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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2024, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Ludovica Dotti Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere rel. all'udienza del 10 luglio 2024, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3626/2020 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Vitale giusta procura in atti appellante
E
(già - C.F. ), nella persona del Sindaco pro tempore, CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi in forza di delega in atti appellata
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello, in via istruttoria ammettere la prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo di primo grado con il teste ivi indicato;
nel merito annullare la determinazione dirigenziale di ingiunzione irrogata perché ingiusta ed illegittima giusti motivi di cui sopra, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio"; Per l'appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata l'istanza istruttoria articolata da controparte, confermare la sentenza n. 829/2020 emessa e pubblicata il 14/01/2020 dal Tribunale Civile di Roma e per l'effetto respingere in toto l'opposizione coltivata dalla sig.ra . Con ogni conseguenza di Parte_1 legge“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha proposto appello avverso la sentenza n. 829/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 14 gennaio 2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 26.027,67 irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 della Legge della Regione Lazio n. 12/1999, asseritamente commessa in relazione all'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa già occupato.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, L.R.
12/1999.
L'appellante ha addotto come la condotta sanzionata da tale disposizione, consistente nella cessione a terzi dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avvenuta a qualsiasi titolo al di fuori dei casi previsti dalla legge, non le fosse imputabile, posto che non si era trattato della volontaria cessione, anche a titolo gratuito, dell'alloggio, ma della permanenza senza titolo nell'appartamento da parte dell'ex convivente della a Parte_1 seguito della cessazione della loro relazione sentimentale;
la perdurante occupazione dell'alloggio da parte del terzo era dunque intervenuta contro la volontà dell'assegnataria, la quale del resto aveva dovuto allontanarsi dall'immobile, trasferendosi addirittura fuori a fronte delle CP_1 condotte aggressive poste in essere dal compagno.
Il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado all'omessa comunicazione alla proprietà dell'abbandono dell'immobile sarebbe poi erroneo, posto tale condotta esulerebbe dalla fattispecie contestata (relativa appunto alla volontaria cessione del bene a terzi) e sarebbe di contro sanzionata da una diversa previsione normativa.
Con il secondo motivo d'appello la ha addotto la violazione art. 3 della legge n. Parte_1
689/1981.
Nel caso di specie sarebbe da ritenere superata la presunzione di colpevolezza posta dalla norma,
e ciò proprio in ragione del fatto che la permanenza dell'ex compagno nell'immobile era avvenuta contro la volontà dell'incolpata, ciò che l'appellante ha richiesto di dimostrare tramite la prova orale dedotta in primo grado e non ammessa dal Tribunale. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha addotto la violazione art. 6, comma 11, del d.lgs.
n. 150/2011.
In proposito ha addotto come, sulla base della documentazione penale ed anche a prescindere dall'espletamento della richiesta prova testimoniale, non vi fossero prove sufficienti della sua responsabilità.
Su tali presupposti la signora ha concluso per la revoca dell'ordinanza di ingiunzione Parte_1 opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. si è costituta in giudizio contestando il fondamento del gravame, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto.
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 10 luglio 2024 mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ad escludere il fondamento del primo motivo di gravame appare sufficiente il richiamo alle considerazioni svolte dal primo Giudice, affatto scalfite dal contenuto dell'appello.
Il Tribunale si è in questi termini espresso: E' documentalmente provato – oltre a non essere smentito dalla stessa opponente – che la ricorrente ebbe ad allontanarsi dall'immobile ERP sito in alla Via Costantino CP_1
n. 72 scala 5 interno 3 “......allorché ebbe a terminare la propria relazione sentimentale con il Persona_1 quale rimase nell'appartamento contro la volontà della ricorrente...”, soggetto privo, il di alcun Persona_1 titolo che lo legittimasse ad alloggiarvi, come confermato dallo stesso decreto di archiviazione depositato dall'opponente che, infatti, ribadisce l'occupazione abusiva dell'immobile.
