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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/02/2024, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G.L 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Susanna MANTOVANI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 830/2023 rgl avverso la sentenza n. 316 del 2023 emessa dal
Tribunale di Milano (Pazienza) deciso il 28 novembre 2023 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marco Andrea Caione (c.f. ) e Giuseppe Macrì (c.f. C.F._2
) elettivamente domiciliato in Milano, Via S. D'Orsenigo n. 22 C.F._3
presso lo studio dei difensori - Appellante
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo Lombardi (c.f. ) con studio in Milano, piazza C.F._4
Sant'Ambrogio nr. 16, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec
– Appellato. Email_1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 01 agosto Parte_1
2023, nel merito:" Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, previo ogni più opportuno e/o pagina 1 di 7 dovuto provvedimento, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente nella mancata determinazione degli obiettivi incentivanti e, conseguentemente, condannare la resistente al risarcimento del danno mediante pagamento della somma lorda di euro 8000,00 o in quella minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa per tutte le fasi del giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria ex art. 436 c.p.c. datata 03 Controparte_1
novembre 2023:" Voglia la Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor essendo il ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio privo dei requisiti di cui all'art. 434 n. 2 e 3 c.p.c. Nel merito rigettare l'appello proposto dal signor per tutti motivi Parte_1
dedotti in narrativa, confermare la sentenza n. 316/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Pazienza in data
01.02.2023, non notificata, all'esito del procedimento R.G. n.5417/2022 e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dal signor nei Parte_1
confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Spese e compensi Controparte_1
professionali rifusi”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano - esperito invano un tentativo di conciliazione - con la sentenza n.316 del 2023 ha respinto tutte le domande formulate da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Spese del grado interamente compensate stante la particolarità sotto il profilo probatorio delle questioni esaminate.
In motivazione il Tribunale ha, innanzitutto, respinto la domanda del ricorrente - dipendente di , con la qualifica di area manager livello 5 del CCNL Controparte_1
Agenzie di assicurazione a gestione libera, per il periodo compreso tra l' 11 ottobre
2017 e il 21 gennaio 2021 – diretta ad ottenere il riconoscimento del premio incentivante pagina 2 di 7 per l'anno fiscale 2020/2021 formulata richiamando la lettera di assunzione datata 13 settembre 2017 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) e deducendo sia di avere raggiunto gli obiettivi aziendali contrattualmente pattuiti e sia l'esistenza di un consolidato uso aziendale nell'erogazione del detto premio.
Sul punto il primo giudice, da un lato, ha rilevato che, pur essendo pacifica la previsione nel testo contrattuale dell'impegno della società ad indicare gli obiettivi da raggiungere, il ricorrente non ha indicato nel ricorso quale sarebbe stato l'obiettivo da raggiungere nell'anno 2020 e, dall'altro, richiamando la documentazione versata in atti, non ha ritenuto estesa a tutti i dipendenti l'erogazione del premio risultando, pertanto, esclusa anche l'esistenza di un uso aziendale.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto la seconda domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno formulata sul presupposto dell'inadempimento contrattuale della società resistente per avere omesso di determinare gli obiettivi annuali promessi ma mai concordati.
Sul punto il primo giudice, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione, ha rilevato che, pur essendo pacifica la previsione nel testo contrattuale dell'impegno della società ad indicare gli obiettivi da raggiungere, il ricorrente non ha allegato alcun elemento in ordine ai possibili obiettivi da raggiungere e alle circostanze che giustificherebbero il raggiungimento di quegli obiettivi qualora fissati.
Da ultimo il Tribunale non ha ritenuto fondata la domanda formulata dalla società resistente ex art. 96 c.p.c. non ravvisando nell'azione del ricorrente alcun elemento che sostanzi il dolo e la colpa grave.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando un unico Parte_1
motivo di appello intestato:” Palese ammissione dell'inadempimento e contraddittoria e carente decisione sulla perdita di chance per omessa indicazione di obiettivi”.
In particolare l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice in quanto non ha tenuto conto dell'alternatività delle domande formulate sul punto pagina 3 di 7 evidenziando che la Società resistente - dopo avere negato di aver preso l'impegno, che pure era scritto nel contratto di assunzione, di determinare obiettivi per la parte variabile di retribuzione - ha comunque ammesso di non aver indicato alcun obiettivo risultando, quindi, provato il presupposto per ottenere il risarcimento del danno richiesto, configurabile come danno da perdita di chance, la cui liquidazione non può che essere equitativa.
All'interposto appello ha resistito preliminarmente eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello e la novità della configurazione della domanda di danno come danno da perdita di chanche e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato, in fatto e in diritto.
