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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20175/2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20175/2023 promossa da:
C.F nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
19.07.1978, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv Elisabetta Tucci (CF: ) del Foro di Asti giusta C.F._2 procura speciale (doc 1) allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso e presso il suo Studio legale sito in Carmagnola (TO), Piazza IV Martiri n.
33 elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
Contro
C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
06/08/1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Delaurenti, C.F. , del foro di C.F._4
Torino, e dall'avv. Pierpaolo Piolatto, C.F. , del foro di Ivrea, C.F._5 ed elettivamente domiciliato in Torino, via Monginevro, n. 86, presso lo studio dei sopra indicati avvocati, giusta procura in calce al presente atto,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Persona_1
, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della minore Parte_1 presso la madre, demandando alla madre le decisioni di maggior interesse per la minore, in particolare le scelte sanitarie, comprese le vaccinazioni, le scelte scolastiche ed extrascolastiche, il rilascio del documento di identità della minore e quelle ulteriori che l'adito Giudice riterrà più opportune
- Voglia confermare le modalità di visita padre-figlia in luogo neutro, come già disposto nel provvedimento emesso dall'adito Giudice datato 14.10.2024
- Disporre la prosecuzione del monitoraggio del competente Servizio sociale e di psicologia sulle modalità di visita padre-figlia e sulla condizione abitativa del Sig.
CP_1
- Voglia confermare l'obbligo del Sig. a versare alla Controparte_1 signora a titolo di assegno di mantenimento a favore della figlia, Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 per il periodo compreso dalla cessazione della convivenza more uxorio (febbraio 2023) a novembre 2024 e disporre l'obbligo del Sig. di versare alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento a favore della figlia, con decorrenza dicembre 2024
(data di assunzione con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di € 1998,00) l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese, con bonifico bancario, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, il
50% delle spese scolastiche e di quelle per le attività extrascolastiche, ricreative e di svago, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa concordato fra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre ad accessori di Legge. - In via istruttoria - Si richiamano tutte le istanze istruttorie già formulate nelle precedenti memorie:
- Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la capacità genitoriale di Controparte_1
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente o in difetto al Controparte_1
Banco BPM la produzione degli estratti conto relativa alla carta che termina con le cifre 6652 presso il BANCO BPM intestato al Controparte_1
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente la produzione del Controparte_1 vigente contratto di lavoro, dei cedolini relativi ai salari percepiti nel corrente anno 2024 e del contratto di locazione
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente la comunicazione Controparte_1 del nominativo del datore di lavoro
Si producono:
1_foto bracciale 2_Menù asilo 3_mail sociale 4_messaggi Persona_2 nonna/padre minore 5_comunicazione ex art 355 c.p.
*
Per il convenuto:
NEL MERITO
1. disporre l'affidamento condiviso della minore , con Persona_1 collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, che provvederà al suo mantenimento in forma diretta;
2. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , la Parte_1 Per_1 somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al pagamento del 50% dellespese straordinarie, così come stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Tribunale e COA di Torinodel 15/03/2016;
3. stabilire che le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute in favore della figlia avvengano nella misura pari al 50% per ciascun genitore, così come Per_1 eventuali rimborsi scolastici e medici;
4. disciplinare il regime di visita padre-figlia come segue:
1. 2 pomeriggi a settimana, dall'uscita dall'asilo fino alle 18,30, quando il padre riaccompagnerà a casa dei nonni;
Per_1 2. 2 weekend alternati, con il pernottamento della bambina e segnatamente,
verrà prelevata dal padre alle ore 18,00 del venerdì pomeriggio e Per_1 riconsegnata alle 21,00 della domenica sera. Per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 alla madre, mentre per le altre festività dell'anno (1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 2 novembre, compleanno di ) il pomeriggio sempre dalle ore 13,00 alle ore 18,30. Per il Natale, il Per_1
Capodanno e la Pasqua, alternare le vigilie ed i giorni successivi ai festivi, in modo che il padre possa trascorrere con la figlia una quantità di tempo alternata, ma paritetica rispetto alla madre;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che si tratta di regolamentare l'affidamento della minore
[...]