La condotta dell'opponente integra esattamente le previsioni del punto 2 dell'art. 15 in esame … atteso che
l'opponente, non solo non ha effettuato la regolare riconsegna dell'immobile ERP di cui è causa all'Ente proprietario allorquando ha deciso di allontanarsi dall'immobile, ma ha consentito che un soggetto terzo, privo di alcun titolo, continuasse ad occupare quell'immobile, senza curarsi di informare di quella occupazione senza titolo l'Ente proprietario medesimo. A nulla vale, pertanto, che l'opponente asserisca nel ricorso la sua contrarietà alla permanenza nell'immobile da parte del atteso che nessuna iniziativa la stessa opponente ha posto in Per_1 essere per salvaguardare sé medesima e l'Ente proprietario dell'immobile dalla occupazione senza titolo perpetrata da un soggetto che nell'immobile è stato evidentemente introdotto dalla ricorrente nella fase dei loro buoni rapporti interpersonali”.
Non pare che tali affermazioni necessitino di ulteriori precisazioni, né che presuppongano il riconoscimento di una fattispecie eterogenea rispetto alla condotta sanzionata dall'art. 15, comma 2 della L.R. 12/99, ed asseritamente punita da altra (non meglio identificata) previsione normativa.
Ed invero, pur volendo dare per ammesse le circostanze addotte dall'appellante (così rendendosi superflua l'ammissione della prova orale reiterata in questa sede), si ricadrebbe nondimeno nella fattispecie sanzionata.
Quand'anche infatti la signora si fosse dovuta allontanare dall'immobile per la Parte_1 condotta aggressiva dell'ex compagno, resterebbe comunque fermo il fatto che la stessa ha definitivamente abbandonato l'alloggio di cui era assegnataria, lasciandolo nella disponibilità del suo ex convivente, senza procedere alla formale riconsegna delle chiavi al proprietario e senza segnalare all'ente la circostanza della presenza di un terzo non legittimato all'interno dell'immobile, ciò che avrebbe potuto comprovare l'assunto che la perdurante occupazione dell'immobile era avvenuta “contro la volontà” dell'assegnataria.
Il dato equivale alla consapevole accettazione, da parte dell'assegnataria dell'alloggio, dell'utilizzo dell'immobile da parte di un soggetto privo di alcun titolo, id est alla sua cessione in godimento (a titolo gratuito) ad un terzo soggetto, che la stessa aveva del resto in precedenza immesso nel godimento del bene (senza che la circostanza fosse stata ab origine segnalata all'ente), al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Le ragioni che avrebbero indotto l'odierna appellante a questa scelta, e con ciò si viene all'esame del secondo motivo d'appello, non consentono poi di ritenere superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 3 della legge 689/81.
Anche sotto questo profilo, infatti, non si può che rilevare come, pur dando per ammesse le circostanze allegate dall'appellante, la stessa, per escludere la propria responsabilità (in ragione di un'eventuale esimente per stato di necessità o comunque in funzione dell'assenza dell'elemento della colpa), avrebbe dovuto procedere alla segnalazione all'ente proprietario della presenza nell'immobile di un soggetto privo di titolo (di cui come detto non consta fosse stata in precedenza segnalata la convivenza) ed il rifiuto di tale soggetto di allontanarsi dall'immobile.
In assenza di tale doverosa condotta deve essere confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione contestata alla signora Parte_1
Ed invero, “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (in questi termini, tra le altre, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11977).
Il terzo motivo di gravame è infine inammissibile per la sua assoluta genericità.
L'appellante, infatti, non ha neppure allegato le ragioni in forza delle quali dovrebbe nella fattispecie ritenersi l'insussistenza di “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, agli effetti di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 150/2011, di modo che ogni considerazione sul punto
è superflua.
Rilevato infine che la pronuncia del primo Giudice relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria non è stata censurata, di modo che sul punto si è formato il giudicato, non si può che concludere per la conferma della pronuncia di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla signora Parte_1
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, segue la soccombenza.