Esperito invano il tentativo di conciliazione la causa è stata decisa all'udienza del 28 novembre 2023 come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società appellata.
Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto avendo, il legislatore, solo statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Ne discende, pertanto, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno, ancora oggi, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice restando escluso che - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - l'atto di appello debba rivestire pagina 4 di 7 particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. ex multis: Corte di
Cassazione, Sezioni Unite n. 27199 del 2017; Corte di Cassazione n. 13535 del 2018;
Corte di Cassazione n. 24262 del 2020; Corte di Cassazione n 20066 del 2021).
Risultando sufficientemente individuate e specificate sia le ragioni della critica alla decisione del primo giudice (cfr. pagg. da 10 a 14 atto di appello) e sia le conclusioni formulate (cfr. pag. 15 atto di appello), l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve, quindi, essere respinta.
Nel merito l'appello è, comunque, infondato dovendosi condividere le motivazioni del primo giudice, conformi agli insegnamenti della giurisprudenza.
Preliminarmente rilevando che il gravame ha ad oggetto solo la domanda concernente il risarcimento del danno correlato al dedotto inadempimento di , la Corte Controparte_1
osserva e rileva che nel ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente ha dedotto di avere diritto:”… quantomeno, al danno subito a causa della mancata determinazione degli obiettivi annuali, promessi e mai concordati. L'ordinanza del 30 gennaio 2018 n.
2293 la Corte di Cassazione, ha dato accesso al risarcimento del danno nei confronti del dipendente in caso di omessa indicazione degli obiettivi aziendali per il raggiungimento della retribuzione variabile stabilita in contratto;
che tale orientamento
è stato pacificamente applicato dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro che:” in mancanza di qualsiasi fissazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso…il lavoratore, ove provi l'ammontare e la natura del danno, potrà richiedere il risarcimento dello stesso” avendo formulato, in via istruttoria, richiesta di ordine di esibizione dei dati relativi ai risultati conseguiti dagli area manager nei periodi ottobre
2017-settembre 2018; ottobre 2018-settembre 2019 e ottobre 2019-settembre 2020 nonché prova testimoniale sui capitoli di prova identificati nei punti di parte narrativa.
A tale proposito va ricordato che la Corte di Cassazione, scrutinando una fattispecie esattamente sovrapponibile alla fattispecie in esame - dopo avere evidenziato che la pagina 5 di 7 Corte territoriale aveva respinto la domanda in quanto il ricorrente non aveva allegato quali fossero le condizioni poste in essere per il sistema di incentivazione in questione e, dunque, non aveva chiarito quali fossero i concreti parametri cui fare riferimento per poter valutare, almeno in termini probabilistici, le possibilità di raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore - con la sentenza n. 23607 del 28 settembre 2018 ha evidenziato la necessità di tenere distinti gli oneri sostanziali, inerenti la soddisfazione dell'obbligazione assunta dalla società rispetto alla retribuzione variabile, con gli oneri processuali, inerenti le necessarie allegazioni e prove circa gli elementi utili per supportare la domanda.
In particolare nella richiamata sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che:” La
Corte territoriale ha infatti fondato la sua valutazione sul presupposto che il ricorrente non aveva fornito adeguata allegazione e prova degli elementi che, se pur in via presuntiva, avrebbero potuto consentire non soltanto la individuazione degli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto le circostanze dirette a rappresentare il possibile raggiungimento degli stessi da parte del ricorrente. Nella costruzione del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di retribuzione variabile risulta elemento essenziale non solo la mancata fissazione degli obiettivi da parte della società, ma anche la prova che, se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore. Il difetto di tale circostanza, il cui onere di prova non può che incombere sul soggetto che azioni la domanda risarcitoria, rende evidentemente non completa la fattispecie allegata e non esaminabile dal giudice la pretesa avanzata”.
