decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., atteso che la mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, non incide sulla validità della notificazione, attesa la
5 tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (Cass. n. 10138 del 2022; n. 16317 del 2004). A tale riguardo, l'appellante nulla ha eccepito.
§8. – Da ciò discende la tardività dell'appello, poiché a seguito della notifica della sentenza del 6.3.2024, l'appello è stato notificato soltanto il 21.5.2024.
§9. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro
600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Lucca, 26 novembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
6
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di appello iscritto al n. 1515 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. MANNINI JESSICA
- APPELLANTE –
CONTRO Controparte_1
: Avv. ANGELI CAROLINA
[...]
- APPELLATO -
avente a oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lucca 154/2024
CONCLUSIONI
➢ Appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in memoria di costituzione del seguente tenore letterale:
“Voglia l'on Giudice di pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titolari del buono fruttifero postale A TERMINE emesso presso l'ufficio postale di MO o di SA (PI) in data 22.12.2001 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio generalizzato Controparte_1 in atti nei confronti di . Con vittoria di spese e onorari. Parte_1
1 Nel merito: In via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio Controparte_1 generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa. Con vittoria di spese e onorari. b) “Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 condannare il Sig. meglio generalizzato in atti alla restituzione di Controparte_1 quanto percepito da in esecuzione della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec Parte_1 in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 154/2024 comunicata via pec in data 26.02.2024 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 572/2023 condannare il Sig. meglio generalizzato in atti al pagamento delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari».
➢ Appellato:
“Respinta ogni contraria istanza:
1) In via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto da perché tardivo e Pt_1 Parte_1 privo dei requisiti di forma;
2) Nel merito di rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante alle spese come da nota in atti o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 154/2024 del 26.2.2024, il Giudice di Pace di Lucca, adito da , condannò a pagare Controparte_1 Parte_1
in favore dell'attore la somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali frattanto maturati sulla sorte capitale, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Assunse il primo giudice che l'attore aveva acquistato un buono postale fruttifero di durata ventennale, del valore di € 1.000,00, emesso dalla filiale di
MOo di SA (PI) di in data 22.12.2001; che l'attore, nel Parte_1
marzo 2022, si era visto negare il rimborso del buono, risultando prescritto, a dire
2 dell'emittente, a far tempo dal 23.12.2018; che il buono non recava alcuna indicazione in ordine alla serie di emissione, alla scadenza, ovvero alla tipologia di rendimento, recando soltanto la dicitura di buono postale fruttifero a termine;
che il buono apparteneva alla categoria AA3, con rendimento del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che dall'istruttoria era emerso che l'emittente, al momento del collocamento, non aveva consegnato al risparmiatore il foglio informativo analitico – la cui consegna era obbligatoria in base all'art. 3 D.M. 19.12.2000 – che avrebbe consentito di conoscere la scadenza del titolo e, di riflesso, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso;
che, pertanto, il termine di prescrizione non era decorso.
§1.1 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a due motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito , chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
§1.3 – All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt.
281-sexies, 350-bis c.p.c.
§2. – Con il primo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2020, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che in base al disposto del decreto ministeriale da ultimo richiamato e della serie di emissione (AA3, istituita con D.M. 17.10.2001) alla quale appartiene, il diritto al rimborso del buono si prescriveva decorsi 10 anni dalla data di scadenza, coincidente con lo spirare del settimo anno dall'emissione, cioè a dirsi in data
22.12.2008, di tal che il termine di prescrizione era decorso già in data 23.12.2018.
Sulla base di tali coordinate, la prescrizione non poteva essere esclusa per supposte inadempienze informative di e doveva decorrere dalla data di Parte_1
scadenza del titolo, comunque risultante dal Foglio Informativo consegnato alla cliente risparmiatrice, alla cui esclusiva inerzia era imputabile l'estinzione del diritto.
3 §3. – Con il secondo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 d.m.