In ragione del rigetto del gravame sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 3626/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Ludovica Dotti Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere rel. all'udienza del 10 luglio 2024, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3626/2020 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Vitale giusta procura in atti appellante
E
(già - C.F. ), nella persona del Sindaco pro tempore, CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi in forza di delega in atti appellata
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello, in via istruttoria ammettere la prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo di primo grado con il teste ivi indicato;
nel merito annullare la determinazione dirigenziale di ingiunzione irrogata perché ingiusta ed illegittima giusti motivi di cui sopra, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio"; Per l'appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata l'istanza istruttoria articolata da controparte, confermare la sentenza n. 829/2020 emessa e pubblicata il 14/01/2020 dal Tribunale Civile di Roma e per l'effetto respingere in toto l'opposizione coltivata dalla sig.ra . Con ogni conseguenza di Parte_1 legge“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha proposto appello avverso la sentenza n. 829/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 14 gennaio 2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 26.027,67 irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 della Legge della Regione Lazio n. 12/1999, asseritamente commessa in relazione all'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa già occupato.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, L.R.
12/1999.
L'appellante ha addotto come la condotta sanzionata da tale disposizione, consistente nella cessione a terzi dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avvenuta a qualsiasi titolo al di fuori dei casi previsti dalla legge, non le fosse imputabile, posto che non si era trattato della volontaria cessione, anche a titolo gratuito, dell'alloggio, ma della permanenza senza titolo nell'appartamento da parte dell'ex convivente della a Parte_1 seguito della cessazione della loro relazione sentimentale;
la perdurante occupazione dell'alloggio da parte del terzo era dunque intervenuta contro la volontà dell'assegnataria, la quale del resto aveva dovuto allontanarsi dall'immobile, trasferendosi addirittura fuori a fronte delle CP_1 condotte aggressive poste in essere dal compagno.
Il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado all'omessa comunicazione alla proprietà dell'abbandono dell'immobile sarebbe poi erroneo, posto tale condotta esulerebbe dalla fattispecie contestata (relativa appunto alla volontaria cessione del bene a terzi) e sarebbe di contro sanzionata da una diversa previsione normativa.
Con il secondo motivo d'appello la ha addotto la violazione art. 3 della legge n. Parte_1
689/1981.
Nel caso di specie sarebbe da ritenere superata la presunzione di colpevolezza posta dalla norma,
e ciò proprio in ragione del fatto che la permanenza dell'ex compagno nell'immobile era avvenuta contro la volontà dell'incolpata, ciò che l'appellante ha richiesto di dimostrare tramite la prova orale dedotta in primo grado e non ammessa dal Tribunale. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha addotto la violazione art. 6, comma 11, del d.lgs.
n. 150/2011.
In proposito ha addotto come, sulla base della documentazione penale ed anche a prescindere dall'espletamento della richiesta prova testimoniale, non vi fossero prove sufficienti della sua responsabilità.
Su tali presupposti la signora ha concluso per la revoca dell'ordinanza di ingiunzione Parte_1 opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. si è costituta in giudizio contestando il fondamento del gravame, di cui ha chiesto CP_1 il rigetto.
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 10 luglio 2024 mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ad escludere il fondamento del primo motivo di gravame appare sufficiente il richiamo alle considerazioni svolte dal primo Giudice, affatto scalfite dal contenuto dell'appello.
Il Tribunale si è in questi termini espresso: E' documentalmente provato – oltre a non essere smentito dalla stessa opponente – che la ricorrente ebbe ad allontanarsi dall'immobile ERP sito in alla Via Costantino CP_1
n. 72 scala 5 interno 3 “......allorché ebbe a terminare la propria relazione sentimentale con il Persona_1 quale rimase nell'appartamento contro la volontà della ricorrente...”, soggetto privo, il di alcun Persona_1 titolo che lo legittimasse ad alloggiarvi, come confermato dallo stesso decreto di archiviazione depositato dall'opponente che, infatti, ribadisce l'occupazione abusiva dell'immobile.