In applicazione dei predetti principi nella fattispecie in esame risulta dirimente - risultando assorbita ogni questione circa l'interpretazione dell'impegno assunto dalla società appellata con la lettera del 13 settembre 2017 e della eccezione di inammissibilità della domanda configurata in sede di appello come risarcimento del danno da perdita di chanche - il fatto che l'odierno appellante non ha fornito idonea pagina 6 di 7 allegazione circa il fatto che “se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore” né ha offerto di provare il detto presupposto di fatto.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e - in applicazione del
D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.316 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in Parte_1
favore dell'appellata liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali ed Controparte_1
oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 28 novembre 2023
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Susanna MANTOVANI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Susanna MANTOVANI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 830/2023 rgl avverso la sentenza n. 316 del 2023 emessa dal
Tribunale di Milano (Pazienza) deciso il 28 novembre 2023 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Marco Andrea Caione (c.f. ) e Giuseppe Macrì (c.f. C.F._2
) elettivamente domiciliato in Milano, Via S. D'Orsenigo n. 22 C.F._3
presso lo studio dei difensori - Appellante
Contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Giancarlo Lombardi (c.f. ) con studio in Milano, piazza C.F._4
Sant'Ambrogio nr. 16, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec
– Appellato. Email_1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 01 agosto Parte_1
2023, nel merito:" Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, previo ogni più opportuno e/o pagina 1 di 7 dovuto provvedimento, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente nella mancata determinazione degli obiettivi incentivanti e, conseguentemente, condannare la resistente al risarcimento del danno mediante pagamento della somma lorda di euro 8000,00 o in quella minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa per tutte le fasi del giudizio”;
Per la parte appellata come da memoria ex art. 436 c.p.c. datata 03 Controparte_1
novembre 2023:" Voglia la Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor essendo il ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio privo dei requisiti di cui all'art. 434 n. 2 e 3 c.p.c. Nel merito rigettare l'appello proposto dal signor per tutti motivi Parte_1
dedotti in narrativa, confermare la sentenza n. 316/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Pazienza in data
01.02.2023, non notificata, all'esito del procedimento R.G. n.5417/2022 e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dal signor nei Parte_1
confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto. Spese e compensi Controparte_1
professionali rifusi”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano - esperito invano un tentativo di conciliazione - con la sentenza n.316 del 2023 ha respinto tutte le domande formulate da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Spese del grado interamente compensate stante la particolarità sotto il profilo probatorio delle questioni esaminate.
In motivazione il Tribunale ha, innanzitutto, respinto la domanda del ricorrente - dipendente di , con la qualifica di area manager livello 5 del CCNL Controparte_1
Agenzie di assicurazione a gestione libera, per il periodo compreso tra l' 11 ottobre
2017 e il 21 gennaio 2021 – diretta ad ottenere il riconoscimento del premio incentivante pagina 2 di 7 per l'anno fiscale 2020/2021 formulata richiamando la lettera di assunzione datata 13 settembre 2017 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) e deducendo sia di avere raggiunto gli obiettivi aziendali contrattualmente pattuiti e sia l'esistenza di un consolidato uso aziendale nell'erogazione del detto premio.
Sul punto il primo giudice, da un lato, ha rilevato che, pur essendo pacifica la previsione nel testo contrattuale dell'impegno della società ad indicare gli obiettivi da raggiungere, il ricorrente non ha indicato nel ricorso quale sarebbe stato l'obiettivo da raggiungere nell'anno 2020 e, dall'altro, richiamando la documentazione versata in atti, non ha ritenuto estesa a tutti i dipendenti l'erogazione del premio risultando, pertanto, esclusa anche l'esistenza di un uso aziendale.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto la seconda domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno formulata sul presupposto dell'inadempimento contrattuale della società resistente per avere omesso di determinare gli obiettivi annuali promessi ma mai concordati.
Sul punto il primo giudice, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione, ha rilevato che, pur essendo pacifica la previsione nel testo contrattuale dell'impegno della società ad indicare gli obiettivi da raggiungere, il ricorrente non ha allegato alcun elemento in ordine ai possibili obiettivi da raggiungere e alle circostanze che giustificherebbero il raggiungimento di quegli obiettivi qualora fissati.
Da ultimo il Tribunale non ha ritenuto fondata la domanda formulata dalla società resistente ex art. 96 c.p.c. non ravvisando nell'azione del ricorrente alcun elemento che sostanzi il dolo e la colpa grave.
Avverso detta decisione ha interposto appello articolando un unico Parte_1
motivo di appello intestato:” Palese ammissione dell'inadempimento e contraddittoria e carente decisione sulla perdita di chance per omessa indicazione di obiettivi”.
In particolare l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice in quanto non ha tenuto conto dell'alternatività delle domande formulate sul punto pagina 3 di 7 evidenziando che la Società resistente - dopo avere negato di aver preso l'impegno, che pure era scritto nel contratto di assunzione, di determinare obiettivi per la parte variabile di retribuzione - ha comunque ammesso di non aver indicato alcun obiettivo risultando, quindi, provato il presupposto per ottenere il risarcimento del danno richiesto, configurabile come danno da perdita di chance, la cui liquidazione non può che essere equitativa.
All'interposto appello ha resistito preliminarmente eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello e la novità della configurazione della domanda di danno come danno da perdita di chanche e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato, in fatto e in diritto.