, nata il [...] a [...], residente con la mamma in La Persona_1
Loggia, via S. Pellico 11, nata dalla convivenza more uxorio delle parti, e che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, con la prima ordinanza
473 bis. 22 cpc 9 maggio 2024 era stato previsto che il , sul Parte_2 presupposto della condivisione dell'affidamento, potesse vedere la figlia, salvo diverso accordo: due pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola alle 18.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
e, a w.e. alternati, il sabato e la domenica dalle 13.00 alle 18.00. Ovviamente il padre avrebbe dovuto preavvisare la madre con congruo anticipo in caso di impedimenti perché potesse organizzarsi. Si erano aggiunti due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo da concordare quest'anno entro il 15 giugno, altrimenti entro il 31 maggio ed i “canonici” tre giorni a Pasqua e sette a Natale con alternanza delle Festività principali (un genitore farà Pasquale l'altro il Lunedì dell'Angelo; uno il Natale l'altro Capodanno. Veniva inoltre previsto che egli versasse alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della differenza reddituale e i maggiori oneri a carico della madre che guadagna sui € 1050/1200 mensili a seconda che faccia straordinari ed è gravata da un canone di 450,00 mensili più spese, mentre il
, allora, sosteneva di percepire 1100/1200 ma senza produrre il Parte_2 contratto di lavoro e le buste paga;
fermo restando che gli estratti conto del
2023 attestavano accrediti a titolo di stipendio di importo ben maggiore (€
1.640,50 agosto 2023; € 1765 settembre;
€ 2041 novembre;
€ 1812 dicembre);
e che egli assumeva di pagare 400 euro di canone ammettendo però di non avere un contratto e di pagare “in contanti” quindi senza alcuna possibilità di riscontro.
Infine, si dava atto come il mantenimento ordinario gravasse massimamente sulla madre.
*
Con ricorso proposto in via di urgenza, la chiedeva fosse disposto a Parte_1 suo favore l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia, fermo restando il regime di visita, e fosse elevato il contributo al mantenimento ad euro 350 mensili, sulla base dei seguenti presuppostiti:
- il padre non osservava il regime di visita essendosi trasferito, pare, a
Napoli dalla madre;
- non versava il contributo al mantenimento;
- in data 21 giugno 2024 il GIP preso il Tribunale di Torino disponeva nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di intrattenere comunicazioni di qualsiasi genere con la ricorrente, essendo sottoposto ad indagine per il delitto di cui agli artt. 570, e 612 bis c. 1 e 2 cp in danno della stessa ricorrente.
Orbene; esaminate le difese del convenuto, considerato che egli viveva a Napoli dalla madre ed era stato licenziato, pur essendo intenzionato a rientrare a Torino
e reperire un'occupazione, veniva rilevato che la misura cautelare in atto (doc.
7 ricorrente) era stata adottata sul presupposto che il “…sta CP_1 cercando di perseguitare la persona offesa ponendo in essere atteggiamenti prevaricatori e forme di ossessiva sopraffazione, pretendendo di privare la donna di ogni autonomia decisionale ed esercitando nei suo confronti una notevole pressione in grado di provocare un grave stato di ansia, nonché di preoccupazione per la propria incolumità”; ed ancora, per quanto di interesse, che la reiterazione delle condotte prevaricatrici, intimidatorie ed ossessive turba la serenità della “intralciando la gestione della figlia”. Parte_1
Inoltre, la relazione dei Servizi depositata il 5 agosto 2024, registrati un rapporto padre – figlia benché affettuoso, certamente occasionale e discontinuo, ed uno stato di estrema conflittualità, suggeriva come necessaria l'attivazione dei c.d. luoghi neutri a garanzia della bambina.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che ogni contatto tra i genitori era inibito da un provvedimento giudiziale, non poteva che accogliersi, in via provvisoria, la richiesta della ricorrente, in quanto al di là della relazione affettuosa padre – figlia, il regime richiesto era il solo che risultasse adeguato all'interesse della minore ed alla sua gestione.
Quanto al regime di visita, le restrizioni in atto impedivano ogni forma di collaborazione necessaria perché il padre potesse vedere la figlia e tenerla liberamente con sé.
Pertanto, pur prendendosi atto che la ricorrente non aveva avanzato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori;
che il padre dichiarava espressamente, vivendo a Napoli, di non potere osservare quel calendario, e che era per altro necessario garantire da una parte una relazione genitoriale, e dall'altra un supporto psicologico alla minore, al centro del conflitto, era disposta la presa in carico della minore , res. presso la madre in La Loggia, via Persona_1
S. Pellico 11, da parte dei Servizi sociali territoriali e dalla con CP_2 funzioni di monitoraggio e sostegno ed incarico di attivare incontri padre – figlia in luogo neutro previa verifica della disponibilità paterna, pertanto modificandosi il regime di visita previsto in via provvisoria.