19 dicembre 2020, poiché la sentenza impugnata era incorsa in errore per non aver tenuto conto che i buoni fruttiferi integravano documenti di legittimazione, ma il rapporto con il cliente stipulante era regolato dal contratto, assoggettato all'eterointegrazione prevista dall'art. 1339 c.c. e, precipuamente con il rinvio ai decreti ministeriali regolativi di ciascuna serie, decreti che quindi il singolo cliente era tenuto a conoscere o che comunque erano conoscibili, di tal che la decorrenza del termine di prescrizione, a norma dell'art. 2935 c.c., non poteva essere ostacolata da impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza del titolare in ordine all'esistenza del diritto al rimborso, sicché l'eventuale indisponibilità del Foglio Informativo a beneficio della cliente non costituiva ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione. Del resto, a tutto concedere alla tesi dell'omessa consegna del foglio informativo analitico, a venire in considerazione sarebbe stata una responsabilità contrattuale dell'emittente, con il conseguente obbligo risarcitorio, fattispecie tuttavia non dedotta nel giudizio di primo grado e, rispetto alla quale, era parimenti decorso inutilmente il termine di prescrizione.
§4. – Su conforme eccezione dell'appellato, l'appello va dichiarato inammissibile siccome tardivo.
§5. – A norma dell'art. 325 c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni.
L'art. 326 c.p.c. stabilisce che tale termine decorre dalla notificazione della sentenza. In mancanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., l'appello non può comunque proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
§6. – A norma dell'art. 285 c.p.c., la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., cioè a dirsi al procuratore costituito per il giudizio di primo grado.
4 §6.1 – L'istanza di parte è elemento indispensabile affinché la notificazione produca i suoi effetti, ancorché è sufficiente che l'istante sia desumibile dal contenuto dell'atto (Cass. n. 18705 del 2012; n. 15500 del 2005; n. 9749 del 2004; n.
12538 del 2000).
§6.2 – Per “parte” deve intendersi la parte stessa o il suo difensore (Cass. n.
12538 del 2000), in virtù dei poteri di rappresentanza processuale che a quest'ultimo derivano dalla procura, potendo, in virtù di questa, compiere nell'interesse della parte assistita tutti i poteri spettanti a quest'ultima, che ad essa non siano espressamente riservati dalla legge (Cass. n. 548 del 1996; n. 4846 del
1981).
§7. – Orbene, non è vero, come assume l'appellante, che la sentenza sia stata semplicemente comunicata dalla cancelleria del giudice di pace.
Essa, invece, è stata notificata, su istanza del procuratore dell'odierno appellato, come si desume dal messaggio di posta elettronica certificata recante la busta di avvenuta consegna della notificazione della sentenza all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore dell'odierna appellante (doc. 3 fasc. appellato).
§7.1 – A tanto, il procuratore dell'appellato – che, dal corpo del messaggio e dalla relata di notifica, figura come “istante” – era certamente abilitato a norma dell'art. 84 c.p.c., norma che legittima il difensore a compiere, nell'interesse della parte, l'istanza di notifica della sentenza. Ed infatti, dalla procura alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado consta anche il rilascio per ogni successiva fase e grado del giudizio ed anche in fase di gravame.
§7.2 – In secondo luogo, la sentenza notificata reca l'attestazione di conformità del difensore nella relata di notifica, a norma degli artt. 196-octies, 196-undecies, 3° comma, disp. att. c.p.c., per quanto vada da sé che, quand'anche notificata in copia semplice, cioè non munita di attestazione di conformità, la notificazione ex art. 285
c.p.c. sarebbe risultata idonea ad indurre la decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., atteso che la mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, non incide sulla validità della notificazione, attesa la
5 tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (Cass. n. 10138 del 2022; n. 16317 del 2004). A tale riguardo, l'appellante nulla ha eccepito.
§8. – Da ciò discende la tardività dell'appello, poiché a seguito della notifica della sentenza del 6.3.2024, l'appello è stato notificato soltanto il 21.5.2024.
§9. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro
600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari all'importo già versato.
Lucca, 26 novembre 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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