La condotta dell'opponente integra esattamente le previsioni del punto 2 dell'art. 15 in esame … atteso che
l'opponente, non solo non ha effettuato la regolare riconsegna dell'immobile ERP di cui è causa all'Ente proprietario allorquando ha deciso di allontanarsi dall'immobile, ma ha consentito che un soggetto terzo, privo di alcun titolo, continuasse ad occupare quell'immobile, senza curarsi di informare di quella occupazione senza titolo l'Ente proprietario medesimo. A nulla vale, pertanto, che l'opponente asserisca nel ricorso la sua contrarietà alla permanenza nell'immobile da parte del atteso che nessuna iniziativa la stessa opponente ha posto in Per_1 essere per salvaguardare sé medesima e l'Ente proprietario dell'immobile dalla occupazione senza titolo perpetrata da un soggetto che nell'immobile è stato evidentemente introdotto dalla ricorrente nella fase dei loro buoni rapporti interpersonali”.
Non pare che tali affermazioni necessitino di ulteriori precisazioni, né che presuppongano il riconoscimento di una fattispecie eterogenea rispetto alla condotta sanzionata dall'art. 15, comma 2 della L.R. 12/99, ed asseritamente punita da altra (non meglio identificata) previsione normativa.
Ed invero, pur volendo dare per ammesse le circostanze addotte dall'appellante (così rendendosi superflua l'ammissione della prova orale reiterata in questa sede), si ricadrebbe nondimeno nella fattispecie sanzionata.
Quand'anche infatti la signora si fosse dovuta allontanare dall'immobile per la Parte_1 condotta aggressiva dell'ex compagno, resterebbe comunque fermo il fatto che la stessa ha definitivamente abbandonato l'alloggio di cui era assegnataria, lasciandolo nella disponibilità del suo ex convivente, senza procedere alla formale riconsegna delle chiavi al proprietario e senza segnalare all'ente la circostanza della presenza di un terzo non legittimato all'interno dell'immobile, ciò che avrebbe potuto comprovare l'assunto che la perdurante occupazione dell'immobile era avvenuta “contro la volontà” dell'assegnataria.
Il dato equivale alla consapevole accettazione, da parte dell'assegnataria dell'alloggio, dell'utilizzo dell'immobile da parte di un soggetto privo di alcun titolo, id est alla sua cessione in godimento (a titolo gratuito) ad un terzo soggetto, che la stessa aveva del resto in precedenza immesso nel godimento del bene (senza che la circostanza fosse stata ab origine segnalata all'ente), al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Le ragioni che avrebbero indotto l'odierna appellante a questa scelta, e con ciò si viene all'esame del secondo motivo d'appello, non consentono poi di ritenere superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 3 della legge 689/81.
Anche sotto questo profilo, infatti, non si può che rilevare come, pur dando per ammesse le circostanze allegate dall'appellante, la stessa, per escludere la propria responsabilità (in ragione di un'eventuale esimente per stato di necessità o comunque in funzione dell'assenza dell'elemento della colpa), avrebbe dovuto procedere alla segnalazione all'ente proprietario della presenza nell'immobile di un soggetto privo di titolo (di cui come detto non consta fosse stata in precedenza segnalata la convivenza) ed il rifiuto di tale soggetto di allontanarsi dall'immobile.
In assenza di tale doverosa condotta deve essere confermata la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione contestata alla signora Parte_1
Ed invero, “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (in questi termini, tra le altre, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11977).
Il terzo motivo di gravame è infine inammissibile per la sua assoluta genericità.
L'appellante, infatti, non ha neppure allegato le ragioni in forza delle quali dovrebbe nella fattispecie ritenersi l'insussistenza di “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, agli effetti di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 150/2011, di modo che ogni considerazione sul punto
è superflua.
Rilevato infine che la pronuncia del primo Giudice relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria non è stata censurata, di modo che sul punto si è formato il giudicato, non si può che concludere per la conferma della pronuncia di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla signora Parte_1
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, segue la soccombenza.
In ragione del rigetto del gravame sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 3626/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto