TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 3854/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del
21 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MASTROCINQUE GIUSEPPE
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERLOCO CP_1 P.IVA_1
MARIA MADDALENA/ANDRIULLI ANTONIO
) C/0 - VIA GOLFO DI C.F._2 Controparte_2
TARANTO,7/D 74100 TARANTO;
resistente
OGGETTO: “ratei maturati e non riscossi”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2021, la ricorrente in qualità di erede legittima, pro quota, della madre deceduta in data Persona_1
21.01.2014, e già titolare della pensione di reversibilità categoria SOCOM n. 7800/38022926 conveniva in giudizio l per sentir accertare il CP_1
proprio diritto alla erogazione dei ratei della suddetta pensione, spettanti alla de cuius e mai riscossi, con conseguente condanna al pagamento degli stessi nella misura di complessivi euro 10.659,00.
Si costitutiva l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve premettersi che la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi è il diritto dell'erede (o eredi) di un assicurato/pensionato a riscuotere i ratei di pensione maturati e non ancora riscossi del defunto, anche nel caso in cui l'erede non abbia diritto alla pensione ai superstiti.
La legislazione previdenziale contiene una norma speciale - art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 – che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione liquidate e non riscosse, con decorrenza dal provvedimento di liquidazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di previdenza obbligatoria, ove non sia in contestazione l'ammontare del
Pag. 2 di 4 trattamento pensionistico, per il credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell'assicurato, opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935.
(cfr. Cass, Sez. L - , Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 Sez. L -
, Sentenza n. 31527 del 25/10/2022 Sez. L).
Orbene, ciò posto emerge ex actis che solo con domanda del 7 dicembre
2019 la ricorrente richiedeva pro quota i ratei maturati e non riscossi dei mesi di aprile e di maggio 2010 calcolati in complessivi euro 10.659,00, di cui € 5.329,50, spettantele in ragione della devoluzione ereditaria legittima in concorso con il fratello.
A supporto del proprio diritto produceva un estratto del cassetto previdenziale della de cuius dal quale è possibile evincere, come poi contestato anche da parte resistente, che tali somme erano state liquidate a far data, rispettivamente, dal 20/4/2010 e dal 3/5/2010 (cfr doc nr 2 della produzione di parte ricorrente).
È di palmare evidenza, dunque, che tra il momento della liquidazione dei ratei (20/4/2010 e 3/5/2010) e la presentazione della domanda da pate della ricorrente per la corresponsione degli stessi (7.12.2019) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In ordine alle spese di lite, avendo parte ricorrente formulato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. non può essere assoggettata al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese.
Taranto, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana
Pag. 4 di 4
Sezione lavoro
N.R.G. 3854/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del
21 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MASTROCINQUE GIUSEPPE
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERLOCO CP_1 P.IVA_1
MARIA MADDALENA/ANDRIULLI ANTONIO
) C/0 - VIA GOLFO DI C.F._2 Controparte_2
TARANTO,7/D 74100 TARANTO;
resistente
OGGETTO: “ratei maturati e non riscossi”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2021, la ricorrente in qualità di erede legittima, pro quota, della madre deceduta in data Persona_1
21.01.2014, e già titolare della pensione di reversibilità categoria SOCOM n. 7800/38022926 conveniva in giudizio l per sentir accertare il CP_1
proprio diritto alla erogazione dei ratei della suddetta pensione, spettanti alla de cuius e mai riscossi, con conseguente condanna al pagamento degli stessi nella misura di complessivi euro 10.659,00.
Si costitutiva l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********
Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve premettersi che la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi è il diritto dell'erede (o eredi) di un assicurato/pensionato a riscuotere i ratei di pensione maturati e non ancora riscossi del defunto, anche nel caso in cui l'erede non abbia diritto alla pensione ai superstiti.
La legislazione previdenziale contiene una norma speciale - art. 129, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 – che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione liquidate e non riscosse, con decorrenza dal provvedimento di liquidazione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di previdenza obbligatoria, ove non sia in contestazione l'ammontare del
Pag. 2 di 4 trattamento pensionistico, per il credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell'assicurato, opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935.
(cfr. Cass, Sez. L - , Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 Sez. L -
, Sentenza n. 31527 del 25/10/2022 Sez. L).
Orbene, ciò posto emerge ex actis che solo con domanda del 7 dicembre
2019 la ricorrente richiedeva pro quota i ratei maturati e non riscossi dei mesi di aprile e di maggio 2010 calcolati in complessivi euro 10.659,00, di cui € 5.329,50, spettantele in ragione della devoluzione ereditaria legittima in concorso con il fratello.
A supporto del proprio diritto produceva un estratto del cassetto previdenziale della de cuius dal quale è possibile evincere, come poi contestato anche da parte resistente, che tali somme erano state liquidate a far data, rispettivamente, dal 20/4/2010 e dal 3/5/2010 (cfr doc nr 2 della produzione di parte ricorrente).
È di palmare evidenza, dunque, che tra il momento della liquidazione dei ratei (20/4/2010 e 3/5/2010) e la presentazione della domanda da pate della ricorrente per la corresponsione degli stessi (7.12.2019) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In ordine alle spese di lite, avendo parte ricorrente formulato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e non sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. non può essere assoggettata al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso
- Nulla per le spese.
Taranto, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Di Palma Viviana
Pag. 4 di 4