Esperito invano il tentativo di conciliazione la causa è stata decisa all'udienza del 28 novembre 2023 come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società appellata.
Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto avendo, il legislatore, solo statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Ne discende, pertanto, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno, ancora oggi, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice restando escluso che - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - l'atto di appello debba rivestire pagina 4 di 7 particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. ex multis: Corte di
Cassazione, Sezioni Unite n. 27199 del 2017; Corte di Cassazione n. 13535 del 2018;
Corte di Cassazione n. 24262 del 2020; Corte di Cassazione n 20066 del 2021).
Risultando sufficientemente individuate e specificate sia le ragioni della critica alla decisione del primo giudice (cfr. pagg. da 10 a 14 atto di appello) e sia le conclusioni formulate (cfr. pag. 15 atto di appello), l'eccezione di inammissibilità dell'appello deve, quindi, essere respinta.
Nel merito l'appello è, comunque, infondato dovendosi condividere le motivazioni del primo giudice, conformi agli insegnamenti della giurisprudenza.
Preliminarmente rilevando che il gravame ha ad oggetto solo la domanda concernente il risarcimento del danno correlato al dedotto inadempimento di , la Corte Controparte_1
osserva e rileva che nel ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente ha dedotto di avere diritto:”… quantomeno, al danno subito a causa della mancata determinazione degli obiettivi annuali, promessi e mai concordati. L'ordinanza del 30 gennaio 2018 n.
2293 la Corte di Cassazione, ha dato accesso al risarcimento del danno nei confronti del dipendente in caso di omessa indicazione degli obiettivi aziendali per il raggiungimento della retribuzione variabile stabilita in contratto;
che tale orientamento
è stato pacificamente applicato dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro che:” in mancanza di qualsiasi fissazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso…il lavoratore, ove provi l'ammontare e la natura del danno, potrà richiedere il risarcimento dello stesso” avendo formulato, in via istruttoria, richiesta di ordine di esibizione dei dati relativi ai risultati conseguiti dagli area manager nei periodi ottobre
2017-settembre 2018; ottobre 2018-settembre 2019 e ottobre 2019-settembre 2020 nonché prova testimoniale sui capitoli di prova identificati nei punti di parte narrativa.
A tale proposito va ricordato che la Corte di Cassazione, scrutinando una fattispecie esattamente sovrapponibile alla fattispecie in esame - dopo avere evidenziato che la pagina 5 di 7 Corte territoriale aveva respinto la domanda in quanto il ricorrente non aveva allegato quali fossero le condizioni poste in essere per il sistema di incentivazione in questione e, dunque, non aveva chiarito quali fossero i concreti parametri cui fare riferimento per poter valutare, almeno in termini probabilistici, le possibilità di raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore - con la sentenza n. 23607 del 28 settembre 2018 ha evidenziato la necessità di tenere distinti gli oneri sostanziali, inerenti la soddisfazione dell'obbligazione assunta dalla società rispetto alla retribuzione variabile, con gli oneri processuali, inerenti le necessarie allegazioni e prove circa gli elementi utili per supportare la domanda.
In particolare nella richiamata sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che:” La
Corte territoriale ha infatti fondato la sua valutazione sul presupposto che il ricorrente non aveva fornito adeguata allegazione e prova degli elementi che, se pur in via presuntiva, avrebbero potuto consentire non soltanto la individuazione degli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto le circostanze dirette a rappresentare il possibile raggiungimento degli stessi da parte del ricorrente. Nella costruzione del diritto al risarcimento del danno nell'ipotesi di retribuzione variabile risulta elemento essenziale non solo la mancata fissazione degli obiettivi da parte della società, ma anche la prova che, se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore. Il difetto di tale circostanza, il cui onere di prova non può che incombere sul soggetto che azioni la domanda risarcitoria, rende evidentemente non completa la fattispecie allegata e non esaminabile dal giudice la pretesa avanzata”.
In applicazione dei predetti principi nella fattispecie in esame risulta dirimente - risultando assorbita ogni questione circa l'interpretazione dell'impegno assunto dalla società appellata con la lettera del 13 settembre 2017 e della eccezione di inammissibilità della domanda configurata in sede di appello come risarcimento del danno da perdita di chanche - il fatto che l'odierno appellante non ha fornito idonea pagina 6 di 7 allegazione circa il fatto che “se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore” né ha offerto di provare il detto presupposto di fatto.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e - in applicazione del
D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.316 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in Parte_1
favore dell'appellata liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali ed Controparte_1
oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 28 novembre 2023
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Susanna MANTOVANI
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