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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
ggetto: altri istituti di diritto di famiglia
(es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 15.05.2024
da
C.F. nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Romania, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Zanardi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Beverora, n. 18, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
23.4.1993,
- RESISTENTE CONTUMACE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 15.05.2024 deduceva: Parte_1
che dalla relazione affettiva intercorsa con era nata, in Controparte_1
data 17.9.2019, la figlia , affetta sin dalla nascita dalla sindrome Persona_1
di Down e da ipoacusia di medio lieve entità trasmissiva, motivo per cui era stata riconosciuta da INPS “portatore di handicap in situazione di gravità” con necessità di assistenza continua;
che il signor nel corso della relazione intercorsa con la ricorrente aveva CP_1
iniziato ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti, spendendo a tale scopo anche denaro destinato alla famiglia, senza mai intraprendere, nonostante le sollecitazioni della compagna, un percorso di disintossicazione e di recupero ad hoc, arrivando financo a porre in essere condotte violente nei confronti della compagna, costretta a subire quotidianamente dal compagno vessazioni e maltrattamenti in misura sempre più grave in seguito alla nascita della figlia;
che la relazione sentimentale tra le parti era stata interrotta nel mese di agosto 2022 quando si era allontanato dalla casa familiare, mentre prima di allora la ricorrente CP_1
non aveva sporto denuncia-querela in seguito alle gravi condotte maltrattanti poste in essere dal compagno nei suoi confronti per paura di subire da quest'ultimo reazioni e ritorsioni ancora più violente e per cercare di salvaguardare la figlia minore;
che in seguito, però, la ricorrente si era determinata a sporgere denuncia-querela davanti all'Autorità competente con conseguente instaurazione di un procedimento penale a carico del signor in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. (n. 4239/2022 RGNR CP_1
Procura di Piacenza);
che la figlia minore, sebbene non fosse mai stata direttamente vittima delle azioni violente del padre, era stata comunque costretta ad assistere alla violenza esercitata dal padre nei confronti della madre, con inevitabili ripercussioni negative sul piano psico- fisico;
che la ricorrente aveva sempre tentato di stabilire, invano, un equilibrio familiare nell'esclusivo interesse della figlia minore, ma, nonostante ciò, il signor aveva CP_1
sempre manifestato un totale disinteresse nei confronti della figlia e della compagna, continuando ad attuare nei confronti di quest'ultima anche condotte prevaricatorie ed estorsive per questioni che riguardavano, tra l'altro, la salute della bambina;
che il padre non aveva più alcun rapporto con la figlia minore e si era completamente disinteressato di lei dal punto di vista sia economico sia affettivo, attuando persino una condotta ostativa al rilascio dei consensi necessari per le iniziative scolastiche e per l'effettuazione di terapie ed interventi medici della minore;
che la ricorrente, oltre a dover sostenere in via esclusiva le spese mediche per la bambina, era anche onerata del pagamento del canone di locazione, pari ad Euro 450,00, per l'immobile in cui risiedeva con la figlia;
che percepiva l'assegno unico familiare, ma alcun importo ricevuto a tale CP_1
titolo era mai stato versato per provvedere ai bisogni della figlia;
che la figlia minore, a causa del suo stato di salute con necessità di assistenza continua, percepiva dall'INPS un'indennità pari a circa 500,00 Euro mensili, la quale veniva accreditata su un libretto postale a lei intestato, somma, però, non sufficiente a far fronte a tutte le spese occorrenti per la stessa;
che la figlia minore aveva vissuto l'interruzione repentina di tutti i contatti con il padre, intervenuta per volontà di quest'ultimo, come un abbandono;
che, quanto alla condizione lavorativa delle parti, la signora era Pt_1
inizialmente assunta presso con retribuzione mensile di Controparte_2
circa 1.500,00 Euro, ma avendo necessità di un orario lavorativo più flessibile e tale da consentirle di trascorrere più tempo con la figlia, dal 10.4.2024 era stata assunta con contratto di apprendistato e mansioni di cameriera presso Bar Romano s.r.l., in Loc.
Barabasca in Fiorenzuola d'Arda, con retribuzione mensile inferiore, pari a circa 730,00
Euro lordi al mese, mentre , lavorava presso percependo CP_1 Controparte_3
una retribuzione mensile di almeno 2.000,00 Euro.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente formulava richiesta di pronuncia di provvedimenti indifferibili ai sensi degli artt. 473 bis.69 e 473 bis.70 c.p.c.