Era altresì mantenuto il contributo al mantenimento già stabilito in via provvisoria in quanto per quanto il convenuto si trovasse privo di occupazione, e dovesse affrontare delle spese per esercitare il diritto di visita, ci si trovava di fronte per sempre giovane uomo da ritenere in grado di attivarsi per trovare un lavoro che gli consenta di far fronte ai suoi preminenti doveri genitoriali;
non senza non rilevare come il mantenimento ordinario della bambina gravasse interamente sulla madre.
Pertanto, a modifica dei provvedimenti 9 maggio 2024, era disposto in via provvisoria l'affidamento super esclusivo della minore alla Persona_1 madre alla quale veniva attribuito il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore, in campo sanitario, scolastico e per il rilascio di documenti di identità. Era disposta la presa in carico della minore
, n. a Torino il 13.2.2020, res. presso la madre in La Loggia, Persona_1 via S. Pellico 11, da parte dei Servizi sociali territoriali e dalla con CP_2 funzioni di monitoraggio e sostegno ed incarico di attivare con urgenza incontri padre – figlia in luogo neutro previa verifica della disponibilità paterna.
*
Si tratta di assetto che va mantenuto.
La più recente relazione dei Servizi attesta, è vero, un buon andamento degli incontri tra padre e minore, tanto che si è proceduto ad un ampliamento degli stessi, prevedendo una cadenza settimanale.
I Servizi hanno evidenziato, inoltre, un'attuale globale serenità nella minore che ha intrapreso volentieri il percorso psicologico proposto che proseguirà con l'obiettivo di approfondire i contenuti, le variabili emotive e gli aspetti psicologici legati alla problematica presentata da . Per_1
Pertanto, concludono i Servizi che “si proseguirà nel monitoraggio della situazione e di quanto attivato, provvedendo a segnalare nell'immediato eventuali criticità”, a riprova della necessità di procedere con cautela.
A ciò si aggiunga che il procedimento penale a carico del , attinto Parte_2 dalla già menzionata misura cautelare, non consta essere definito, oltretutto con una modifica dell'imputazione per condotte sopravvenute qualificate ex art. 612 bis cp. È il caso di sottolineare come il buon rapporto della bambina con il padre non è sufficiente per sovvertire il regime in atto introducendo una condivisione che presuppone una franca collaborazione genitoriale.
Quanto al regime di visita, la stessa sistemazione abitativa dichiarata
(sublocazione di una stanza in un appartamento condiviso con altra persona) non è certo tranquillizzante in vista di una liberalizzazione come il convenuto auspica.
Anche sotto l'aspetto economico va mantenuto il contributo fissato in via provvisoria, dovendosi tenere conto da un lato che il mantenimento ordinario grava massimamente sulla madre, e, dall'altro che il padre, benché abbia perso il lavoro ed abbia chiesto il riconoscimento della NA (doc. 15, 16) per un importo di “euro 1.165,20, per poi scalare di mese in mese”, va ritenuto perfettamente in grado, giova ribadire, di reperire un lavoro.
Nuovamente, egli stesso ammette di avere preso in “sub-locazione” una stanza
“al costo di 400,00 euro al mese, ovviamente senza regolare contratto” sicché in difetto di documentazione di tale asserito esborso, seppur la disponibilità dell'immobile lasci presumere dei costi, non può tenersi conto nel senso di ridurre il contributo come richiede.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi (scaglione 26.000,01/52.000).
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così decide: dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla Persona_1 madre alla quale attribuisce il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore, in campo sanitario, scolastico e per il rilascio di documenti di identità; conferma la presa in carico della minore , n. a Torino il Persona_1
13.2.2020, res. presso la madre in La Loggia, via S. Pellico 11, da parte dei
Servizi sociali territoriali e dalla con funzioni di monitoraggio e CP_2 sostegno ed incarico di proseguire gli incontri padre – figlia in luogo neutro con possibilità di ulteriori ampliamenti.