Nel merito, chiedeva l'affidamento della figlia minore alla Persona_1 madre nelle forme dell'affidamento cd. super esclusivo, con collocazione presso la stessa e regolamentazione del diritto di visita del padre solo previo accertamento della sua capacità genitoriale, purché in modalità protetta e con il monitoraggio del Servizio Sociale competente all'esito dell'espletamento positivo di un percorso di ausilio alla genitorialità; chiedeva altresì di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento della figlia minore in misura pari ad Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
infine, domandava il riconoscimento integrale in favore della madre della somma spettante a titolo di Assegno Unico Universale per i figli minori.
Con decreto in data 20.5.2024, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.c., veniva ordinata a la cessazione delle condotte pregiudizievoli perpetrate nei CP_1 confronti della ricorrente, anche alla presenza della figlia minore, nonché
l'allontanamento dalla casa familiare;
inoltre veniva disposto, in via d'urgenza,
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. “super esclusivo”, con residenza abituale presso la stessa e contributo a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia pari ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa individuate secondo le Linee Guida del C.N.F. ed oltre all'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico erogato dall'INPS; infine, veniva conferito mandato al Servizio Sociale territorialmente competente al fine di promuovere gli interventi diretti al recupero del rapporto padre-figlia, demandando al
Servizio Sociale di disciplinare gli incontri della minore con il padre, solo se non disturbanti per la minore ed, eventualmente, in forma protetta.
All'udienza dell'11 giugno 2024 fissata per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili emessi inaudita altera parte compariva la sola ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre, nonostante la notifica del ricorso e del decreto, non compariva il resistente, di tal che venivano confermati i provvedimenti già emessi.
All'udienza dell'8.10.2024, fissata nel giudizio di merito, compariva la ricorrente, assistita dal Suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto, con conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso. A tale udienza la ricorrente confermava il ricorso e precisava che la bambina non vedeva il padre dal 2022 ed i Servizi Sociali fornivano loro assistenza necessaria;
riferiva altresì di abitare a Cortemaggiore unitamente alla figlia e ad un'amica e di svolgere attività lavorativa part-time come scaffalista con retribuzione mensile pari a
1.100,00 Euro, potendo contare sul sostegno di un'amica per la cura della figlia durante l'orario lavorativo;
infine, ribadiva che il padre non aveva mai versato alcunché per il mantenimento della bambina, neppure in seguito all'emissione del provvedimento giudiziale, risultandole che fosse tornato in Romania, senza che le fosse noto se svolgeva attività lavorativa, dopo che in Italia lavorava come camionista.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, per l'effetto, alla luce di quanto evidenziato dai Servizi Sociali nella relazione nel frattempo trasmessa, veniva disposto in conformità ai provvedimenti emessi in data 20.5.2024, di tal che, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di ulteriori mezzi di prova, su richiesta di parte ricorrente, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Successivamente, precisate le conclusioni da parte ricorrente, all'udienza del
28.1.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi sopravvenuti e tenuto conto della situazione dedotta in giudizio, debbano essere, in linea generale, confermate le condizioni già disposte all'udienza dell'8.10.2024 in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, salvo le precisazioni che seguono.
Ed invero, quanto all'affidamento della figlia minore , è Persona_1
noto che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, oramai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559)
o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, rileva dunque il richiamo alle ragioni che già in sede di pronuncia di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. hanno motivato l'affidamento esclusivo della minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, a fronte delle condotte maltrattanti poste in essere dal padre in ambito familiare anche in presenza della figlia minore e del grave disinteresse dallo stesso dimostrato verso quest'ultima, ancora in tenera età e affetta da sindrome di Down nonché ipoacusia di medio lieve entità (doc.
n. 2 fascicolo ricorrente), così da lasciare ogni onere di cura, educazione e mantenimento in capo alla madre. Al riguardo, rileva considerare come la ricostruzione delle vicende familiari fornita dalla ricorrente trova riscontro negli atti che hanno originato il procedimento penale nel quale risulta imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p. in CP_1
danno della ricorrente e della figlia minore, in un quadro in cui lo stesso si è da tempo reso irreperibile, manifestando perdurante disinteresse alle sorti della famiglia.