Pone a carico del e a favore della quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 3.808,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di
Torino in data 5 dicembre 2025
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20175/2023 promossa da:
C.F nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
19.07.1978, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv Elisabetta Tucci (CF: ) del Foro di Asti giusta C.F._2 procura speciale (doc 1) allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso e presso il suo Studio legale sito in Carmagnola (TO), Piazza IV Martiri n.
33 elettivamente domiciliato.
RICORRENTE
Contro
C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
06/08/1979, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Delaurenti, C.F. , del foro di C.F._4
Torino, e dall'avv. Pierpaolo Piolatto, C.F. , del foro di Ivrea, C.F._5 ed elettivamente domiciliato in Torino, via Monginevro, n. 86, presso lo studio dei sopra indicati avvocati, giusta procura in calce al presente atto,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
Affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Persona_1
, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della minore Parte_1 presso la madre, demandando alla madre le decisioni di maggior interesse per la minore, in particolare le scelte sanitarie, comprese le vaccinazioni, le scelte scolastiche ed extrascolastiche, il rilascio del documento di identità della minore e quelle ulteriori che l'adito Giudice riterrà più opportune
- Voglia confermare le modalità di visita padre-figlia in luogo neutro, come già disposto nel provvedimento emesso dall'adito Giudice datato 14.10.2024
- Disporre la prosecuzione del monitoraggio del competente Servizio sociale e di psicologia sulle modalità di visita padre-figlia e sulla condizione abitativa del Sig.
CP_1
- Voglia confermare l'obbligo del Sig. a versare alla Controparte_1 signora a titolo di assegno di mantenimento a favore della figlia, Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 per il periodo compreso dalla cessazione della convivenza more uxorio (febbraio 2023) a novembre 2024 e disporre l'obbligo del Sig. di versare alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento a favore della figlia, con decorrenza dicembre 2024
(data di assunzione con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di € 1998,00) l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese, con bonifico bancario, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, il
50% delle spese scolastiche e di quelle per le attività extrascolastiche, ricreative e di svago, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa concordato fra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre ad accessori di Legge. - In via istruttoria - Si richiamano tutte le istanze istruttorie già formulate nelle precedenti memorie:
- Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la capacità genitoriale di Controparte_1
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente o in difetto al Controparte_1
Banco BPM la produzione degli estratti conto relativa alla carta che termina con le cifre 6652 presso il BANCO BPM intestato al Controparte_1
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente la produzione del Controparte_1 vigente contratto di lavoro, dei cedolini relativi ai salari percepiti nel corrente anno 2024 e del contratto di locazione
- Ordinare ex art 210 c.p.c al resistente la comunicazione Controparte_1 del nominativo del datore di lavoro
Si producono:
1_foto bracciale 2_Menù asilo 3_mail sociale 4_messaggi Persona_2 nonna/padre minore 5_comunicazione ex art 355 c.p.
*
Per il convenuto:
NEL MERITO
1. disporre l'affidamento condiviso della minore , con Persona_1 collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, che provvederà al suo mantenimento in forma diretta;
2. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento per la figlia , la Parte_1 Per_1 somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al pagamento del 50% dellespese straordinarie, così come stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Tribunale e COA di Torinodel 15/03/2016;
3. stabilire che le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute in favore della figlia avvengano nella misura pari al 50% per ciascun genitore, così come Per_1 eventuali rimborsi scolastici e medici;
4. disciplinare il regime di visita padre-figlia come segue:
1. 2 pomeriggi a settimana, dall'uscita dall'asilo fino alle 18,30, quando il padre riaccompagnerà a casa dei nonni;
Per_1 2. 2 weekend alternati, con il pernottamento della bambina e segnatamente,
verrà prelevata dal padre alle ore 18,00 del venerdì pomeriggio e Per_1 riconsegnata alle 21,00 della domenica sera. Per le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 alla madre, mentre per le altre festività dell'anno (1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 2 novembre, compleanno di ) il pomeriggio sempre dalle ore 13,00 alle ore 18,30. Per il Natale, il Per_1
Capodanno e la Pasqua, alternare le vigilie ed i giorni successivi ai festivi, in modo che il padre possa trascorrere con la figlia una quantità di tempo alternata, ma paritetica rispetto alla madre;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che si tratta di regolamentare l'affidamento della minore
[...]
, nata il [...] a [...], residente con la mamma in La Persona_1
Loggia, via S. Pellico 11, nata dalla convivenza more uxorio delle parti, e che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, con la prima ordinanza
473 bis. 22 cpc 9 maggio 2024 era stato previsto che il , sul Parte_2 presupposto della condivisione dell'affidamento, potesse vedere la figlia, salvo diverso accordo: due pomeriggi la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola alle 18.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
e, a w.e. alternati, il sabato e la domenica dalle 13.00 alle 18.00. Ovviamente il padre avrebbe dovuto preavvisare la madre con congruo anticipo in caso di impedimenti perché potesse organizzarsi. Si erano aggiunti due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo da concordare quest'anno entro il 15 giugno, altrimenti entro il 31 maggio ed i “canonici” tre giorni a Pasqua e sette a Natale con alternanza delle Festività principali (un genitore farà Pasquale l'altro il Lunedì dell'Angelo; uno il Natale l'altro Capodanno. Veniva inoltre previsto che egli versasse alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della differenza reddituale e i maggiori oneri a carico della madre che guadagna sui € 1050/1200 mensili a seconda che faccia straordinari ed è gravata da un canone di 450,00 mensili più spese, mentre il
, allora, sosteneva di percepire 1100/1200 ma senza produrre il Parte_2 contratto di lavoro e le buste paga;
fermo restando che gli estratti conto del
2023 attestavano accrediti a titolo di stipendio di importo ben maggiore (€
1.640,50 agosto 2023; € 1765 settembre;
€ 2041 novembre;
€ 1812 dicembre);
e che egli assumeva di pagare 400 euro di canone ammettendo però di non avere un contratto e di pagare “in contanti” quindi senza alcuna possibilità di riscontro.
Infine, si dava atto come il mantenimento ordinario gravasse massimamente sulla madre.
*
Con ricorso proposto in via di urgenza, la chiedeva fosse disposto a Parte_1 suo favore l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia, fermo restando il regime di visita, e fosse elevato il contributo al mantenimento ad euro 350 mensili, sulla base dei seguenti presuppostiti:
- il padre non osservava il regime di visita essendosi trasferito, pare, a
Napoli dalla madre;
- non versava il contributo al mantenimento;
- in data 21 giugno 2024 il GIP preso il Tribunale di Torino disponeva nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di intrattenere comunicazioni di qualsiasi genere con la ricorrente, essendo sottoposto ad indagine per il delitto di cui agli artt. 570, e 612 bis c. 1 e 2 cp in danno della stessa ricorrente.
Orbene; esaminate le difese del convenuto, considerato che egli viveva a Napoli dalla madre ed era stato licenziato, pur essendo intenzionato a rientrare a Torino
e reperire un'occupazione, veniva rilevato che la misura cautelare in atto (doc.
7 ricorrente) era stata adottata sul presupposto che il “…sta CP_1 cercando di perseguitare la persona offesa ponendo in essere atteggiamenti prevaricatori e forme di ossessiva sopraffazione, pretendendo di privare la donna di ogni autonomia decisionale ed esercitando nei suo confronti una notevole pressione in grado di provocare un grave stato di ansia, nonché di preoccupazione per la propria incolumità”; ed ancora, per quanto di interesse, che la reiterazione delle condotte prevaricatrici, intimidatorie ed ossessive turba la serenità della “intralciando la gestione della figlia”. Parte_1
Inoltre, la relazione dei Servizi depositata il 5 agosto 2024, registrati un rapporto padre – figlia benché affettuoso, certamente occasionale e discontinuo, ed uno stato di estrema conflittualità, suggeriva come necessaria l'attivazione dei c.d. luoghi neutri a garanzia della bambina.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che ogni contatto tra i genitori era inibito da un provvedimento giudiziale, non poteva che accogliersi, in via provvisoria, la richiesta della ricorrente, in quanto al di là della relazione affettuosa padre – figlia, il regime richiesto era il solo che risultasse adeguato all'interesse della minore ed alla sua gestione.
Quanto al regime di visita, le restrizioni in atto impedivano ogni forma di collaborazione necessaria perché il padre potesse vedere la figlia e tenerla liberamente con sé.
Pertanto, pur prendendosi atto che la ricorrente non aveva avanzato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori;
che il padre dichiarava espressamente, vivendo a Napoli, di non potere osservare quel calendario, e che era per altro necessario garantire da una parte una relazione genitoriale, e dall'altra un supporto psicologico alla minore, al centro del conflitto, era disposta la presa in carico della minore , res. presso la madre in La Loggia, via Persona_1
S. Pellico 11, da parte dei Servizi sociali territoriali e dalla con CP_2 funzioni di monitoraggio e sostegno ed incarico di attivare incontri padre – figlia in luogo neutro previa verifica della disponibilità paterna, pertanto modificandosi il regime di visita previsto in via provvisoria.
Era altresì mantenuto il contributo al mantenimento già stabilito in via provvisoria in quanto per quanto il convenuto si trovasse privo di occupazione, e dovesse affrontare delle spese per esercitare il diritto di visita, ci si trovava di fronte per sempre giovane uomo da ritenere in grado di attivarsi per trovare un lavoro che gli consenta di far fronte ai suoi preminenti doveri genitoriali;
non senza non rilevare come il mantenimento ordinario della bambina gravasse interamente sulla madre.
Pertanto, a modifica dei provvedimenti 9 maggio 2024, era disposto in via provvisoria l'affidamento super esclusivo della minore alla Persona_1 madre alla quale veniva attribuito il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore, in campo sanitario, scolastico e per il rilascio di documenti di identità. Era disposta la presa in carico della minore
, n. a Torino il 13.2.2020, res. presso la madre in La Loggia, Persona_1 via S. Pellico 11, da parte dei Servizi sociali territoriali e dalla con CP_2 funzioni di monitoraggio e sostegno ed incarico di attivare con urgenza incontri padre – figlia in luogo neutro previa verifica della disponibilità paterna.
*
Si tratta di assetto che va mantenuto.
La più recente relazione dei Servizi attesta, è vero, un buon andamento degli incontri tra padre e minore, tanto che si è proceduto ad un ampliamento degli stessi, prevedendo una cadenza settimanale.
I Servizi hanno evidenziato, inoltre, un'attuale globale serenità nella minore che ha intrapreso volentieri il percorso psicologico proposto che proseguirà con l'obiettivo di approfondire i contenuti, le variabili emotive e gli aspetti psicologici legati alla problematica presentata da . Per_1
Pertanto, concludono i Servizi che “si proseguirà nel monitoraggio della situazione e di quanto attivato, provvedendo a segnalare nell'immediato eventuali criticità”, a riprova della necessità di procedere con cautela.
A ciò si aggiunga che il procedimento penale a carico del , attinto Parte_2 dalla già menzionata misura cautelare, non consta essere definito, oltretutto con una modifica dell'imputazione per condotte sopravvenute qualificate ex art. 612 bis cp. È il caso di sottolineare come il buon rapporto della bambina con il padre non è sufficiente per sovvertire il regime in atto introducendo una condivisione che presuppone una franca collaborazione genitoriale.
Quanto al regime di visita, la stessa sistemazione abitativa dichiarata
(sublocazione di una stanza in un appartamento condiviso con altra persona) non è certo tranquillizzante in vista di una liberalizzazione come il convenuto auspica.
Anche sotto l'aspetto economico va mantenuto il contributo fissato in via provvisoria, dovendosi tenere conto da un lato che il mantenimento ordinario grava massimamente sulla madre, e, dall'altro che il padre, benché abbia perso il lavoro ed abbia chiesto il riconoscimento della NA (doc. 15, 16) per un importo di “euro 1.165,20, per poi scalare di mese in mese”, va ritenuto perfettamente in grado, giova ribadire, di reperire un lavoro.
Nuovamente, egli stesso ammette di avere preso in “sub-locazione” una stanza
“al costo di 400,00 euro al mese, ovviamente senza regolare contratto” sicché in difetto di documentazione di tale asserito esborso, seppur la disponibilità dell'immobile lasci presumere dei costi, non può tenersi conto nel senso di ridurre il contributo come richiede.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi (scaglione 26.000,01/52.000).
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così decide: dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla Persona_1 madre alla quale attribuisce il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la minore, in campo sanitario, scolastico e per il rilascio di documenti di identità; conferma la presa in carico della minore , n. a Torino il Persona_1
13.2.2020, res. presso la madre in La Loggia, via S. Pellico 11, da parte dei
Servizi sociali territoriali e dalla con funzioni di monitoraggio e CP_2 sostegno ed incarico di proseguire gli incontri padre – figlia in luogo neutro con possibilità di ulteriori ampliamenti.
Pone a carico del e a favore della quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 3.808,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di
Torino in data 5 dicembre 2025
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo
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