A fronte di ciò, rileva considerare che dalle risultanze processuali emerge invece l'adeguatezza della figura materna, confermata anche dai Servizi Sociali del Comune di
Caorso, i quali, nella relazione da ultimo trasmessa, all'esito di un periodo di osservazione e monitoraggio del nucleo familiare - caratterizzato da colloqui e contatti telefonici intercorsi con la madre della minore ed il di lei Procuratore nonché da visite domiciliari presso l'abitazione materna - non hanno rilevato criticità in relazione alle capacità genitoriali di evidenziando piuttosto che “[…] Dai contatti Parte_1
con il pediatra della minore, dott. , è emerso che la madre appare Persona_2 premurosa e attenta ai bisogni sanitari della bambina e mostra un'adeguata consapevolezza circa le criticità che comporta la Sindrome da cui la bambina è affetta.
Egli riferisce invece di non aver mai conosciuto il padre della minore, dichiarando che si
è sempre occupata la madre di effettuare le visite ed i controlli della stessa[…] Anche dai contatti con le insegnanti di riferimento della minore non emergono criticità, le operatrici riportano che la madre si è sempre mostrata adeguata e ha sempre seguito le indicazioni della scuola […]” . A fronte di ciò, gli stessi Servizi Sociali concludono che “Alla luce degli elementi sopra riportati, dell'irreperibilità del padre e dell'apparente totale disinteressamento dello stesso nei confronti della figlia minore, dei ricorrenti ricatti che egli avanza ogniqualvolta la signora richiede il suo consenso per le pratiche Pt_1 relative alla figlia, dell'adeguatezza mostrata dalla madre nella cura e nell'assistenza della bambina e dei numerosi ostacoli che incontra quotidianamente a causa dell'assenza del consenso paterno (ad esempio per l'iscrizione scolastica della minore) parrebbe opportuno richiedere a codesta Autorità Giudiziaria di valutare la possibilità di concedere l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Persona_3
affinchè essa possa occuparsi totalmente ed autonomamente della bambina soprattutto per ciò che concerne la sfera sanitaria, di particolare importanza per la minore a causa della Sindrome di Down-trisomia 21 dalla quale è affetta e per la quale necessita di assistenza continua” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Caorso trasmessa in data 18.9.2024).
Ne deriva che l'affidamento esclusivo della minore alla madre – nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo – risulta rispondere all'interesse della figlia, affetta da grave disabilità con necessità di assistenza continua, in ogni caso demandando ai
Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo, incaricando gli stessi Servizi di regolamentare l'eventuale ripresa dei contatti padre-figlia, in forma protetta, se valutati non disturbanti per la minore e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse della stessa.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter c.4
c.c. – tenuto conto che la ricorrente risulta occupata con lavoro part-time in qualità di scaffalista percependo un reddito pari ad Euro 1.100,00 mensili (come dichiarato all'udienza dell'8.10.2024) e che sulla stessa gravano tutti gli oneri di cura, accudimento, assistenza ed educazione della figlia, mentre il padre risultava lavorare in qualità di autotrasportatore con compenso mensile indicato dalla ricorrente in circa 2.000,00 Euro, anche se, allo stato, essendosi reso da tempo irreperibile e non costituendosi nel presente giudizio, non si hanno evidenze in ordine alla sua condizione lavorativa ed economica, dovendo comunque evidenziarsi come risulti avere piena capacità lavorativa, pur inadempiente agli obblighi di mantenimento disposti prima con la pronuncia dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e poi con la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – risulta congruo prevedere a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma pari a Euro 400,00 mensili (così rideterminato dalla presente sentenza il contributo previsto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti), oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
Si configurano inoltre le condizioni per confermare il versamento dell'Assegno
Unico Universale per la minore interamente alla madre.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le ragioni che hanno motivato l'affidamento della figlia minore alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo per effetto delle gravi violazioni poste in essere in ambito familiare da , che si è da tempo sottratto ad ogni obbligo Controparte_1
familiare, dimostrando disinteresse anche all'esito del presente giudizio – deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_1 madre nelle forme dell'affidamento c.d. ”super esclusivo”, Parte_1
affinché possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggiore interesse della minore, compresa la sfera sanitaria, con residenza abituale presso la stessa, demandando ai Servizi Sociali di regolamentare la ripresa dei contatti padre-figlia, in forma protetta, solo se valutati non disturbanti per la minore e con le modalità ritenute più adeguate nell'esclusivo interesse della stessa, mantenendo in capo allo stesso Servizio l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la Controparte_1
somma mensile di Euro 400,00 quale contributo per il mantenimento della figlia da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le Linee guida del C.N.F.; 3) Dispone che l'Assegno Unico Universale venga corrisposto integralmente alla madre presso la quale vive la figlia minore e della quale la stessa si occupa in via esclusiva;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre
[...]
spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente di
Caorso per quanto di competenza.
Piacenza, 25 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti